Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1885/2021 tra le parti:
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Niccolò Coppini (pec: vvocati.prato.it), elettivamente domiciliata in Email_1
Prato, viale della Repubblica n. 178, presso lo studio del difensore;
OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Tonerini (pec:
ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Email_2
Luca Landucci n. 12, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
(…) come in atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo Parte_1
(limitatamente a quelle formulate nel merito, essendo stata rigettata la richiesta preliminare di controporte volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) [« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reiecta, per pagina 1 di 14
e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2021 emesso dal Tribunale di Prato in data 14.05.2021 nel procedimento monitorio RG 1322/2021 ed, in ogni caso, accertata a dichiarata la risoluzione del contratto di cessione di azienda del 02.10.2020 (reg.
a Prato in data 12.10.2020 al n. 11088) intercorso tra le parti, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla con condanna di quest'ultima alla Parte_2 Controparte_1 restituzione in favore di di quanto dalla stessa corrisposto per € 3.999,00 e Parte_2
ciò in accoglimento dei motivi sopra esposti, rigettando ogni pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente la quale fa espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti. In denegata ipotesi, accertata l'illegittima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n.
540/2021 –Tribunale ) perché illegittimo ed infondato. Vittoria di spese e compensi CP_2
professionali del giudizio»].
UNIPERSONALE: (…) precisa le conclusioni in senso Controparte_1
conforme a quelle indicate nella memoria 183 comma VI n. 1 cpc [« Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale, rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla società perché
Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, per il caso non creduto di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla società , previo accertamento della
Parte_1 condotta colposa dell'opponente la quale non ha provveduto alla restituzione dell'azienda ceduta, condannare la al pagamento in favore di di
Parte_1 Parte_3 un equo compenso per l'utilizzo fatto dell'azienda; sempre in via subordinata, previo accertamento del dissolvimento dell'azienda ceduta con atto del 2.10.2020 per fatto e colpa dell'opponente, condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non,
Parte_1
subiti/subendi, dalla società opposta, anche in via di compensazione, danni questi da liquidarsi secondo quanto risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria o, in alternativa, in via equitativa;
in ogni caso, con condanna della società al pagamento Parte_1
del compenso professionale, rimborso forfettario al 15%, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario»].
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 14 (di seguito: « ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 Parte_2
ingiuntivo n. 540/2021 del 14/05/2021 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a
(di seguito: « »), quale cedente del ramo d'azienda Controparte_1 Controparte_1 relativo all'attività di bar posto in Prato, via Magnoli n. 83, la somma di € 126.001,00, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di prezzo pattuito per la cessione.
A fondamento dell'opposizione, ha in primo luogo eccepito la mancanza di Parte_2 titolarità in capo all'opposta dell'azienda ceduta, allegando al riguardo: che, dopo circa un mese di attività, aveva ricevuto una lettera a mezzo PEC dal legale di
[...]
(di seguito: « »), dalla quale aveva Controparte_3 CP_4 appreso che l'azienda acquistata era gravata da una riserva di proprietà a favore di quest'ultima che, con cessione di ramo d'azienda del 13/12/2012, aveva trasferito l'attività alla società EN YS s.r.l. (di seguito: «EN YS»); che, richieste spiegazioni a aveva ricevuto rassicurazioni in ordine alla sistemazione della Controparte_1
problematica e, per tali ragioni, aveva sospeso, in via cautelativa, i pagamenti nei confronti dell'odierna opposta;
che, successivamente, è venuta a conoscenza dell'inesistenza di atti di cessione tra EN YS e e dell'avvenuta dichiarazione di fallimento Controparte_1
della prima, con sentenza n. 15/2021 del 22/01/2021 del Tribunale di Firenze.
La società opponente ha inoltre contestato l'eccepita decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., sia per le inadempienze della cedente, sia per il notorio periodo di emergenza epidemiologica e dell'imprevedibile contesto socio-economico che aveva caratterizzato, rendendola difficoltosa, l'avvio dell'attività.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto opposto.
A fondamento di tali richieste ha allegato la parte opposta: di avere avviato la propria attività commerciale nel maggio 2020, dopo aver preso in affitto due immobili posti in Prato, via G.
Magnolfi n. 83 angolo via Cavallotti n. 40 e 42, e di aver ricevuto, nel mese di agosto 2020, una proposta irrevocabile di acquisto di € 130.000,00 da parte di (figlia Parte_4 dell'attuale legale rappresentante della società opponente); che la proposta era stata accettata da che, con atto del 12/10/2020, ha venduto, con riserva di proprietà ex art. Controparte_1
1523 c.c., a , il ramo d'azienda per il quale è causa, composto da segnalazione di Parte_2
inizio attività ricevuta dal SUAP del Comune di Prato il 4/05/2020, contratto di locazione del
18/02/2020, i beni aziendali indicati nella lettera “A” del contratto di cessione già oggetto di pagina 3 di 14 inventario e i contratti di fornitura delle utenze accesi da;
che il relativo Controparte_1 prezzo doveva essere corrisposto, quanto a € 500,00 prima e fuori del rogito, a € 7.500,00 in 5 rate mensili con decorrenza 20/11/2020 a mezzo bonifico bancario, a € 50.000,00 entro il
28/02/2021 mediante bonifico bancario e a € 72.000,00 in 48 rate di € 1.500,00 ciascuna con decorrenza 20/04/2021; che, nonostante fosse entrata nel pieno possesso Parte_2 dell'azienda alla stipula del contratto, aveva corrisposto unicamente la somma di € 3.999,00; che nel marzo 2021 era venuta a conoscenza dell'intervenuta convalida di sfratto per morosità nei confronti di e, considerati i mancati pagamenti alle scadenze di cui al Parte_2 contratto di cessione, si era determinata all'invio di formale lettera di messa in mora e di decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso pagamento del dovuto;
che, a fronte della missiva, non aveva ricevuto riscontri.
La parte opposta ha evidenziato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e rilevato che, trattandosi di vendita con patto di riservato dominio e non avendo Parte_2
pagato il corrispettivo pattuito, essa è un mero detentore che non può invocare alcuna risoluzione del contratto in danno dell'opposta, tutt'ora proprietaria.
In ordine alla contestata dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ha sottolineato come, alla data della messa in mora del 1/04/2021, l'opponente si fosse resa inadempiente per una somma (€ 54.001,00) ben superiore all'ottava parte del prezzo convenuto, così come richiesto dall'art. 1525 c.c.; inoltre, l'intervenuto sfratto per morosità aveva reso evidente lo stato di insolvenza in cui si trovava . Parte_2
Alla prima udienza di comparizione del 27/06/2022 è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le quali sono state effettivamente depositate, e la causa è stata rinviata per l'ammissione delle istanze istruttorie.
All'esito dell'udienza del 16/01/2023, è stata ammessa la prova per interrogatorio formale e per testimoni dedotta dalla parte opposta, espletata alle udienze del 25/09/2023 e del
20/05/2024.
Con provvedimento del 4/02/2025, lo scrivente giudice, assegnatario del procedimento in base alla variazione tabellare del 19/12/2024, con decorrenza dal 14/01/2025, considerato l'obiettivo di smaltimento e di pronta definizione dell'arretrato ultratriennale, ha anticipato al
24/02/2025 il termine fissato dal precedente assegnatario per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, in data 25/02/2025, la causa è
pagina 4 di 14 stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. L'opposizione è fondata e dev'essere accolta.
agisce nei confronti di per il pagamento del prezzo del Controparte_1 Parte_2
contratto stipulato il 2/10/2020, di cessione, con riserva della proprietà, del ramo di azienda posto in Prato, via Magnolfi n. 83, avente ad oggetto l'attività di bar e altri esercizi simili (doc.
2 allegato alla citazione), allegando l'inadempimento della compratrice cessionaria, consistente nell'avere versato il minore importo di € 3.999,00 a fronte di un credito che, alla data della costituzione in mora, era esigibile per € 50.000,00; le parti avevano infatti pattuito il pagamento del prezzo di € 130.000,00 mediante n. 5 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna, decorrenti dal 20/11/2020, per un totale di € 7.500,00, mediante il versamento di € 50.000,00 entro il 28/02/2021 e mediante ulteriori n. 42 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna, con decorrenza dal 20/04/2021, oltre all'importo di € 500,00 versato prima e al di fuori del contratto di compravendita. In particolare, con lettera del 1/04/2021 (doc. 4 fascicolo monitorio), l'odierna opposta ha dichiarato la società opponente decaduta dal beneficio del termine qualora non avesse versato, entro tre giorni, l'importo di € 50.000,00 corrispondente al debito all'epoca scaduto.
La parte opponente ha allegato il grave inadempimento di , in quanto non Controparte_1 proprietaria del ramo d'azienda venduto, e ha fondato su tale inadempimento un'azione di risoluzione del contratto;
ha quindi negato la sussistenza del presupposto dell'insolvenza di cui all'art. 1186 c.c. per l'invocata decadenza dal beneficio del termine, sia in ragione dell'inadempimento della controparte, sia allegando di essersi trovata in difficoltà, nel periodo di emergenza epidemiologica, per mancanza di incassi giornalieri, riuscendo in quel periodo a malapena a fare fronte alle spese correnti.
2. La domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
non può essere accolta.
[...]
2.1. Nella vendita con riserva della proprietà, come pacificamente è quella conclusa tra le parti, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, pur assumendone i rischi dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). In particolare, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il contratto di compravendita con patto di riservato dominio è riconducibile all'istituto della condizione sospensiva, per cui il compratore non è titolare, sino all'avveramento dell'evento dedotto in condizione costituito pagina 5 di 14 dal pagamento per l'intero del prezzo, del diritto di proprietà, bensì di un'aspettativa destinata a tradursi in proprietà (cfr. Cass., 3/10/2018, n. 24010; Cass., 8/4/1999, n. 3415; Cass.,
13/07/1998, n. 6813).
Al contratto di cessione di ramo di azienda tra e di Controparte_1 Parte_2 conseguenza, non si applica il disposto dell'art. 1479, comma 1, c.c. sulla vendita di cosa altrui, secondo cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non è di proprietà del venditore, e se nel frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà: al riguardo può essere richiamato, in via analogica, il principio di diritto affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di contratto preliminare di compravendita il quale, come il contratto di compravendita con riserva della proprietà, non ha effetti reali, ma solo obbligatori, secondo cui l'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; pertanto, seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene
(Cass., 16/01/2020, n. 787; Cass., 19/10/2021, n. 28856). Analogamente, pertanto, poiché
l'acquirente con riserva della proprietà diventa proprietario della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, è solo in quel momento che diviene attuale l'obbligo del venditore di trasferirgli la proprietà del bene e che può essere fatto valere, da parte del compratore,
l'inadempimento di tale obbligo a fondamento di un'azione di risoluzione del contratto.
2.2. Anche nel caso di specie, pertanto, il difetto di titolarità del diritto di proprietà del ramo di azienda ceduto in capo alla società opposta al momento della costituzione in mora di Pt_2
non può essere addotto come motivo di risoluzione del contratto di cessione di ramo di
[...]
azienda ai sensi dell'art. 1479 c.c..
2.3. Rispetto a quanto osservato dalla parte opponente nella memoria di replica del
14/05/2025, si rileva che, se è vero che, come si vedrà nel prosieguo, la società opposta non è proprietaria del ramo d'azienda ceduto alla società opponente e che il fallimento di EN
YS ha complicato ulteriormente la vicenda, non si può a priori escludere che CP_1
possa, in futuro, acquistare tale proprietà dalla od ottenere che quest'ultima
[...] CP_3
la trasferisca direttamente a , per adempiere al contratto del 2/10/2020, la cui Parte_2
pagina 6 di 14 futura esatta esecuzione non è divenuta impossibile. La parte opponente, d'altra parte, considerato che se il contratto avesse avuto una fisiologica esecuzione, la proprietà del ramo d'azienda si sarebbe verificata con il pagamento dell'ultima rata di prezzo nel mese di aprile
2025 (48 rate mensili con decorrenza 20/04/2021), non ha specificamente allegato di avere perso interesse all'adempimento a causa del ritardo.
2.3. Dev'essere di conseguenza rigettata anche la domanda di restituzione del prezzo pagato per la compravendita del ramo di azienda.
3. Le difese di devono essere ora esaminate come eccezione d'inadempimento ex Parte_2
art. 1460 c.c.; eccezione che, per le ragioni di seguito esposte, è fondata e dev'essere accolta, non avendo la parte opposta provato di essere proprietaria dell'universalità di beni, come sarebbe stato suo onere fare (Cass., n. 13533/2001).
3.1. Le produzioni documentali acquisite dimostrano: che in data 17/01/2020 , Persona_1
compagna convivente del legale rappresentante di EN YS (fatto non specificamente contestato) e già dipendente della stessa società (come dalla stessa dichiarato nella S.C.I.A., cfr. pagina 6 del doc. 4 della parte opposta), ha costituito la società a responsabilità limitata semplificata con unico socio (doc. 2 allegato alla comparsa di Controparte_1
costituzione); che in data 18/02/2020, ha concesso in locazione a Controparte_5
«due immobili posti a Prato in Via G. Magnolfi n. 83 angolo via Cavallotti Controparte_1
n. 40 e n. 42, piano terra, composti da un negozio oltre un locale ad uso deposito, provvisti di
n. 2 servizi igienici con relativo antibagno» (doc. 3 ibidem), fondi che in precedenza erano parte del ramo d'azienda acquistato nel 2010 dalla e poi ceduto nel 2012 a EN CP_3
YS; che tra febbraio e marzo 2020 ha stipulato i contratti relativi alle Controparte_1
utenze, in particolare per la fornitura di energia elettrica e per la somministrazione di acqua (e di una terza utenza con contratto illeggibile cfr. doc. 8 ibidem); che in data 4/05/2020 ha presentato una segnalazione certificata di inizio di attività di Controparte_1
somministrazione di alimenti e bevande (doc. 4 ibidem) senza spuntare la casella relativa al subingresso in una preesistente attività (cfr. pagina 16 del doc. 4 citato); che lo stesso giorno ha comunicato all' l'assunzione di due dipendenti con contratto di Controparte_1 CP_6
lavoro intermittente, come cuoco e come banconiere di bar presso l'esercizio posto in Prato, via Magnolfi n. 83 (doc. 5 ibidem); che nel mese di agosto 2020 figlia Parte_4 dell'attuale legale rappresentante di , ha formulato nei confronti di Parte_2 CP_1
proposta irrevocabile d'acquisto, per sé o per persona da nominare, del ramo d'azienda
[...] esercente l'attività di bar, operante sotto l'insegna «LA», sita in Prato alla Via Magnolfi
pagina 7 di 14 n. 83 (doc. 6 ibidem); che il contratto di cessione di ramo di azienda del 2/10/2020 tra comprende i beni strumentali della cucina e del bar e altresì Controparte_7 il contratto di locazione relativo all'immobile del 18/02/2020.
Il teste (udienza del 25/09/2023), avventore del bar posto in Prato, via Testimone_1
Magnolfi n. 83 fino al marzo 2022, risultato attendibile in quanto estraneo alle parti, nonché privo di un interesse, anche di mero fatto, nella causa, ha dichiarato di avere visto il bar sempre aperto dal 2010/2011 e che l'insegna « » è stata apposta nell'anno 2022; la Parte_2
circostanza dell'installazione dell'insegna è stata confermata dal legale rappresentante della società opponente rispondendo all'interrogatorio formale (udienza del 20/05/2024).
Risulta inoltre che, con PEC del 9/11/2020, indirizzata alle odierne parti e a EN YS,
l'avv. Fabrizio Gioffredi, in qualità di legale della , chiedendo all'odierna opposta CP_3
se fosse disponibile a cedere alla sua assistita il credito nei confronti di e a Parte_2 quest'ultima se intendesse accettare la predetta cessione di credito e a riconoscere la riserva di proprietà del ramo d'azienda posto in Prato, via Magnolfi n. 83 in capo alla , sul CP_3
presupposto che, in data 12/02/2012, quest'ultima aveva ceduto a EN YS il ramo d'azienda denominato «LA» e ubicato al medesimo indirizzo con riserva della proprietà, che tale ramo d'azienda, a seguito di passaggi di proprietà non autorizzati, risultava intestato a e che la aveva presentato dinanzi al Tribunale di Firenze istanza di Parte_2 CP_3
fallimento
contro
EN YS, asserendo altresì che erano pendenti trattative per la definizione della posizione tra la , EN YS e . CP_3 Controparte_1
Il giorno precedente alla stipula del contratto tra e oggetto di Controparte_1 Parte_2
causa, in data 1/10/2020, EN YS e avevano, per l'appunto, firmato Controparte_1
una scrittura privata (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte opponente) a contenuto transattivo, che avrebbe previsto la partecipazione all'atto della la quale, tuttavia, non l'ha sottoscritto, in cui si dà atto che «la sta CP_3 CP_1
utilizzando a titolo gratuito le attrezzature, stoviglie, arredi ed impianti presenti nei locali di via Magnolfi n. 83 riconducibili all'allegato A del contratto di cessione» di ramo di azienda del 12/02/2012 tra la e senza il consenso della stessa CP_3 Controparte_1 CP_3
e che la odierna opposta è intenzionata a cedere a un terzo il contratto di locazione dell'immobile e la proprietà dei predetti beni strumentali;
il contratto prevede (recte: avrebbe previsto) il consenso della a tale cessione dietro il pagamento della somma a saldo CP_3
e stralcio di € 32.000,00. La sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della società opposta non è stata da quest'ultima disconosciuta, essendosi essa limitata a evidenziare, nella pagina 8 di 14 terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che i beni aziendali descritti nell'allegato al contratto tra e da un lato, e nell'allegato al contratto tra la Controparte_1 Parte_2
e , dall'altro, sono diversi per tipologia e quantità. CP_3 Controparte_1
Intervenuta la dichiarazione di fallimento di EN YS s.r.l., nell'anno 2022, la curatela ha promosso nei confronti di un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Parte_2 chiedendo l'immediata riconsegna dell'azienda commerciale posta in Prato, via Magnolfi n.
83, oggetto del contratto di compravendita con riserva della proprietà stipulato tra la stessa
EN YS e la , al fine di poterla restituire a quest'ultima, ricorso che è stato CP_3
rigettato da questo Tribunale (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. della parte opponente) sull'assunto per cui, essendo l'azione cautelare strumentale a un'azione di rivendicazione o comunque a tutela della proprietà, la ricorrente non si era dichiarata titolare di un diritto reale perché acquirente con patto di riservato dominio in favore della
, indicata come legittima proprietaria. CP_3
3.2. Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale che non sia dimostrata la diversità tra il ramo d'azienda di proprietà della , ceduto con riserva della proprietà a EN YS, la CP_3
quale tale proprietà non ha mai acquistato essendo inadempiente, e il ramo d'azienda ceduto da a . Al contrario, sono stati acquisiti indizi gravi, precisi e Controparte_1 Parte_2 concordanti della sostanziale identità dell'oggetto delle due cessioni, al di là di alcuni dati formali i quali, alla luce dei fatti storici accertati, si ritiene essere stati predisposti, una volta appurato che la non avrebbe acconsentito a rinunciare alle proprie pretese sul ramo CP_3
d'azienda, al fine di creare l'apparenza di una discontinuità, da soggetti mossi dall'interesse – di fatto comune considerati i legami soggettivi tra EN YS e – a Controparte_1 distogliere il ramo d'azienda dalla creditrice (non ché proprietaria) la e dagli CP_3
effetti del possibile fallimento di EN YS, infatti poi dichiarato dal Tribunale di Firenze su istanza della stessa . CP_3
3.3. Prive di pregnanza, appunto, appaiono le circostanze sopra descritte, relative alla stipula di nuovi contratti da parte di al ramo d'azienda (contratto di Parte_5 locazione dell'immobile, contratti di somministrazione per le utenze, contratti di lavoro con il personale) e alla per nuova attività, a fronte dei seguenti, preponderanti, elementi di Pt_6
fatto.
3.4. In primo luogo - e la considerazione di per sé è sufficiente a smentire la tesi della parte opposta – è pacifico che prima e poi abbiano continuato ad Controparte_1 Parte_2 esercitare nei medesimi locali di via Magnolfi n. 83 a Prato l'attività commerciale di bar pagina 9 di 14 pasticceria già esercitata da EN YS e, antecedentemente, dalla , anche tramite CP_3
l'affittuaria LA di IG RL e C. s.a.s. (doc. 4 allegato alla citazione): è provata, pertanto, la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso immobile, che fa presumere che, strumentale all'esercizio di tale impresa, vi fosse il medesimo complesso di beni organizzati ex art. 2555 c.c..
3.5. In secondo luogo, stando alla prospettazione della costituzione di un nuovo ramo d'azienda da parte di , si dovrebbe ritenere che, dal mese di maggio 2020, Controparte_1
in cui essa avrebbe iniziato ad esercitare l'attività, al mese di agosto 2020, in cui
[...]
formulava la proposta di acquisto poi sfociata nel contratto di compravendita tra le Pt_4 odierne parti, l'avviamento avesse già raggiunto il valore di € 100.000,00, ossia quello che i contraenti hanno poi indicato nel contratto di cessione dell'ottobre (posto che già nella proposta si indicava il prezzo, poi recepito nel contratto definitivo, di € 130.000,00, di cui €
30.000,00 per attrezzature e beni strumentali ed € 100.000,00, appunto, per avviamento); conclusione che appare ictu oculi insostenibile.
3.6. In terzo luogo, il confronto tra l'allegato A al contratto di cessione di ramo d'azienda del
13/02/2012 tra la e EN YS e l' , allegato al CP_3 Controparte_8
contratto tra le odierne parti, non conduce a risultati certi: se è vero che il primo elenco contiene un maggior numero di voci rispetto al secondo, la genericità della descrizione dei cespiti non consente di escludere che i beni indicati nel contratto del 2/10/2020 siano interamente compresi tra quelli oggetto del contratto del 2012. Non è dirimente, sul punto, la dichiarazione resa dal legale rappresentante di (udienza 20/05/2024) in sede di Parte_2
interrogatorio formale, con cui ha confermato che, alla data di rilascio dell'immobile in cui veniva esercita l'attività aziendale a seguito di sfratto per morosità promosso dalla proprietaria , all'interno del locale si trovavano tutti i beni mobili Controparte_5
indicati nell'elenco allegato al contratto di cessione del 2/10/2020: la circostanza che vi fossero tutti quei beni, non esclude affatto che ve ne fossero altri, tanto più che lo stesso ha negato di avere arredato autonomamente il bar. Pt_4
Neppure è rilevante la non corrispondenza del valore dei beni strumentali indicato dalla e EN YS nel contratto del 13/02/2012 - € 50,000,00 – con lo stesso valore CP_3
indicato nel contratto tra le odierne parti del 2/10/2020 - € 30.000,00 -, che appare compatibile con la vetustà dei secondi rispetto ai primi.
La stessa , dopo avere ottenuto la convalida dello sfratto per morosità della Controparte_5 conduttrice in data 17/02/2021, nell'aprile 2022 ha notificato atto d'intimazione Parte_2
pagina 10 di 14 all'asporto di beni ai sensi dell'art. 609 c.p.c. (doc. 14 allegato alle memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3, c.p.c. della parte opposta) non solo a e a , Parte_2 Controparte_1 ma anche al Fallimento EN YS e alla , ipotizzando che nell'immobile vi CP_3
fossero beni di proprietà delle società che si erano succedute nel fondo commerciale.
3.7. Il fatto che non abbia esercitato l'azienda sotto l'insegna «LA», ma Parte_2 apponendovi l'insegna « », non esclude che l'azienda fosse appunto la medesima, Parte_2 tanto più che la proposta di acquisto del ramo aziendale dell'agosto 2020 di Parte_4
come si è visto collegata al contratto definitivo di cessione del 2/10/2020 firmato dal padre, ha ad oggetto proprio il ramo d'azienda «LA».
La continuità aziendale tra la gestione di e quella della società opponente, CP_1 CP_1 non interrotta dalla variazione nell'insegna, è stata confermata dal teste il Testimone_1
quale, come si è visto, ha dichiarato di avere frequentato abitualmente il bar di via Magnolfi per tanti anni, a partire dal 2010/2011, e che l'esercizio è sempre stato aperto almeno fino a marzo 2022.
3.8. In ogni caso, indici normativi del fatto che, per ritenere che vi sia stata una cessione, di fatto, del medesimo ramo di azienda – in questo caso da EN YS a , Controparte_1
sebbene la prima non ne fosse proprietaria –, non sono imprescindibili il mantenimento della stessa insegna e la stabile permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell'impresa, né
è necessario che la cessione riguardi la totalità dei beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso dei cespiti ceduti (a prescindere dalla successiva integrazione con altri cespiti) sia idoneo all'esercizio dell'impresa da parte del cessionario, discendono dall'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, in tema di registrazione d'ufficio della cessione di azienda, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 15/07/2022, n. 22327); la stessa disposizione pone (sebbene ai soli fini del pagamento dell'imposta di registro) una presunzione legale, su cui si fonda la prova indiretta dell'esistenza di un contratto verbale di cessione di azienda, data da circostanze quali cambiamenti relativi alla ditta, all'insegna o alla titolarità dell'esercizio dell'impresa nonostante la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale (o in parte di esso). In altri termini, il legislatore individua proprio il cambiamento dell'insegna e della titolarità dell'impresa come fatti su cui si fonda una presunzione ex art. 2728 c.c. di cessione di azienda, laddove vi sia la continuazione dell'attività commerciale nei medesimi locali, come pacificamente è accaduto nel caso di specie, anche se non tutti i beni strumentali sono trasmigrati.
pagina 11 di 14 3.9. Determinante è, poi, la confessione stragiudiziale resa da (sebbene non Controparte_1
alla parte opponente, ma a un terzo, nella persona di EN YS) nella scrittura privata dell'1/10/2020 che, come già evidenziato, ha preceduto di un solo giorno il contratto di compravendita oggetto di causa ed è successiva di un paio di mesi alla proposta irrevocabile di acquisto di nelle premesse della bozza di accordo, l'odierna opposta Parte_4
dichiara che sta utilizzando a titolo gratuito e senza il consenso della gli arredi e CP_3 gli impianti indicati nell'allegato A) del contratto di cessione del 13/02/2012 e che ha intenzione di trasferire la proprietà di tali beni e il contratto di locazione del fondo a un terzo.
La confessione, liberamente valutabile ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., collima con gli altri elementi di prova sopra esaminati e fa presumere l'identità tra il ramo d'azienda di proprietà della e il ramo d'azienda ceduto a . CP_3 Parte_2
3.10. Infine, se è vero che non sono state intentate, contro l'odierna parte opposta, azioni di rivendica della proprietà del ramo d'azienda né dalla né dal Fallimento EN CP_3
YS, è innegabile che entrambe queste società davano per presupposto che il ramo d'azienda oggetto di causa è stato oggetto di cessioni non autorizzate in violazione della riserva di proprietà pattuita in favore della stessa. CP_3
3.11. Il mancato pagamento delle rate di prezzo da parte di è allora conforme Parte_2 all'art. 1460 c.c.: il fatto che la società opponente abbia continuato ad esercitare l'attività aziendale fino al rilascio del fondo in favore della proprietaria nel marzo 2022 non comporta la lesione del principio di buona fede posto dalla citata disposizione, in quanto il profilo di inadempimento sopra analizzato è da ritenersi prevalente e non è eliso dal fatto che la società opponente abbia potuto, nelle more, godere dell'azienda, anche tenuto conto dell'interesse di
, che non ha mai chiesto, né in via stragiudiziale né in questo giudizio, la Controparte_1 restituzione del ramo d'azienda.
4. La legittimità della condotta di nell'astenersi dal corrispondere le rate di prezzo Parte_2 determina l'assorbimento della questione relativa alla decadenza della stessa dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c..
5. La prima reconventio reconventionis proposta da nella memoria ex art. Controparte_1
183, comma 6, n. 1, c.p.c. non può essere esaminata, neppure in punto di ammissibilità
(contestata dall'opponente), in quanto subordinata all'accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opponente di risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda, che è stata rigettata.
pagina 12 di 14 6. Dev'essere esaminata, invece, la seconda reconventio reconventionis della parte opposta, con cui si chiede di condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali, causati nella conduzione dell'azienda ceduta «e per averla dissolta irrimediabilmente»: si deve infatti ritenere, in base a un'interpretazione letterale della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. in cui è stata formulata, visto l'uso dell'avverbio
«comunque», e per i criteri della logica, che tale domanda non sia stata proposta in via subordinata, ossia per le sole ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto o quantomeno dell'opposizione di . Parte_2
La domanda è però inammissibile per decadenza, in quanto non proposta nella comparsa di costituzione e risposta nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c..
7. In definitiva, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e dichiarato inefficace.
8. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opposta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di revoca e dichiara inefficace il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 540/2021 del 14/05/2021 emesso da questo Tribunale in favore di unipersonale;
Controparte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali di di risoluzione del contratto di Parte_2
cessione di ramo di azienda stipulato il 2/10/2020 per inadempimento di
[...]
unipersonale e di restituzione del prezzo pagato per la cessione;
Controparte_1
3) dichiara assorbita la domanda subordinata proposta da Controparte_1
unipersonale di condanna di al pagamento di un equo compenso;
Parte_2
4) dichiara inammissibile la domanda proposta da unipersonale Controparte_1
di condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali;
5) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi pagina 13 di 14 professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 23/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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