TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Ufficio concorsuale
Proc. unitario 58-3/2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore
Dott. Sergio Garofalo Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Part sulla proposta di concordato preventivo depositata dalla società . con sede in GG CP_1
(PT) in Piazza del Popolo n. 3, codice fiscale e numero di partita I.V.A. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Lorenzo Trombella e CP_2
Chiara Giannelli, giusta procura in atti nonché sulla domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale proposta da rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Mazzeo, giusta procura in atti.
*** Part In data 9.5.2025 la . (in seguito A), nell'ambito del procedimento unitario instaurato CP_1 Pt_1
a suo carico dalla creditrice con la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, Controparte_3 ha presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi - delineato in termini di concordato preventivo in continuità - con riserva ex art. 44 CCII, chiedendo la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori ex art. 54, comma 2, CCII, per la durata di quattro mesi. Con decreto del 13.5.2025 (pubblicato nel registro delle imprese il 14.5.2025), il Tribunale ha assegnato il termine di 60 gg per la proposizione della domanda di concordato preventivo (o alternativa) c.d. “piena”, nominando il dott. commissario giudiziale. Persona_1
In data 27.5.2025 il G.D. ha confermato le misure protettive per la durata di 4 mesi, a decorrere dalla pubblicazione della istanza nel registro delle imprese Part Co In data 14.7.2025, la . ha presentato una domanda di concordato preventivo in continuità, corredata della documentazione prescritta dall'art. 39 CCII. In data 31.7.2025 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere.
1 Con decreto del 7.8.2025, il tribunale ha sottoposto alla valutazione società plurimi rilievi unitamente a quelli esposti nel parere del commissario giudiziale, valutandoli suscettibili d'incidere sull'ammissibilità della proposta di concordato, ed ha assegnato termine ex art. 47, 4° comma, CCII per la modifica e/o integrazione della proposta, fissando apposita udienza di comparizione al 22.9.2025.
In data 10.9.2025 la ha depositato la proposta integrativa corredata di una relazione aggiornata ex Pt_2 art. 84, 5° co., 87, 3° co., e 88, 2° co., CCII e di altra documentazione, unitamente ad una memoria esplicativa.
In data 19.9.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere sulla proposta integrativa.
All'esito dell'udienza tenutasi il 22.9.2025 il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
*** Part Co La proposta di concordato preventivo della . si fonda su un piano di risanamento che prevede: a) la continuazione diretta dell'attività di azienda attualmente in esercizio;
b) la liquidazione di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare non funzionale alla continuità aziendale;
c) la cessione dell'azienda che verrà perfezionata alla fine dell'arco di piano (individuato nel quinto anno dalla definitività dell'omologazione, che si assume intervenga entro il 30.4.2026); d) l'apporto di nuova finanza da parte dei due soci per complessivi € 100.000,00.
Il piano prevede che, nell'arco temporale di cinque anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2030, la società proceda alla vendita dei beni immobili valutati non funzionali alla continuità, delle partecipazioni detenute in altre società e dei beni mobili valutati non funzionali alla continuità (inclusa l'autovettura Mercedes
Benz - GLA 180 D, targata GR682NL, detenuta in leasing) e che, solo alla fine dell'arco di piano, perfezioni il trasferimento dell'intera azienda in funzionamento.
Qualora si verificasse uno scostamento significativo dagli obiettivi pianificati ovvero la continuità divenisse manifestamente dannosa per i creditori, la società propone di procedere alla immediata cessione dell'azienda in funzionamento, preceduta eventualmente da un affitto della medesima.
La società prevede di mettere a disposizione della massa dei creditori un attivo di complessivi €
1.845.708,38 composto dal valore del patrimonio da liquidare nella continuità, stimato del valore complessivo di € 1.237.267,93 (di cui € 350.000,00 portato dal valore dell'azienda in esercizio), dai flussi liberi della continuità, per complessivi euro 508.440,45 e dalla finanza, esterna per l'importo totale di €
100.000,00.
La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili sorti ante procedura, inclusi i crediti vantati dai professionisti del piano nella misura del 75%, entro sei mesi dalla definitività del decreto di omologa, ed espone che i crediti e le spese prededucibili che matureranno nel corso della procedura concordataria saranno pagati utilizzando i flussi derivanti dalla continuità, man mano che diverranno esigibili, nei termini contrattuali o di legge.
La proposta contiene la suddivisione dei creditori in n.ro 16 classi da soddisfarsi come di seguito riportato:
2 < – dipendenti (privilegio 2751 bis n. 1, c.c.) – Pagamento integrale entro sei mesi dall'omologa.
Il pagamento avrà ad oggetto le retribuzioni ed accessori maturati ante deposito della domanda (con rivalutazione ed interessi). Le retribuzioni e relativi accessori che matureranno nella continuità
(prededuzioni) saranno pagati alle scadenze contrattuali o di legge.
Classe 2 – professionisti del piano (privilegio art. 2751 bis n. 2, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 3 – altri professionisti (privilegio art. 2751 bis n. 2, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 4 – agenti rappresentanti (privilegio art. 2751 bis n. 3, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 5 – imprese artigiane (privilegio art. 2751 bis n. 5, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento), entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 6 – enti previdenziali e assicurativi (privilegio artt. 2753, 2754 e 2778 nn. 1 e 8, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa, con transazione contributiva.
Classe 7 – erario (privilegio artt. 2752, comma 1 e 2778, n. 18, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) in coincidenza con il perfezionamento/incasso della dismissione degli immobili di NT CE (previsto come da avvenire entro un anno e mezzo dalla definitività dell'omologa), con transazione fiscale.
Classe 8 – erario (privilegio artt. 2752, comma 2 e 2778, n. 19, c.c.) – Credito degradato a chirografo per incapienza. Pagamento nella percentuale del 40%, suddiviso in tre rate, di cui la prima (pari al 20% del credito) entro 2 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, la seconda rata (pari al 10% del credito) entro 3 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa e l'ultima rata (pari al restante 10% del credito) entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati capienti, con transazione fiscale.
Classe 9 – enti locali (privilegio art. 2778, n. 20, c.c.) – Credito degradato a chirografo per incapienza.
Pagamento nella percentuale del 20% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati capienti, con transazione fiscale per i tributi ed accessori già affidati all'agente della riscossione.
3 Classe 10 – imprese PMI per crediti chirografari di fornitore beni e servizi (selezionate sulla base dei dati disponibili) – Pagamento nella percentuale del 16,799%, entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e, comunque, dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 11 – enti previdenziali, erario (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione per credito relativo agli oneri di riscossione) ed enti locali per crediti chirografari per tributi erariali, contributivi e locali chirografari ab origine – Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e, comunque, dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale e contributiva.
Classe 12 – banche titolari di crediti per finanziamenti assistiti dalla garanzia per Fondo Pubblico ex L.
662/96 (si precisa che tutte le garanzie sono state rilasciate da Medio Credito Centrale – MCC) –
Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 13 – banche con garanzia personale rilasciate dai soci– Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 14 – banche chirografarie senza garanzia – Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni
e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 15 – altri creditori chirografari – Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 16 – soci per finanziamenti – Nessun pagamento in ragione della postergazione del credito>>.
La proponente ha altresì evidenziato di aver valorizzato i crediti delle banche per finanziamenti assistiti da garanzia ex l. 662/96 per l'intero importo in chirografo e di aver previsto i seguenti fondi di rischio:
i) Fondi rischi prededuzioni
Fondo rischi per € 20.069,06 a copertura della quota (50%) delle spese di ristrutturazione del tetto degli immobili siti in NT CE (€ 8.250,00), per i quali è pervenuta comunicazione in data 9 giugno 2025, del Fondo per il TFR in nel caso che la cessazione rapporto di lavoro dovesse insorgere nell'arco piano (€
4.566,24), e dei costi che dovessero insorgere per la cessione dell'autoveicolo Mercedes Benz targa
GR682NL oggetto di contratto di leasing DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI SPA
(quantificati in € 7.252,82 in ragione dei valori riportati nella perizia dell'ing. ). Per_2
ii) Fondi rischi privilegiati
a) Fondo rischi per crediti assistiti da misure di sostegno pubblico di € 261.000,00 per la parte coperta da garanzia per l'ipotesi di escussione da parte del Fondo del Medio Credito Centrale.
b) Fondo interessi privilegiati di € 30.000,00 a copertura degli interessi da riconoscere sul pagamento dei creditori privilegiati capienti (in caso di possibili variazioni al rialzo del tasso legale).
c) Fondo rischi continuità di € 140.000,00 a copertura degli eventuali minori flussi della continuità aziendale.
4 d) Fondo rischi inerente alla liquidazione dell'attivo immobilizzato ovvero inerente alla svalutazione dell'attivo immobiliare di € 70.975,00, ritenendo ragionevole ritenere che la cessione di tali beni avvenga al terzo tentativo di vendita e quindi con una riduzione del 27,10% del valore di stima.
d) Fondo rischi liquidazione azienda in funzionamento ovvero inerente alla svalutazione dell'azienda in funzionamento di € 94.850,00, ritenendo ragionevole una riduzione del 27,10% del valore di stima.
iii) Fondo rischi chirografario pari ad € 15.000,00, a copertura delle spese legali richieste dai creditori per il recupero dei crediti in via stragiudiziale (essendo tali spese già considerate nel valore del credito per tutti i soggetti/creditori che hanno ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti della società).
La proponente ha dichiarato che il ricavato del valore di liquidazione - individuato in € 371.784,50, e derivante dal valore di liquidazione alla data di concordato, pari a € 977.681,65, decurtato delle spese prededucibili e dei fondi di rischio meglio esposti nell'all.to 39 - sarà distribuito rispettando l'ordine dei privilegi (ndr secondo la regola dell'Absolute Priority Rule), che il surplus concordatario – individuato in
€ 507.800,73 - verrà distribuito nel rispetto delle percentuali indicate in proposta (ndr secondo la regola della Relative Priority Rule), e che la finanza esterna di € 100.000,00 verrà liberamente distribuita come da proposta, giusta previsione dell'art. 84, 6° comma ult. periodo, CCII.
L'eventuale parte non utilizzata del “fondo rischi privilegiati” sarà distribuita secondo la regola dell'APR mentre la parte non utilizzata del “fondo rischi continuità” sarà distribuita secondo la regola dell'RPR (cfr. pag. 46 della proposta).
OSSERVA
Reputa il collegio che non ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo per le ragioni oltre esposte, ciascuna delle quali di per sé assorbente.
Della corretta formazione delle Classi
Per la classe 16, costituita dai soci per finanziamenti e, quindi, da crediti postergati non è previsto alcun pagamento né “alcuna utilità specificamente rilevata ed economicamente valutabile”. Ne consegue che, diversamente da quanto esposto nella proposta modificata, trattasi di classe non legittimata al voto, inconferente profilandosi il riferimento alla sentenza della I^ Sez. Civ. della Corte di Cassazione
n.16348/2018 a tenore del quale: <Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti
a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari.>>.
La Cassazione è intervenuta a chiarire che i crediti dei soci da rimborso per finanziamenti in favore della società, poiché postergati rispetto agli altri creditori, possono essere ammessi a votare in quanto siano accorpati in un'apposita classe, a cui sia riservato un trattamento diverso da quello riservato ai creditori chirografari;
giova evidenziare che ai creditori chirografari, nel caso analizzato, era stato assicurato il
5 pagamento integrale, esattamente come ai postergati, e senza alcuna posticipazione temporale. Il Supremo
Collegio ha pertanto concluso che la proposta concordataria fosse inammissibile in quanto, attraverso la costituzione di una classe composta dai soli crediti postergati, destinataria di un trattamento equiparato a quello dei chirografari, si era determinata una violazione della regola stessa della postergazione. Se, infatti, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, deve parimenti ritenersi che la costituzione di un'apposita classe, costituita esclusivamente da crediti postergati, non posso avere l'effetto di derogare al principio stesso del soddisfacimento solo residuale è sempre posposto di questi ultimi attraverso una loro sostanziale equiparazione ai chirografari.
Se il presupposto dell'applicazione del precitato principio è la previsione di un soddisfacimento dei creditori postergati rispetto a quello dei creditori chirografari, è evidente che la mancata previsione di qualsivoglia soddisfacimento preclude, nel presente procedimento, la classazione dei crediti dei soci da finanziamento, classazione verosimilmente funzionale alla formazione di una maggioranza favorevole al concordato.
Trattasi di rilievo già sollevato dal Tribunale con decreto del 7.8.2025 al quale la società non ha inteso aderire e che incide sulla corretta formazione delle classi precludendo l'apertura del concordato (art. 47, primo comma, CCII come novellato dal c.d. correttivo ter).
Della manifesta idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali. Part Co
1. Rispondendo ai rilievi critici del CG, la . ha depositato uno stato patrimoniale prospettico nel quale, fatta eccezione per l'annualità 2025, il patrimonio netto risulta sempre positivo e superiore al capitale sociale di € 10.000, con ciò escludendo l'eventualità di una riduzione di questo ad un importo inferiore a quello minimo di legge.
Tuttavia, come rilevato dal CG, detta proiezione risente di una scorretta contabilizzazione dei costi sostenuti per l'assistenza professionale ricevuta ai fini della predisposizione della domanda e per le attestazioni, risultando questi ultimi imputati nel conto economico, in parti uguali, tra tutti gli esercizi
(sotto la voce di riscontri), piuttosto che interamente imputati all'annualità 2026 (nella quale è stato ipotizzato avvenga l'omologazione), esercizio nel cui conto economico andrebbe rilevata la sopravvenienza attiva riveniente dallo stralcio dei debiti concorsuali (giusta principio contabile OIC 19 paragrafo 73C). Ciò ha determinato una sopravvalutazione del patrimonio netto nelle prime annualità di piano, laddove la corretta applicazione del principio contabile richiamato comporterebbe per l'annualità
2026 un peggioramento del risultato economico (e quindi del patrimonio netto) di complessivi euro
83.200,00 (corrispondente alla differenza tra l'intero importo dei costi professionali, pari ad euro
104.00,00, e la quota parte di questi già imputata a conto economico nell'esercizio, pari ad euro 20.800,00) con conseguente erosione integrale del capitale sociale (circostanza naturalmente confermata anche per la successiva annualità). Operando in modo contabilmente corretto, il piano come stilato si profila inattuabile
6 in quanto tale da impedire la continuazione dell'attività già dall'esercizio 2026 in conseguenza della perdita integrale del capitale sociale.
Il rilievo è stato condiviso dalla società che, per il tramite del proprio advisor, all'udienza tenutasi il
22.9.2025, ha chiesto assegnarsi un termine per il deposito di uno stato patrimoniale ed economico prospettico elaborato facendo riferimento ai dati effettivi della prima annualità di piano ed in applicazione dei corretti principi contabili.
La richiesta di termine non può essere accolta poiché la produzione in discorso costituisce il frutto di un rilievo già svolto dal tribunale con decreto del 7.8.2025, che la società avrebbe dovuto recepire attenendosi alla corretta pratica di elaborazione contabile onde consegnare alla valutazione del tribunale una prospettazione coerente e idonea a dimostrare l'effettiva idoneità del piano alla conservazione dei valori aziendali e quindi, alla continuazione dell'attività d'impresa.
2. Nel nuovo piano industriale sono stati inseriti, tra i costi, i soli canoni del contratto di leasing relativo all'AUDI Q5 Sportbak quattro Tg GG116VG che scadrà a marzo del 2026; gli importi indicati nel piano comprendono i canoni periodici a scadere sino al Marzo 2026 mentre il costo del riscatto è stato preventivato fra le uscite finanziarie nello stesso mese di Marzo 2026 (cfr. pag. 15). Di contro, con riferimento al contratto di leasing avente ad oggetto il veicolo Mercedes Benz GLA 180 Tg. GR682NL, la nuova proposta prevede la cessione del mezzo, entro la fine del mese di aprile del 2026, con appostazione di un fondo rischi prededuttivi di € 7.282,52, quale quantificato nella perizia stilata dall'ing. . Per_2
Posto che il bene mobile di che trattasi non si profila liberamente “cedibile” poiché di proprietà della società concedente e che, alla luce del valore negativo, indicato dall'ing. anche per l'ipotesi di Per_2 cessione del mezzo nella continuità, appare poco verosimile una cessione del contratto entro la fine del mese di aprile 2026, reputa il tribunale che una corretta valorizzazione della pendenza di questo rapporto avrebbe dovuto includere, tra i costi diretti, anche i canoni di leasing a scadere fino alla presumibile data di stipula del contratto di cessione, con corrispondente adeguamento del fondo rischi all'ipotesi di risoluzione, ad opera della società concedente, in costanza di procedura, per inadempimento della utilizzatrice;
tanto, assumendo per ipotesi che il contratto sia attualmente in regolare adempimento. Part Co Vero è piuttosto che, alla luce di quanto verbalizzato all'udienza del 22.9.2025, la . è in mora nel pagamento dei canoni di leasing a far data dal maggio 2025 e, ciononostante, la società di leasing non figura annoverata tra i creditori concordatari.
Trattasi di una grave lacuna in punto di completezza delle informazioni fornite e di corretta compilazione dell'elenco dei creditori alla data di proposizione della domanda di concordato preventivo “piena”, avvenuta il 14.7.2025, lacuna di per sé idonea a giustificare il rilievo d'inammissibilità della stessa.
Delle garanzie
Come sopra evidenziato è stata prevista la messa a disposizione da parte dei due soci di una finanza esterna di € 100.000,00, da corrispondere in due tranches da € 50/mila ciascuna, l'una entro il 31.12.2029 e l'altra entro il 31.12.2030. L'apporto di detta finanza costituisce un elemento nevralgico per la fattibilità del
7 concordato oltre che fattore imprescindibile della valutazione comparativa con l'alternativa della liquidazione giudiziale.
Sebbene sia stata allegata alla proposta modificativa di concordato un atto unilaterale d'impegno all'immissione della nuova finanza ad opera dei soci e , ad oggi non v'è Parte_3 CP_2 menzione della disponibilità, attuale o previsionale, in capo ai predetti, della corrispondente provvista.
A garanzia dell'assolvimento di detto impegno - così come del pagamento dei crediti non funzionali alla continuità (di cui oltre) e dell'assolvimento degli altri impegni consacrati nella proposta di concordato - è stato perfezionato un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. rogato il 7.7.2025 dal notaio Persona_3 in Pisa, nelle more trascritto (il 10.7.25), risolutivamente condizionato alla mancata omologa.
Più precisamente, il vincolo di destinazione è stato apposto sui beni immobili dei soci a garanzia del flusso da continuità diretta, nella misura di euro 419.320,87 (ovvero al netto del fondo rischi specificatamente stanziato), del valore di realizzo degli immobili della società nella misura di euro 190.925,00 (ovvero al netto del fondo rischi specificatamente stanziato), del valore di realizzo dei crediti verso terzi, nella misura di euro 136.924,95, nonché a garanzia dell'apporto di nuova finanza, nella misura di euro 100.000,00, per un totale di € 847.170,82.
Con detto atto è stato vincolato al soddisfacimento delle ragioni creditorie il patrimonio immobiliare personale dei due soci, già gravato da ipoteca di volontaria iscritta l'11.6.2007 per € 560/mila, a garanzia di un mutuo di originari € 280.000,00, il cui debito residua ammonta all'attualità a € 66.020,69.
Alla nuova proposta è stata allegata una perizia di stima che attribuisce al compendio un valore venale di
€ 966.650,00. Co La STE. ha dedotto che tale valore appare perfettamente in grado di coprire le esigenze della procedura anche alla luce della circostanza per cui le garanzie fideiussorie soci possono dirsi coperte dal valore della quota del 50% degli immobili (ndr diversi) di proprietà della signora quota alla quale Parte_3
è stato attribuito il valore di € 535.000,00.
Mette conto ribadire che entrambi i soci risultano aver prestato garanzie personali per i debiti societari sicché il rischio di una impugnazione dell'atto di destinazione ex art. 2901 c.c. da parte dei creditori garantiti (quale adombrato dal professionista indipendente e condiviso dal CG) si profila nient'affatto peregrino, tenuto conto della gratuità dell'atto stesso;
l'ammontare dei crediti bancari assistiti da garanzie personali (classe 13) prestate dai soci ammonta a € 625.655,59, il che lascia prevedere non solo l'assunzione della iniziativa giudiziaria di cui sopra ma anche, in caso di accoglimento - come già rilevato dal tribunale - la verosimile incapienza del patrimonio immobiliare dei fideiussori rispetto agli impegni concordatari in esame, per le ragioni di seguito esposte:
a) La perizia estimativa dell'immobile costituito in garanzia, sito nel comune di Fucecchio, non reca menzione alcuna della conformità urbanistica ed edilizia dello stesso e, quindi, della eventuale esistenza di irregolarità, suscettibili di essere sanate ai fini della validità di una futura vendita nonché, in caso positivo, dei costi da sostenersi per la sanatoria, costi che andrebbero portati in detrazione del valore venale;
8 trattasi non già di meri “dettagli”, suscettibili di essere chiariti in assegnando termine (come richiesto dalla società all'udienza del 22.9.25) ma di una porzione fondamentale di ogni valutazione di compendi immobiliari astrattamente destinati alla vendita giudiziale, la cui assenza vale a rendere inattendibile ogni quotazione.
Trattandosi di rilievo già svolto in sede di decreto del 7.8.2025, reputa il collegio non accoglibile la richiesta di termine per una eventuale integrazione.
b) I due immobili della sig.ra sembrano a lei pervenuti iure successionis ma non v'è contezza alcuna Pt_3 dell'accettazione dell'eredità del de cuius da parte di costei, la quale pertanto, allo stato degli atti, sembrerebbe rivestire la qualità di mera chiamata all'eredità (cfr. Cass. 26.5.2014 n.11638);
c) La stima di questi due immobili personali - diversi dalla villa in Fucecchio - contiene un laconico riferimento alle difformità interne e ad altre piccole difformità costruttive (non esposte nel dettaglio) ma non espone i costi da sostenersi per la necessaria regolarizzazione. Inoltre, il valore della quota indivisa di spettanza della è stato individuato nella metà del valore di stima attribuito alla intera proprietà senza Pt_3 tenere conto dell'effettivo valore di realizzo di un diritto parziario né dei costi di un presumibile giudizio di divisione.
d) Non è stata accertata la presenza di formalità pregiudizievoli su detti immobili né l'esistenza di altri debiti personali della sicché attualmente è imponderabile l'effettiva idoneità di questo suo patrimonio Pt_3
“personale” a fungere da garanzia anche dei debiti concordatari.
e) Pur assumendo come attendibili le stime immobiliari di cui sopra, alla luce della proiezione compiuta dal CG alla pag.8 nel suo parere integrativo (oltre riprodotto), ipotizzando il verosimile esperimento dell'azione revocatoria avverso il vincolo di destinazione da parte dei creditori sociali e la successiva aggressione esecutiva ad opera di costoro dell'intero patrimonio personale dei soci, inclusivo dei diritti parziari di in ogni caso, residuerebbe una disponibilità liquida pari a € 465.993,69 Parte_3 ovviamente suscettibile di ulteriori riduzioni ma soprattutto sensibilmente inferiore all'ammontare totale degli attivi concordatari attualmente garantiti dal vincolo di destinazione (€ 847.170,82)
Valore di stima beni oggetto del vincolo 966.650,00
Valore di aggiudicazione (-25%) 724.987,50
Spese esecuzione 20.000,00
Debito bancario residuo (ipotecario) 66.020,00
Valore residuo (A) 638.967,50
Valore di stima beni NUTI (per il 50%) 535.000,00
Valore di aggiudicazione (-25%) 401.250,00
Spese esecuzione 20.000,00
Debito bancario residuo (ipotecario) “zero”
Valore residuo (B) 381.250,00
Debito bancario garantito 625.655,00
Interessi su debito garantito (D) 30.000,00
Valore residuo garanzia (A+B-C-D) 364.562,50
Flussi recuperati a piano per rinuncia azione di regresso (su immobili oggetto del vincolo) 101.431,19
Totale benefici per la procedura 465.993,69
9 Ne consegue che il vincolo di destinazione costituito sul patrimonio personale dei soci non appare, allo stato, apprezzabile in termini di effettiva garanzia di mantenimento degli impegni assunti dai soci e, quindi, ai fini del vaglio di “fattibilità” del piano come declinata dall'art. 47 lett. a) CCII.
Inoltre, in caso di trascrizione della domanda revocatoria ad opera dei creditori sociali gli immobili non risulterebbero vendibili se non su iniziativa esecutiva dei creditori proponenti, ai sensi dell'art. 2929 bis
c.c., oppure all'esito della controversia, con inevitabile dilatazione dei tempi di proficua liquidazione del patrimonio da destinare all'assolvimento degli impegni concordatari.
Della finanza esterna
Il socio nonché amministratore unico risulta debitore nei confronti della società Controparte_4
Part Co proponente di € 136.924,25 e questa posta è stata valorizzata nell'attivo circolante della . ai fini della determinazione dell'attivo concordatario, in quanto valutata agevolmente realizzabile e prospettata nel cronoprogramma incassi/pagamenti di concordato come da riscuotere in tre rate, di cui le prime due, da € 40/mila, da versare al 30.4.2027 e al 31.10.2027, mentre la terza, da € 56.924,95, da versare al
31.12.2028; orbene, considerato che stando a quanto esposto dal professionista indipendente e non Part contraddetto dalla .PA, il patrimonio immobiliare dell'amministratore è costituito dai soli immobili assoggettati a vincolo e che la sua unica fonte di reddito è costituita da quanto riscosso dalla società per l'attività espletata nell'ambito di essa - uscita della continuità appostata tra i costi per 36.543,00 annui -, non è dato comprende ricorrendo a quali risorse il credito in discorso possa essere effettivamente monetizzato.
Né, a fronte del puntuale rilevo già sollevato dal Collegio, appare esaustivo il profilato impegno dell'amministratore “a collocare sul mercato la sua opera professionale con l'offerta di consulenza a terzi nella selezione del pellame”, trattandosi di un mero auspicio che nulla prova circa l'esigibilità in concreto della posta attiva in discorso.
Infine, nulla risulta esposto con riferimento alle risorse reddituali e finanziarie della socia Pt_3
Dei tempi di soddisfacimento
Il cronoprogramma riporta la data del 31.12.2030 (conclusione dell'arco di piano quinquennale) come data di soddisfacimento dei creditori nelle percentuali promesse;
tuttavia, la vendita dell'azienda in esercizio risulta prevista per la fine dell'esercizio 2030 (e come tale asseverata dal professionista indipendente).
Emerge all'evidenza una clamorosa scollatura tra i tempi di esecuzione della proposta (che di questa integrano il contenuto necessario) e le modalità temporali di assolvimento degli impegni che con la stessa proposta la società intende assumersi.
D'altronde, anche l'eventuale azionamento del vincolo - ove non impugnato dalle banche garantite da fideiussione - con la messa in vendita del compendio nella titolarità dei soci, comporterebbe un inevitabile allungamento dell'arco di piano, da necessariamente ponderare anche in termini economici (cfr. art. 87, primo comma lett. i) CCII).
10 Della fattibilità in generale.
Pur volendo prescindere - in linea meramente teorica - dai rilievi svolti sulla garanzia offerta, reputa il Part Collegio che la fattibilità della proposta di concordato in preventivo in continuità formulata dalla .PA, declinata nei termini di cui all'art. 47, primo comma, lett. b), CCII e, cioè, da intendersi come verosimile attuabilità delle assunzioni poste alla base del piano, debba essere condotta allo stato degli atti, ossia sulla base delle allegazioni (assertive e probatorie) desumibili dalle risultanze processuali.
Detto in altri termini, le previsioni afferenti al realizzo di una liquidità idonea a consentire il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali e con la tempistica indicati nella proposta e nel piano di continuità devono essere supportate da evidenze documentali tali da renderle di per sé plausibili, inerendo, viceversa, le “garanzie offerte” all'ipotesi - da necessariamente prospettarsi come futura ed eventuale - del mancato raggiungimento dei risultati liquidatori e gestionali supposti (ipotesi più correttamente riconducibile nel novero delle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati di cui all'art. 87, comma primo, lett. i) CCII.).
Addurre la capienza di qualsivoglia garanzia offerta come prova diretta della non manifesta inettitudine del piano a soddisfare i creditori nelle percentuali e nei tempi promessi e a conservare i valori aziendali significa alterare gli elementi di valutazione, deviando il focus della delibazione affidata al Tribunale.
Ferma la suggestione dell'assunto, infatti, non appare giuridicamente corretto, in ambito concordatario, prospettare la solidità di qualsivoglia garanzia offerta quale dimostrazione della ragionevole plausibilità dell'adempimento degli impegni consacrati nella proposta, competendo, piuttosto, all'impresa proponente di fornire al tribunale gli elementi di valutazione dai quali desumere che, all'attualità e, quindi, ex ante, il piano di concordato sia connotato da prospettive di attuazione non manifestamente irragionevoli.
Tutto ciò non è accaduto e l'antinomia appare ancora più evidente in un caso come quello in esame ove tra le “assunzioni prospettiche” ci siano il pagamento in via rateale di un credito esposto nell'attivo di concordato come esigibile nella sua interezza e l'apporto di finanza esterna ad opera di soggetti la cui solvibilità appare indimostrata oltre che incrinata dall'assenza di una idonea capacità patrimoniale, reddituale e finanziaria.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la proposta di concordato deve essere dichiarata inammissibile per violazione della disciplina in tema di formazione delle classi, contenuto necessario del piano di concordato e manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Ciò detto, a tenore del combinato disposto degli artt. 7 e 49 CCII, deve essere valutata ed accolta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla creditrice ricorrendo i requisiti Controparte_3 prescritti dall'art.121 CCII.
11 Part Co La . è un imprenditore commerciale costituito in forma di società di capitali, che, tenuto conto del valore dell'attivo (valorizzato nella continuità per € 1.237.267,93) e dell'entità dell'indebitamento (pari a oltre € 4.414/mila), non è certamente da qualificare quale “impresa minore”, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) CCII.
Il rilievo supporta altresì la ricorrenza del requisito normativo di cui all'art. 49, 5° comma, CCII risultando ampiamente superato l'ammontare di € 30/mila dei debiti scaduti e non pagati.
La società versa, inoltre, in conclamato stato d'insolvenza, stante l'incapacità di fronteggiare l'ingente esposizione debitoria, in particolare, nei confronti dell'erario, sì da formulare una proposta di concordato in continuità indiretta, con pagamento parziale di buona parte dei creditori privilegiati c.d. istituzionali, degradati a chirografo per incapienza patrimoniale ex art. 84, 5° comma, CCII, giusta proposta di trattamento ex art. 88 CCII.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_5
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista già investito delle funzioni di commissario giudiziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213
CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità proposta il 14.7.2025 ed Part integrata il 10.9.2025 dalla società . con sede in GG (PT) in Piazza del Popolo n. 3, CP_1 codice fiscale e numero di partita I.V.A. . P.IVA_1
Part Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di . con sede in GG (PT) in CP_1
Piazza del Popolo n. 3, codice fiscale e numero di partita I.V.A. P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. che farà Persona_1 pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
12 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP di Pistoia (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
27.1.2026, alle ore 10,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 23.9.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
13
Ufficio concorsuale
Proc. unitario 58-3/2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore
Dott. Sergio Garofalo Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Part sulla proposta di concordato preventivo depositata dalla società . con sede in GG CP_1
(PT) in Piazza del Popolo n. 3, codice fiscale e numero di partita I.V.A. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Lorenzo Trombella e CP_2
Chiara Giannelli, giusta procura in atti nonché sulla domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale proposta da rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Mazzeo, giusta procura in atti.
*** Part In data 9.5.2025 la . (in seguito A), nell'ambito del procedimento unitario instaurato CP_1 Pt_1
a suo carico dalla creditrice con la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, Controparte_3 ha presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi - delineato in termini di concordato preventivo in continuità - con riserva ex art. 44 CCII, chiedendo la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori ex art. 54, comma 2, CCII, per la durata di quattro mesi. Con decreto del 13.5.2025 (pubblicato nel registro delle imprese il 14.5.2025), il Tribunale ha assegnato il termine di 60 gg per la proposizione della domanda di concordato preventivo (o alternativa) c.d. “piena”, nominando il dott. commissario giudiziale. Persona_1
In data 27.5.2025 il G.D. ha confermato le misure protettive per la durata di 4 mesi, a decorrere dalla pubblicazione della istanza nel registro delle imprese Part Co In data 14.7.2025, la . ha presentato una domanda di concordato preventivo in continuità, corredata della documentazione prescritta dall'art. 39 CCII. In data 31.7.2025 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere.
1 Con decreto del 7.8.2025, il tribunale ha sottoposto alla valutazione società plurimi rilievi unitamente a quelli esposti nel parere del commissario giudiziale, valutandoli suscettibili d'incidere sull'ammissibilità della proposta di concordato, ed ha assegnato termine ex art. 47, 4° comma, CCII per la modifica e/o integrazione della proposta, fissando apposita udienza di comparizione al 22.9.2025.
In data 10.9.2025 la ha depositato la proposta integrativa corredata di una relazione aggiornata ex Pt_2 art. 84, 5° co., 87, 3° co., e 88, 2° co., CCII e di altra documentazione, unitamente ad una memoria esplicativa.
In data 19.9.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere sulla proposta integrativa.
All'esito dell'udienza tenutasi il 22.9.2025 il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
*** Part Co La proposta di concordato preventivo della . si fonda su un piano di risanamento che prevede: a) la continuazione diretta dell'attività di azienda attualmente in esercizio;
b) la liquidazione di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare non funzionale alla continuità aziendale;
c) la cessione dell'azienda che verrà perfezionata alla fine dell'arco di piano (individuato nel quinto anno dalla definitività dell'omologazione, che si assume intervenga entro il 30.4.2026); d) l'apporto di nuova finanza da parte dei due soci per complessivi € 100.000,00.
Il piano prevede che, nell'arco temporale di cinque anni e, comunque, entro il 31 dicembre 2030, la società proceda alla vendita dei beni immobili valutati non funzionali alla continuità, delle partecipazioni detenute in altre società e dei beni mobili valutati non funzionali alla continuità (inclusa l'autovettura Mercedes
Benz - GLA 180 D, targata GR682NL, detenuta in leasing) e che, solo alla fine dell'arco di piano, perfezioni il trasferimento dell'intera azienda in funzionamento.
Qualora si verificasse uno scostamento significativo dagli obiettivi pianificati ovvero la continuità divenisse manifestamente dannosa per i creditori, la società propone di procedere alla immediata cessione dell'azienda in funzionamento, preceduta eventualmente da un affitto della medesima.
La società prevede di mettere a disposizione della massa dei creditori un attivo di complessivi €
1.845.708,38 composto dal valore del patrimonio da liquidare nella continuità, stimato del valore complessivo di € 1.237.267,93 (di cui € 350.000,00 portato dal valore dell'azienda in esercizio), dai flussi liberi della continuità, per complessivi euro 508.440,45 e dalla finanza, esterna per l'importo totale di €
100.000,00.
La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili sorti ante procedura, inclusi i crediti vantati dai professionisti del piano nella misura del 75%, entro sei mesi dalla definitività del decreto di omologa, ed espone che i crediti e le spese prededucibili che matureranno nel corso della procedura concordataria saranno pagati utilizzando i flussi derivanti dalla continuità, man mano che diverranno esigibili, nei termini contrattuali o di legge.
La proposta contiene la suddivisione dei creditori in n.ro 16 classi da soddisfarsi come di seguito riportato:
2 <
Il pagamento avrà ad oggetto le retribuzioni ed accessori maturati ante deposito della domanda (con rivalutazione ed interessi). Le retribuzioni e relativi accessori che matureranno nella continuità
(prededuzioni) saranno pagati alle scadenze contrattuali o di legge.
Classe 2 – professionisti del piano (privilegio art. 2751 bis n. 2, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 3 – altri professionisti (privilegio art. 2751 bis n. 2, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 4 – agenti rappresentanti (privilegio art. 2751 bis n. 3, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 5 – imprese artigiane (privilegio art. 2751 bis n. 5, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento), entro un anno dalla definitività dell'omologa.
Classe 6 – enti previdenziali e assicurativi (privilegio artt. 2753, 2754 e 2778 nn. 1 e 8, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) entro un anno dalla definitività dell'omologa, con transazione contributiva.
Classe 7 – erario (privilegio artt. 2752, comma 1 e 2778, n. 18, c.c.) – Pagamento integrale (con riconoscimento degli interessi al tasso legale dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla data di esecuzione del pagamento) in coincidenza con il perfezionamento/incasso della dismissione degli immobili di NT CE (previsto come da avvenire entro un anno e mezzo dalla definitività dell'omologa), con transazione fiscale.
Classe 8 – erario (privilegio artt. 2752, comma 2 e 2778, n. 19, c.c.) – Credito degradato a chirografo per incapienza. Pagamento nella percentuale del 40%, suddiviso in tre rate, di cui la prima (pari al 20% del credito) entro 2 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, la seconda rata (pari al 10% del credito) entro 3 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa e l'ultima rata (pari al restante 10% del credito) entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati capienti, con transazione fiscale.
Classe 9 – enti locali (privilegio art. 2778, n. 20, c.c.) – Credito degradato a chirografo per incapienza.
Pagamento nella percentuale del 20% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati capienti, con transazione fiscale per i tributi ed accessori già affidati all'agente della riscossione.
3 Classe 10 – imprese PMI per crediti chirografari di fornitore beni e servizi (selezionate sulla base dei dati disponibili) – Pagamento nella percentuale del 16,799%, entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e, comunque, dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 11 – enti previdenziali, erario (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione per credito relativo agli oneri di riscossione) ed enti locali per crediti chirografari per tributi erariali, contributivi e locali chirografari ab origine – Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e, comunque, dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale e contributiva.
Classe 12 – banche titolari di crediti per finanziamenti assistiti dalla garanzia per Fondo Pubblico ex L.
662/96 (si precisa che tutte le garanzie sono state rilasciate da Medio Credito Centrale – MCC) –
Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 13 – banche con garanzia personale rilasciate dai soci– Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 14 – banche chirografarie senza garanzia – Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni
e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 15 – altri creditori chirografari – Pagamento nella percentuale del 16,799% entro 4 anni e otto mesi dalla definitività dell'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 16 – soci per finanziamenti – Nessun pagamento in ragione della postergazione del credito>>.
La proponente ha altresì evidenziato di aver valorizzato i crediti delle banche per finanziamenti assistiti da garanzia ex l. 662/96 per l'intero importo in chirografo e di aver previsto i seguenti fondi di rischio:
i) Fondi rischi prededuzioni
Fondo rischi per € 20.069,06 a copertura della quota (50%) delle spese di ristrutturazione del tetto degli immobili siti in NT CE (€ 8.250,00), per i quali è pervenuta comunicazione in data 9 giugno 2025, del Fondo per il TFR in nel caso che la cessazione rapporto di lavoro dovesse insorgere nell'arco piano (€
4.566,24), e dei costi che dovessero insorgere per la cessione dell'autoveicolo Mercedes Benz targa
GR682NL oggetto di contratto di leasing DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI SPA
(quantificati in € 7.252,82 in ragione dei valori riportati nella perizia dell'ing. ). Per_2
ii) Fondi rischi privilegiati
a) Fondo rischi per crediti assistiti da misure di sostegno pubblico di € 261.000,00 per la parte coperta da garanzia per l'ipotesi di escussione da parte del Fondo del Medio Credito Centrale.
b) Fondo interessi privilegiati di € 30.000,00 a copertura degli interessi da riconoscere sul pagamento dei creditori privilegiati capienti (in caso di possibili variazioni al rialzo del tasso legale).
c) Fondo rischi continuità di € 140.000,00 a copertura degli eventuali minori flussi della continuità aziendale.
4 d) Fondo rischi inerente alla liquidazione dell'attivo immobilizzato ovvero inerente alla svalutazione dell'attivo immobiliare di € 70.975,00, ritenendo ragionevole ritenere che la cessione di tali beni avvenga al terzo tentativo di vendita e quindi con una riduzione del 27,10% del valore di stima.
d) Fondo rischi liquidazione azienda in funzionamento ovvero inerente alla svalutazione dell'azienda in funzionamento di € 94.850,00, ritenendo ragionevole una riduzione del 27,10% del valore di stima.
iii) Fondo rischi chirografario pari ad € 15.000,00, a copertura delle spese legali richieste dai creditori per il recupero dei crediti in via stragiudiziale (essendo tali spese già considerate nel valore del credito per tutti i soggetti/creditori che hanno ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti della società).
La proponente ha dichiarato che il ricavato del valore di liquidazione - individuato in € 371.784,50, e derivante dal valore di liquidazione alla data di concordato, pari a € 977.681,65, decurtato delle spese prededucibili e dei fondi di rischio meglio esposti nell'all.to 39 - sarà distribuito rispettando l'ordine dei privilegi (ndr secondo la regola dell'Absolute Priority Rule), che il surplus concordatario – individuato in
€ 507.800,73 - verrà distribuito nel rispetto delle percentuali indicate in proposta (ndr secondo la regola della Relative Priority Rule), e che la finanza esterna di € 100.000,00 verrà liberamente distribuita come da proposta, giusta previsione dell'art. 84, 6° comma ult. periodo, CCII.
L'eventuale parte non utilizzata del “fondo rischi privilegiati” sarà distribuita secondo la regola dell'APR mentre la parte non utilizzata del “fondo rischi continuità” sarà distribuita secondo la regola dell'RPR (cfr. pag. 46 della proposta).
OSSERVA
Reputa il collegio che non ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo per le ragioni oltre esposte, ciascuna delle quali di per sé assorbente.
Della corretta formazione delle Classi
Per la classe 16, costituita dai soci per finanziamenti e, quindi, da crediti postergati non è previsto alcun pagamento né “alcuna utilità specificamente rilevata ed economicamente valutabile”. Ne consegue che, diversamente da quanto esposto nella proposta modificata, trattasi di classe non legittimata al voto, inconferente profilandosi il riferimento alla sentenza della I^ Sez. Civ. della Corte di Cassazione
n.16348/2018 a tenore del quale: <Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti
a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari.>>.
La Cassazione è intervenuta a chiarire che i crediti dei soci da rimborso per finanziamenti in favore della società, poiché postergati rispetto agli altri creditori, possono essere ammessi a votare in quanto siano accorpati in un'apposita classe, a cui sia riservato un trattamento diverso da quello riservato ai creditori chirografari;
giova evidenziare che ai creditori chirografari, nel caso analizzato, era stato assicurato il
5 pagamento integrale, esattamente come ai postergati, e senza alcuna posticipazione temporale. Il Supremo
Collegio ha pertanto concluso che la proposta concordataria fosse inammissibile in quanto, attraverso la costituzione di una classe composta dai soli crediti postergati, destinataria di un trattamento equiparato a quello dei chirografari, si era determinata una violazione della regola stessa della postergazione. Se, infatti, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, deve parimenti ritenersi che la costituzione di un'apposita classe, costituita esclusivamente da crediti postergati, non posso avere l'effetto di derogare al principio stesso del soddisfacimento solo residuale è sempre posposto di questi ultimi attraverso una loro sostanziale equiparazione ai chirografari.
Se il presupposto dell'applicazione del precitato principio è la previsione di un soddisfacimento dei creditori postergati rispetto a quello dei creditori chirografari, è evidente che la mancata previsione di qualsivoglia soddisfacimento preclude, nel presente procedimento, la classazione dei crediti dei soci da finanziamento, classazione verosimilmente funzionale alla formazione di una maggioranza favorevole al concordato.
Trattasi di rilievo già sollevato dal Tribunale con decreto del 7.8.2025 al quale la società non ha inteso aderire e che incide sulla corretta formazione delle classi precludendo l'apertura del concordato (art. 47, primo comma, CCII come novellato dal c.d. correttivo ter).
Della manifesta idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali. Part Co
1. Rispondendo ai rilievi critici del CG, la . ha depositato uno stato patrimoniale prospettico nel quale, fatta eccezione per l'annualità 2025, il patrimonio netto risulta sempre positivo e superiore al capitale sociale di € 10.000, con ciò escludendo l'eventualità di una riduzione di questo ad un importo inferiore a quello minimo di legge.
Tuttavia, come rilevato dal CG, detta proiezione risente di una scorretta contabilizzazione dei costi sostenuti per l'assistenza professionale ricevuta ai fini della predisposizione della domanda e per le attestazioni, risultando questi ultimi imputati nel conto economico, in parti uguali, tra tutti gli esercizi
(sotto la voce di riscontri), piuttosto che interamente imputati all'annualità 2026 (nella quale è stato ipotizzato avvenga l'omologazione), esercizio nel cui conto economico andrebbe rilevata la sopravvenienza attiva riveniente dallo stralcio dei debiti concorsuali (giusta principio contabile OIC 19 paragrafo 73C). Ciò ha determinato una sopravvalutazione del patrimonio netto nelle prime annualità di piano, laddove la corretta applicazione del principio contabile richiamato comporterebbe per l'annualità
2026 un peggioramento del risultato economico (e quindi del patrimonio netto) di complessivi euro
83.200,00 (corrispondente alla differenza tra l'intero importo dei costi professionali, pari ad euro
104.00,00, e la quota parte di questi già imputata a conto economico nell'esercizio, pari ad euro 20.800,00) con conseguente erosione integrale del capitale sociale (circostanza naturalmente confermata anche per la successiva annualità). Operando in modo contabilmente corretto, il piano come stilato si profila inattuabile
6 in quanto tale da impedire la continuazione dell'attività già dall'esercizio 2026 in conseguenza della perdita integrale del capitale sociale.
Il rilievo è stato condiviso dalla società che, per il tramite del proprio advisor, all'udienza tenutasi il
22.9.2025, ha chiesto assegnarsi un termine per il deposito di uno stato patrimoniale ed economico prospettico elaborato facendo riferimento ai dati effettivi della prima annualità di piano ed in applicazione dei corretti principi contabili.
La richiesta di termine non può essere accolta poiché la produzione in discorso costituisce il frutto di un rilievo già svolto dal tribunale con decreto del 7.8.2025, che la società avrebbe dovuto recepire attenendosi alla corretta pratica di elaborazione contabile onde consegnare alla valutazione del tribunale una prospettazione coerente e idonea a dimostrare l'effettiva idoneità del piano alla conservazione dei valori aziendali e quindi, alla continuazione dell'attività d'impresa.
2. Nel nuovo piano industriale sono stati inseriti, tra i costi, i soli canoni del contratto di leasing relativo all'AUDI Q5 Sportbak quattro Tg GG116VG che scadrà a marzo del 2026; gli importi indicati nel piano comprendono i canoni periodici a scadere sino al Marzo 2026 mentre il costo del riscatto è stato preventivato fra le uscite finanziarie nello stesso mese di Marzo 2026 (cfr. pag. 15). Di contro, con riferimento al contratto di leasing avente ad oggetto il veicolo Mercedes Benz GLA 180 Tg. GR682NL, la nuova proposta prevede la cessione del mezzo, entro la fine del mese di aprile del 2026, con appostazione di un fondo rischi prededuttivi di € 7.282,52, quale quantificato nella perizia stilata dall'ing. . Per_2
Posto che il bene mobile di che trattasi non si profila liberamente “cedibile” poiché di proprietà della società concedente e che, alla luce del valore negativo, indicato dall'ing. anche per l'ipotesi di Per_2 cessione del mezzo nella continuità, appare poco verosimile una cessione del contratto entro la fine del mese di aprile 2026, reputa il tribunale che una corretta valorizzazione della pendenza di questo rapporto avrebbe dovuto includere, tra i costi diretti, anche i canoni di leasing a scadere fino alla presumibile data di stipula del contratto di cessione, con corrispondente adeguamento del fondo rischi all'ipotesi di risoluzione, ad opera della società concedente, in costanza di procedura, per inadempimento della utilizzatrice;
tanto, assumendo per ipotesi che il contratto sia attualmente in regolare adempimento. Part Co Vero è piuttosto che, alla luce di quanto verbalizzato all'udienza del 22.9.2025, la . è in mora nel pagamento dei canoni di leasing a far data dal maggio 2025 e, ciononostante, la società di leasing non figura annoverata tra i creditori concordatari.
Trattasi di una grave lacuna in punto di completezza delle informazioni fornite e di corretta compilazione dell'elenco dei creditori alla data di proposizione della domanda di concordato preventivo “piena”, avvenuta il 14.7.2025, lacuna di per sé idonea a giustificare il rilievo d'inammissibilità della stessa.
Delle garanzie
Come sopra evidenziato è stata prevista la messa a disposizione da parte dei due soci di una finanza esterna di € 100.000,00, da corrispondere in due tranches da € 50/mila ciascuna, l'una entro il 31.12.2029 e l'altra entro il 31.12.2030. L'apporto di detta finanza costituisce un elemento nevralgico per la fattibilità del
7 concordato oltre che fattore imprescindibile della valutazione comparativa con l'alternativa della liquidazione giudiziale.
Sebbene sia stata allegata alla proposta modificativa di concordato un atto unilaterale d'impegno all'immissione della nuova finanza ad opera dei soci e , ad oggi non v'è Parte_3 CP_2 menzione della disponibilità, attuale o previsionale, in capo ai predetti, della corrispondente provvista.
A garanzia dell'assolvimento di detto impegno - così come del pagamento dei crediti non funzionali alla continuità (di cui oltre) e dell'assolvimento degli altri impegni consacrati nella proposta di concordato - è stato perfezionato un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. rogato il 7.7.2025 dal notaio Persona_3 in Pisa, nelle more trascritto (il 10.7.25), risolutivamente condizionato alla mancata omologa.
Più precisamente, il vincolo di destinazione è stato apposto sui beni immobili dei soci a garanzia del flusso da continuità diretta, nella misura di euro 419.320,87 (ovvero al netto del fondo rischi specificatamente stanziato), del valore di realizzo degli immobili della società nella misura di euro 190.925,00 (ovvero al netto del fondo rischi specificatamente stanziato), del valore di realizzo dei crediti verso terzi, nella misura di euro 136.924,95, nonché a garanzia dell'apporto di nuova finanza, nella misura di euro 100.000,00, per un totale di € 847.170,82.
Con detto atto è stato vincolato al soddisfacimento delle ragioni creditorie il patrimonio immobiliare personale dei due soci, già gravato da ipoteca di volontaria iscritta l'11.6.2007 per € 560/mila, a garanzia di un mutuo di originari € 280.000,00, il cui debito residua ammonta all'attualità a € 66.020,69.
Alla nuova proposta è stata allegata una perizia di stima che attribuisce al compendio un valore venale di
€ 966.650,00. Co La STE. ha dedotto che tale valore appare perfettamente in grado di coprire le esigenze della procedura anche alla luce della circostanza per cui le garanzie fideiussorie soci possono dirsi coperte dal valore della quota del 50% degli immobili (ndr diversi) di proprietà della signora quota alla quale Parte_3
è stato attribuito il valore di € 535.000,00.
Mette conto ribadire che entrambi i soci risultano aver prestato garanzie personali per i debiti societari sicché il rischio di una impugnazione dell'atto di destinazione ex art. 2901 c.c. da parte dei creditori garantiti (quale adombrato dal professionista indipendente e condiviso dal CG) si profila nient'affatto peregrino, tenuto conto della gratuità dell'atto stesso;
l'ammontare dei crediti bancari assistiti da garanzie personali (classe 13) prestate dai soci ammonta a € 625.655,59, il che lascia prevedere non solo l'assunzione della iniziativa giudiziaria di cui sopra ma anche, in caso di accoglimento - come già rilevato dal tribunale - la verosimile incapienza del patrimonio immobiliare dei fideiussori rispetto agli impegni concordatari in esame, per le ragioni di seguito esposte:
a) La perizia estimativa dell'immobile costituito in garanzia, sito nel comune di Fucecchio, non reca menzione alcuna della conformità urbanistica ed edilizia dello stesso e, quindi, della eventuale esistenza di irregolarità, suscettibili di essere sanate ai fini della validità di una futura vendita nonché, in caso positivo, dei costi da sostenersi per la sanatoria, costi che andrebbero portati in detrazione del valore venale;
8 trattasi non già di meri “dettagli”, suscettibili di essere chiariti in assegnando termine (come richiesto dalla società all'udienza del 22.9.25) ma di una porzione fondamentale di ogni valutazione di compendi immobiliari astrattamente destinati alla vendita giudiziale, la cui assenza vale a rendere inattendibile ogni quotazione.
Trattandosi di rilievo già svolto in sede di decreto del 7.8.2025, reputa il collegio non accoglibile la richiesta di termine per una eventuale integrazione.
b) I due immobili della sig.ra sembrano a lei pervenuti iure successionis ma non v'è contezza alcuna Pt_3 dell'accettazione dell'eredità del de cuius da parte di costei, la quale pertanto, allo stato degli atti, sembrerebbe rivestire la qualità di mera chiamata all'eredità (cfr. Cass. 26.5.2014 n.11638);
c) La stima di questi due immobili personali - diversi dalla villa in Fucecchio - contiene un laconico riferimento alle difformità interne e ad altre piccole difformità costruttive (non esposte nel dettaglio) ma non espone i costi da sostenersi per la necessaria regolarizzazione. Inoltre, il valore della quota indivisa di spettanza della è stato individuato nella metà del valore di stima attribuito alla intera proprietà senza Pt_3 tenere conto dell'effettivo valore di realizzo di un diritto parziario né dei costi di un presumibile giudizio di divisione.
d) Non è stata accertata la presenza di formalità pregiudizievoli su detti immobili né l'esistenza di altri debiti personali della sicché attualmente è imponderabile l'effettiva idoneità di questo suo patrimonio Pt_3
“personale” a fungere da garanzia anche dei debiti concordatari.
e) Pur assumendo come attendibili le stime immobiliari di cui sopra, alla luce della proiezione compiuta dal CG alla pag.8 nel suo parere integrativo (oltre riprodotto), ipotizzando il verosimile esperimento dell'azione revocatoria avverso il vincolo di destinazione da parte dei creditori sociali e la successiva aggressione esecutiva ad opera di costoro dell'intero patrimonio personale dei soci, inclusivo dei diritti parziari di in ogni caso, residuerebbe una disponibilità liquida pari a € 465.993,69 Parte_3 ovviamente suscettibile di ulteriori riduzioni ma soprattutto sensibilmente inferiore all'ammontare totale degli attivi concordatari attualmente garantiti dal vincolo di destinazione (€ 847.170,82)
Valore di stima beni oggetto del vincolo 966.650,00
Valore di aggiudicazione (-25%) 724.987,50
Spese esecuzione 20.000,00
Debito bancario residuo (ipotecario) 66.020,00
Valore residuo (A) 638.967,50
Valore di stima beni NUTI (per il 50%) 535.000,00
Valore di aggiudicazione (-25%) 401.250,00
Spese esecuzione 20.000,00
Debito bancario residuo (ipotecario) “zero”
Valore residuo (B) 381.250,00
Debito bancario garantito 625.655,00
Interessi su debito garantito (D) 30.000,00
Valore residuo garanzia (A+B-C-D) 364.562,50
Flussi recuperati a piano per rinuncia azione di regresso (su immobili oggetto del vincolo) 101.431,19
Totale benefici per la procedura 465.993,69
9 Ne consegue che il vincolo di destinazione costituito sul patrimonio personale dei soci non appare, allo stato, apprezzabile in termini di effettiva garanzia di mantenimento degli impegni assunti dai soci e, quindi, ai fini del vaglio di “fattibilità” del piano come declinata dall'art. 47 lett. a) CCII.
Inoltre, in caso di trascrizione della domanda revocatoria ad opera dei creditori sociali gli immobili non risulterebbero vendibili se non su iniziativa esecutiva dei creditori proponenti, ai sensi dell'art. 2929 bis
c.c., oppure all'esito della controversia, con inevitabile dilatazione dei tempi di proficua liquidazione del patrimonio da destinare all'assolvimento degli impegni concordatari.
Della finanza esterna
Il socio nonché amministratore unico risulta debitore nei confronti della società Controparte_4
Part Co proponente di € 136.924,25 e questa posta è stata valorizzata nell'attivo circolante della . ai fini della determinazione dell'attivo concordatario, in quanto valutata agevolmente realizzabile e prospettata nel cronoprogramma incassi/pagamenti di concordato come da riscuotere in tre rate, di cui le prime due, da € 40/mila, da versare al 30.4.2027 e al 31.10.2027, mentre la terza, da € 56.924,95, da versare al
31.12.2028; orbene, considerato che stando a quanto esposto dal professionista indipendente e non Part contraddetto dalla .PA, il patrimonio immobiliare dell'amministratore è costituito dai soli immobili assoggettati a vincolo e che la sua unica fonte di reddito è costituita da quanto riscosso dalla società per l'attività espletata nell'ambito di essa - uscita della continuità appostata tra i costi per 36.543,00 annui -, non è dato comprende ricorrendo a quali risorse il credito in discorso possa essere effettivamente monetizzato.
Né, a fronte del puntuale rilevo già sollevato dal Collegio, appare esaustivo il profilato impegno dell'amministratore “a collocare sul mercato la sua opera professionale con l'offerta di consulenza a terzi nella selezione del pellame”, trattandosi di un mero auspicio che nulla prova circa l'esigibilità in concreto della posta attiva in discorso.
Infine, nulla risulta esposto con riferimento alle risorse reddituali e finanziarie della socia Pt_3
Dei tempi di soddisfacimento
Il cronoprogramma riporta la data del 31.12.2030 (conclusione dell'arco di piano quinquennale) come data di soddisfacimento dei creditori nelle percentuali promesse;
tuttavia, la vendita dell'azienda in esercizio risulta prevista per la fine dell'esercizio 2030 (e come tale asseverata dal professionista indipendente).
Emerge all'evidenza una clamorosa scollatura tra i tempi di esecuzione della proposta (che di questa integrano il contenuto necessario) e le modalità temporali di assolvimento degli impegni che con la stessa proposta la società intende assumersi.
D'altronde, anche l'eventuale azionamento del vincolo - ove non impugnato dalle banche garantite da fideiussione - con la messa in vendita del compendio nella titolarità dei soci, comporterebbe un inevitabile allungamento dell'arco di piano, da necessariamente ponderare anche in termini economici (cfr. art. 87, primo comma lett. i) CCII).
10 Della fattibilità in generale.
Pur volendo prescindere - in linea meramente teorica - dai rilievi svolti sulla garanzia offerta, reputa il Part Collegio che la fattibilità della proposta di concordato in preventivo in continuità formulata dalla .PA, declinata nei termini di cui all'art. 47, primo comma, lett. b), CCII e, cioè, da intendersi come verosimile attuabilità delle assunzioni poste alla base del piano, debba essere condotta allo stato degli atti, ossia sulla base delle allegazioni (assertive e probatorie) desumibili dalle risultanze processuali.
Detto in altri termini, le previsioni afferenti al realizzo di una liquidità idonea a consentire il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali e con la tempistica indicati nella proposta e nel piano di continuità devono essere supportate da evidenze documentali tali da renderle di per sé plausibili, inerendo, viceversa, le “garanzie offerte” all'ipotesi - da necessariamente prospettarsi come futura ed eventuale - del mancato raggiungimento dei risultati liquidatori e gestionali supposti (ipotesi più correttamente riconducibile nel novero delle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati di cui all'art. 87, comma primo, lett. i) CCII.).
Addurre la capienza di qualsivoglia garanzia offerta come prova diretta della non manifesta inettitudine del piano a soddisfare i creditori nelle percentuali e nei tempi promessi e a conservare i valori aziendali significa alterare gli elementi di valutazione, deviando il focus della delibazione affidata al Tribunale.
Ferma la suggestione dell'assunto, infatti, non appare giuridicamente corretto, in ambito concordatario, prospettare la solidità di qualsivoglia garanzia offerta quale dimostrazione della ragionevole plausibilità dell'adempimento degli impegni consacrati nella proposta, competendo, piuttosto, all'impresa proponente di fornire al tribunale gli elementi di valutazione dai quali desumere che, all'attualità e, quindi, ex ante, il piano di concordato sia connotato da prospettive di attuazione non manifestamente irragionevoli.
Tutto ciò non è accaduto e l'antinomia appare ancora più evidente in un caso come quello in esame ove tra le “assunzioni prospettiche” ci siano il pagamento in via rateale di un credito esposto nell'attivo di concordato come esigibile nella sua interezza e l'apporto di finanza esterna ad opera di soggetti la cui solvibilità appare indimostrata oltre che incrinata dall'assenza di una idonea capacità patrimoniale, reddituale e finanziaria.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la proposta di concordato deve essere dichiarata inammissibile per violazione della disciplina in tema di formazione delle classi, contenuto necessario del piano di concordato e manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Ciò detto, a tenore del combinato disposto degli artt. 7 e 49 CCII, deve essere valutata ed accolta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla creditrice ricorrendo i requisiti Controparte_3 prescritti dall'art.121 CCII.
11 Part Co La . è un imprenditore commerciale costituito in forma di società di capitali, che, tenuto conto del valore dell'attivo (valorizzato nella continuità per € 1.237.267,93) e dell'entità dell'indebitamento (pari a oltre € 4.414/mila), non è certamente da qualificare quale “impresa minore”, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) CCII.
Il rilievo supporta altresì la ricorrenza del requisito normativo di cui all'art. 49, 5° comma, CCII risultando ampiamente superato l'ammontare di € 30/mila dei debiti scaduti e non pagati.
La società versa, inoltre, in conclamato stato d'insolvenza, stante l'incapacità di fronteggiare l'ingente esposizione debitoria, in particolare, nei confronti dell'erario, sì da formulare una proposta di concordato in continuità indiretta, con pagamento parziale di buona parte dei creditori privilegiati c.d. istituzionali, degradati a chirografo per incapienza patrimoniale ex art. 84, 5° comma, CCII, giusta proposta di trattamento ex art. 88 CCII.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_5
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista già investito delle funzioni di commissario giudiziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213
CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità proposta il 14.7.2025 ed Part integrata il 10.9.2025 dalla società . con sede in GG (PT) in Piazza del Popolo n. 3, CP_1 codice fiscale e numero di partita I.V.A. . P.IVA_1
Part Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di . con sede in GG (PT) in CP_1
Piazza del Popolo n. 3, codice fiscale e numero di partita I.V.A. P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. che farà Persona_1 pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
12 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP di Pistoia (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
27.1.2026, alle ore 10,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 23.9.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
13