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27 gennaio 1989
27 gennaio 1989
Art. 11. Doveri della guida alpina 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignita' e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non e' incompatibile con impieghi pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non e' incompatibile con impieghi pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 07/10/2020, n. 1821Provvedimento: Pubblicato il 07/10/2020 N. 01821/2020 REG.PROV.COLL. N. 02603/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Ghisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, 41; contro Comune di Somma Lombardo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Todarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, …Leggi di più...
- violazione di legge·
- abbattimento barriere architettoniche·
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