Articolo 11 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 gennaio 1989
Art. 11. Doveri della guida alpina 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignita' e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non e' incompatibile con impieghi pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1989
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