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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1297/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ER Inferiore n. 2553/2024, pubblicata il 14.11.2024 tra in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., assistita e difesa dall'Avv. Marco Avallone
Appellante
e in persona Controparte_1 del curatore, dott. , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2
ZO ER
Appellata
Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 3.07.2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 far dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare con la stessa stipulato per il mancato avverarsi della condizione sospensiva ad esso apposta e, per l'effetto, chiedeva la condanna della predetta società alla restituzione dell'importo di euro 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno di tali conclusioni, la parte attrice esponeva di aver stipulato, in data 28.12.2007, un contratto preliminare di permuta con il quale la proprietaria di un Parte_1 complesso immobiliare ubicato a ER Superiore composto da un capannone industriale e da alcuni locali commerciali, si era impegnata a trasferire detti beni alla dietro corrispettivo, Controparte_1 costituito dal trasferimento della proprietà di una palazzina che sarebbe stata edificata dalla medesima di alcuni locali Controparte_1 garage e di un'altra unità industriale, oltre al versamento della somma di Euro 400.000,00.
Precisava, altresì, che la aveva Parte_1 presentato al Comune di ER Superiore un progetto per la realizzazione di 35 alloggi, 48 box auto, 4 locali commerciali e 13 locali sottotetto.
Pertanto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 4 c) della scrittura privata, la società aveva versato alla Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 150.000,00 mediante tre assegni bancari Pt_2 dell'importo unitario di Euro 50.000,00, tutti tratti sulla Unicredit Banca
– Filiale di Angri e recanti i nn. 3196293391-05, 3196293393-07 e
3196293394-08.
Esponeva che il suddetto contratto preliminare, inoltre, era stato sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere da parte Comune di ER 2 Superiore entro il 31.12.2008, con obbligo, in capo alla in Parte_2 caso di mancato avveramento della condizione de qua, di restituire le somme fino a quel momento riscosse, senza interessi ed oneri aggiuntivi.
Ebbene, poiché l'evento dedotto in condizione non si era verificato entro la data convenuta, la deduceva che la Controparte_1 suindicata scrittura preliminare aveva perso la sua efficacia, con conseguente obbligo della società convenuta di restituire la somma di euro 150.000,00 ricevuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 attorea.
In particolare, la parte convenuta esponeva che, contrariamente a quanto rappresentato dalla società attrice, l'evento dedotto in condizione si era verificato. Ed invero il Comune di ER Superiore, con nota del 30.10.2008 prot. 27104, aveva comunicato che il rilascio del permesso di costruire era subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, del cui esborso era onerata, per contratto, la Controparte_1
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di ER Inferiore, con sentenza n. 53/2019, dichiarava il fallimento della
[...]
Pertanto, la Curatela del Fallimento della predetta Controparte_1 società, costituitasi in giudizio, si riportava alle domande, eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte attrice in bonis.
Con sentenza n. 2553/2024, pubblicata in data 14.11.2024, il Tribunale di ER Inferiore accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, condannava la al pagamento, in Parte_1 favore del della società , della somma di CP_1 Controparte_1 euro 150.000,00, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite.
3 Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione la e, per i Parte_1 motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del gravame proposto
e in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della pronuncia impugnata, rigettare la domanda proposta della Controparte_1
e dichiarare che nulla deve la
[...] Controparte_3 per le causali indicate;
in subordine, voglia accertare e
[...] dichiarare che sulle somme in tesi spettanti alla curatela gli interessi dovuti vanno computati al tasso legale e non al tasso legale moratorio.
Spese e compensi del doppio grado di giudizio vinti e attribuiti.”
L'odierno appellante ha, altresì, presentato apposita istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'art. 351 c.p.c. avendo la curatela fallimentare già provveduto a notificare l'atto di precetto, intimando il pagamento delle somme dovute. Quindi, con ordinanza del 13.02.2025, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna relativa al pagamento degli interessi.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'atto di appello e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Controparte_4
[..
[...] secondo cui le contestazioni avanzate dalla parte appellante
[...] risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato.
Con il proposto gravame, la ha Parte_1 censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto non realizzata la condizione sospensiva dedotta nel contratto preliminare entro il termine indicato dalle parti, nonchè laddove ha riconosciuto che, sulle somme da restituire alla curatela fallimentare, spettassero gli interessi legali moratori.
In particolare, con il primo motivo, la società Parte_1
ritiene erronea la motivazione fornita dal giudice di prime
[...]
5 cure, il quale ha statuito che: “la condizione dedotta in contratto non ebbe a realizzarsi nel termine indicato dalle parti (31/12/2008), atteso che il Comune di ER Superiore ebbe a rilasciare alla richiedente il permesso di costruire n. 22 (prot. n. 111 del 2006) soltanto Parte_2 in data 22.07.2011 ... omissis ... con la nota del 30.10.2008, il Comune di ER Superiore si limitò ad informare la società convenuta che il rilascio e l'approvazione del permesso di costruire era, a sua volta, subordina al versamento delle somme stabilite per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ... omissis ... La società convenuta aveva richiesto il rilascio del permesso di costruire, per cui era la medesima a doversi occupare del rilascio, anche anticipando le necessarie somme, indipendentemente dai rapporti interni con la società attrice”.
Al contrario, ad avviso dell'odierno appellante, l'evento dedotto in condizione non era il materiale rilascio del permesso di costruire, bensì la sua approvazione da parte dell'ente a ciò preposto. Ebbene, poiché con apposita comunicazione del 30.10.2008 il Controparte_5
aveva subordinato il solo materiale rilascio del relativo titolo
[...] abilitativo al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, la condizione doveva considerarsi avverata nei termini pattuiti. I suddetti pagamenti, peraltro, erano a carico della società
, con conseguente imputabilità a quest'ultima del Controparte_1 mancato rilascio del permesso di costruire entro la data convenuta.
Orbene, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame in esame, si rileva che la pronuncia di primo grado, con la quale il
Tribunale di ER Inferiore ha ritenuto non avverata la condizione prevista e, conseguentemente, inefficace il relativo contratto, appare lineare e coerente rispetto ai fatti rappresentati nel corso dell'istruttoria.
Al riguardo, occorre preliminarmente specificare che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire non prevede una specifica fase di approvazione del titolo abilitativo distinta dal suo materiale rilascio.
6 Ed invero, l'art. 20 T.U. edilizia stabilisce che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento. Il provvedimento finale è, invece, adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro il termine di 30 giorni dalla suddetta proposta e, di seguito, notificato all'interessato.
Tanto premesso, nel caso di specie, non vi è stata alcuna formale notifica del provvedimento di permesso di costruire entro il termine pattuito, né tantomeno dalla comunicazione del Comune di ER
Superiore del 30.10.2008 può desumersi l'avvenuta approvazione del predetto titolo abilitativo.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, con tale missiva, il responsabile dell'area tecnica si era limitato ad informare la società istante che “il rilascio e l'approvazione del permesso di costruire era, a sua volta, subordinato al versamento delle somme stabilite per oneri di urbanizzazione costo di costruzione” (cfr.v. sent. impugnata, pag. 3).
Peraltro, dal tenore letterale della comunicazione in oggetto, emerge chiaramente che il versamento dei pagamenti richiesti era funzionale alla conclusione del procedimento amministrativo, finalizzato, a sua volta, all'adozione del predetto titolo abilitativo. Ne consegue che, non essendo stati effettuati i versamenti richiesti e non essendosi, così, concluso il relativo procedimento, l'ente pubblico non ha rilasciato il permesso di costruire entro il termine convenuto dalle parti, con conseguente mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
Tale conclusione risulta, infine, suffragata anche dalla circostanza che il Comune di ER Superiore ha espressamente rilasciato il permesso di costruire n. 22 (prot. n. 111/2006) soltanto in data 22.07.2011 e, dunque, ben oltre la scadenza temporale che le parti avevano dato alla condizione sospensiva pattiziamente stabilita.
7 Quanto all'asserita responsabilità in ordine al Controparte_1 mancato rilascio del permesso di costruire, giova evidenziare come, nell'ambito del giudizio di primo grado, non sia mai stato dedotto né provato che la predetta società avesse ricevuto una formale richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione prima dello spirare del termine indicato in condizione.
In particolare, le missive intercorse tra le parti, poste dall'odierno appellante a fondamento del primo motivo di gravame, dimostrano l'esistenza di trattative in corso per la regolamentazione di un nuovo assetto negoziale, ma non contengono alcuna istanza di pagamento rivolta alla società . Peraltro, la lettera del 27.1.2009, Controparte_1 trasmessa dalla e contenente l'invito rivolto all'odierna Parte_2 appellata di addivenire alla sottoscrizione di una nuova scrittura per disciplinare i loro rapporti, dimostra, inequivocabilmente, la sopravvenuta inefficacia del precedente regolamento contrattuale.
Pertanto, deve darsi continuità al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art.
1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente” (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5976, 6 marzo 2024).
Nel caso di specie è evidente che il mancato avveramento della condizione sospensiva (rectius il rilascio del permesso di costruire) apposta al contratto preliminare entro il termine convenuto ne ha determinato l'inefficacia, così come espressamente previsto dall'art. 16 della predetta scrittura privata, né le censure dell'appellante,
8 meramente reiterative delle difese espletate in primo grado, sono idonee ad inficiare sul punto la decisione impugnata.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato poiché infondato.
Con il secondo motivo, la società Parte_1 censura il provvedimento impugnato laddove, nell'accogliere la domanda attorea, il Tribunale ha condannato la società convenuta a corrispondere gli interessi legali moratori sulla somma da restituire dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
In particolare, ad avviso dell'odierno appellante, tale capo della sentenza è stato emesso, innanzitutto, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo la parte attrice richiesto, in tutti i suoi atti, la condanna della al solo pagamento della somma di Euro Parte_2
150.000,00 oltre interessi, senza mai specificare che questi fossero quelli moratori.
La statuizione di condanna, prosegue l'appellante, è altresì illegittima, non potendo trovare applicazione, per espressa previsione normativa, la disciplina di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.
La doglianza è infondata.
Lo è innanzitutto con riferimento alla statuizione sulla debenza degli interessi di mora sulla somma oggetto della condanna alla restituzione.
In via generale va chiarito che gli interessi moratori sono sempre dovuti in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.); essi hanno una funzione risarcitoria per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento della somma a lui dovuta.
L'art.1224 c.c., inserito nel capo sull'inadempimento delle obbligazioni del titolo sulle obbligazioni in generale, sotto la rubrica danni nelle obbligazioni pecuniarie prevede che “1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
9 In virtù di tale disposizione, dunque, nelle obbligazioni pecuniarie di valuta, qual è quella concernente la restituzione di una somma di danaro (indebito oggettivo), sono dovuti gli interessi moratori dalla data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.
Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione essendo conforme a diritto la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha qualificato come “moratori” gli interessi legali richiesti dall'attore sulla somma oggetto della condanna alla restituzione di euro 150.000,00, facendoli decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Non si confronta, poi, con la statuizione impugnata la doglianza secondo cui la pronuncia sarebbe illegittima non essendo applicabile ratione temporis la disposizione di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., previsione, quest'ultima, introdotta con l'art. 17, comma 1, D.L. n.
132/2014, come a propria volta modificato dalla legge di conversione n. 162/2014.
È vero, come sostiene l'appellante, che tale disposizione non è applicabile al giudizio de quo perché introdotto con atto di citazione notificato il 4.03.2014 mentre la normativa indicata ha effetto sui procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero sui giudizi introdotti a partire dall'11.12.2014.
Tuttavia, con la sentenza impugnata, come emerge dal suo inequivocabile tenore, il giudice di primo grado non ha accertato affatto né liquidato gli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
il Tribunale ha liquidato esclusivamente gli “interessi legali moratori”, dunque, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1. c.c. (si veda, per tutte, sent. Cass. S.U. n. 12974/2024 che ha negato la sussistenza di un titolo esecutivo in relazione alla pretesa di interessi superiori al tasso
10 previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. fondata su un titolo giudiziale nel quale il giudice si sia limitato a qualificare gli interessi liquidati in termini di "interesse legale" o "di legge”).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, stante l'infondatezza dei motivi, l'appello va rigettato e, di conseguenza, confermata integralmente la sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza dell'appellante; esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 -, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti della in Controparte_1 persona del curatore, avverso la sentenza del Tribunale di ER
Inferiore n. 2553/2024 depositata in data 14/11/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna, altresì, la al Parte_1 pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'appellato in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno, il 13 ottobre 2025
11 Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1297/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ER Inferiore n. 2553/2024, pubblicata il 14.11.2024 tra in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., assistita e difesa dall'Avv. Marco Avallone
Appellante
e in persona Controparte_1 del curatore, dott. , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2
ZO ER
Appellata
Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 3.07.2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 far dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare con la stessa stipulato per il mancato avverarsi della condizione sospensiva ad esso apposta e, per l'effetto, chiedeva la condanna della predetta società alla restituzione dell'importo di euro 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno di tali conclusioni, la parte attrice esponeva di aver stipulato, in data 28.12.2007, un contratto preliminare di permuta con il quale la proprietaria di un Parte_1 complesso immobiliare ubicato a ER Superiore composto da un capannone industriale e da alcuni locali commerciali, si era impegnata a trasferire detti beni alla dietro corrispettivo, Controparte_1 costituito dal trasferimento della proprietà di una palazzina che sarebbe stata edificata dalla medesima di alcuni locali Controparte_1 garage e di un'altra unità industriale, oltre al versamento della somma di Euro 400.000,00.
Precisava, altresì, che la aveva Parte_1 presentato al Comune di ER Superiore un progetto per la realizzazione di 35 alloggi, 48 box auto, 4 locali commerciali e 13 locali sottotetto.
Pertanto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 4 c) della scrittura privata, la società aveva versato alla Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 150.000,00 mediante tre assegni bancari Pt_2 dell'importo unitario di Euro 50.000,00, tutti tratti sulla Unicredit Banca
– Filiale di Angri e recanti i nn. 3196293391-05, 3196293393-07 e
3196293394-08.
Esponeva che il suddetto contratto preliminare, inoltre, era stato sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere da parte Comune di ER 2 Superiore entro il 31.12.2008, con obbligo, in capo alla in Parte_2 caso di mancato avveramento della condizione de qua, di restituire le somme fino a quel momento riscosse, senza interessi ed oneri aggiuntivi.
Ebbene, poiché l'evento dedotto in condizione non si era verificato entro la data convenuta, la deduceva che la Controparte_1 suindicata scrittura preliminare aveva perso la sua efficacia, con conseguente obbligo della società convenuta di restituire la somma di euro 150.000,00 ricevuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 attorea.
In particolare, la parte convenuta esponeva che, contrariamente a quanto rappresentato dalla società attrice, l'evento dedotto in condizione si era verificato. Ed invero il Comune di ER Superiore, con nota del 30.10.2008 prot. 27104, aveva comunicato che il rilascio del permesso di costruire era subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, del cui esborso era onerata, per contratto, la Controparte_1
Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di ER Inferiore, con sentenza n. 53/2019, dichiarava il fallimento della
[...]
Pertanto, la Curatela del Fallimento della predetta Controparte_1 società, costituitasi in giudizio, si riportava alle domande, eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte attrice in bonis.
Con sentenza n. 2553/2024, pubblicata in data 14.11.2024, il Tribunale di ER Inferiore accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, condannava la al pagamento, in Parte_1 favore del della società , della somma di CP_1 Controparte_1 euro 150.000,00, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite.
3 Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione la e, per i Parte_1 motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del gravame proposto
e in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della pronuncia impugnata, rigettare la domanda proposta della Controparte_1
e dichiarare che nulla deve la
[...] Controparte_3 per le causali indicate;
in subordine, voglia accertare e
[...] dichiarare che sulle somme in tesi spettanti alla curatela gli interessi dovuti vanno computati al tasso legale e non al tasso legale moratorio.
Spese e compensi del doppio grado di giudizio vinti e attribuiti.”
L'odierno appellante ha, altresì, presentato apposita istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'art. 351 c.p.c. avendo la curatela fallimentare già provveduto a notificare l'atto di precetto, intimando il pagamento delle somme dovute. Quindi, con ordinanza del 13.02.2025, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna relativa al pagamento degli interessi.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'atto di appello e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Controparte_4
[..
[...] secondo cui le contestazioni avanzate dalla parte appellante
[...] risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato.
Con il proposto gravame, la ha Parte_1 censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto non realizzata la condizione sospensiva dedotta nel contratto preliminare entro il termine indicato dalle parti, nonchè laddove ha riconosciuto che, sulle somme da restituire alla curatela fallimentare, spettassero gli interessi legali moratori.
In particolare, con il primo motivo, la società Parte_1
ritiene erronea la motivazione fornita dal giudice di prime
[...]
5 cure, il quale ha statuito che: “la condizione dedotta in contratto non ebbe a realizzarsi nel termine indicato dalle parti (31/12/2008), atteso che il Comune di ER Superiore ebbe a rilasciare alla richiedente il permesso di costruire n. 22 (prot. n. 111 del 2006) soltanto Parte_2 in data 22.07.2011 ... omissis ... con la nota del 30.10.2008, il Comune di ER Superiore si limitò ad informare la società convenuta che il rilascio e l'approvazione del permesso di costruire era, a sua volta, subordina al versamento delle somme stabilite per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ... omissis ... La società convenuta aveva richiesto il rilascio del permesso di costruire, per cui era la medesima a doversi occupare del rilascio, anche anticipando le necessarie somme, indipendentemente dai rapporti interni con la società attrice”.
Al contrario, ad avviso dell'odierno appellante, l'evento dedotto in condizione non era il materiale rilascio del permesso di costruire, bensì la sua approvazione da parte dell'ente a ciò preposto. Ebbene, poiché con apposita comunicazione del 30.10.2008 il Controparte_5
aveva subordinato il solo materiale rilascio del relativo titolo
[...] abilitativo al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, la condizione doveva considerarsi avverata nei termini pattuiti. I suddetti pagamenti, peraltro, erano a carico della società
, con conseguente imputabilità a quest'ultima del Controparte_1 mancato rilascio del permesso di costruire entro la data convenuta.
Orbene, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame in esame, si rileva che la pronuncia di primo grado, con la quale il
Tribunale di ER Inferiore ha ritenuto non avverata la condizione prevista e, conseguentemente, inefficace il relativo contratto, appare lineare e coerente rispetto ai fatti rappresentati nel corso dell'istruttoria.
Al riguardo, occorre preliminarmente specificare che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire non prevede una specifica fase di approvazione del titolo abilitativo distinta dal suo materiale rilascio.
6 Ed invero, l'art. 20 T.U. edilizia stabilisce che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento. Il provvedimento finale è, invece, adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro il termine di 30 giorni dalla suddetta proposta e, di seguito, notificato all'interessato.
Tanto premesso, nel caso di specie, non vi è stata alcuna formale notifica del provvedimento di permesso di costruire entro il termine pattuito, né tantomeno dalla comunicazione del Comune di ER
Superiore del 30.10.2008 può desumersi l'avvenuta approvazione del predetto titolo abilitativo.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, con tale missiva, il responsabile dell'area tecnica si era limitato ad informare la società istante che “il rilascio e l'approvazione del permesso di costruire era, a sua volta, subordinato al versamento delle somme stabilite per oneri di urbanizzazione costo di costruzione” (cfr.v. sent. impugnata, pag. 3).
Peraltro, dal tenore letterale della comunicazione in oggetto, emerge chiaramente che il versamento dei pagamenti richiesti era funzionale alla conclusione del procedimento amministrativo, finalizzato, a sua volta, all'adozione del predetto titolo abilitativo. Ne consegue che, non essendo stati effettuati i versamenti richiesti e non essendosi, così, concluso il relativo procedimento, l'ente pubblico non ha rilasciato il permesso di costruire entro il termine convenuto dalle parti, con conseguente mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
Tale conclusione risulta, infine, suffragata anche dalla circostanza che il Comune di ER Superiore ha espressamente rilasciato il permesso di costruire n. 22 (prot. n. 111/2006) soltanto in data 22.07.2011 e, dunque, ben oltre la scadenza temporale che le parti avevano dato alla condizione sospensiva pattiziamente stabilita.
7 Quanto all'asserita responsabilità in ordine al Controparte_1 mancato rilascio del permesso di costruire, giova evidenziare come, nell'ambito del giudizio di primo grado, non sia mai stato dedotto né provato che la predetta società avesse ricevuto una formale richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione prima dello spirare del termine indicato in condizione.
In particolare, le missive intercorse tra le parti, poste dall'odierno appellante a fondamento del primo motivo di gravame, dimostrano l'esistenza di trattative in corso per la regolamentazione di un nuovo assetto negoziale, ma non contengono alcuna istanza di pagamento rivolta alla società . Peraltro, la lettera del 27.1.2009, Controparte_1 trasmessa dalla e contenente l'invito rivolto all'odierna Parte_2 appellata di addivenire alla sottoscrizione di una nuova scrittura per disciplinare i loro rapporti, dimostra, inequivocabilmente, la sopravvenuta inefficacia del precedente regolamento contrattuale.
Pertanto, deve darsi continuità al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art.
1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente” (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5976, 6 marzo 2024).
Nel caso di specie è evidente che il mancato avveramento della condizione sospensiva (rectius il rilascio del permesso di costruire) apposta al contratto preliminare entro il termine convenuto ne ha determinato l'inefficacia, così come espressamente previsto dall'art. 16 della predetta scrittura privata, né le censure dell'appellante,
8 meramente reiterative delle difese espletate in primo grado, sono idonee ad inficiare sul punto la decisione impugnata.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato poiché infondato.
Con il secondo motivo, la società Parte_1 censura il provvedimento impugnato laddove, nell'accogliere la domanda attorea, il Tribunale ha condannato la società convenuta a corrispondere gli interessi legali moratori sulla somma da restituire dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
In particolare, ad avviso dell'odierno appellante, tale capo della sentenza è stato emesso, innanzitutto, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo la parte attrice richiesto, in tutti i suoi atti, la condanna della al solo pagamento della somma di Euro Parte_2
150.000,00 oltre interessi, senza mai specificare che questi fossero quelli moratori.
La statuizione di condanna, prosegue l'appellante, è altresì illegittima, non potendo trovare applicazione, per espressa previsione normativa, la disciplina di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.
La doglianza è infondata.
Lo è innanzitutto con riferimento alla statuizione sulla debenza degli interessi di mora sulla somma oggetto della condanna alla restituzione.
In via generale va chiarito che gli interessi moratori sono sempre dovuti in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.); essi hanno una funzione risarcitoria per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento della somma a lui dovuta.
L'art.1224 c.c., inserito nel capo sull'inadempimento delle obbligazioni del titolo sulle obbligazioni in generale, sotto la rubrica danni nelle obbligazioni pecuniarie prevede che “1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
9 In virtù di tale disposizione, dunque, nelle obbligazioni pecuniarie di valuta, qual è quella concernente la restituzione di una somma di danaro (indebito oggettivo), sono dovuti gli interessi moratori dalla data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.
Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione essendo conforme a diritto la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha qualificato come “moratori” gli interessi legali richiesti dall'attore sulla somma oggetto della condanna alla restituzione di euro 150.000,00, facendoli decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Non si confronta, poi, con la statuizione impugnata la doglianza secondo cui la pronuncia sarebbe illegittima non essendo applicabile ratione temporis la disposizione di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., previsione, quest'ultima, introdotta con l'art. 17, comma 1, D.L. n.
132/2014, come a propria volta modificato dalla legge di conversione n. 162/2014.
È vero, come sostiene l'appellante, che tale disposizione non è applicabile al giudizio de quo perché introdotto con atto di citazione notificato il 4.03.2014 mentre la normativa indicata ha effetto sui procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero sui giudizi introdotti a partire dall'11.12.2014.
Tuttavia, con la sentenza impugnata, come emerge dal suo inequivocabile tenore, il giudice di primo grado non ha accertato affatto né liquidato gli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
il Tribunale ha liquidato esclusivamente gli “interessi legali moratori”, dunque, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1. c.c. (si veda, per tutte, sent. Cass. S.U. n. 12974/2024 che ha negato la sussistenza di un titolo esecutivo in relazione alla pretesa di interessi superiori al tasso
10 previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. fondata su un titolo giudiziale nel quale il giudice si sia limitato a qualificare gli interessi liquidati in termini di "interesse legale" o "di legge”).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, stante l'infondatezza dei motivi, l'appello va rigettato e, di conseguenza, confermata integralmente la sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza dell'appellante; esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 -, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti della in Controparte_1 persona del curatore, avverso la sentenza del Tribunale di ER
Inferiore n. 2553/2024 depositata in data 14/11/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna, altresì, la al Parte_1 pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'appellato in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno, il 13 ottobre 2025
11 Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
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