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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/08/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3479/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile Il
Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2022 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
ANTONAZZO del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in VIA ATTILIO FRIGGERI N. 96
00136 ROMA presso lo studio dell'avv. SERGIO ANTONAZZO
ATTRICE
Contro
( (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti LUCA NICOLINI e SILVIA STEFANELLI del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata in VIA DELL'INDIPENDENZA N. 27 40121 BOLOGNA presso lo studio degli avv.ti LUCA NICOLINI e SILVIA STEFANELLI
CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da atto di citazione:
““ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,contrariis reiectis:
pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare che il giorno 29 settembre 2021, alle ore 21:40 circa, la SI.ra Parte_1
in qualità di trasportata a bordo della vettura Peugeot 206, tg. CX621PC, di proprietà
[...] del SI. , assicurata per Persona_1 la Rca con la con polizza n. 100692000141802 e condotta dalla Controparte_4
SI.ra , rimaneva coinvolta in un sinistro che si verificava sulla l'Autostrada A14 Parte_2
direzione Bologna-Ancona per fatto e colpa imputabili, per i motivi tuti dedotti nella premessa del presente atto, alla condotta di guida del
SI. , conducente della vettura Fiat Panda, tg. EH713FG, di proprietà del SI. Controparte_5
ed assicurata per la Rca con la con polizza n. Controparte_3 Controparte_6
G0010000528245715 e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_7 risarcimento in favore della SI.ra della ulteriore somma di € 21.893,00 già Parte_1 detratto l'importo corrisposto dalla Compagnia in fase stragiudiziale o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €
3.500,00, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria”. parte convenuta ( come da Controparte_1 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale di Forlì, disattesa e respinta ogni contraria istanza, in via principale, accertato come la stessa parte attrice individui la causa esclusiva del sinistro nella condotta di guida del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. EH713FG signor Parte_3
dichiarare che tale condotta di guida integra il caso fortuito di cui all'art. 141 cod. ass. e, conseguentemente, respingere la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice contro la comparente compagnia assicuratrice, considerato in ogni caso che la domanda risarcitoria difetta del preventivo ricorso all'obbligatoria preliminare procedura di negoziazione assistita.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali di Studio e accessori di legge;
in via subordinata, dichiarare congrua e tempestiva la somma di euro 9.386,00 erogata ante causam dalla comparente compagnia assicuratrice a ristoro del danno da lesioni e, conseguentemente, respingere l'ulteriore domanda risarcitoria invocata dall'attrice in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali di
Studio e accessori di legge;
in via subordinata, salvo gravame, liquidare all'attrice l'eventuale
pagina 2 di 9 residuo danno biologico nei rigorosi limiti in cui lo stesso risulterà ancora dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria. Con compensazione quantomeno parziale delle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva innanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale la compagnia assicurativa ( Controparte_1 Controparte_2
e il SI. chiedendo che i medesimi fossero condannati, in solido fra
[...] Controparte_3 loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in autostrada A-14 il giorno 29/09/2021, quantificati in complessivi €.
21.893,00, oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori € 3.500,00, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
L'attrice deduceva che il giorno suindicato alle ore 21.40 circa mentre percorreva l'autostrada
A-14 direzione Bologna – Ancona in qualità di trasportata a bordo della vettura Peugeot 206, tg. CX621PC, di proprietà del SI. , assicurata per la Rca con la Persona_1 [...]
con polizza n. 100692000141802 e condotta dalla SI.ra che Controparte_4 Parte_2 stava viaggiando a 90km/h circa a causa dell'accensione di una spia al motore, veniva improvvisamente tamponata da tergo dall'automobile Fiat Panda, tg. EH713FG, di proprietà del SI. , condotta dal SI. ed assicurata per la Rca con la Controparte_3 Controparte_5
con polizza n. G0010000528245715, a causa della guida imprudente di Controparte_6 quest'ultimo.
Deduceva altresì che nell'urto riportava la frattura della VI, VII ed VIII costa destra con prognosi di giorni vent'uno di riposo. Il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €. 28.944,00, ovvero 30gg di I.T.P. al 100%, 40gg di I.T.P. al 50%, e
10% di invalidità permanente, oltre alle spese mediche sostenute pari ad €. 796,00, ad ulteriori spese documentate per €. 679,60, al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €.
3.500,00, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Dalle circostanze esposte la SI.ra deduceva una responsabilità esclusiva del Pt_1 conducente della Fiat Panda tg. EH713FG, SI. , per i danni subìti in Controparte_5 conseguenza del tamponamento “de quo” e tratteneva in acconto la somma risarcitoria offerta dalla convenuta Compagnia Assicurativa di complessivi €. 9.386,00, determinata in €. 7.730,00 per risarcimento da lesioni personali, €. 796,00 per spese mediche, €. 860,00 per spese legali.
pagina 3 di 9 Conseguentemente domandava il risarcimento della somma residua di complessivi €.
21.893,00, oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €. 3.500,00, interessi legali e rivalutazione monetaria.
La parte convenuta non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Si costituiva invece in giudizio ( la quale Controparte_1 Controparte_2 chiedeva respingersi le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, pur confermando la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice, riteneva pienamente congrua l'offerta reale ante causam di €. 9.386,00 corrisposta a controparte, asserendo in ogni caso che l'art. 141, I comma cod. ass. non possa che essere interpretato nel senso che l'assicuratore del vettore risponderà nei confronti del trasportato o quando vi sia colpa esclusiva del vettore oppure quando vi sia colpa concorrente, ancorché presunta, del vettore. Riteneva, infine, esorbitante la quantificazione delle spese per la fase stragiudiziale (€. 3.500,00) in aggiunta agli
€. 860,00 già corrisposti, eccependo comunque il difetto di prova dell'avvenuto pagamento.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prove orali e di C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti, la domanda di parte attrice risulta fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
1-Occorre innanzitutto chiarire che l'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (CDA) prevede che il passeggero di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale abbia diritto al risarcimento del danno subito, indipendentemente dalla responsabilità dell'incidente. Questo significa che, per il passeggero, non è necessario accertare chi sia il responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento in quanto l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava il passeggero
è tenuta a risarcire il danno, salvo il caso di "caso fortuito", da intendersi come un evento eccezionale ed imprevedibile, non riconducibile alla normale circolazione stradale.
L'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) prevede che, nel caso di danni subiti da un terzo trasportato a seguito di un incidente stradale, il danneggiato possa agire direttamente contro l'assicurazione del veicolo su cui era a bordo, senza dover chiamare in causa il conducente o il proprietario del veicolo stesso. Questo articolo, infatti, istituisce pagina 4 di 9 un'azione diretta a favore del trasportato, semplificando la procedura di risarcimento e garantendo una tutela più rapida.
La Suprema Corte ha chiarito che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 CdA al traportato danneggiato presuppone unicamente che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,
e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (cfr. Cass. S.U., 30.11.2022, n. 35318), presupposto certamente presente nel caso in esame. Peraltro, occorre rilevare come non sia contestata la dinamica del sinistro per cui
è causa, essendo pacifico che l'odierna attrice il giorno 29/09/2021 sia stata tamponata dal SI.
, unico responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in Controparte_5 questa sede. Difatti la Compagnia di Assicurazione convenuta nel corso del giudizio a più riprese ha specificato che “la dinamica del sinistro è esattamente quella esposta nell'atto di citazione nei capitoli da 1) a 3)” (cfr. pag. 1 della comparsa di risposta), e ancora che “si rimette a giustizia sulle prove testimoniali sempre articolate dalla controparte ribadendo che la compagnia di assicurazione non ha mai contestato la dinamica del sinistro” (cfr. verbale di udienza 21/02/2024).
Ne consegue che la domanda dell'attrice volta ad accertare che il sinistro di cui è causa si sia verificato per fatto e colpa imputabili a deve essere rigettata, tanto più che Controparte_5 quest'ultimo non è stato convenuto in giudizio.
2- Per quanto concerne la determinazione del “quantum” della domanda risarcitoria, dalla CTU medico legale svolta, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate, è emerso che nell'incidente per cui è causa l'attrice ha riportato "esiti algo-disfunzionali stabilizzati di trauma costale destro, con frattura del VI-VII-VIII arco – trauma claveare destro con esito fratturativo distale – algolimitazione funzionale posttraumatica di spalla destra e del rachide cervico-dorso-lombare”.
Sulla base delle descritte lesioni e tenuto conto dei postumi a carattere permanente residuati, il
CTU ha stimato il danno permanente biologico nella misura del 6% e quello temporaneo in 15 giorni di inabilità totale, 15 giorni di inabilità parziale al 75%, 15 giorni di inabilità parziale al
50%, 15 giorni di inabilità parziale al 25%.
pagina 5 di 9 La quantificazione del danno biologico subito, poiché si tratta di lesioni inferiori a 9 punti di invalidità permanente (cd. lesioni micro permanenti) andrà effettuata sulla base dei criteri indicati nell'art. 139 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) tenendo conto che gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M.
16/07/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2024, in vigore dal 9.08.2024.
Ciò premesso, all'attrice spetta la somma di € 6.328,91 quale risarcimento del danno biologico permanente e la somma di € 2.799,86 quale risarcimento del danno biologico temporaneo subiti, per un totale di € 9.128,77. Detta somma, già calcolata al valore attuale della moneta in applicazione delle suddette tabelle, andrà maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del fatto (29.09.2021) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno calcolati gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Si ritiene che il caso in esame, anche in considerazione del minimo danno biologico residuato, non giustifichi alcun aumento né a titolo di danno morale né a titolo di diversa personalizzazione, che non possono essere riconosciuti automaticamente in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto ma ravvisati soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età, non allegate nel caso in esame.
3- Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto che
“l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dalla Perizianda (DOC. 5) ammonta a complessivi € 796,00 tutte congrue e pertinenti;
non si ravvisano futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza e/o peggioramento del quadro clinico.” che, pertanto, andranno integralmente riconosciuti.
Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria in ordine all'ulteriore importo di € 679,60 a titolo di “spese che la SI.ra trovandosi lontana dal proprio luogo di Pt_1
residenza ha dovuto affrontare” atteso che, nonostante si tratti di spese documentate relative a treno, autobus, hotel, autogrill (cfr. doc. 6 di parte attrice), la richiesta è assolutamente generica,
pagina 6 di 9 e comunque, a fronte delle contestazioni cella controparte, non è emersa la prova che le medesime siano ricollegabili al sinistro per cui è causa.
4- L'attrice ha chiesto, inoltre, il rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Secondo la Suprema Corte: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamene diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (cfr. Cass Civ., S.U., n. sentenza n. 16990/2017; Cass. Civ., 4.11.2020, n. 24481).
L'attrice ha documentato l'attività stragiudiziale svolta avendo prodotto la pec del
15/10/2021 indirizzata alla Compagnia di Assicurazione convenuta e contenente richiesta di risarcimento danni (cfr. doc. 7 di parte attrice) e la molteplice corrispondenza “medio-tempore” intercorsa con quest'ultima, come risulta dai docc. da 8 a 17 agli atti. Tenuto conto dell'attività documentata appare congruo riconoscere la somma di €. 1.890,00 quale spesa per l'attività stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge per un totale di €
2.757,74, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il complessivo danno patrimoniale subìto dall'attrice ammonta quindi ad €. 3.553,74 (€.
796,00 + €. 2.757,74). Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati sia degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca dei singoli esborsi ovvero della data del fatto (29.09.2021) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno riconosciuti gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
pagina 7 di 9 5- In definitiva, pertanto, all'attrice spetta la somma di € 9.128,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi come sopra indicato, e la somma di €
3.553,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo le modalità sopra precisate.
Non è contestato tra le parti che la Compagnia di Assicurazione convenuta abbia offerto all'odierna attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di €. 9.386,00, di cui € 7.730,00 per risarcimento da lesioni personali, €. 796,00 per spese mediche, €. 860,00 per spese legali, e che l'abbia trattenuta in acconto, avanzando in questa sede domanda Parte_1
risarcitoria per la residua somma di €. 21.893,00, oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €. 3.500,00.
La decurtazione della somma di € 9.386,00 deve avvenire procedendo con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono: “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cass. 25817/2017). Il tasso di interesse da applicare nell'ambito di tale operazione è quello legale. Sulla somma netta così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
L'attrice ha pertanto diritto di percepire dai convenuti per il risarcimento del danno tanto non patrimoniale quanto patrimoniale la differenza tra gli importi riconosciuti a tale titolo e gli acconti percepiti dalla compagnia di assicurazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, devono porsi a carico della compagnia di assicurazione pagina 8 di 9 convenuta in quanto soccombente, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Antonazzo, dichiaratosi antistatario, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico della Controparte_2
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- CO (già ) al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore di della somma di € 9.128,77 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale e della somma di €. 3.553,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti nel sinistro avvenuto il 29.09.2021, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, somma da cui andranno detratti gli acconti già ricevuti ante causam nella misura e secondo le modalità indicate in motivazione;
- CO (già ) al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €. 125,00 per esborsi ed €. 2.552,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, avv. Sergio Antonazzo, dichiaratosi antistatario;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
(già ); Controparte_2 Controparte_1
- Rigetta la domanda di accertamento in merito alla dinamica del sinistro
Così deciso in Forlì, li 4.08.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile Il
Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2022 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
ANTONAZZO del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in VIA ATTILIO FRIGGERI N. 96
00136 ROMA presso lo studio dell'avv. SERGIO ANTONAZZO
ATTRICE
Contro
( (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti LUCA NICOLINI e SILVIA STEFANELLI del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata in VIA DELL'INDIPENDENZA N. 27 40121 BOLOGNA presso lo studio degli avv.ti LUCA NICOLINI e SILVIA STEFANELLI
CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da atto di citazione:
““ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,contrariis reiectis:
pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare che il giorno 29 settembre 2021, alle ore 21:40 circa, la SI.ra Parte_1
in qualità di trasportata a bordo della vettura Peugeot 206, tg. CX621PC, di proprietà
[...] del SI. , assicurata per Persona_1 la Rca con la con polizza n. 100692000141802 e condotta dalla Controparte_4
SI.ra , rimaneva coinvolta in un sinistro che si verificava sulla l'Autostrada A14 Parte_2
direzione Bologna-Ancona per fatto e colpa imputabili, per i motivi tuti dedotti nella premessa del presente atto, alla condotta di guida del
SI. , conducente della vettura Fiat Panda, tg. EH713FG, di proprietà del SI. Controparte_5
ed assicurata per la Rca con la con polizza n. Controparte_3 Controparte_6
G0010000528245715 e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_7 risarcimento in favore della SI.ra della ulteriore somma di € 21.893,00 già Parte_1 detratto l'importo corrisposto dalla Compagnia in fase stragiudiziale o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €
3.500,00, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria”. parte convenuta ( come da Controparte_1 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale di Forlì, disattesa e respinta ogni contraria istanza, in via principale, accertato come la stessa parte attrice individui la causa esclusiva del sinistro nella condotta di guida del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. EH713FG signor Parte_3
dichiarare che tale condotta di guida integra il caso fortuito di cui all'art. 141 cod. ass. e, conseguentemente, respingere la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice contro la comparente compagnia assicuratrice, considerato in ogni caso che la domanda risarcitoria difetta del preventivo ricorso all'obbligatoria preliminare procedura di negoziazione assistita.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali di Studio e accessori di legge;
in via subordinata, dichiarare congrua e tempestiva la somma di euro 9.386,00 erogata ante causam dalla comparente compagnia assicuratrice a ristoro del danno da lesioni e, conseguentemente, respingere l'ulteriore domanda risarcitoria invocata dall'attrice in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali di
Studio e accessori di legge;
in via subordinata, salvo gravame, liquidare all'attrice l'eventuale
pagina 2 di 9 residuo danno biologico nei rigorosi limiti in cui lo stesso risulterà ancora dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria. Con compensazione quantomeno parziale delle spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva innanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale la compagnia assicurativa ( Controparte_1 Controparte_2
e il SI. chiedendo che i medesimi fossero condannati, in solido fra
[...] Controparte_3 loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in autostrada A-14 il giorno 29/09/2021, quantificati in complessivi €.
21.893,00, oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori € 3.500,00, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
L'attrice deduceva che il giorno suindicato alle ore 21.40 circa mentre percorreva l'autostrada
A-14 direzione Bologna – Ancona in qualità di trasportata a bordo della vettura Peugeot 206, tg. CX621PC, di proprietà del SI. , assicurata per la Rca con la Persona_1 [...]
con polizza n. 100692000141802 e condotta dalla SI.ra che Controparte_4 Parte_2 stava viaggiando a 90km/h circa a causa dell'accensione di una spia al motore, veniva improvvisamente tamponata da tergo dall'automobile Fiat Panda, tg. EH713FG, di proprietà del SI. , condotta dal SI. ed assicurata per la Rca con la Controparte_3 Controparte_5
con polizza n. G0010000528245715, a causa della guida imprudente di Controparte_6 quest'ultimo.
Deduceva altresì che nell'urto riportava la frattura della VI, VII ed VIII costa destra con prognosi di giorni vent'uno di riposo. Il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €. 28.944,00, ovvero 30gg di I.T.P. al 100%, 40gg di I.T.P. al 50%, e
10% di invalidità permanente, oltre alle spese mediche sostenute pari ad €. 796,00, ad ulteriori spese documentate per €. 679,60, al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €.
3.500,00, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Dalle circostanze esposte la SI.ra deduceva una responsabilità esclusiva del Pt_1 conducente della Fiat Panda tg. EH713FG, SI. , per i danni subìti in Controparte_5 conseguenza del tamponamento “de quo” e tratteneva in acconto la somma risarcitoria offerta dalla convenuta Compagnia Assicurativa di complessivi €. 9.386,00, determinata in €. 7.730,00 per risarcimento da lesioni personali, €. 796,00 per spese mediche, €. 860,00 per spese legali.
pagina 3 di 9 Conseguentemente domandava il risarcimento della somma residua di complessivi €.
21.893,00, oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €. 3.500,00, interessi legali e rivalutazione monetaria.
La parte convenuta non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Si costituiva invece in giudizio ( la quale Controparte_1 Controparte_2 chiedeva respingersi le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, pur confermando la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice, riteneva pienamente congrua l'offerta reale ante causam di €. 9.386,00 corrisposta a controparte, asserendo in ogni caso che l'art. 141, I comma cod. ass. non possa che essere interpretato nel senso che l'assicuratore del vettore risponderà nei confronti del trasportato o quando vi sia colpa esclusiva del vettore oppure quando vi sia colpa concorrente, ancorché presunta, del vettore. Riteneva, infine, esorbitante la quantificazione delle spese per la fase stragiudiziale (€. 3.500,00) in aggiunta agli
€. 860,00 già corrisposti, eccependo comunque il difetto di prova dell'avvenuto pagamento.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prove orali e di C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti, la domanda di parte attrice risulta fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
1-Occorre innanzitutto chiarire che l'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (CDA) prevede che il passeggero di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale abbia diritto al risarcimento del danno subito, indipendentemente dalla responsabilità dell'incidente. Questo significa che, per il passeggero, non è necessario accertare chi sia il responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento in quanto l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava il passeggero
è tenuta a risarcire il danno, salvo il caso di "caso fortuito", da intendersi come un evento eccezionale ed imprevedibile, non riconducibile alla normale circolazione stradale.
L'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) prevede che, nel caso di danni subiti da un terzo trasportato a seguito di un incidente stradale, il danneggiato possa agire direttamente contro l'assicurazione del veicolo su cui era a bordo, senza dover chiamare in causa il conducente o il proprietario del veicolo stesso. Questo articolo, infatti, istituisce pagina 4 di 9 un'azione diretta a favore del trasportato, semplificando la procedura di risarcimento e garantendo una tutela più rapida.
La Suprema Corte ha chiarito che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 CdA al traportato danneggiato presuppone unicamente che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,
e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (cfr. Cass. S.U., 30.11.2022, n. 35318), presupposto certamente presente nel caso in esame. Peraltro, occorre rilevare come non sia contestata la dinamica del sinistro per cui
è causa, essendo pacifico che l'odierna attrice il giorno 29/09/2021 sia stata tamponata dal SI.
, unico responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in Controparte_5 questa sede. Difatti la Compagnia di Assicurazione convenuta nel corso del giudizio a più riprese ha specificato che “la dinamica del sinistro è esattamente quella esposta nell'atto di citazione nei capitoli da 1) a 3)” (cfr. pag. 1 della comparsa di risposta), e ancora che “si rimette a giustizia sulle prove testimoniali sempre articolate dalla controparte ribadendo che la compagnia di assicurazione non ha mai contestato la dinamica del sinistro” (cfr. verbale di udienza 21/02/2024).
Ne consegue che la domanda dell'attrice volta ad accertare che il sinistro di cui è causa si sia verificato per fatto e colpa imputabili a deve essere rigettata, tanto più che Controparte_5 quest'ultimo non è stato convenuto in giudizio.
2- Per quanto concerne la determinazione del “quantum” della domanda risarcitoria, dalla CTU medico legale svolta, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate, è emerso che nell'incidente per cui è causa l'attrice ha riportato "esiti algo-disfunzionali stabilizzati di trauma costale destro, con frattura del VI-VII-VIII arco – trauma claveare destro con esito fratturativo distale – algolimitazione funzionale posttraumatica di spalla destra e del rachide cervico-dorso-lombare”.
Sulla base delle descritte lesioni e tenuto conto dei postumi a carattere permanente residuati, il
CTU ha stimato il danno permanente biologico nella misura del 6% e quello temporaneo in 15 giorni di inabilità totale, 15 giorni di inabilità parziale al 75%, 15 giorni di inabilità parziale al
50%, 15 giorni di inabilità parziale al 25%.
pagina 5 di 9 La quantificazione del danno biologico subito, poiché si tratta di lesioni inferiori a 9 punti di invalidità permanente (cd. lesioni micro permanenti) andrà effettuata sulla base dei criteri indicati nell'art. 139 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) tenendo conto che gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M.
16/07/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2024, in vigore dal 9.08.2024.
Ciò premesso, all'attrice spetta la somma di € 6.328,91 quale risarcimento del danno biologico permanente e la somma di € 2.799,86 quale risarcimento del danno biologico temporaneo subiti, per un totale di € 9.128,77. Detta somma, già calcolata al valore attuale della moneta in applicazione delle suddette tabelle, andrà maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del fatto (29.09.2021) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno calcolati gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Si ritiene che il caso in esame, anche in considerazione del minimo danno biologico residuato, non giustifichi alcun aumento né a titolo di danno morale né a titolo di diversa personalizzazione, che non possono essere riconosciuti automaticamente in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto ma ravvisati soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età, non allegate nel caso in esame.
3- Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche, il C.T.U. ha ritenuto che
“l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dalla Perizianda (DOC. 5) ammonta a complessivi € 796,00 tutte congrue e pertinenti;
non si ravvisano futuri trattamenti di mantenimento finalizzati ad evitare fasi di recrudescenza e/o peggioramento del quadro clinico.” che, pertanto, andranno integralmente riconosciuti.
Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria in ordine all'ulteriore importo di € 679,60 a titolo di “spese che la SI.ra trovandosi lontana dal proprio luogo di Pt_1
residenza ha dovuto affrontare” atteso che, nonostante si tratti di spese documentate relative a treno, autobus, hotel, autogrill (cfr. doc. 6 di parte attrice), la richiesta è assolutamente generica,
pagina 6 di 9 e comunque, a fronte delle contestazioni cella controparte, non è emersa la prova che le medesime siano ricollegabili al sinistro per cui è causa.
4- L'attrice ha chiesto, inoltre, il rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Secondo la Suprema Corte: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamene diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (cfr. Cass Civ., S.U., n. sentenza n. 16990/2017; Cass. Civ., 4.11.2020, n. 24481).
L'attrice ha documentato l'attività stragiudiziale svolta avendo prodotto la pec del
15/10/2021 indirizzata alla Compagnia di Assicurazione convenuta e contenente richiesta di risarcimento danni (cfr. doc. 7 di parte attrice) e la molteplice corrispondenza “medio-tempore” intercorsa con quest'ultima, come risulta dai docc. da 8 a 17 agli atti. Tenuto conto dell'attività documentata appare congruo riconoscere la somma di €. 1.890,00 quale spesa per l'attività stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge per un totale di €
2.757,74, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il complessivo danno patrimoniale subìto dall'attrice ammonta quindi ad €. 3.553,74 (€.
796,00 + €. 2.757,74). Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati sia degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca dei singoli esborsi ovvero della data del fatto (29.09.2021) e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno riconosciuti gli interessi legali fino all'effettivo pagamento.
pagina 7 di 9 5- In definitiva, pertanto, all'attrice spetta la somma di € 9.128,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi come sopra indicato, e la somma di €
3.553,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo le modalità sopra precisate.
Non è contestato tra le parti che la Compagnia di Assicurazione convenuta abbia offerto all'odierna attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di €. 9.386,00, di cui € 7.730,00 per risarcimento da lesioni personali, €. 796,00 per spese mediche, €. 860,00 per spese legali, e che l'abbia trattenuta in acconto, avanzando in questa sede domanda Parte_1
risarcitoria per la residua somma di €. 21.893,00, oltre al risarcimento delle spese stragiudiziali pari ad ulteriori €. 3.500,00.
La decurtazione della somma di € 9.386,00 deve avvenire procedendo con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono: “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cass. 25817/2017). Il tasso di interesse da applicare nell'ambito di tale operazione è quello legale. Sulla somma netta così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
L'attrice ha pertanto diritto di percepire dai convenuti per il risarcimento del danno tanto non patrimoniale quanto patrimoniale la differenza tra gli importi riconosciuti a tale titolo e gli acconti percepiti dalla compagnia di assicurazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, devono porsi a carico della compagnia di assicurazione pagina 8 di 9 convenuta in quanto soccombente, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Antonazzo, dichiaratosi antistatario, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico della Controparte_2
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- CO (già ) al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore di della somma di € 9.128,77 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale e della somma di €. 3.553,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti nel sinistro avvenuto il 29.09.2021, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, somma da cui andranno detratti gli acconti già ricevuti ante causam nella misura e secondo le modalità indicate in motivazione;
- CO (già ) al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €. 125,00 per esborsi ed €. 2.552,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, avv. Sergio Antonazzo, dichiaratosi antistatario;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
(già ); Controparte_2 Controparte_1
- Rigetta la domanda di accertamento in merito alla dinamica del sinistro
Così deciso in Forlì, li 4.08.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
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