Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04125/2025REG.PROV.COLL.
N. 03304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2023, proposto da Consorzio di Cooperative Sociali ME – Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Polignano, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9;
contro
Comune di Molfetta, non costituito in giudizio;
nei confronti
Chàrisma Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161;
Arancio, Società Cooperativa Sociale – Onlus, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 245/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Chàrisma Società Cooperativa Sociale Onlus;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Federico Mazzella in proprio e in delega dell’avv. Giuseppe Polignano, e Francesco Follieri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante di essere un operatore nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi e di essere titolare delle seguenti attività in Molfetta:
- «Andromeda» al Largo Paul Harris 18, autorizzato con D.D. 938 reg. gen. del 6.9.2018;
- «Aries» alla Via del Vento 11, autorizzato con D.D. 647 reg. gen. del 17.6.2019;
- «Pegaso» al Corso Margherita di Savoia 45, autorizzato con D.D. 694 reg. gen del 6.7.2020.
2. Ha appreso che il Comune di Molfetta ha rilasciato alla Cooperativa Chàrisma l’autorizzazione al funzionamento di un Centro Aperto Polivalente per Minori (ai sensi dell’art 104 del R.R. n. 4/2007), in locali della Parrocchia San Pio X, resi disponibili dal Parroco con l'autorizzazione del VE con un contratto di comodato quadriennale di parte del piano terra dell'unità immobiliare distinta in catasto urbano al foglio 9 particella 2216 sub 1.
3. Il Consorzio di Cooperative Sociali ME (nel prosieguo anche solo ME) ha impugnato l’autorizzazione concessa in favore della Cooperativa Chàrisma, lamentando, in sintesi, come nei suddetti locali “ecclesiastici” fosse inibito ospitare l’attività della controinteressata, perché avente ad oggetto lo svolgimento di un servizio sociale di natura economica e, in quanto tale, caratterizzato dal perseguimento del cd. lucro oggettivo (volto alla copertura dei costi di produzione del servizio con le entrate ad esso correlate).
4. Il ricorso è stato respinto dal TAR Puglia con sentenza n. 245/2023.
5. Di tale sentenza, ME ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I. Erroneità della sentenza del TAR Puglia n. 245/2023 per travisamento dei fatti di causa; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998, degli artt. 1, 5 e 17 della L. n. 328/2000, degli artt. 8 e 71 del D.Lgs. n. 117/2017, degli artt. 19 e 47 della L.R. Puglia n. 19/2006, degli artt. 32, 104 e 106 del R.R. Puglia n. 4/2007; dell’art. 831 cod. civ.; degli artt. 15 e 16 della L. n. 222/1985; degli artt. 1 e 2 della L. n. 206/2003, dell’art. 1 della L.R. Puglia n. 4/1994; oltre che degli artt. 23 e 33.1 delle NTA del Comune di Molfetta; eccesso di giurisdizione per sconfinamento; II. Erroneità della sentenza del TAR Puglia n. 245/2023 per omessa pronuncia”.
6. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Chàrisma Società Cooperativa Sociale Onlus.
7. Alla udienza pubblica del 14 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
8. Giunge all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto dal Consorzio di Cooperative Sociali ME – Società Cooperativa Onlus, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 245/2023, con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:
- l’autorizzazione rilasciata alla Cooperativa Chàrisma dal Comune di Molfetta con determinazione n. 273 dell’11 marzo 2022, al funzionamento del Centro Aperto Polivalente per Minori previsto e disciplinato dall’art. 104 del R.R. 4-2007, nei locali del «complesso parrocchiale» della Parrocchia San Pio X, al Viale Gramsci 1;
- la presupposta nota del Settore III – Territorio del Comune di Molfetta prot. 15452 del 3.3.2022, laddove rilascia parere positivo di compatibilità urbanistica per la struttura « da realizzare nell'ambito del complesso parrocchiale », poiché essa risulterebbe « conforme agli strumenti di pianificazione »;
- il presupposto verbale positivo della Commissione di Vigilanza comunale del 10.3.2022;
- la nota del Settore Territorio del Comune di Molfetta prot. 17522 dell’11.3.2022, ove conferma il parere prot. 15452 rispetto alla categoria catastale dell'immobile;
- il certificato di agibilità n. 4339 del 7.1.1998, se e laddove ritenuto conforme all'attività di Centro Aperto ex art 104 RR 4-2007 svolto da gestori diversi dal proprietario.
9. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) la censurata autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 104 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (successivamente modificato dai regolamenti 10 febbraio 2010, n. 7, e 26 marzo 2021, n. 3), per il quale “ Il centro aperto polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d'Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile ”. Esso accoglie “ giovani, in età compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel quartiere, Comune e Ambito” e organizza, ad esempio, attività sportive, ricreative, culturali; momenti di informazione; laboratori ludico espressivi e artistici; vacanze invernali ed estive ”;
b) il consorzio ricorrente dubita della compatibilità urbanistica del centro; esso è ubicato in un compendio immobiliare rientrante nella Parrocchia San Pio X, utilizzabile dalla Chàrisma in forza di un contratto di comodato;
c) il complesso è sorto su un suolo concesso nel 1976 dal Comune di Molfetta alla Diocesi della medesima Città in diritto di superficie; la zona è tipizzata B1 per essere destinata ad “ Attrezzature religiose ” (articolo 23 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale): “ La zona comprende le aree già utilizzate e quelle utilizzabili primariamente per gli edifici per il culto e per le attrezzature di servizio connesse. Tali attrezzature possono comprendere funzioni scolastiche e sportive di proprietà a conduzione di enti religiosi. Usi previsti: Residenze collettive (U1a), Scuole dell’obbligo (U2), Scuole e attrezzature per l’istruzione superiore (U3), Attrezzature per lo sport (U4), Verde attrezzato (U5), Servizi per il culto (U8), Attrezzature di parcheggio (U10), Attrezzature per lo spettacolo e la cultura (U13), Usi vari di tipo diffuso (U22)” ;
d) per quanto non sia sempre agevole seguire il percorso argomentativo del ricorso, dalla mole dei riferimenti normativi che contiene occorre estrapolare quelli che costituiscono il parametro di legittimità dell’atto impugnato, tenendo conto che, in base all’articolo 36, comma 1, del regolamento regionale n. 4/2007 (che attua gli articoli 49 e 50 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19), “ 1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare , dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) strutturali […]; b) organizzativi […]; c) procedurali […] ”;
e) tra i requisiti richiesti l’unico sul quale si appuntano le contestazioni attorie è la compatibilità urbanistica; è evidente pertanto che, rispetto a questo profilo, non rilevano né la disciplina dei beni appartenenti alla Chiesa né le disposizioni interne all’ordinamento canonico; neppure utile alle tesi del ricorrente è la contestazione della concessione del diritto di superficie alla Diocesi, trattandosi di un provvedimento da lungo tempo consolidatosi;
f) ugualmente non incide sulla regolarità urbanistica dell’immobile utilizzato dalla Chàrisma l’asserito errore di accatastamento, denunciato con il terzo motivo, stante la funzione essenzialmente fiscale del catasto;
g) le questioni che quindi devono essere affrontate sono così enucleabili:
- se l’attività svolta dalla controinteressata sia ammessa dall’articolo 23 delle norme di attuazione del piano regolatore;
- se, alla stregua dello stesso articolo 23, sia consentito che tale attività sia svolta da terzi;
- se, utilizzando il bene ecclesiastico, il terzo gestisca il servizio con fine di lucro (in contrasto con l’articolo 831 del codice civile, con gli articoli 1, 2 e 3 della legge I agosto 2003, n. 206, e con l’articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4);
h) quanto al primo aspetto, non si può ignorare che le finalità e le attività previste per i centri aperti polivalenti dall’articolo 104 del regolamento regionale n. 4/2007 corrispondono, seppure le espressioni siano state convertite in un linguaggio “laico”, negli ordinari impegni delle parrocchie, compreso l’oratorio; di conseguenza, non si può predicare alcun impedimento al funzionamento del Centro aperto polivalente discendente dalla disciplina urbanistica del Comune di Molfetta;
i) in ordine al secondo profilo, l’ampiezza degli utilizzi dell’immobile come tipizzato e disciplinato dal medesimo articolo 23 delle norme tecniche di attuazione, ulteriori oltretutto rispetto alle usuali opere parrocchiali di base, inducono ad escludere che le attività ivi svolte (salvo quelle espressamente menzionate, ovvero quelle scolastiche e sportive) debbano essere necessariamente a “conduzione di enti religiosi”;
l) in ultimo, si deve constatare che il presupposto da cui parte il ricorrente nei suoi rilievi (ovvero che la Chàrisma svolga un’attività a scopo di lucro) è chiaramente smentita e ciò travolge tutta la sua costruzione argomentativa.;
m) peraltro, la provata qualità della cooperativa sociale potrebbe in teoria consentire l’applicazione dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 117/2017, per il quale “ 1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ”.
10. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base:
a) di una imponente mole di richiami normativi;
b) dell’assunto secondo cui l’attività autorizzata alla controinteressata all’interno dei locali parrocchiali sarebbe incompatibile con la destinazione urbanistica degli stessi;
c) dell’assunto secondo cui il TAR avrebbe “ preferito sottrarsi al confronto e all’obbligo di giudicare ” (pagina 17 del ricorso) e si sarebbe esonerato dal “ valutare la «costruzione argomentativa» ” (pagina 19 del ricorso) tanto da indurre alla riproposizione dei motivi di diritto avanzati in primo grado che sarebbero rimasti privi di sindacato.
11. Le critiche alla sentenza possono essere esaminate prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata vista la manifesta infondatezza del ricorso.
11.1. Tutto il complesso argomentare dell’appellante, che si spinge fino a disquisire sul concetto di Rettoria, su questioni inerenti l’accatastamento, su questioni tributarie, si risolve nel contestare l’utilizzo di locali di pertinenza di una Parrocchia per la gestione, da parte di un soggetto privato, di un Centro aperto polivalente per minori.
11.2. Chàrisma è una cooperativa sociale. Gli Enti del Terzo Settore (ETS), diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La nozione di imprenditore, come noto, è compatibile con l’assenza di scopo lucrativo. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale non è essenziale lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) ma è sufficiente che l'attività esercitata sia obiettivamente economica, nel senso di proporzionalità tra costi e benefici (c.d. lucro oggettivo) (Cass. Civ. 13 aprile 2017, n. 9567; Cass. Civ. 12 luglio 2016, n. 14250).
11.3. La distinzione tra lucro soggettivo e lucro oggettivo, su cui l’appellante insiste particolarmente, non rileva per la decisione della presente controversia che ha un oggetto ben delineato: si ribadisce, l’utilizzo dei locali di una Parrocchia.
11.4. Il regime dei beni degli enti ecclesiastici è contemplato nell’art. 831 c.c., il quale prevede che “ i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano ”. È quindi affermata la soggezione alla disciplina comune, salvo non sia diversamente disposto, dei beni di proprietà di enti appartenenti a qualsiasi confessione religiosa, nonché di qualsiasi tipologia di beni, compresi gli immobili, in generale, e gli edifici adibiti al culto, in particolare.
11.5. Il comma 2 dell’art. 831 c.c. dispone che “ gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano ”. Il secondo comma dunque, riguarda solo gli edifici adibiti all’esercizio pubblico del culto ed esclusivamente di quello cattolico, non estendendosi ad altre confessioni religiose. Per inciso, l’art. 15 della Legge 8 marzo 1989, n. 101 ha introdotto una disciplina identica in relazione agli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico.
11.6. La deputatio ad cultum è un atto proprio dell’Autorità ecclesiastica. Vengono in rilievo i canoni n. 1205, 1206, 1207, 1208, 1214, 1215 e 1223 del libro quarto del Codice di Diritto Canonico dove è individuata la disciplina di riferimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2234 e, più in generale, per determinare se un edificio sia destinato all’esercizio pubblico del culto cattolico e quindi sottoposto al regime speciale della res sacra , sulla necessità di fare riferimento al diritto canonico, Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2024, n. 4207).
11.7. Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso “ iure privatorum ” di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà (Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4836). L'attività negoziale “ iure privatorum ” posta in essere dalla Chiesa cattolica e dagli enti ecclesiastici con riferimento a beni di loro proprietà rileva ai fini della validità ed efficacia dei contratti conclusi (Cass. civ., Sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5415) validità ed efficacia che qui non viene in rilievo, se non al fine di valutare la conformità urbanistica dell’attività svolta rispetto all’autorizzazione accordata.
11.8. In data 11 gennaio 2022 il VE di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi, ha autorizzato la concessione in comodato di alcuni ambienti pastorali parrocchiali, costituenti porzione dell’unità immobiliare di maggiore consistenza sita in Viale Gramsci, sn.c., “ al fine di destinarli a centro diurno per minori per attività di sostegno scolastico ” (documento 3 produzioni in primo grado della controinteressata). È stata quindi richiesta autorizzazione al funzionamento per la tipologia di Servizio erogato: “ Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104 Reg. R. n.4/2007).” .
11.9. Il punto è che non sussiste alcun problema di compatibilità urbanistica dell’utilizzo di tale immobile per attività socio-assistenziale. Le opere di interesse generale costituiscono una categoria giuridica che comprende quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della p.a., siano idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché realizzati e gestiti da soggetti privati, come, a titolo esemplificativo, una struttura sanitaria-assistenziale o un centro polifunzionale per lo sviluppo sociale, culturale ed assistenziale.
11.10. Il fatto che il VE abbia autorizzato l’utilizzo di un immobile destinato al culto ad attività socio-assistenziale, è questione che inerisce i rapporti tra la Diocesi e il soggetto privato parte del contratto di comodato. Non si tratta, com’è evidente, di un mutamento di destinazione d’uso che si pone in contrasto con la pianificazione urbanistica. Il cambio di destinazione d'uso consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un’unità immobiliare ed è urbanisticamente rilevante laddove si richieda il passaggio a una diversa categoria funzionale, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001. Il mutamento di destinazione d'uso rilevante è solo quello tra categorie urbanisticamente autonome, mentre all’interno della stessa categoria possono verificarsi solo mutamenti di fatto, non diversi regimi urbanistici (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 8 maggio 2024, n. 4133).
11.11. Il TAR ha colto pienamente i termini della questione laddove ha osservato che:
a) “ non si può predicare alcun impedimento al funzionamento del Centro aperto polivalente discendente dalla disciplina urbanistica del Comune di Molfetta ”;
b) “ l’ampiezza degli utilizzi dell’immobile come tipizzato e disciplinato dal medesimo articolo 23 delle norme tecniche di attuazione, ulteriori oltretutto rispetto alle usuali opere parrocchiali di base, inducono ad escludere che le attività ivi svolte (salvo quelle espressamente menzionate, ovvero quelle scolastiche e sportive) debbano essere necessariamente a “conduzione di enti religiosi ”.
11.12. Un passaggio della memoria depositata dalla Cooperativa Sociale Chàrisma il 14 ottobre 2024 è particolarmente significativo (e condivisibile). Vi si legge: “ il VE è il solo soggetto che, come si è già detto, è competente a pronunciarsi sulla “cessione a terzi dell’uso o del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili” della Chiesa, valutando la compatibilità di tale concessione con gli interessi e le attività della Parrocchia (IMA n. 66 della CEI del 1° settembre 2005). Sicché, a meno di non trasformare il giudizio amministrativo in un giudizio canonico sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal VE (per cui comunque codesto Ecc.mo Consiglio di Stato sarebbe privo di giurisdizione), la questione è insindacabile: è sufficiente l’autorizzazione del VE ” (pagina 11).
11.13. La questione è che lo snodo logico imprescindibile di tutto il complesso argomentare dell’appellante, che contiene una lunga serie di riferimenti normativi irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia, è offerto dalla non condivisibile ricostruzione della questione della legittimità dell’utilizzo dei locali parrocchiali. Smentita tale premessa, perde di consistenza l’intera prospettazione sottesa alla questione della autorizzazione del Centro aperto polivalente per minori e, pertanto, la sentenza impugnata resiste saldamente alle critiche che le sono state rivolte.
11.14. Va ancora osservato che l’appellante dà ulteriore prova di una non corretta ricostruzione della legittimità dell’utilizzo dei locali parrocchiali alle pagine 2 e 3 della memoria depositata il 24 ottobre 2024, laddove insiste nel sollevare questioni eccentriche rispetto al perimetro della presente controversia (lo scopo mutualistico, la nozione di imprenditore, il lucro oggettivo).
11.15. Ugualmente inconferenti sono le argomentazioni contenute alle pagine 3 e 4 della citata memoria, dove si legge: “(omissis) dissona con la specificità e l'occasionalità la concessione e l'uso dei locali della chiesa in locazione, ossia con loro detenzione trasmessa a terzi in via esclusiva, per un lasso di tempo tutt'altro che modico e sporadico, anzi continuo e privo di santità. La Controinteressata omette, così come l'impugnata decisione, di confrontarsi con la normativa ecclesiale richiamata ed illustrata anche nell'atto di appello alle pagine 28, 29 e 30, la quale precisa in dettaglio quali siano i locali destinati al culto e le loro pertinenze, e sotto quali ristretti limiti essi possono essere distolti a beneficio di altre attività, ancorché con l'autorizzazione del VE/Ordinario diocesano, la quale non può essere concessa in violazione di tali limiti, dell'art. 831 c.c. e delle altre norme richiamate nell'atto di appello così come nel ricorso di primo grado” .
11.16. Le questioni sollevate sono, anche questa volta, al di fuori del perimetro della controversia, dato che attengono alla validità del contratto di comodato stipulato tra le parti. L’amministrazione, una volta acclarata la disponibilità dei locali e la (evidente) compatibilità urbanistica dell’iniziativa, non può (né deve) esercitare un controllo sui poteri del VE. È il Canone 1281 del Codice di Diritto Canonico a disciplinare gli atti di straordinaria amministrazione ed è sulla scorta di tale canone che il VE ha rilasciato il nulla osta conformemente alle Norme diocesane per gli atti di amministrazione straordinaria. In base al Canone 1254, la Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. La valutazione circa la compatibilità tra l’uso pastorale dei beni e l’utilizzo da parte di terzi è riservata al VE che, in base al Canone 1389 § 2, deve sanzionare con giusta pena il compimento o l’omissione illegittimi di atti di amministrazione, derivanti da negligenza colpevole e recanti danno alla parrocchia o a terzi.
12. Siccome l’appellante sostiene anche che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alle censure proposte, premono ulteriori considerazioni.
12.1. Nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta dal compiuto esame delle censure che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza.
12.2. A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
12.3. Il TAR ha esaminato in modo approfondito tutte le censure e non vi è alcuna erroneità della sentenza impugnata, non potendosi ritenere erronea o carente una motivazione i cui argomenti giuridici sono sgraditi alla parte ricorrente. La mancanza di motivazione si caratterizza per la sua radicale carenza o per la sua inidoneità a rivelare la ratio decidendi, evenienza che qui non si ravvisa in alcun modo.
13. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
14. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 245/2023.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Chàrisma Società Cooperativa Sociale Onlus.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO