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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5132/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TAROLLI REMO del Foro di Trento e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, via dei Paradisi nr. 15/3
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. BONFANTI LAURA e con domicilio P.IVA_2
eletto presso lo studio del predetto difensore in Verona, Via Leoncino nr. 16
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza,
pagina 1 di 16 - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di Vicenza n.
1496/2023 del 26 luglio 2023, notificato in data 4 agosto 2023 (a) per carenza di legittimazione attiva e di prova relativamente alla titolarità del Credito
azionato nonché (b) per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c. previa declaratoria di nullità dell'art. 7 della Fideiussione d.d. 25
maggio 2016, per i motivi descritti in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.P.A. e IVA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Nel merito
Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Pt_1
Tribunale di Vicenza n. 1496/2023 del 28.07.2023, emesso nel giudizio R.G. n.
3810/2023 e comunque condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo opposto per le causali di cui in narrativa, oltre gli ulteriori interessi.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1496/2023 R. Parte_1
Ing. (R.G. 3810/2023) emesso in data 26/27.07.23 da questo Tribunale con il quale gli era stato ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, a
CP_ (d'ora in avanti ”) l'importo di € 375.822,28, gli interessi Controparte_1
pagina 2 di 16 come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, quale saldo passivo al 15.09.22 del mutuo chirografario, di originari € 400.000, concesso dalla ad (poi divenuta per Controparte_3 Controparte_4 CP_5
variazione della denominazione sociale e quindi fallita) in data 25.06.2016, che l'opponente aveva garantito sottoscrivendo fideiussione specifica contestuale.
A fondamento della propria opposizione il sig. sollevava i seguenti Pt_1
motivi:
- carenza di legittimazione e titolarità del credito da parte della ingiungente in quanto l'avviso della cessione in G.U. allegato al ricorso monitorio dalla convenuta non permetteva di verificare se il credito dedotto in
CP_ giudizio fosse ricompreso nella cessione intervenuta tra e e CP_6
quindi la titolarità attiva di quest'ultima.
- nullità della clausola della fideiussione in deroga all'art. 1957 c.c. in quanto conforme al modello ABI 2002 recante lo schema contrattuale di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” che era stato ritenuto dalla
Banca d'Italia, con provvedimento 55 del 2 maggio 2005, contrario alla disciplina antitrust con particolare riferimento proprio alla clausola in oggetto che doveva ritenersi nulla con la conseguenza che la convenuta sarebbe decaduta dalla possibilità di esigere il credito da parte del garante per decorso del termine semestrale previsto dal predetto art. 1957 c.c.. L'opponente rileva che tale nullità era applicabile non solo alle fideiussioni omnibus ma anche a quelle specifiche, come quella per cui è causa, come da giurisprudenza che citava.
pagina 3 di 16 Concludeva, quindi, in via principale, per la revoca del d.i. opposto per i motivi esplicitati nell'atto di citazione.
CP_ II. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, competente a conoscere della richiesta declaratoria di nullità dell'art. 7 della fideiussione azionata.
Replicava poi nel merito specificamente ai motivi di opposizione attorei chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto o comunque la condanna del sig. al pagamento, a favore dell'opposta, dell'importo Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo, oltre gli ulteriori interessi.
III. Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, esperita senza esito la procedura di mediazione obbligatoria, la causa era rinvia per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies all'udienza del 15.07.25, con termine anteriore per eventuali note conclusive. A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termini ex art. 281sexies c.p.c..
IV. L'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
IV.
1. Quanto alla eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
formulata dall'opposta non può che ribadirsi quanto già esposto nella ordinanza del 13.02.24 ovvero che il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre pagina 4 di 16 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto),
contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio
2000 n. 27) È stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione)
proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n.
4779). La Suprema Corte afferma, inoltre, che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è
condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto,
piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio,
nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n.13459; Cass., 27
febbraio 2001, n. 2908). Nel presente caso, da un esame complessivo degli atti della parte opponente, si rileva che lo scopo finale della parte fosse paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta e che quindi il rilievo attinente alla nullità
della fideiussione sia formulato in via di eccezione con conseguente competenza del Tribunale adito (cfr. Cass. 9354/2025: «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui pagina 5 di 16 all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale».
Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sia fatta valere,
non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n.
3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248)..”.
IV.
2. Quanto al primo motivo di opposizione lo stesso appare infondato.
Sul tema mette conto citare quanto statuito dalla recente Cass.
3838/2024: “E' stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pagina 6 di 16 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta,
di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
2.4 E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
pagina 7 di 16 Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi,
certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 8 di 16 consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra).
Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più
sindacabile in sede di legittimità..”.
pagina 9 di 16 L'opposta ha provato la titolarità del credito per cui agisce depositando il
Contr contratto di cessione di crediti tra essa opposta e e la dichiarazione della cedente che i crediti riferibili alla erano rientrati Controparte_7
nella predetta cessione, sotto riportata, inoltre ha depositato l'avviso di CP_1
cessione in G.U., ed è in possesso della documentazione giustificativa del credito già depositata in sede in monitoria. Tale complessiva documentazione è
senz'altro sufficiente a provare la titolarità attiva della pretesa azionata da parte dell'opposta.
pagina 10 di 16 IV.
3. Anche il secondo motivo di opposizione attoreo non è meritevole di accoglimento.
Sul punto si può riportare quanto già esposto nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto che in questa sede deve essere ribadito:
“considerato che l'opponente non possa qualificarsi consumatore, in quanto al momento della sottoscrizione della fideiussione, come da visura storica della già il sig. Controparte_7 Controparte_4 Pt_1
risultava amministratore unico della società già dall'anno 2010;
considerato che, riguardo la questione concernente la possibilità di estendere alla fideiussione specifica la nullità parziale delle clausole (tra cui la deroga al termine di decadenza dell'art. 1957 c.c.) individuate dalla Banca
d'Italia nel 2005 come frutto di una intesa anticoncorrenziale delle Banche, va rilevato da una parte che la riproduzione, anche reiterata di una clausola (o di una serie di clausole) da parte di numerose Banche non comporta di per sé una intesa anticoncorrenziale, infatti la Corte di Cassazione, con recente sentenza riguardante proprie le fideiussioni specifiche (Cass. 30383/2024) ha statuito che la rilevazione della chiesta nullità di della garanzia richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
“i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata pagina 11 di 16 dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare,
quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia pagina 12 di 16 fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità
della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.”. Inoltre ha rilevato che “va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della
Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo
Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)”;
considerato che, nel presente caso, non è stato depositato il Modello ABI
che il giudice non può conoscere non applicandosi a tale documento il principio iura novit curia;
considerato altresì che la fideiussione contiene la clausola secondo cui “Il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale,
interessi…”. Tale clausola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità, permette di ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della decadenza ex art. 1957 c.c., anche dic una richiesta stragiudiziale, come appare quella di cui al doc. G di parte opposta inviata contestualmente alla società e al garante sig. con raccomandata A/R e con prova di ricezione da parte Pt_1
dell'opponente;”. A fronte dell'unico precedente di legittimità citato pagina 13 di 16 dall'opponente che ha inteso applicare la nullità parziale per contrarietà alla normativa antitrust anche alle fideiussioni specifiche (con motivazione peraltro assai scarna e che in seguito si riporta “né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente -
S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI,
quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle.”), la stessa Corte di legittimità, in altri precedenti a cui si intende dare continuità e con motivazione precisa e convincente ha così statuito: “(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento,
pagina 14 di 16 operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè
persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è,
ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché,
nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità
delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore…” (cfr. Cass.1170/2025, la stessa Terza Sezione della
Corte di Cassazione ha abbandonato l'orientamento invocato dall'opponente cfr. Cass. 657/2025 alla cui diffusa motivazione si rimanda) [enfasi aggiunte].
Pur essendo assorbente per il rigetto del motivo il mancato deposito dello schema ABI sopra citato, lo stesso è comunque da rigettare in quanto trattasi di fideiussione specifica rispetto al quale l'accertamento compiuto dalla Banca
d'Italia nel provvedimento nr. 55/2005 non può costituire prova privilegiata e a nulla rilevando il deposito di altri testi di fideiussioni specifiche con identica clausola in quanto la semplice reiterazione di una clausola, anche da parte di numerosi Istituti di Credito, non rileva di per sé al fine di provare una intesa anticoncorrenziale.
pagina 15 di 16 IV.
4. Alla luce delle superiori considerazioni e in assenza di contestazione sull'ammontare del credito ingiunto l'opposizione deve conseguentemente essere respinta con conferma del d.i. opposto.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 260.001-520.000) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro compreso tra minimo e medio.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1496/2023 R.
Ing. - R.G. 3810/2023, emesso in data 26/27.07.23 dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 15.000 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 16/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5132/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TAROLLI REMO del Foro di Trento e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, via dei Paradisi nr. 15/3
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. BONFANTI LAURA e con domicilio P.IVA_2
eletto presso lo studio del predetto difensore in Verona, Via Leoncino nr. 16
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza,
pagina 1 di 16 - in via principale, revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di Vicenza n.
1496/2023 del 26 luglio 2023, notificato in data 4 agosto 2023 (a) per carenza di legittimazione attiva e di prova relativamente alla titolarità del Credito
azionato nonché (b) per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c. previa declaratoria di nullità dell'art. 7 della Fideiussione d.d. 25
maggio 2016, per i motivi descritti in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.P.A. e IVA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Nel merito
Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Pt_1
Tribunale di Vicenza n. 1496/2023 del 28.07.2023, emesso nel giudizio R.G. n.
3810/2023 e comunque condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo opposto per le causali di cui in narrativa, oltre gli ulteriori interessi.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1496/2023 R. Parte_1
Ing. (R.G. 3810/2023) emesso in data 26/27.07.23 da questo Tribunale con il quale gli era stato ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, a
CP_ (d'ora in avanti ”) l'importo di € 375.822,28, gli interessi Controparte_1
pagina 2 di 16 come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, quale saldo passivo al 15.09.22 del mutuo chirografario, di originari € 400.000, concesso dalla ad (poi divenuta per Controparte_3 Controparte_4 CP_5
variazione della denominazione sociale e quindi fallita) in data 25.06.2016, che l'opponente aveva garantito sottoscrivendo fideiussione specifica contestuale.
A fondamento della propria opposizione il sig. sollevava i seguenti Pt_1
motivi:
- carenza di legittimazione e titolarità del credito da parte della ingiungente in quanto l'avviso della cessione in G.U. allegato al ricorso monitorio dalla convenuta non permetteva di verificare se il credito dedotto in
CP_ giudizio fosse ricompreso nella cessione intervenuta tra e e CP_6
quindi la titolarità attiva di quest'ultima.
- nullità della clausola della fideiussione in deroga all'art. 1957 c.c. in quanto conforme al modello ABI 2002 recante lo schema contrattuale di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” che era stato ritenuto dalla
Banca d'Italia, con provvedimento 55 del 2 maggio 2005, contrario alla disciplina antitrust con particolare riferimento proprio alla clausola in oggetto che doveva ritenersi nulla con la conseguenza che la convenuta sarebbe decaduta dalla possibilità di esigere il credito da parte del garante per decorso del termine semestrale previsto dal predetto art. 1957 c.c.. L'opponente rileva che tale nullità era applicabile non solo alle fideiussioni omnibus ma anche a quelle specifiche, come quella per cui è causa, come da giurisprudenza che citava.
pagina 3 di 16 Concludeva, quindi, in via principale, per la revoca del d.i. opposto per i motivi esplicitati nell'atto di citazione.
CP_ II. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, competente a conoscere della richiesta declaratoria di nullità dell'art. 7 della fideiussione azionata.
Replicava poi nel merito specificamente ai motivi di opposizione attorei chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto o comunque la condanna del sig. al pagamento, a favore dell'opposta, dell'importo Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo, oltre gli ulteriori interessi.
III. Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, esperita senza esito la procedura di mediazione obbligatoria, la causa era rinvia per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies all'udienza del 15.07.25, con termine anteriore per eventuali note conclusive. A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termini ex art. 281sexies c.p.c..
IV. L'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
IV.
1. Quanto alla eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
formulata dall'opposta non può che ribadirsi quanto già esposto nella ordinanza del 13.02.24 ovvero che il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre pagina 4 di 16 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto),
contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio
2000 n. 27) È stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione)
proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n.
4779). La Suprema Corte afferma, inoltre, che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è
condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto,
piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio,
nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n.13459; Cass., 27
febbraio 2001, n. 2908). Nel presente caso, da un esame complessivo degli atti della parte opponente, si rileva che lo scopo finale della parte fosse paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta e che quindi il rilievo attinente alla nullità
della fideiussione sia formulato in via di eccezione con conseguente competenza del Tribunale adito (cfr. Cass. 9354/2025: «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui pagina 5 di 16 all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale».
Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sia fatta valere,
non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n.
3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248)..”.
IV.
2. Quanto al primo motivo di opposizione lo stesso appare infondato.
Sul tema mette conto citare quanto statuito dalla recente Cass.
3838/2024: “E' stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pagina 6 di 16 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta,
di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
2.4 E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
pagina 7 di 16 Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi,
certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 8 di 16 consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra).
Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più
sindacabile in sede di legittimità..”.
pagina 9 di 16 L'opposta ha provato la titolarità del credito per cui agisce depositando il
Contr contratto di cessione di crediti tra essa opposta e e la dichiarazione della cedente che i crediti riferibili alla erano rientrati Controparte_7
nella predetta cessione, sotto riportata, inoltre ha depositato l'avviso di CP_1
cessione in G.U., ed è in possesso della documentazione giustificativa del credito già depositata in sede in monitoria. Tale complessiva documentazione è
senz'altro sufficiente a provare la titolarità attiva della pretesa azionata da parte dell'opposta.
pagina 10 di 16 IV.
3. Anche il secondo motivo di opposizione attoreo non è meritevole di accoglimento.
Sul punto si può riportare quanto già esposto nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto che in questa sede deve essere ribadito:
“considerato che l'opponente non possa qualificarsi consumatore, in quanto al momento della sottoscrizione della fideiussione, come da visura storica della già il sig. Controparte_7 Controparte_4 Pt_1
risultava amministratore unico della società già dall'anno 2010;
considerato che, riguardo la questione concernente la possibilità di estendere alla fideiussione specifica la nullità parziale delle clausole (tra cui la deroga al termine di decadenza dell'art. 1957 c.c.) individuate dalla Banca
d'Italia nel 2005 come frutto di una intesa anticoncorrenziale delle Banche, va rilevato da una parte che la riproduzione, anche reiterata di una clausola (o di una serie di clausole) da parte di numerose Banche non comporta di per sé una intesa anticoncorrenziale, infatti la Corte di Cassazione, con recente sentenza riguardante proprie le fideiussioni specifiche (Cass. 30383/2024) ha statuito che la rilevazione della chiesta nullità di della garanzia richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
“i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata pagina 11 di 16 dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare,
quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia pagina 12 di 16 fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità
della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.”. Inoltre ha rilevato che “va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della
Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo
Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)”;
considerato che, nel presente caso, non è stato depositato il Modello ABI
che il giudice non può conoscere non applicandosi a tale documento il principio iura novit curia;
considerato altresì che la fideiussione contiene la clausola secondo cui “Il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale,
interessi…”. Tale clausola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità, permette di ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della decadenza ex art. 1957 c.c., anche dic una richiesta stragiudiziale, come appare quella di cui al doc. G di parte opposta inviata contestualmente alla società e al garante sig. con raccomandata A/R e con prova di ricezione da parte Pt_1
dell'opponente;”. A fronte dell'unico precedente di legittimità citato pagina 13 di 16 dall'opponente che ha inteso applicare la nullità parziale per contrarietà alla normativa antitrust anche alle fideiussioni specifiche (con motivazione peraltro assai scarna e che in seguito si riporta “né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente -
S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI,
quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle.”), la stessa Corte di legittimità, in altri precedenti a cui si intende dare continuità e con motivazione precisa e convincente ha così statuito: “(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento,
pagina 14 di 16 operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè
persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è,
ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché,
nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità
delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore…” (cfr. Cass.1170/2025, la stessa Terza Sezione della
Corte di Cassazione ha abbandonato l'orientamento invocato dall'opponente cfr. Cass. 657/2025 alla cui diffusa motivazione si rimanda) [enfasi aggiunte].
Pur essendo assorbente per il rigetto del motivo il mancato deposito dello schema ABI sopra citato, lo stesso è comunque da rigettare in quanto trattasi di fideiussione specifica rispetto al quale l'accertamento compiuto dalla Banca
d'Italia nel provvedimento nr. 55/2005 non può costituire prova privilegiata e a nulla rilevando il deposito di altri testi di fideiussioni specifiche con identica clausola in quanto la semplice reiterazione di una clausola, anche da parte di numerosi Istituti di Credito, non rileva di per sé al fine di provare una intesa anticoncorrenziale.
pagina 15 di 16 IV.
4. Alla luce delle superiori considerazioni e in assenza di contestazione sull'ammontare del credito ingiunto l'opposizione deve conseguentemente essere respinta con conferma del d.i. opposto.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 260.001-520.000) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro compreso tra minimo e medio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1496/2023 R.
Ing. - R.G. 3810/2023, emesso in data 26/27.07.23 dal Tribunale di Vicenza;
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 15.000 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 16/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n.