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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Samugheo, Via Petrella 9/11, presso lo studio dell'avv. Antonello Garau che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, residente a [...], e , residente a CP_1 Controparte_2
Samugheo, Via IV Novembre 17, nella loro qualità di eredi del defunto , ER
nonché , residente a [...] Controparte_3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“dichiarare che l'immobile di cui all'espositiva che precede è di esclusiva proprietà del sig. Pt_1
per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 codice civile. Con la trascrizione
[...]
dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II..
Vinte le spese in caso di opposizione.”.
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 4 Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato, ha proposto il presente giudizio Parte_1
nei confronti dei suddetti convenuti, deducendo:
− di aver sempre posseduto e goduto in via esclusiva, al meno da 20 addietro, dell'immobile costituito dalla abitazione sita in Samugheo, Via IV Novembre, N° 9, distinta in catasto al F. 25 mappale 955 sub. 2 ctg. A/2 Cl. 4, vani 7,5 rendita 542,28 e (garage) mappale 955 sub. 1 ctg.
C/3, cl. 1 RC 197,23, confinante con , e Via IV Novembre;
CP_4 Persona_2
− che il defunto genitore aveva deciso di acquistare un tratto di terreno da Persona_3
destinare al figlio al fine di realizzare la sua casa di abitazione, stante la giovane età del ricorrente, aveva deciso di richiedere le prescritte autorizzazioni a nome del figlio maggiore che, appunto, aveva presentato le relative richieste amministrative;
_1
− che una volta divenuto maggiorenne il ricorrente, nessuno aveva pensato di regolarizzare la proprietà in capo a lui che pure aveva realizzato l'unità immobiliare sul tratto di terreno intestato ancora al venditore sig. CP_2
− che egli aveva sempre avuto la piena ed esclusiva disponibilità del bene, vi aveva fatto notevoli interventi di manutenzione e conservazione, curandolo personalmente anche attraverso importanti opere, in maniera pubblica e indisturbata nonché pagando in via esclusiva i relativi tributi;
− che il genitore , titolare del tratto di terreno in forza del contratto di acquisto del Persona_3
9.8.1962, era certo di avere la piena ed esclusiva proprietà del suddetto tratto di terreno, tanto che nel testamento pubblico aveva legato il “…diritto di piena ed esclusiva proprietà della casa sita in samugheo nella Via IV Novembre” all'odierno ricorrente.
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attore ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sugli immobili oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso (visure catastali della casa in garage), nonché quella integrativa versata in atti successivamente (v. prod. 7.10.2025: visura catastale f. 25, mapp. 955 sub 1-2 e ispezione ipotecaria f.
Pag. 2 a 4 25 mapp. 955 sub 2; nonché prod. 11.3.2025, relativa all'ispezione ipotecaria del f. 25, mapp. 855, sub.
1), consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta che intestatari catastali sono ancora il venditore che aveva ceduto il terreno al padre del ricorrente, , e il fratello del ricorrente stesso, ER [...]
. CP_3
È in atti anche il contratto di vendita del 9.8.1972, mai trascritto, con cui il ha ceduto la CP_2 proprietà del terreno a , il quale ha poi provveduto all'intestazione catastale nei confronti Persona_3
del figlio allora maggiorenne . _1
Le ispezioni ipotecarie attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e, considerate unitamente alla citata documentazione catastale, confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati. Difatti, la produzione del certificato storico di famiglia relativo al _1
, originario venditore conferma che oltre al fratello del ricorrente, intestatario catastale, sono
[...]
stati citati tutti gli ulteriori litisconsorti, successori del CP_2
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
Il teste , vicino di casa del ricorrente, ha confermato che utilizza da almeno Testimone_1 Parte_1 vent'anni l'immobile in questione, specificando di averlo sempre lì senza periodi di interruzione e senza che nessuno se ne lamentasse;
il teste ha anche riferito di aver visto il fare opere di Pt_1
tinteggiatura della casa e lavori alla scala.
Dichiarazioni del tutto coincidenti sono state rese dal teste ingegnere dipendente presso il Tes_2
Comune di Villaurbana, il quale ha ulteriormente confermato quanto riferito dal precedente testimone, chiarendo di vedere il ricorrente presso l'immobile quasi ogni giorno, posto che la propria madre abita di fronte e egli stessi vi ha vissuto in passato. Egli ha ribadito di aver visto nell'immobile sempre e solo il notandolo anche mentre faceva interventi di manutenzione, come ripristino dei muri, degli Pt_1
infissi, e qualche volta di tinteggiatura.
I testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali, di talché non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro precise, coerenti fra esse e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che il abbia sempre esercitato sugli immobili oggetto della Pt_1
domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Ciò è ulteriormente confermato non solo dall'esistenza del citato contratto di compravendita con cui il padre aveva acquistato l'immobile (seppur non curando la trascrizione), ma anche dal fatto che il testamento del espressamente attribuiva la casa al figlio (v. prod. allegate all'atto Persona_3 Pt_1
Pag. 3 a 4 introduttivo), con ciò fornendo un ulteriore elemento circa la sicurezza del padre – prima – e del figlio
– dopo – di comportarsi in tutto e per tutto quali proprietari e di disporre del bene.
Tutti i citati elementi dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra il e la Pt_1 res (“corpus”) sia la volontà del ricorrente di comportarsi come fosse proprietario, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'utilizzo dei beni per la vita familiare e la cura degli immobili stessi attraverso l'esecuzione di lavori migliorativi corrobora senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nato a [...] il [...], Parte_1
proprietario esclusiva, per intervenuta usucapione, degli immobili sopra descritti.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto in udienza dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara unico ed esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione, dell'immobile costituito dall'abitazione sita in Samugheo, Via IV Novembre, N° 9, distinta in catasto al F. 25 mappale 955 sub. 2 ctg. A/2 Cl. 4, vani 7,5 rendita 542,28 e (garage) mappale 955 sub. 1 ctg. C/3, cl. 1 RC 197,23, confinante con , e Via IV Novembre;
CP_4 Persona_2
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Oristano, 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Samugheo, Via Petrella 9/11, presso lo studio dell'avv. Antonello Garau che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, residente a [...], e , residente a CP_1 Controparte_2
Samugheo, Via IV Novembre 17, nella loro qualità di eredi del defunto , ER
nonché , residente a [...] Controparte_3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“dichiarare che l'immobile di cui all'espositiva che precede è di esclusiva proprietà del sig. Pt_1
per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 codice civile. Con la trascrizione
[...]
dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II..
Vinte le spese in caso di opposizione.”.
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 4 Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato, ha proposto il presente giudizio Parte_1
nei confronti dei suddetti convenuti, deducendo:
− di aver sempre posseduto e goduto in via esclusiva, al meno da 20 addietro, dell'immobile costituito dalla abitazione sita in Samugheo, Via IV Novembre, N° 9, distinta in catasto al F. 25 mappale 955 sub. 2 ctg. A/2 Cl. 4, vani 7,5 rendita 542,28 e (garage) mappale 955 sub. 1 ctg.
C/3, cl. 1 RC 197,23, confinante con , e Via IV Novembre;
CP_4 Persona_2
− che il defunto genitore aveva deciso di acquistare un tratto di terreno da Persona_3
destinare al figlio al fine di realizzare la sua casa di abitazione, stante la giovane età del ricorrente, aveva deciso di richiedere le prescritte autorizzazioni a nome del figlio maggiore che, appunto, aveva presentato le relative richieste amministrative;
_1
− che una volta divenuto maggiorenne il ricorrente, nessuno aveva pensato di regolarizzare la proprietà in capo a lui che pure aveva realizzato l'unità immobiliare sul tratto di terreno intestato ancora al venditore sig. CP_2
− che egli aveva sempre avuto la piena ed esclusiva disponibilità del bene, vi aveva fatto notevoli interventi di manutenzione e conservazione, curandolo personalmente anche attraverso importanti opere, in maniera pubblica e indisturbata nonché pagando in via esclusiva i relativi tributi;
− che il genitore , titolare del tratto di terreno in forza del contratto di acquisto del Persona_3
9.8.1962, era certo di avere la piena ed esclusiva proprietà del suddetto tratto di terreno, tanto che nel testamento pubblico aveva legato il “…diritto di piena ed esclusiva proprietà della casa sita in samugheo nella Via IV Novembre” all'odierno ricorrente.
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attore ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sugli immobili oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso (visure catastali della casa in garage), nonché quella integrativa versata in atti successivamente (v. prod. 7.10.2025: visura catastale f. 25, mapp. 955 sub 1-2 e ispezione ipotecaria f.
Pag. 2 a 4 25 mapp. 955 sub 2; nonché prod. 11.3.2025, relativa all'ispezione ipotecaria del f. 25, mapp. 855, sub.
1), consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta che intestatari catastali sono ancora il venditore che aveva ceduto il terreno al padre del ricorrente, , e il fratello del ricorrente stesso, ER [...]
. CP_3
È in atti anche il contratto di vendita del 9.8.1972, mai trascritto, con cui il ha ceduto la CP_2 proprietà del terreno a , il quale ha poi provveduto all'intestazione catastale nei confronti Persona_3
del figlio allora maggiorenne . _1
Le ispezioni ipotecarie attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e, considerate unitamente alla citata documentazione catastale, confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati. Difatti, la produzione del certificato storico di famiglia relativo al _1
, originario venditore conferma che oltre al fratello del ricorrente, intestatario catastale, sono
[...]
stati citati tutti gli ulteriori litisconsorti, successori del CP_2
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
Il teste , vicino di casa del ricorrente, ha confermato che utilizza da almeno Testimone_1 Parte_1 vent'anni l'immobile in questione, specificando di averlo sempre lì senza periodi di interruzione e senza che nessuno se ne lamentasse;
il teste ha anche riferito di aver visto il fare opere di Pt_1
tinteggiatura della casa e lavori alla scala.
Dichiarazioni del tutto coincidenti sono state rese dal teste ingegnere dipendente presso il Tes_2
Comune di Villaurbana, il quale ha ulteriormente confermato quanto riferito dal precedente testimone, chiarendo di vedere il ricorrente presso l'immobile quasi ogni giorno, posto che la propria madre abita di fronte e egli stessi vi ha vissuto in passato. Egli ha ribadito di aver visto nell'immobile sempre e solo il notandolo anche mentre faceva interventi di manutenzione, come ripristino dei muri, degli Pt_1
infissi, e qualche volta di tinteggiatura.
I testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali, di talché non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro precise, coerenti fra esse e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che il abbia sempre esercitato sugli immobili oggetto della Pt_1
domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Ciò è ulteriormente confermato non solo dall'esistenza del citato contratto di compravendita con cui il padre aveva acquistato l'immobile (seppur non curando la trascrizione), ma anche dal fatto che il testamento del espressamente attribuiva la casa al figlio (v. prod. allegate all'atto Persona_3 Pt_1
Pag. 3 a 4 introduttivo), con ciò fornendo un ulteriore elemento circa la sicurezza del padre – prima – e del figlio
– dopo – di comportarsi in tutto e per tutto quali proprietari e di disporre del bene.
Tutti i citati elementi dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra il e la Pt_1 res (“corpus”) sia la volontà del ricorrente di comportarsi come fosse proprietario, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'utilizzo dei beni per la vita familiare e la cura degli immobili stessi attraverso l'esecuzione di lavori migliorativi corrobora senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nato a [...] il [...], Parte_1
proprietario esclusiva, per intervenuta usucapione, degli immobili sopra descritti.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto in udienza dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara unico ed esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione, dell'immobile costituito dall'abitazione sita in Samugheo, Via IV Novembre, N° 9, distinta in catasto al F. 25 mappale 955 sub. 2 ctg. A/2 Cl. 4, vani 7,5 rendita 542,28 e (garage) mappale 955 sub. 1 ctg. C/3, cl. 1 RC 197,23, confinante con , e Via IV Novembre;
CP_4 Persona_2
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Oristano, 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 4 a 4