Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel.dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1293/22 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
12.10.2022 da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) nato ad [...] il [...], ed ivi residente, rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso dall'Avv. Manuela
) presso cui è elettivamente domiciliato in Avezzano Via F.Rinaldi (C.F C.F. 2
Crispi n. 9;
RICORRENTE
CONTRO C.F. 3 ), nata a [...], il 26 Controparte_1 (C.F.
marzo 1966, residente in [...], difesa dall'avvocato
Stefania D'Ignazio (c.f. C.F. 4 ) del Foro di Avezzano, con studio sito ivi, in Via
Vittorio Veneto, 66, che la rappresenta, assiste e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma cpc;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo depositato in data 02.04.2025):
mune di Avezzano, il giorno 05.07.1992, tra la sig.ra BO RI IA e il sig. Di Vin-
cenzo CE, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Avez-
zano (Aq) Atto n. 49 p. 2 S. ufficio 1 anno 1992;
2) stabilire l'affido congiunto dei figli TI DR e DRno Di CE e il colloca-
mento presso la madre.
3) il padre trascorrerà con i figli un fine settimana ogni 15 giorni dall'uscita di scuola di
DRno del venerdì fino alle ore 21 e 30 della domenica, curando di andare a riprendere
TI alle ore 16,00 al Centro diurno.
Tutti i giovedì il padre trascorrerà il pomeriggio con i figli, andandoli a riprendere direttamente a scuola (DRno) e al centro diurno (TI), impegnandosi a fare eseguire le terapie domiciliari presso la propria abitazione. I ragazzi saranno riaccompagnati dal Di CE presso l'abitazione della madre alle ore 21, 30. Nel caso in cui il giovedì precede il fine settimana di spettanza del padre (2 volte al mese), i ragazzi rimarranno collocati presso l'abitazione del sig. Di CE dal giovedì alla domenica. Il padre si impegna a portare il venerdì ed il sabato DRno a scuola e TI al centro diurno, per poi riaccompagnarli dalla madre la domenica alle ore 21 e 30.
Nel pomeriggio del venerdì (nei week end di spettanza) provvederà ad accompagnare i figli a fare riabilitazione presso la Dott. ssa Katia Cipollone a Cese e/o presso ogni altro centro riabilitativo, permettendo, in ogni caso, lo svolgimento delle terapie anche nella propria abitazione. 4). Al fine di permettere il proseguimento terapeutico il sig. Di CE, nelle settimane di vacanza a lui spettanti, nel caso in cui i ragazzi non dovessero andare al mare o in montagna,
_ si impegna a far proseguire le terapie ai figli, seguendo il calendario giornaliero, anche presso la sua abitazione.
155) I ragazzi trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con il padre, previo pr accordo tra i coniugi da prendere almeno due mesi prima. Il padre potrà tenere con sé i figli con una settimana tra i mesi di gennaio e giugno, da concordare un mese prima. Anche la madre www. trascorrerà con i figli 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, con un preavviso di due mesi.
6) I ragazzi trascorreranno le vacanze pasquali, natalizie compreso capodanno, befana, le festività (8 dicembre, primo maggio, due di giugno, primo novembre) compleanni ed onomastici in maniera alternata con la madre o con il padre previo accordo tra i coniugi.
7) l'assegno di mantenimento dei figli è determinato in euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 30 di ogni mese con accredito sul c/c bancario intestato alla Sig. BO, oltre al 50% delle spese straordinarie;
8) il sig. Di CE verserà alla sig.ra BO un assegno di divorzio mensile pari ad euro
160,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 30 di ogni mese con accredito sul c/c bancario;
9) il Sig. CE Di CE riconosce alla Sig. BO RI IA, nella sua qualità di genitore collocatario, la legittimazione a richiedere per intero gli assegni unici e/o familiari e tutte le provvidenze ex legge 104/92, la pensione di invalidità ed ogni altro sussidio riconosciuto ai ragazzi per la loro disabilità e ogni tipo di sostegno economico statale (ES. assegno unico, assegni regione, enti preposti, asl, vita indipendente ecc)
10) la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra BO RI IA;
11) Fin da ora, la sig.ra RI IA BO rinuncia alla quota di Tfr che le spetterebbe alla
* cessazione dell'attività lavorativa del sig. Di CE. 12) Il sig. Di CE, di contro, fermo rimanendo il diritto della sig.ra BO al riconoscimento dell'assegno divorzile, come sopra indicato, per riequilibrare e ristorare il contributo apportato dalla ex moglie al ménage familiare, visto l'impegno costante nella cura dei figli affetti da gravissime patologie e dietro alla rinuncia al TFR si impegna a trasferire alla BO con atto notarile, la metà della proprietà della casa familiare e delle pertinenza (garage e cantina). Il trasferimento avrà ad oggetto la proprietà pari al 50% degli immobili contraddistinti al catasto terreni del Comune di Avezzano:
- abitazione di tipo civile, Foglio 9, particella 1110, sub 89, sito in AVEZZANO(AQ) VIA GIUSEPPE
SARAGAT, n. 22 scala b, interno 10, Piano 3, Zona 1 Cat A/2 Classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita euro 697,22;
- fabbricato contraddistinto con il Foglio 9, particella 1110, subalterno 43, natura C6 stalle scuderie.
Interno 41 Piano S2 Zona 1 Cat. C/6 classe 05, 18mq, rendita euro 58,57.
Sugli immobili indicati risulta iscritto un pignoramento, regolarmente istinto ma non ancora cancellato. Le spese dell'atto e quelle ad esso connesse, comprese quelle di cancellazione del pignoramento, saranno ad esclusivo carico della Sig.ra BO.
Le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo e quindi anche il trasferimento di detta quota di proprietà dal Di CE CE a BO RI IA sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale perciò le parti invocheranno l'appli-
cazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74.
13) Si chiede di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Avezzano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.10.2022, Parte 1 deducendo di aver contratto matrimonio con in Avezzano in data 05.07.1992, ha adito l'intestatario Controparte_1 tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di euro 350,00.
Si è costituita in giudizio Controparte 1 la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente e a quella di affido condiviso dei figli, ha chiesto, invece, l'assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita del padre da regolamentare come nella comparsa di costituzione, l'obbligo per il Parte 1 di corrispondere un assegno di mantenimento peri figli di euro 500,00 mensili ed un assegno divorzile per lei di euro 300,00 mensili.
Con ordinanza emessa in data 04.08.2023, il Presidente delegato ha confermato le condizioni previste in sede di separazione ed ha ampliato il diritto di visita paterno per garantire una maggiore alternanza tra i genitori nella cura e assistenza dei figli. All'udienza del 07.11.2024, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno richiesto un differimento di udienza, prospettandosi una possibile definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 03.04.2025, il Giudice, lette le note di trattazione scritta congiunte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza cartolare del 03.04.2025, con cui le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e di voler rinunciare ai termini ex art.190 c.p.c., ha disposto la trasformazione del rito e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegnazione della casa familiare:
10) la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra BO RI IA;
- all'affido e al collocamento dei minori:
2) stabilire l'affido congiunto dei figli TI DR e DRno Di CE e il colloca-
mento presso la madre.
al mantenimento dei figli:
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7) l'assegno di mantenimento dei figli è determinato in euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 30 di ogni mese con
** accredito sul c/c bancario intestato alla Sig. BO, oltre al 50% delle spese straordinarie;
al diritto di visita paterno:
3) il padre trascorrerà con i figli un fine settimana ogni 15 giorni dall'uscita di scuola di
DRno del venerdì fino alle ore 21 e 30 della domenica, curando di andare a riprendere
TI alle ore 16,00 al Centro diurno.
Tutti i giovedì il padre trascorrerà il pomeriggio con i figli, andandoli a riprendere direttamente a scuola (DRno) e al centro diurno (TI), impegnandosi a fare eseguire le terapie domiciliari presso la propria abitazione. I ragazzi saranno riaccompagnati dal Di CE presso l'abitazione della madre alle ore 21, 30. Nel caso in cui il giovedì precede il fine settimana di spettanza del padre (2 volte al mese), i ragazzi rimarranno collocati presso l'abitazione del sig. Di CE dal giovedì alla domenica. Il padre si impegna a portare il venerdì ed il sabato DRno a scuola e TI al centro diurno, per poi riaccompagnarli dalla madre la domenica alle ore 21 e 30.
Nel pomeriggio del venerdì (nei week end di spettanza) provvederà ad accompagnare i figli a fare riabilitazione presso la Dott. ssa Katia Cipollone a Cese e/o presso ogni altro centro riabilitativo, permettendo, in ogni caso, lo svolgimento delle terapie anche nella propria abitazione. 4) Al fine di permettere il proseguimento terapeutico il sig. Di CE, nelle settimane di vacanza a lui spettanti, nel caso in cui i ragazzi non dovessero andare al mare o in montagna,
⠀⠀⠀ si impegna a far proseguire le terapie ai figli, seguendo il calendario giornaliero, anche presso la sua abitazione.
5) I ragazzi trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con il padre, previo www po accordo tra i coniugi da prendere almeno due mesi prima. Il padre potrà tenere con sé i figli w una settimana tra i mesi di gennaio e giugno, da concordare un mese prima. Anche la madre www. trascorrerà con i figli 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, con un preavviso di due mesi.
6) I ragazzi trascorreranno le vacanze pasquali, natalizie compreso capodanno, befana, le festività (8 dicembre, primo maggio, due di giugno, primo novembre) compleanni ed
☐ onomastici in maniera alternata con la madre o con il padre previo accordo tra i coniugi.
all'assegno divorzile in favore della CP 1
-
8) il sig. Di CE verserà alla sig.ra BO un assegno di divorzio mensile pari ad euro
160,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 30 di ogni mese con accredito sul c/c bancario;
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimoni contratto tra Parte 1 e Controparte_1 come sopra meglio generalizzati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegnazione della casa familiare:
10) la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra BO RI IA;
-all'affido e al collocamento dei minori: 2) stabilire l'affido congiunto dei figli TI DR e DRno Di CE e il colloca-
mento presso la madre.
-al mantenimento dei figli:
7) l'assegno di mantenimento dei figli è determinato in euro 400,00 mensili, somma
... rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 30 di ogni mese con accredito sul c/c bancario intestato alla Sig. BO, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-al diritto di visita paterno:
3) il padre trascorrerà con i figli un fine settimana ogni 15 giorni dall'uscita di scuola di
DRno del venerdì fino alle ore 21 e 30 della domenica, curando di andare a riprendere
TI alle ore 16,00 al Centro diurno.
Tutti i giovedì il padre trascorrerà il pomeriggio con i figli, andandoli a riprendere direttamente a scuola (DRno) e al centro diurno (TI), impegnandosi a fare eseguire le terapie domiciliari presso la propria abitazione.
I ragazzi saranno riaccompagnati dal Di CE presso l'abitazione della madre alle ore 21, 30. Nel caso in cui il giovedì precede il fine settimana di spettanza del padre (2 volte al mese), i ragazzi rimarranno collocati presso l'abitazione del sig. Di CE dal giovedì alla domenica. Il padre si impegna a portare il venerdì ed il sabato DRno a scuola e TI al centro diurno, per poi riaccompagnarli dalla madre la domenica alle ore 21 e 30.
Nel pomeriggio del venerdì (nei week end di spettanza) provvederà ad accompagnare i figli a fare riabilitazione presso la Dott. ssa Katia Cipollone a Cese e/o presso ogni altro centro riabilitativo, permettendo, in ogni caso, lo svolgimento delle terapie anche nella propria abitazione.
4) Al fine di permettere il proseguimento terapeutico il sig. Di CE, nelle settimane di vacanza a lui spettanti, nel caso in cui i ragazzi non dovessero andare al mare o in montagna, si impegna a far proseguire le terapie ai figli, seguendo il calendario giornaliero, anche presso la sua abitazione.
5) I ragazzi trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con il padre, previo a d pm accordo tra i coniugi da prendere almeno due mesi prima. Il padre potrà tenere con sé i figli una settimana tra i mesi di gennaio e giugno, da concordare un mese prima. Anche la madre trascorrerà con i figli 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, con un preavviso di due mesi.
I ragazzi trascorreranno le vacanze pasquali, natalizie compreso capodanno, befana, le 6). al m festività (8 dicembre, primo maggio, due di giugno, primo novembre) compleanni ed onomastici in maniera alternata con la madre o con il padre previo accordo tra i coniugi.
-all'assegno divorzile in favore della CP 1
8) il sig. Di CE verserà alla sig.ra BO un assegno di divorzio mensile pari ad euro
160,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il 30 di ogni mese con accredito sul c/c bancario;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 49 P.2 S.A. Uff. 1 anno 1992;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo