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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1796/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 1796/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Marianna
Orlando, nell'interesse degli opponenti Parte_1
(P.IVA ), in persona del suo titolare
[...] P.IVA_1
, e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Roberto Franco nell'interesse dell'opposta , CP_3
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.10.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del
26.02.2024) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, (P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo titolare sig. , (CF: , Parte_1 C.F._1
nato a [...]ò l'8/8/1977 con sede in Gualtieri
Sicaminò, Via Barone n. 1, , (CF: Controparte_1
nato a [...]ò, il 18.08.1949, e C.F._2
, (CF , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
Sicaminò il 26.09.1959, entrambi residenti in [...]° Misericordia n.
4, (in qualità di fideiussori) rappresentati e difesi dall'avv.
Marianna Orlando del Foro di Messina, presso il cui studio
Pag. 1 a 28 R. G. n. 1796/2018
professionale sito in Piazza Cairoli n. 65 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti. -opponenti-
CONTRO
società con socio unico, soggetta all'attività di Controparte_3
direzione e coordinamento di “BANCA IFIS S.p.A.”, appartenente al
Gruppo BArio BA IFIS, iscritto all'Albo dei Gruppi BAri,
con Sede in Venezia - Mestre, alla via Terraglio, 63 – iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, (c. f.:
partita IVA n. ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_2
rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3,
-opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 306/18 del 31.07.18,
notificato il 21.09.2018, emesso da questo Tribunale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69
del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex
D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n. 306/2018 emesso da questo Tribunale,
ad istanza di era ingiunto a di Controparte_4 Pt_1 Parte_1
Pag. 2 a 28 R. G. n. 1796/2018
, nonché, in solido, quali fideiussori, a e Pt_1 Controparte_2
il pagamento della somma di €. 70.267,81, Controparte_1
così specificata: - € 29.704,68 quale S.D. di cui al contratto di conto corrente ex Banco di Sicilia Spa, n. 300744655, stipulato il
22.10.2009, importo aggiornato alla data del 20.05.2017; - €
13.910,54 quale S.D. di cui al c/c ex Banco di Sicilia Spa n.
300744679, stipulato il 22.10.2009, importo aggiornato al
20.05.2017; - € 26.652,59 quale importo rinveniente da contratto di finanziamento chirografario n. 6710117 stipulato il 26.10.2009 e aggiornato al 20.05.2017, oltre interessi al tasso, fino al soddisfo,
spese legali del procedimento monitorio liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Con atto di citazione datato 30.10.2018 la Parte_1 Parte_1
, in persona del suo titolare sig. ed i
[...] Parte_1
sig.ri e proponevano Controparte_1 Controparte_2
opposizione al D.I. 306/2018 chiedendo: “
1. IN VIA PRELIMINARE:
Emerge già dagli atti e dai documenti prodotti, in particolare dalla
allegata relazione tecnica, la nullità parziale dei contratti di conto
corrente e di apertura di credito de quo in quanto risultano
applicati interessi, anatocismo, competenze, remunerazioni e costi
non concordati e, comunque, non dovuti per indeterminatezza e/o
indeterminabilità degli stessi e/o superiori a quelli nominali e/o ai
tassi soglia previsti dalla legge n. 108/96. Di conseguenza, è già
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evidente che il vantato credito per cui è stato richiesto il decreto
opposto non è certo, né liquido e né esigibile, per cui il medesimo
decreto dovrà essere revocato, e pertanto, stante che l'opposizione
è fondata su prova scritta, si chiede di non concedere l'esecuzione
provvisoria del decreto emesso;
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: A) Dichiarare inammissibile e/o nullo e/o privo di effetti
giuridici e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo emesso perché
basato su rapporti parzialmente nulli ed illegittimi e, in quanto tale,
privo di effetti giuridici, per tutti i motivi sopra esposti dichiarando
non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
pertanto: B) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed
inefficacia per nullità parziale del contratto di conto corrente n.
300744655 con affidamento, per nullità parziale del contratto di
apertura di credito sul c/c n. 300744679 e del mutuo chirografario
n. 6710117 e conseguente nullità delle condizioni economiche ivi
applicate per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità delle
stesse ed in ogni caso superiori a quelli nominali e/o ai tassi soglia,
per come meglio spiegato al precedente punto 1 dei Motivi;
C)
Determinare l'esatto dare-avere tra le parti, nei citati rapporti, che
sarà finalizzato a ricalcolare il saldo dei citati c/c e del mutuo
chirografario escludendo la capitalizzazione trimestrale di interessi
e delle cms maturati sul c/c, eliminando ogni addebito per interessi
e competenze per tutto il periodo e, stante che l'indeterminatezza
del tasso di interessi rappresenta la violazione del comma 4
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dell'art. 117 TUB, applicare allo stesso ricalcolo i tassi sostitutivi
previsti dal comma 7 del medesimo articolo, ossia i tassi medi dei
Bot annuali.; D) Determinare altresì, se i tassi corrispettivi e di
mora applicati ai rapporti di conto corrente con apertura di credito
ed il mutuo chirografario in oggetto, sono contrastanti con quelli
previsti dalla legge antiusura 108/96 e se sono comunque, da
considerarsi usurari. Pertanto, accertare e dichiarare, previo
accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di
ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi,
spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui
alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso
soglia nel periodo trimestrale di riferimento, o poiché eccedente il
Taeg indicato in contratto con l'effetto, che nessun interesse è
dovuto. A tale riguardo si fa presente che in tale calcolo si deve
tener conto delle remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, ivi
incluso il tasso di mora. E) Di conseguenza, all'accoglimento delle
superiori domande, condannare parte opposta alla restituzione o
allo storno di tutto quanto ad essa illegittimamente accreditato e/o
corrisposto a titolo di interessi, anatocismo, cms, spese,
competenze ed oneri vari in dipendenza dei rapporti in esame, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dall'addebito all'effettivo
rimborso o storno in favore degli odierni opponenti;
F) Accertare e
condannare la banca SP e, per essa, la quale CP_4 CP_5
mandataria a corrispondere alla di ed Pt_1 Parte_1
Pag. 5 a 28 R. G. n. 1796/2018
ai fideiussori la somma di euro 70.000,00 o quella somma
maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche
in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi
per l'operata illegittima segnalazione del passaggio in sofferenza,
così come meglio spiegato al precedente punto 3 dei motivi. G)
Accertare e dichiarare, per l'effetto, che non è dovuta la somma di
cui al decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo con tutte
le conseguenze di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre consulenza
tecnico-contabile al fine di determinare tutto quanto specificato ai
precedenti punti C), D), E), ed F) delle Conclusioni con riserva di
articolare meglio tale richiesta nei termini di legge. Si producono
tutti i documenti con l'indicata numerazione. Con riserva di meglio
dedurre, precisare e/o articolare le eccezioni e le domande, anche
di prova, ai sensi degli articoli 183 e 184 c.p. Con vittoria di onorari,
competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del
sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di costituzione datata 15.07.2019 si costituiva la
[...]
società con socio unico, soggetta all'attività di direzione CP_3
e coordinamento di BANCA IFIS S.p.A., chiedendo: “in via
preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 306/2018. In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in
fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla società
[...]
, da e da Parte_1 Controparte_1 CP_2
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Maria avverso il decreto ingiuntivo n. 306/2018 del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi
e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia;
- accertare e
dichiarare, per tutti i motivi esposti in precedenza, la validità,
legittimità, liceità ed efficacia dei rapporti obbligatori in causa,
principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare tutti i debitori
ingiunti e la parte opponente al pagamento di tutte le somme da
essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
- quindi, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte
opponente e tutti i debitori ingiunti al pagamento in favore della
di tutte le somme già richieste nel ricorso per Controparte_3
decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 70.267,81, oltre interessi
al tasso, con i limiti e le decorrenze indicate in ricorso, e spese
come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento
d'ingiunzione a far data dal 31 luglio 2018 e fino al giorno
dell'effettivo pagamento, e/o di quelle che risulteranno dovute,
anche se maggiori o minori, all'esito del presente giudizio,
maggiorate degli interessi legali e convenzionali maturati. -
rigettare, ancora, la domanda degli opponenti in ordine alla
pretesa risarcitoria avanzata;
- in ogni caso, rigettare la domanda
attorea in ognuna delle sue configurazioni e ad ogni titolo per
effetto della assenza di prova in ordine a tutte le contestazioni
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sollevate. In via subordinata - condannare gli opponenti al
pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori
interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della
somma anche maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del
giudizio. Con condanna, infine, della parte opponente al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Esperita con esito negativo la negoziazione assistita, alla udienza del 14.02.2022 venivano concessi termini ex art. 183, comma 6,
cpc.
Con provvedimento del 24.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.02.2024 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 24.10.2024.
Alla udienza del 03.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela
di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
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piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del
06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello
della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che
sia necessario esaminare previamente le altre”.
L'eccezione, sollevata da parte opponente, di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della è CP_3
infondata e va rigettata.
Nelle note di trattazione datate 09.02.2022, parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva di rilevando: CP_3
“carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della
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per non aver fornito la prova della titolarità del credito CP_3
di cui al d.i. opposto, non avendo depositato in atti né l'atto di
cessione che sarebbe stato stipulato il 20.09.2018 tra CP_4
e BA FI SP (con cui sarebbe stato ceduto il vantato credito de
quo), né la procura relativa ai rapporti tra e BA FI CP_3
SP”.
Parte opposta con le memorie 183 comma 6, n.1 ha versato in atti il contratto di cessione crediti intervenuto tra e , CP_4
l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione nonché
l'avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La documentazione versata in atti è idonea a provare la cessione del credito.
In ogni caso la questione non appare rilevante.
Ed infatti parte opponente ha citato la originaria creditrice -
peraltro richiedente il decreto opposto e la si è CP_6
costituita come “… attuale titolare, in forza di contratto di cessione
concluso in data 20.09.2018, del diritto di credito fatto valere dalla
banca UNICREDIT…”, cioè dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo risalente al 27/07/2018.
Quindi, nel caso in esame, si può ritenere sia avvenuto il trasferimento del diritto controverso in corso di causa che determina la applicazione dell'art. 111 cpc che come è noto stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
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prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il
processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La
sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi
effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona
fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del
Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa comunque tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità,
per il successore, qui costituito, di farne propri gli effetti. Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento,
l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne
consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile.
ll cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova
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documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto
(Tribunale di Siracusa, 27 settembre 2022, n. 1778; Tribunale
Torino 3943/2022).
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 3405/2024 ha recentemente affermato che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo bastevole l'estratto ex art. 58 TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. n. 21821/2023). Sul punto:
“la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla
contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti
idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa
nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire
la prova documentale della propria legittimazione” (Cass. n.
12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n.
9768/2016).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto contratto di
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cessione e l'elenco dei crediti ceduti, nel quale è ricompreso il codice identificativo del debitore ceduto.
L'eccezione è, pertanto, infondata e va rigettata.
Peraltro, a supporto di tale convincimento, si evidenzia che parte opponente, a seguito del deposito della documentazione di parte opposta, nulla ha osservato non avendo provveduto a depositare le memorie 183, comma 6, n. 1, ribadendo la proposta eccezione solo nelle memorie conclusive.
Ciò detto, essendo la cessione del credito intervenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto si dichiara la contumacia della che regolarmente citata CP_4
non si è costituita.
Inoltre va ribadito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte,
seguita da questo Tribunale, si ritiene che, essa opposizione, non sia una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione
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del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass.
23.2.2002 n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n.
13240).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,
n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629)
e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da
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parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione
civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I,
3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Le domande indicate nei punti 1) e 2) lettere da A) a E) e lettera G)
delle conclusioni dell'atto di opposizione, sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che si dirà.
Parte opponente contesta: “la misura del credito vantato dalla
società ricorrente per nullità parziale dei rapporti di: a)conto
corrente n. 300744655 stipulato addi 22.10.2009 e di apertura di
credito su detto c/c di € 20.000,00 del 23.10.2009; b) conto anticipi
su fatture n. 300744679 stipulato addi 22.10.2009 e di apertura di
credito su fatture per il detto c/c di € 30.000,00 del 23.10.2009; c)
finanziamento chirografario n. 6710117 stipulato il 26.10.2009 di
originarie euro 30.000,00 in quanto, sono stati convenuti ed
applicati tassi effettivi usurari e/o diversi e superiori rispetto a
quelli stabiliti nella parte letterale dei documenti di sintesi e per
nullità delle condizioni economiche ivi applicate per assoluta
indeterminatezza e/o indeterminabilità delle stesse”.
Dal canto suo parte opposta asserisce: “Tra la BA “ CP_4
Pag. 15 a 28 R. G. n. 1796/2018
e la società di è intercorso rapporto Pt_1 Parte_1
obbligatorio così articolato;
- contratto di conto corrente (c/c n.
300744655), stipulato il 22.10.2009 a valere sul quale veniva
concesso affidamento per € 20.000,00 stipulato in data
23.10.2009; - contratto di conto anticipi su fatture (c/c n.
300744679), stipulato il 22.10.2009, con successivo contratto di
affidamento per € 30.000 concluso in data 23.10.2009; - contratto
di finanziamento chirografario n. 6710117, stipulato in data
26.10.2009 per originari € 30.000. Durante la fase di esecuzione i
rapporti contrattuali hanno avuto andamento anomalo
registrandosi il parziale inadempimento della società Parte_1
, che ad oggi risulta debitrice in virtù dei Parte_1
richiamati rapporti obbligatori dell'importo di euro 70.267,81 oltre
interessi convenzionali. L'impresa beneficiaria della concessione di
credito, pur utilizzando fino al limite estremo la disponibilità
finanziaria accordata dalla banca, non ha provveduto nel tempo ad
effettuare proporzionate rimesse che consentissero di ripristinare
la provvista adoperata sulle linee di credito regolate in conto
corrente. La ragione di credito fatta valere dalla è Controparte_3
quindi documentata dalle scritture contabili e dai contratti prodotti
che registrano ed attestano un credito della somma complessiva di
euro 70.267,81, così analiticamente distinto: - € 29.704,68 sul
conto corrente n. 300744655, importo aggiornato alla data del
20.05.2017, oltre interessi convenzionali decorrenti dal 21.05.2017;
Pag. 16 a 28 R. G. n. 1796/2018
- € 13.910,54 sul conto anticipi su fatture n. 300744679, importo
aggiornato al 20.05.2017, oltre interessi convenzionali decorrenti
dal 21.05.2017; - € 26.652,59 quale importo rinveniente da
contratto di finanziamento chirografario aggiornato al 20.05.2017,
oltre interessi moratori al tasso contrattualmente previsto nel
mutuo, decorrenti dal 21.05.2017”.
Passando all'esame dei singoli rapporti bancari, si osserva.
Con riferimento al c/c n. 300744655, parte opponente lamenta: “…
non si ha la certezza di quali tassi si sono voluti pattuire per il
rapporto in oggetto. Inoltre il tasso soglia previsto in quel periodo
nelle rilevazioni della BA d'Italia del trimestre 01.09.2009-
31.12.2009 per la categoria previsto per la categoria “ aperture di
credito in conto corrente” è pari ad 12,765% mentre il tasso soglia
per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti
alle imprese effettuati dalle banche “ è pari a 7,905% che risultano
entrambi superati dalla somma del tasso effettivo annuo pari a
12,660% con gli altri oneri (compreso il tasso di mora del 12,100%)
previsti o applicati al rapporto come quello relativo alla garanzia
consortile “Federfidi Sicilia scrl”. Da ciò consegue che le suddette
condizioni economiche sono affette da indeterminatezza e/o
indeterminabilità se non anche dall'essere usurarie… Nel caso in
cui, invece, verrà accertato che per i superiori motivi vi è stata
usura originaria, il citato rapporto dovrà essere inteso a titolo
gratuito, senza alcun interesse, con la conseguenza che si dovrà
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ricalcolare il saldo del citato c/c eliminando qualsiasi interesse e
onere effettivamente applicato”.
Parte opponente eccepisce l'indeterminatezza delle condizioni economiche e/o l'usura originaria.
Le pattuizioni delle condizioni economiche che regolano un contratto di finanziamento sono disciplinate da alcune norme di carattere generale stabilite dal Codice Civile, tra cui l'art. 1346 c.c.
che testualmente recita "L'oggetto del contratto deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile." Con specifico riferimento, invece, alle obbligazioni che prevedano la corresponsione di interessi su un capitale finanziato, l'art. 1284
c.c. stabilisce che gli "interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto". Affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve, inoltre, possedere “un contenuto assolutamente univoco,
contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”
(Cassazione n. 12276/2010).
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato: "ciò che rileva è che
possa essere a priori determinabile il criterio di calcolo del tasso
d'interesse" e che, "onde potersi ritenere sussistente il requisito
della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346
c.c., il suddetto tasso sia desumibile dal contratto, senza alcun
margine d'incertezza o di discrezionalità" (cfr. Cass. sentenza n.
16097/2019).
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Con riferimento al predetto rapporto di conto corrente parte opposta ha versato in atti copia del contratto firmato dal cliente,
che oltre ad essere stato redatto per iscritto, contiene univoche e puntuali pattuizioni dei tassi di interesse applicati al rapporto.
Le condizioni contrattuali sono determinate e, pertanto, non si può
parlare nel caso de quo di indeterminatezza delle stesse.
Con specifico riferimento all'usura parte opponente eccepisce genericamente l'usura originaria.
Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui venga lamentata, da parte del correntista, l'asserita nullità delle clausole negoziali che regolano il rapporto da lui intrattenuto con la banca o, comunque, l'illegittimità degli addebiti da quest'ultima effettuati sul conto corrente per l'asserita violazione del divieto d'usura, è onere del predetto correntista allegare in maniera chiara e puntuale le ragioni sottese a tale sua doglianza, mentre non possono considerarsi sufficienti prospettazioni meramente generali e astratte o rivolte a lamentare una mera “eccessività” di interessi, commissioni e spese previste in contratto o applicate dall'istituto bancario sul conto corrente,
ovvero allegazioni che non indichino, comunque, per quali ragioni debba ritenersi che, nel singolo caso oggetto d'esame,
quest'ultimo abbia violato i tassi soglia previsti dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni periodiche effettuate dalla BA
d'Italia ex L. n. 108/1996 (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 2311/2018,
Pag. 19 a 28 R. G. n. 1796/2018
nonché Cass. civ. n. 7895/2020).
La Suprema Corte a S.U. con la sentenza n. 19597/2020 ha ribadito che nel caso in cui il cliente intende lamentare l'usurarietà degli interessi praticati dalla banca, l'onere della prova, si atteggia nel senso che è il predetto a dover dedurre, in maniera circostanziata,
quali siano gli elementi sui quali si fonda tale sua doglianza, con specifico riferimento al rapporto oggetto di causa.
Pertanto, è onere del correntista allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale
Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia,
01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di
Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146). Recentemente con la sentenza n. 679 del 22.03.2024 il Tribunale di Catanzaro ha ribadito: “in tema di usura, la contestazione svolta dalla parte
debitrice deve essere specifica e fornita di idonei riscontri istruttori,
la cui assenza non può che condurre al rigetto dell'eccezione”. Ed
ancora con sentenza n. 10117/2024 il Tribunale di Milano n.
10117/2024 ha affermato il principio secondo cui, ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le
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somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura.
Alla luce delle pregresse argomentazioni essendosi parte opponente limitata ad eccepire genericamente l'usurarietà del rapporto in oggetto senza fornire riscontri precisi quali i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento e i Decreti
ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati, la doglianza risulta generica e, in mancanza di supporto probatorio, va rigettata.
Con riferimento al conto anticipi su fatture n. 300744679 stipulato addi 22.10.2009, parte opponente eccepisce: “ll TAEG previsto è
da ritenersi usurario sin dall'inizio… Anche per tale rapporto quindi,
si dovrà accertare che, per i superiori motivi, vi è stata usura
originaria, con la conseguenza che si dovrà applicare l'art 1815 c.c.
ed il citato rapporto dovrà essere inteso a titolo gratuito, senza
alcun interesse, con la conseguenza che si dovrà ricalcolare il saldo
del citato c/c eliminando qualsiasi interesse e onere effettivamente
applicato.”
Anche con riferimento a tale rapporto, valgono le considerazioni svolte con riferimento a quello di conto corrente, per non aver parte opponente fornito prove sufficienti a sostegno delle proprie ragioni.
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Nello specifico, parte opponente ha genericamente dedotto l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM. Non sono stati puntualmente offerti in comunicazione i decreti ministeriali che stabiliscono, all'epoca della stipulazione del contratto, la soglia antiusura – tali documenti, infatti, integrano provvedimenti amministrativi, che la parte è onerata di produrre in giudizio -, disattendendo il diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.
9441 del 29.04.2009 e più di recente Cass. n. 2543 del
30.01.2019). Sul punto: “il debitore che eccepisce la nullità delle
clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di
pattuizioni di interessi ultra legali, c.m.s, ecc..), necessariamente
assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi
indebiti siano stati computati mentre nessun valore può avere una
contestazione generica e puramente labiale che non indichi in
modo specifico le voci passive ritenute indebite anche con
riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Sul
debitore grava, altresì, l'onere di produrre in giudizio i decreti
ministeriali, dato che il giudice non è tenuto a conoscerli o
acquisirli. Tali decreti, secondo la legge 108/1996 non hanno
natura normativa bensì amministrativa per cui sono sottratti
all'operatività del principio “iura novit curia”. La deduzione
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dell'usurarietà del tasso di interesse non può essere meramente
affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno
specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dei decreti
ministeriali emanati in attuazione dell'articolo due della legge
numero 108/1996” (Trib. Avezzano sentenza n. 151 del
12.03.2019).
Le deduzioni sopra esposte si estendono anche al finanziamento chirografario n. 6710117 stipulato il 26.10.2009 per il quale parte opponente eccepisce “l'indeterminatezza del tasso di interessi Nel
caso in cui, invece, verrà accertato che, per i superiori motivi, vi è
stata usura originaria, il citato rapporto dovrà essere inteso a titolo
gratuito, senza alcun interesse, con la conseguenza che, ex art.
1815 c.c., si dovrà ricalcolare il saldo del citato finanziamento
eliminando qualsiasi interesse e onere effettivamente applicato”.
Parte opponente, anche con riferimento a tale rapporto, non ha supportato le proprie doglianze e dal contratto scritto versato in atti risultano chiaramente i tassi applicati.
Infine, occorre evidenziare che, l'istituto di credito ha periodicamente inviato al cliente gli estratti conto dei rapporti in contestazione, dai quali emergevano inequivocabilmente le condizioni contrattuali relative ai tassi d'interesse, alle commissioni e alle spese applicate. In assenza di prova di una tempestiva contestazione dei predetti estratti conto da parte del cliente ed in assenza di prova dell'esercizio da parte del cliente
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medesimo del proprio diritto di recesso nel termine legislativamente previsto, le relative condizioni devono, pertanto,
considerarsi valide e accettate dal cliente.
Per quanto sopra esposta le domande di opposizione formulate ai punti 1) e 2) dalla lettera A) alla lettera E) e lettera G) dell'atto di opposizione sono infondate e vanno rigettate.
La domanda di cui al punto 2) lettera f) volta ad ottenere:
“Accertare e condannare la banca e, per essa, la CP_4
quale mandataria a corrispondere alla CP_5 Parte_1 Parte_1
ed ai fideiussori la somma di euro 70.000,00 o quella
[...]
somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
causa, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni
patiti e patendi per l'operata illegittima segnalazione del passaggio
in sofferenza, così come meglio spiegato al precedente punto 3 dei
motivi” è infondata e va rigettata.
In tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che si afferma titolare del diritto stesso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e/o pretesa (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del
04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del 18.05.2010).
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n.
18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013,
Pag. 24 a 28 R. G. n. 1796/2018
Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte
di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è
solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé.
In buona sostanza, chi chiede il risarcimento del danno –
patrimoniale e non patrimoniale -, deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità, quale che sia la difficoltà di provare tale entità (cfr. Cass., 25.03.2003, n.
4366; Cass., 29.03.2004, n. 6199).
Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno.
La domanda va, quindi, rigettata.
Infine, occorre evidenziare che nelle note di trattazione scritta datate 28.02.2025 parte opponente insiste “nella richiesta di
apposita CTU, così come già articolata nelle Conclusioni dell'atto
introduttivo, da ritenersi indispensabile per accertare la nullità dei
rapporti oggetto di causa, e per effettuare i complessi calcoli
necessari per quantificare le somme addebitate illegittimamente
dall'odierna resistente” richiamando una sentenza a S.U. del
27.10.1993 n. 10685.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte: “La totale
genericità delle contestazioni di parte opponente, meramente
enunciate senza alcuna indicazione specifica riferita allo
svolgimento dei rapporti bancari e senza alcuna produzione di
Pag. 25 a 28 R. G. n. 1796/2018
calcolo alternativo contenente i criteri ritenuti corretti, porta a
confermare il rigetto della generica richiesta di consulenza tecnica
contabile di ufficio finalizzata ad accertare eventuali interessi non
corretti e rideterminare il saldo dei rapporti. (…) la richiesta di
consulenza contabile d'ufficio non può limitarsi alla generica
doglianza ma deve indicare, in modo specifico, quali voci passive
siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi,
eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti
con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette.
Infatti l'individuazione di simili criteri è conseguenza di precise
scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa, per cui è scelta
che non può essere demandata al ctu, che fornisce le necessarie
cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione
di determinate condizioni al rapporto, ma che non può decidere la
questione, prettamente giuridica, di quali criteri siano applicabili al
rapporto, secondo le previsioni dello specifico contratto e la
normativa del settore. La consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo
di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad
oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un
quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre
un'indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a
cercare elementi, fatti o circostanze non provati, quindi
inammissibile (in questo senso, tra le tante, Cass. 12.2.2008
n.3374; Cass.
4.11.2005 n.26083; Cass. 30.11.2002 n.17555).
Pag. 26 a 28 R. G. n. 1796/2018
L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale – come noto – non è un mezzo istruttorio in senso proprio, è
legittimamente negata dal Giudice, qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero, è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta
(Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 31.07.2023, n. 1672).
Nel caso de quo la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente, atteso quanto sopra esposto, sarebbe stata assolutamente esplorativa ed inammissibile, proprio tenuto conto delle allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova prodotte dalla parte istante.
Per tutte le ragioni anzidette, dunque, la opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM
147/2022 avuto riguardo lo scaglione di riferimento individuato per valore in quello da € 52.000,00, a € 260.000,00 e poste solidalmente a carico degli opponenti
P. Q. M.
Pag. 27 a 28 R. G. n. 1796/2018
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1796/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , in persona del CP_4
legale rappresentante pro tempore;
2. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della per le ragioni di CP_3
cui in parte motiva;
3. Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 306/18 del 31.07.18 emesso da questo
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna , in persona Parte_1
del suo titolare sig. , Parte_1 CP_1
, e , al pagamento, in
[...] Controparte_2
solido, in favore dell'opposta, delle spese processuali che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali e oneri fiscali.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 23.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 28 a 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 1796/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Marianna
Orlando, nell'interesse degli opponenti Parte_1
(P.IVA ), in persona del suo titolare
[...] P.IVA_1
, e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Roberto Franco nell'interesse dell'opposta , CP_3
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.10.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del
26.02.2024) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, (P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo titolare sig. , (CF: , Parte_1 C.F._1
nato a [...]ò l'8/8/1977 con sede in Gualtieri
Sicaminò, Via Barone n. 1, , (CF: Controparte_1
nato a [...]ò, il 18.08.1949, e C.F._2
, (CF , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
Sicaminò il 26.09.1959, entrambi residenti in [...]° Misericordia n.
4, (in qualità di fideiussori) rappresentati e difesi dall'avv.
Marianna Orlando del Foro di Messina, presso il cui studio
Pag. 1 a 28 R. G. n. 1796/2018
professionale sito in Piazza Cairoli n. 65 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti. -opponenti-
CONTRO
società con socio unico, soggetta all'attività di Controparte_3
direzione e coordinamento di “BANCA IFIS S.p.A.”, appartenente al
Gruppo BArio BA IFIS, iscritto all'Albo dei Gruppi BAri,
con Sede in Venezia - Mestre, alla via Terraglio, 63 – iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, (c. f.:
partita IVA n. ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_2
rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3,
-opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 306/18 del 31.07.18,
notificato il 21.09.2018, emesso da questo Tribunale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69
del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex
D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n. 306/2018 emesso da questo Tribunale,
ad istanza di era ingiunto a di Controparte_4 Pt_1 Parte_1
Pag. 2 a 28 R. G. n. 1796/2018
, nonché, in solido, quali fideiussori, a e Pt_1 Controparte_2
il pagamento della somma di €. 70.267,81, Controparte_1
così specificata: - € 29.704,68 quale S.D. di cui al contratto di conto corrente ex Banco di Sicilia Spa, n. 300744655, stipulato il
22.10.2009, importo aggiornato alla data del 20.05.2017; - €
13.910,54 quale S.D. di cui al c/c ex Banco di Sicilia Spa n.
300744679, stipulato il 22.10.2009, importo aggiornato al
20.05.2017; - € 26.652,59 quale importo rinveniente da contratto di finanziamento chirografario n. 6710117 stipulato il 26.10.2009 e aggiornato al 20.05.2017, oltre interessi al tasso, fino al soddisfo,
spese legali del procedimento monitorio liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Con atto di citazione datato 30.10.2018 la Parte_1 Parte_1
, in persona del suo titolare sig. ed i
[...] Parte_1
sig.ri e proponevano Controparte_1 Controparte_2
opposizione al D.I. 306/2018 chiedendo: “
1. IN VIA PRELIMINARE:
Emerge già dagli atti e dai documenti prodotti, in particolare dalla
allegata relazione tecnica, la nullità parziale dei contratti di conto
corrente e di apertura di credito de quo in quanto risultano
applicati interessi, anatocismo, competenze, remunerazioni e costi
non concordati e, comunque, non dovuti per indeterminatezza e/o
indeterminabilità degli stessi e/o superiori a quelli nominali e/o ai
tassi soglia previsti dalla legge n. 108/96. Di conseguenza, è già
Pag. 3 a 28 R. G. n. 1796/2018
evidente che il vantato credito per cui è stato richiesto il decreto
opposto non è certo, né liquido e né esigibile, per cui il medesimo
decreto dovrà essere revocato, e pertanto, stante che l'opposizione
è fondata su prova scritta, si chiede di non concedere l'esecuzione
provvisoria del decreto emesso;
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: A) Dichiarare inammissibile e/o nullo e/o privo di effetti
giuridici e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo emesso perché
basato su rapporti parzialmente nulli ed illegittimi e, in quanto tale,
privo di effetti giuridici, per tutti i motivi sopra esposti dichiarando
non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
pertanto: B) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed
inefficacia per nullità parziale del contratto di conto corrente n.
300744655 con affidamento, per nullità parziale del contratto di
apertura di credito sul c/c n. 300744679 e del mutuo chirografario
n. 6710117 e conseguente nullità delle condizioni economiche ivi
applicate per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità delle
stesse ed in ogni caso superiori a quelli nominali e/o ai tassi soglia,
per come meglio spiegato al precedente punto 1 dei Motivi;
C)
Determinare l'esatto dare-avere tra le parti, nei citati rapporti, che
sarà finalizzato a ricalcolare il saldo dei citati c/c e del mutuo
chirografario escludendo la capitalizzazione trimestrale di interessi
e delle cms maturati sul c/c, eliminando ogni addebito per interessi
e competenze per tutto il periodo e, stante che l'indeterminatezza
del tasso di interessi rappresenta la violazione del comma 4
Pag. 4 a 28 R. G. n. 1796/2018
dell'art. 117 TUB, applicare allo stesso ricalcolo i tassi sostitutivi
previsti dal comma 7 del medesimo articolo, ossia i tassi medi dei
Bot annuali.; D) Determinare altresì, se i tassi corrispettivi e di
mora applicati ai rapporti di conto corrente con apertura di credito
ed il mutuo chirografario in oggetto, sono contrastanti con quelli
previsti dalla legge antiusura 108/96 e se sono comunque, da
considerarsi usurari. Pertanto, accertare e dichiarare, previo
accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di
ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi,
spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui
alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso
soglia nel periodo trimestrale di riferimento, o poiché eccedente il
Taeg indicato in contratto con l'effetto, che nessun interesse è
dovuto. A tale riguardo si fa presente che in tale calcolo si deve
tener conto delle remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, ivi
incluso il tasso di mora. E) Di conseguenza, all'accoglimento delle
superiori domande, condannare parte opposta alla restituzione o
allo storno di tutto quanto ad essa illegittimamente accreditato e/o
corrisposto a titolo di interessi, anatocismo, cms, spese,
competenze ed oneri vari in dipendenza dei rapporti in esame, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dall'addebito all'effettivo
rimborso o storno in favore degli odierni opponenti;
F) Accertare e
condannare la banca SP e, per essa, la quale CP_4 CP_5
mandataria a corrispondere alla di ed Pt_1 Parte_1
Pag. 5 a 28 R. G. n. 1796/2018
ai fideiussori la somma di euro 70.000,00 o quella somma
maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche
in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi
per l'operata illegittima segnalazione del passaggio in sofferenza,
così come meglio spiegato al precedente punto 3 dei motivi. G)
Accertare e dichiarare, per l'effetto, che non è dovuta la somma di
cui al decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo con tutte
le conseguenze di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre consulenza
tecnico-contabile al fine di determinare tutto quanto specificato ai
precedenti punti C), D), E), ed F) delle Conclusioni con riserva di
articolare meglio tale richiesta nei termini di legge. Si producono
tutti i documenti con l'indicata numerazione. Con riserva di meglio
dedurre, precisare e/o articolare le eccezioni e le domande, anche
di prova, ai sensi degli articoli 183 e 184 c.p. Con vittoria di onorari,
competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del
sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di costituzione datata 15.07.2019 si costituiva la
[...]
società con socio unico, soggetta all'attività di direzione CP_3
e coordinamento di BANCA IFIS S.p.A., chiedendo: “in via
preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 306/2018. In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in
fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla società
[...]
, da e da Parte_1 Controparte_1 CP_2
Pag. 6 a 28 R. G. n. 1796/2018
Maria avverso il decreto ingiuntivo n. 306/2018 del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi
e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia;
- accertare e
dichiarare, per tutti i motivi esposti in precedenza, la validità,
legittimità, liceità ed efficacia dei rapporti obbligatori in causa,
principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare tutti i debitori
ingiunti e la parte opponente al pagamento di tutte le somme da
essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
- quindi, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte
opponente e tutti i debitori ingiunti al pagamento in favore della
di tutte le somme già richieste nel ricorso per Controparte_3
decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 70.267,81, oltre interessi
al tasso, con i limiti e le decorrenze indicate in ricorso, e spese
come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento
d'ingiunzione a far data dal 31 luglio 2018 e fino al giorno
dell'effettivo pagamento, e/o di quelle che risulteranno dovute,
anche se maggiori o minori, all'esito del presente giudizio,
maggiorate degli interessi legali e convenzionali maturati. -
rigettare, ancora, la domanda degli opponenti in ordine alla
pretesa risarcitoria avanzata;
- in ogni caso, rigettare la domanda
attorea in ognuna delle sue configurazioni e ad ogni titolo per
effetto della assenza di prova in ordine a tutte le contestazioni
Pag. 7 a 28 R. G. n. 1796/2018
sollevate. In via subordinata - condannare gli opponenti al
pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori
interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della
somma anche maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del
giudizio. Con condanna, infine, della parte opponente al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Esperita con esito negativo la negoziazione assistita, alla udienza del 14.02.2022 venivano concessi termini ex art. 183, comma 6,
cpc.
Con provvedimento del 24.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.02.2024 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 24.10.2024.
Alla udienza del 03.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela
di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
Pag. 8 a 28 R. G. n. 1796/2018
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del
06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello
della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che
sia necessario esaminare previamente le altre”.
L'eccezione, sollevata da parte opponente, di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della è CP_3
infondata e va rigettata.
Nelle note di trattazione datate 09.02.2022, parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva di rilevando: CP_3
“carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della
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per non aver fornito la prova della titolarità del credito CP_3
di cui al d.i. opposto, non avendo depositato in atti né l'atto di
cessione che sarebbe stato stipulato il 20.09.2018 tra CP_4
e BA FI SP (con cui sarebbe stato ceduto il vantato credito de
quo), né la procura relativa ai rapporti tra e BA FI CP_3
SP”.
Parte opposta con le memorie 183 comma 6, n.1 ha versato in atti il contratto di cessione crediti intervenuto tra e , CP_4
l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione nonché
l'avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La documentazione versata in atti è idonea a provare la cessione del credito.
In ogni caso la questione non appare rilevante.
Ed infatti parte opponente ha citato la originaria creditrice -
peraltro richiedente il decreto opposto e la si è CP_6
costituita come “… attuale titolare, in forza di contratto di cessione
concluso in data 20.09.2018, del diritto di credito fatto valere dalla
banca UNICREDIT…”, cioè dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo risalente al 27/07/2018.
Quindi, nel caso in esame, si può ritenere sia avvenuto il trasferimento del diritto controverso in corso di causa che determina la applicazione dell'art. 111 cpc che come è noto stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
Pag. 10 a 28 R. G. n. 1796/2018
prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il
processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La
sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi
effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona
fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del
Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa comunque tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità,
per il successore, qui costituito, di farne propri gli effetti. Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento,
l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne
consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile.
ll cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova
Pag. 11 a 28 R. G. n. 1796/2018
documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto
(Tribunale di Siracusa, 27 settembre 2022, n. 1778; Tribunale
Torino 3943/2022).
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 3405/2024 ha recentemente affermato che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo bastevole l'estratto ex art. 58 TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. n. 21821/2023). Sul punto:
“la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla
contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti
idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa
nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire
la prova documentale della propria legittimazione” (Cass. n.
12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n.
9768/2016).
Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto contratto di
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cessione e l'elenco dei crediti ceduti, nel quale è ricompreso il codice identificativo del debitore ceduto.
L'eccezione è, pertanto, infondata e va rigettata.
Peraltro, a supporto di tale convincimento, si evidenzia che parte opponente, a seguito del deposito della documentazione di parte opposta, nulla ha osservato non avendo provveduto a depositare le memorie 183, comma 6, n. 1, ribadendo la proposta eccezione solo nelle memorie conclusive.
Ciò detto, essendo la cessione del credito intervenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto si dichiara la contumacia della che regolarmente citata CP_4
non si è costituita.
Inoltre va ribadito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte,
seguita da questo Tribunale, si ritiene che, essa opposizione, non sia una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione
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del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass.
23.2.2002 n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n.
13240).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999,
n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629)
e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da
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parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione
civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I,
3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Le domande indicate nei punti 1) e 2) lettere da A) a E) e lettera G)
delle conclusioni dell'atto di opposizione, sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che si dirà.
Parte opponente contesta: “la misura del credito vantato dalla
società ricorrente per nullità parziale dei rapporti di: a)conto
corrente n. 300744655 stipulato addi 22.10.2009 e di apertura di
credito su detto c/c di € 20.000,00 del 23.10.2009; b) conto anticipi
su fatture n. 300744679 stipulato addi 22.10.2009 e di apertura di
credito su fatture per il detto c/c di € 30.000,00 del 23.10.2009; c)
finanziamento chirografario n. 6710117 stipulato il 26.10.2009 di
originarie euro 30.000,00 in quanto, sono stati convenuti ed
applicati tassi effettivi usurari e/o diversi e superiori rispetto a
quelli stabiliti nella parte letterale dei documenti di sintesi e per
nullità delle condizioni economiche ivi applicate per assoluta
indeterminatezza e/o indeterminabilità delle stesse”.
Dal canto suo parte opposta asserisce: “Tra la BA “ CP_4
Pag. 15 a 28 R. G. n. 1796/2018
e la società di è intercorso rapporto Pt_1 Parte_1
obbligatorio così articolato;
- contratto di conto corrente (c/c n.
300744655), stipulato il 22.10.2009 a valere sul quale veniva
concesso affidamento per € 20.000,00 stipulato in data
23.10.2009; - contratto di conto anticipi su fatture (c/c n.
300744679), stipulato il 22.10.2009, con successivo contratto di
affidamento per € 30.000 concluso in data 23.10.2009; - contratto
di finanziamento chirografario n. 6710117, stipulato in data
26.10.2009 per originari € 30.000. Durante la fase di esecuzione i
rapporti contrattuali hanno avuto andamento anomalo
registrandosi il parziale inadempimento della società Parte_1
, che ad oggi risulta debitrice in virtù dei Parte_1
richiamati rapporti obbligatori dell'importo di euro 70.267,81 oltre
interessi convenzionali. L'impresa beneficiaria della concessione di
credito, pur utilizzando fino al limite estremo la disponibilità
finanziaria accordata dalla banca, non ha provveduto nel tempo ad
effettuare proporzionate rimesse che consentissero di ripristinare
la provvista adoperata sulle linee di credito regolate in conto
corrente. La ragione di credito fatta valere dalla è Controparte_3
quindi documentata dalle scritture contabili e dai contratti prodotti
che registrano ed attestano un credito della somma complessiva di
euro 70.267,81, così analiticamente distinto: - € 29.704,68 sul
conto corrente n. 300744655, importo aggiornato alla data del
20.05.2017, oltre interessi convenzionali decorrenti dal 21.05.2017;
Pag. 16 a 28 R. G. n. 1796/2018
- € 13.910,54 sul conto anticipi su fatture n. 300744679, importo
aggiornato al 20.05.2017, oltre interessi convenzionali decorrenti
dal 21.05.2017; - € 26.652,59 quale importo rinveniente da
contratto di finanziamento chirografario aggiornato al 20.05.2017,
oltre interessi moratori al tasso contrattualmente previsto nel
mutuo, decorrenti dal 21.05.2017”.
Passando all'esame dei singoli rapporti bancari, si osserva.
Con riferimento al c/c n. 300744655, parte opponente lamenta: “…
non si ha la certezza di quali tassi si sono voluti pattuire per il
rapporto in oggetto. Inoltre il tasso soglia previsto in quel periodo
nelle rilevazioni della BA d'Italia del trimestre 01.09.2009-
31.12.2009 per la categoria previsto per la categoria “ aperture di
credito in conto corrente” è pari ad 12,765% mentre il tasso soglia
per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti
alle imprese effettuati dalle banche “ è pari a 7,905% che risultano
entrambi superati dalla somma del tasso effettivo annuo pari a
12,660% con gli altri oneri (compreso il tasso di mora del 12,100%)
previsti o applicati al rapporto come quello relativo alla garanzia
consortile “Federfidi Sicilia scrl”. Da ciò consegue che le suddette
condizioni economiche sono affette da indeterminatezza e/o
indeterminabilità se non anche dall'essere usurarie… Nel caso in
cui, invece, verrà accertato che per i superiori motivi vi è stata
usura originaria, il citato rapporto dovrà essere inteso a titolo
gratuito, senza alcun interesse, con la conseguenza che si dovrà
Pag. 17 a 28 R. G. n. 1796/2018
ricalcolare il saldo del citato c/c eliminando qualsiasi interesse e
onere effettivamente applicato”.
Parte opponente eccepisce l'indeterminatezza delle condizioni economiche e/o l'usura originaria.
Le pattuizioni delle condizioni economiche che regolano un contratto di finanziamento sono disciplinate da alcune norme di carattere generale stabilite dal Codice Civile, tra cui l'art. 1346 c.c.
che testualmente recita "L'oggetto del contratto deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile." Con specifico riferimento, invece, alle obbligazioni che prevedano la corresponsione di interessi su un capitale finanziato, l'art. 1284
c.c. stabilisce che gli "interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto". Affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve, inoltre, possedere “un contenuto assolutamente univoco,
contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”
(Cassazione n. 12276/2010).
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato: "ciò che rileva è che
possa essere a priori determinabile il criterio di calcolo del tasso
d'interesse" e che, "onde potersi ritenere sussistente il requisito
della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346
c.c., il suddetto tasso sia desumibile dal contratto, senza alcun
margine d'incertezza o di discrezionalità" (cfr. Cass. sentenza n.
16097/2019).
Pag. 18 a 28 R. G. n. 1796/2018
Con riferimento al predetto rapporto di conto corrente parte opposta ha versato in atti copia del contratto firmato dal cliente,
che oltre ad essere stato redatto per iscritto, contiene univoche e puntuali pattuizioni dei tassi di interesse applicati al rapporto.
Le condizioni contrattuali sono determinate e, pertanto, non si può
parlare nel caso de quo di indeterminatezza delle stesse.
Con specifico riferimento all'usura parte opponente eccepisce genericamente l'usura originaria.
Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui venga lamentata, da parte del correntista, l'asserita nullità delle clausole negoziali che regolano il rapporto da lui intrattenuto con la banca o, comunque, l'illegittimità degli addebiti da quest'ultima effettuati sul conto corrente per l'asserita violazione del divieto d'usura, è onere del predetto correntista allegare in maniera chiara e puntuale le ragioni sottese a tale sua doglianza, mentre non possono considerarsi sufficienti prospettazioni meramente generali e astratte o rivolte a lamentare una mera “eccessività” di interessi, commissioni e spese previste in contratto o applicate dall'istituto bancario sul conto corrente,
ovvero allegazioni che non indichino, comunque, per quali ragioni debba ritenersi che, nel singolo caso oggetto d'esame,
quest'ultimo abbia violato i tassi soglia previsti dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni periodiche effettuate dalla BA
d'Italia ex L. n. 108/1996 (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 2311/2018,
Pag. 19 a 28 R. G. n. 1796/2018
nonché Cass. civ. n. 7895/2020).
La Suprema Corte a S.U. con la sentenza n. 19597/2020 ha ribadito che nel caso in cui il cliente intende lamentare l'usurarietà degli interessi praticati dalla banca, l'onere della prova, si atteggia nel senso che è il predetto a dover dedurre, in maniera circostanziata,
quali siano gli elementi sui quali si fonda tale sua doglianza, con specifico riferimento al rapporto oggetto di causa.
Pertanto, è onere del correntista allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale
Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia,
01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di
Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146). Recentemente con la sentenza n. 679 del 22.03.2024 il Tribunale di Catanzaro ha ribadito: “in tema di usura, la contestazione svolta dalla parte
debitrice deve essere specifica e fornita di idonei riscontri istruttori,
la cui assenza non può che condurre al rigetto dell'eccezione”. Ed
ancora con sentenza n. 10117/2024 il Tribunale di Milano n.
10117/2024 ha affermato il principio secondo cui, ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le
Pag. 20 a 28 R. G. n. 1796/2018
somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura.
Alla luce delle pregresse argomentazioni essendosi parte opponente limitata ad eccepire genericamente l'usurarietà del rapporto in oggetto senza fornire riscontri precisi quali i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento e i Decreti
ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati, la doglianza risulta generica e, in mancanza di supporto probatorio, va rigettata.
Con riferimento al conto anticipi su fatture n. 300744679 stipulato addi 22.10.2009, parte opponente eccepisce: “ll TAEG previsto è
da ritenersi usurario sin dall'inizio… Anche per tale rapporto quindi,
si dovrà accertare che, per i superiori motivi, vi è stata usura
originaria, con la conseguenza che si dovrà applicare l'art 1815 c.c.
ed il citato rapporto dovrà essere inteso a titolo gratuito, senza
alcun interesse, con la conseguenza che si dovrà ricalcolare il saldo
del citato c/c eliminando qualsiasi interesse e onere effettivamente
applicato.”
Anche con riferimento a tale rapporto, valgono le considerazioni svolte con riferimento a quello di conto corrente, per non aver parte opponente fornito prove sufficienti a sostegno delle proprie ragioni.
Pag. 21 a 28 R. G. n. 1796/2018
Nello specifico, parte opponente ha genericamente dedotto l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM. Non sono stati puntualmente offerti in comunicazione i decreti ministeriali che stabiliscono, all'epoca della stipulazione del contratto, la soglia antiusura – tali documenti, infatti, integrano provvedimenti amministrativi, che la parte è onerata di produrre in giudizio -, disattendendo il diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.
9441 del 29.04.2009 e più di recente Cass. n. 2543 del
30.01.2019). Sul punto: “il debitore che eccepisce la nullità delle
clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di
pattuizioni di interessi ultra legali, c.m.s, ecc..), necessariamente
assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi
indebiti siano stati computati mentre nessun valore può avere una
contestazione generica e puramente labiale che non indichi in
modo specifico le voci passive ritenute indebite anche con
riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Sul
debitore grava, altresì, l'onere di produrre in giudizio i decreti
ministeriali, dato che il giudice non è tenuto a conoscerli o
acquisirli. Tali decreti, secondo la legge 108/1996 non hanno
natura normativa bensì amministrativa per cui sono sottratti
all'operatività del principio “iura novit curia”. La deduzione
Pag. 22 a 28 R. G. n. 1796/2018
dell'usurarietà del tasso di interesse non può essere meramente
affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno
specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dei decreti
ministeriali emanati in attuazione dell'articolo due della legge
numero 108/1996” (Trib. Avezzano sentenza n. 151 del
12.03.2019).
Le deduzioni sopra esposte si estendono anche al finanziamento chirografario n. 6710117 stipulato il 26.10.2009 per il quale parte opponente eccepisce “l'indeterminatezza del tasso di interessi Nel
caso in cui, invece, verrà accertato che, per i superiori motivi, vi è
stata usura originaria, il citato rapporto dovrà essere inteso a titolo
gratuito, senza alcun interesse, con la conseguenza che, ex art.
1815 c.c., si dovrà ricalcolare il saldo del citato finanziamento
eliminando qualsiasi interesse e onere effettivamente applicato”.
Parte opponente, anche con riferimento a tale rapporto, non ha supportato le proprie doglianze e dal contratto scritto versato in atti risultano chiaramente i tassi applicati.
Infine, occorre evidenziare che, l'istituto di credito ha periodicamente inviato al cliente gli estratti conto dei rapporti in contestazione, dai quali emergevano inequivocabilmente le condizioni contrattuali relative ai tassi d'interesse, alle commissioni e alle spese applicate. In assenza di prova di una tempestiva contestazione dei predetti estratti conto da parte del cliente ed in assenza di prova dell'esercizio da parte del cliente
Pag. 23 a 28 R. G. n. 1796/2018
medesimo del proprio diritto di recesso nel termine legislativamente previsto, le relative condizioni devono, pertanto,
considerarsi valide e accettate dal cliente.
Per quanto sopra esposta le domande di opposizione formulate ai punti 1) e 2) dalla lettera A) alla lettera E) e lettera G) dell'atto di opposizione sono infondate e vanno rigettate.
La domanda di cui al punto 2) lettera f) volta ad ottenere:
“Accertare e condannare la banca e, per essa, la CP_4
quale mandataria a corrispondere alla CP_5 Parte_1 Parte_1
ed ai fideiussori la somma di euro 70.000,00 o quella
[...]
somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
causa, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni
patiti e patendi per l'operata illegittima segnalazione del passaggio
in sofferenza, così come meglio spiegato al precedente punto 3 dei
motivi” è infondata e va rigettata.
In tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che si afferma titolare del diritto stesso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e/o pretesa (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del
04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del 18.05.2010).
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n.
18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013,
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Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte
di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è
solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé.
In buona sostanza, chi chiede il risarcimento del danno –
patrimoniale e non patrimoniale -, deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità, quale che sia la difficoltà di provare tale entità (cfr. Cass., 25.03.2003, n.
4366; Cass., 29.03.2004, n. 6199).
Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno.
La domanda va, quindi, rigettata.
Infine, occorre evidenziare che nelle note di trattazione scritta datate 28.02.2025 parte opponente insiste “nella richiesta di
apposita CTU, così come già articolata nelle Conclusioni dell'atto
introduttivo, da ritenersi indispensabile per accertare la nullità dei
rapporti oggetto di causa, e per effettuare i complessi calcoli
necessari per quantificare le somme addebitate illegittimamente
dall'odierna resistente” richiamando una sentenza a S.U. del
27.10.1993 n. 10685.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte: “La totale
genericità delle contestazioni di parte opponente, meramente
enunciate senza alcuna indicazione specifica riferita allo
svolgimento dei rapporti bancari e senza alcuna produzione di
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calcolo alternativo contenente i criteri ritenuti corretti, porta a
confermare il rigetto della generica richiesta di consulenza tecnica
contabile di ufficio finalizzata ad accertare eventuali interessi non
corretti e rideterminare il saldo dei rapporti. (…) la richiesta di
consulenza contabile d'ufficio non può limitarsi alla generica
doglianza ma deve indicare, in modo specifico, quali voci passive
siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi,
eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti
con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette.
Infatti l'individuazione di simili criteri è conseguenza di precise
scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa, per cui è scelta
che non può essere demandata al ctu, che fornisce le necessarie
cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione
di determinate condizioni al rapporto, ma che non può decidere la
questione, prettamente giuridica, di quali criteri siano applicabili al
rapporto, secondo le previsioni dello specifico contratto e la
normativa del settore. La consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo
di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad
oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un
quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre
un'indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a
cercare elementi, fatti o circostanze non provati, quindi
inammissibile (in questo senso, tra le tante, Cass. 12.2.2008
n.3374; Cass.
4.11.2005 n.26083; Cass. 30.11.2002 n.17555).
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L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale – come noto – non è un mezzo istruttorio in senso proprio, è
legittimamente negata dal Giudice, qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero, è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta
(Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 31.07.2023, n. 1672).
Nel caso de quo la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente, atteso quanto sopra esposto, sarebbe stata assolutamente esplorativa ed inammissibile, proprio tenuto conto delle allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova prodotte dalla parte istante.
Per tutte le ragioni anzidette, dunque, la opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM
147/2022 avuto riguardo lo scaglione di riferimento individuato per valore in quello da € 52.000,00, a € 260.000,00 e poste solidalmente a carico degli opponenti
P. Q. M.
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Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1796/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , in persona del CP_4
legale rappresentante pro tempore;
2. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della per le ragioni di CP_3
cui in parte motiva;
3. Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 306/18 del 31.07.18 emesso da questo
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna , in persona Parte_1
del suo titolare sig. , Parte_1 CP_1
, e , al pagamento, in
[...] Controparte_2
solido, in favore dell'opposta, delle spese processuali che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali e oneri fiscali.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 23.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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