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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.213/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Claudio Cantelmi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pagani (SA) alla via Nazionale n.45- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Florimonte Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla
F.Conforti n.11- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3630/2023 del Tribunale di Salerno pubblicata il 5/9/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente l'accoglimento delle conclusioni articolate in primo grado ovvero il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad E 800,00 mensili da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, la diversa somma ritenuta equa;
in via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni indicate nell'atto di appello e chiedeva di disporre gli accertamenti necessari da parte della Polizia Tributaria nei confronti del al fine di CP_1
verificare i redditi dichiarati, le imposte versate e le dichiarazioni integrative e/o rettificative, nonché il patrimonio personale e comune relativo ai beni immobili e mobili ed ogni altra utile informazione;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione ex art.283 cpc e il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese.
Con ordinanza del 28 giugno 2024 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensiva ex art.283 cpc, rigettava le richieste istruttorie e chiedeva ai sensi dell'art.473 bis 31ult.c. cpc
2 l'aggiornamento della documentazione di cui all'art.473 bis 12 IIIc
cpc.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 28 novembre 2024 e della successiva ordinanza del 5 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Controparte_1
fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 26/12/2003 e dal quale era nata la Parte_1
figlia in data 1/10/2008. Per_1
Chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione per l'affidamento della figlia minore e l'esercizio del diritto di visita, salvo che per la misura del mantenimento di cui chiedeva la riduzione essendo diventato di nuovo padre e dovendo pagare un canone di locazione;
nel contempo chiedeva che non fosse riconosciuto l'assegno divorzile in favore della moglie.
si costituiva, chiedendo che fossero confermate Parte_1
tutte le condizioni concordate in sede di separazione e che le fosse
3 attribuito un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 1271/2019, il Tribunale di Salerno
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure emetteva le seguenti statuizioni:
disponeva l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
disponeva che i genitori esercitassero la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro e di comune accordo per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
disponeva che contribuisse al mantenimento Controparte_1
della figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile di €
600,00 da versare alla madre entro il giorno cinque del mese, oltre a
4 rivalutazione secondo indici ISTAT e mediante un contributo al 50%
per le spese straordinarie da concordare e da documentare;
rigettava la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
dichiarava inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti;
compensava le spese di lite.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile sulla base delle seguenti argomentazioni:
a livello giurisprudenziale condivideva i principi espressi nella sent Cass. sez.un.n.18287/2018 e riteneva che la non avesse Pt_1
provato di aver rinunciato a realistiche occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per ragioni familiari e di aver sacrificato per gli stessi motivi aspettative professionali e reddituali;
nel concreto la predetta non aveva prodotto documentazione aggiornata al fine di riscontrare il suo reddito e sulla base delle risultanze istruttorie era risultata in possesso di una specifica capacità
lavorativa.
5 ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione dell'art 5 VI c l.n. 898/1970 –
vizio di motivazione per erronea ricognizione della fattispecie concreta
- errore di fatto e diritto nonché omissione nella valutazione delle risultanze probatorie;
il Tribunale non aveva fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent. Cass. sez.un.
n.18287/2018 in virtù della quale il riconoscimento dell'assegno divorzile si fondava su una finalità sia assistenziale che compensativa-
perequativa; in particolare, era rilevante la componente assistenziale che era espressione della solidarietà post-coniugale;
2) la decisione era contraddittoria rispetto alle emergenze istruttorie;
invero aveva comprovato i suoi redditi in relazione a prestazioni di carattere occasionale e per il resto non aveva potuto esibire alcunché non avendo percepito un importo minimo che l'avrebbe obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
le dichiarazioni testimoniali erano state rese da testi compiacenti che,
comunque, avevano riferito solo di prestazioni occasionali;
da tali riscontri non era possibile desumere una sua capacità lavorativa;
in
6 realtà non aveva beneficiato dell'assegnazione della casa coniugale,
doveva pagare un canone di locazione e non aveva alcun bene immobile mentre l'ex coniuge percepiva un considerevole reddito;
sotto tale profilo insisteva per un accertamento più dettagliato da parte del GDF delle condizioni economiche del;
CP_1
3) non era stato valutato che aveva contribuito all'avanzamento di carriera dell'ex marito e, quindi, alla formazione del patrimonio del coniuge e del patrimonio comune.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
per i seguenti motivi:
dall'istruttoria era emerso che l'ex coniuge aveva lavorato anche durante il matrimonio come estetista ed aveva piena capacità
lavorativa;
l'appellante non aveva esibito un'attestazione della Agenzia delle
Entrate da cui si potesse desumere che non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi e non aveva provato di aver rinunciato a concrete occasioni di lavoro;
nel luogo di residenza della , ovvero sulla costiera Pt_1
amalfitana vi era una forte richiesta di trattamenti estetici;
7 non era necessario un accertamento da parte della Guardia di
Finanza perché aveva già esibito quanto necessario per la valutazione delle condizioni economiche;
in ogni caso per la soppressione della sezione della Guardia di Finanza di Positano era costretto a viaggiare per recarsi ogni giorno presso la sezione di Amalfi, che aveva subito una consistente riduzione delle ore di straordinario, che il costo del fitto per la sua abitazione era elevato e che aveva dovuto contrarre un finanziamento per acquistare un'auto atteso che l'altra vettura era rimasta nella disponibilità dell'ex coniuge.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Prima di tutto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi nella sent Cass. sez un.
n.18287/2018 e sviluppati in sentenze successive
(sent.Cass.n.10164/2023;sent.Cass.n.11832/2023)
Secondo tali decisioni l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa,
che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento
8 dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. sent. Cass. Sez.
un.n.18287/2018).
Ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale,
alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge;
in sostanza non può avere rilievo solo lo squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé
la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (sent.
Cass.n.21234/2019 e sent Cass.n.5603/2020).
9 A livello probatorio, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
"contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" e non può desumersi soltanto in virtù di una presunzione semplice l'apporto paritetico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro o al patrimonio comune, occorrendo semmai presunzioni gravi, precise e concordanti.
In sostanza occorre la prova che lo squilibrio economico delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari e tale prova può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, con assorbimento del profilo assistenziale
(cfr.sent.Cass.n.24250/2021;sent.Cass.n. 38362/2021).
Le allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia possono
10 essere costituite dalla durata del matrimonio, dalla presenza di figli e dalle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
In assenza di riscontri in merito a questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, che ai sensi dell'art 5 legge divorzio presuppone che il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili.
Applicando tali principi al caso in questione è possibile affermare che:
non vi è alcun riscontro in merito al sacrificio di aspettative professionali e reddituali da parte di;
Parte_1
le condizioni economiche di non giustificano di Controparte_1
per sé l'attribuzione dell'assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
quanto alla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, utili a riscontrare il contributo reso dal coniuge a fini perequativi- compensativi, rileva che il matrimonio de quo non sia stato particolarmente lungo, che sia nata una sola figlia, che non vi siano riscontri in merito alla scelte comuni di conduzione della vita
11 familiare e che anzi manchi la prova che la abbia rinunciato a Pt_1
realistiche occasioni professionali-reddituali o che abbia sacrificato aspettative professionali e reddituali, essendo , invece, riscontrato mediante la prova testimoniale lo svolgimento in via occasionale dell'attività di estetista;
l'esigenza assistenziale non è configurabile perché la , che Pt_1
non ha provato mediante un'autocertificazione o mediante un'attestazione di non essere stata tenuta a depositare dichiarazioni dei redditi per il mancato raggiungimento di certi importi, è risultata in possesso del diploma di estetista e di aver svolto occasionalmente tale attività in costanza di matrimonio, ovvero di essere in possesso di una capacità lavorativa specifica;
l'appellante ha 43 anni e non risulta che abbia affezioni che riducano la sua capacità lavorativa.
Sulla base di quanto argomentato può dirsi che:
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle giurisprudenza di legittimità più significativa in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile;
12 l'attività istruttoria in primo grado ha consentito di riscontrare una capacità lavorativa specifica della preclusiva di Pt_1
un'attribuzione dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale;
non è provato che l'appellante abbia contribuito alla carriera e al patrimonio del coniuge e alla formazione del patrimonio comune.
Le spese seguono la soccombenza (valore indeterminabile-
complessità bassa- valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in 4234,5 E oltre IVA e CPA
13 se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 11 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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