Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1502/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1502/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. VITALBA ALESSANDRA (pec domiciliazione:
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E
nato ad [...], in data [...] (c.f. Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. VITO GALBO (pec domiciliazione: C.F._2
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RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
e hanno contratto matrimonio il 16.11.1991 Parte_1 Parte_2
in Alcamo, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 255, p. II, Serie A, anno 1991, unione dalla quale sono nati i figli oggi maggiorenni PE
(nato ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]).
[...] Persona_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 576/2010 emessa in data 12.10.2010 (R.G. n. 1674/2008)
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
05.11.2024 avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso e delle seguenti condizioni:
“a.I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
b.Nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro.
c.I coniugi dichiarano e danno atto di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, fatto salvo quanto infra precisato e pattuito al punto successivo.
d.A titolo di definitiva regolamentazione di ogni rapporto economico e patrimoniale nascente dal matrimonio e di qualsiasi eventuale reciproca voce di debito e credito nascente dal rapporto di coniugio e/o dal procedimento di separazione e/o dal presente procedimento di divorzio, le parti,
rinunciando a qualsiasi ulteriore domanda e pretesa, convengono che:
il signor si obbliga, con ogni garanzia di legge, a trasferire alla Parte_2
signora che al detto titolo accetta, la quota di proprietà di sua spettanza, pari all'intero, Parte_1
sull'immobile già adibito a residenza familiare e sue pertinenze, e precisamente: immobile sito in
Comune di Alcamo nella via Soldato Ignazio Barbuscia n.55/A, piano terzo, con relative pertinenze,
censito nel Catasto Urbano del Comune di Alcamo al foglio 55, part. 528, sub 5, categoria A/3, classe
6. Il signor dichiara e garantisce che detto immobile è di sua piena ed esclusiva proprietà e Pt_2
che lo stesso non è gravato da pesi, ipoteche, pignoramenti e vincoli pregiudizievoli di alcun genere. e. Entrambe le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto è esente da ogni imposizione fiscale, in quanto lo stesso costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale di cui al presente giudizio.
f. Entrambe le parti si obbligano ad intervenire all'atto pubblico di trasferimento, che dovrà
essere stipulato entro e non oltre il 30 Novembre 2024 presso lo studio del notaio sito Persona_3
in Alcamo alla via Manzoni n.4, nonché a sottoscrivere tutte le istanze, gli atti e i documenti che dovessero essere necessari al fine della stipula. Ciascuna delle parti espressamente si obbliga, al medesimo fine, a consegnare presso lo studio notarile, entro giorni cinque dalla relativa comunicazione (da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, dei rispettivi procuratori costituiti nel giudizio di separazione), tutta la documentazione richiesta dallo studio medesimo per il rogito. Le spese notarili restano a carico della signora Parte_1
g. Entrambe le parti si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza per i periodi precedenti al presente accordo, dichiarando espressamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per l'uso del sopra descritto bene immobile, né a qualsivoglia altro titolo, nulla essendo dovuto dall'uno all'altra in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura.
h. Nessun mantenimento sarà dovuto nei confronti dei figli, che sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
i. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione.
j. Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per difese conclusive.
k. Entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della emittenda sentenza di divorzio.”
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione conclusasi con sentenza del Tribunale di Trapani n. 576/2010 emessa in data 12.10.2010 (R.G.
n. 1674/2008). Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Le condizioni concordemente rassegnate vanno poste a fondamento del pronunciando divorzio, in quanto non contrarie alla legge né all'ordine pubblico.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
16.11.1991 in Alcamo da , nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e nato ad Alcamo, in [...] C.F._1 Parte_2
01.07.1964 (c.f. ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune C.F._2
di Alcamo al n. 255, p. II, Serie A, anno 1991, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile, una volta passata in giudicato, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10/02/2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo