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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c. 2 c.p.c., iscritta al n. 9214/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato da
, ( ), elett.te dom.to presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Di Parte_1 C.F._1
UC ( ) e IE Di UC, ( ), C.F._2 C.F._3 Parte_2
( ), dai quali è rapp.to e difeso, procura in calce, all'atto di citazione C.F._4
OPPONENTE
CONTRO
codice fiscale., P.Iva e numero di iscrizione presso il Controparte_1
Registro delle imprese di Roma in persona del procuratore p.t. elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Gabriella Gatta (C.F.: ) che, giusta procura in CodiceFiscale_5 calce al presente atto, la rappresenta e difende
OPPOSTA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_3 C.F._6 presente atto, dall'avv. Massimiliano Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7 presso il suo studio, nonché presso il suo domicilio digitale pec cesito nel ReGIndE
OPPOSTA
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
[...]
OPPOSI CONTUMACI
Ha pronunciato, la seguente
il giudice 1 Maria Ludovica Russo CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025, erano presenti esclusivamente i procuratori delle parti costituite e CP_11
i quali si riportavano a tutte le conclusioni già depositate in atti (prima della Parte_3 remissione della causa sul ruolo), sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio ad opera dell'opponente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata da Parte_4
, all'interno della procedura esecutiva immobiliare N. RGE: 1560/95, al quale erano riuniti i
[...] procedimenti RGE: 481/97 e 1303/98.
Nello specifico , in qualità di aggiudicatario dei cespiti staggiti nelle procedure Parte_4 in oggetto, chiedeva annullarsi l'aggiudicazione a suo favore (con contestuale restituzione della cauzione), in quanto il mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato nell'ordinanza di delega, sarebbe stato dovuto alla mancata segnalazione, in perizia, di una precedente domanda giudiziale trascritta sui beni aggiudicati.
Con provvedimento del 18/3/2021, il G.E. rigettava l'istanza di revoca dell'aggiudicazione ed il opponeva ex art. 617 c. 2, il suddetto diniego. Pt_4
Chiusa la fase endoesecutiva innanzi al GE, il giudizio di merito veniva instaurato notificando Cont l'atto di citazione alla parte esecutata ed ai creditori con l'esclusione della o della di lei (nelle more) cessionaria CP_13
Il GE, acquisito il fascicolo dell'esecuzione, con ordinanza del 4.05.2025, rimettendo la causa sul ruolo, ordinava ex art. 102 c.p.c., all'opponente di integrare il contradditorio nel termine perentorio entro il 4.06.2025.
All'udienza del 14.10.2025, veniva verificata l'assenza di prova della notificazione richiesta e le parti presenti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio con condanna alle spese dell'opponente.
Invero, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta.
Posta la giusta qualificazione del presente giudizio (art. 617 c. 2 c.p.c.), va dichiarata la mancata integrazione del contraddittorio, ad opera della parte attrice (opponente) a ciò tenuta.
Invero, sottolineata la necessarietà del litisconsorzio tar tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva al momento del deposito del ricorso in opposizione (tra le tante Cass. n. 17441 del Cont 28/06/2019), nel nostro caso l' era intervenuto in data 13.4.2010.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo De CI OR ometteva di dare seguito all'ordine del giudice, emesso ex art. 102 c.p.c.
A fronte di ciò, non può che essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio, come espressamente previsto dall'art. 307 commi 3 e 4 c.p.c.
Per ciò che attiene alle spese del giudizio, non può che farsi applicazione del principio espresso molto chiaramente nell'ultimo comma di cui all'art. 310 c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (v. Cass. 11845 del 29/11/1993).
In particolare, in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la cui omissione determina l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia poi stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite (V. Cass. 14/07/2021 n. 20073 in motivazione, che riprende arg. di Cass. Sez. 3, 14/02/1976, n.
478; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967).
Pertanto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il presente giudizio.
2) Dichiara irripetibili le spese dello stesso.
Così deciso in Napoli, lì 16/10/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 3 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c. 2 c.p.c., iscritta al n. 9214/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato da
, ( ), elett.te dom.to presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Di Parte_1 C.F._1
UC ( ) e IE Di UC, ( ), C.F._2 C.F._3 Parte_2
( ), dai quali è rapp.to e difeso, procura in calce, all'atto di citazione C.F._4
OPPONENTE
CONTRO
codice fiscale., P.Iva e numero di iscrizione presso il Controparte_1
Registro delle imprese di Roma in persona del procuratore p.t. elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Gabriella Gatta (C.F.: ) che, giusta procura in CodiceFiscale_5 calce al presente atto, la rappresenta e difende
OPPOSTA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_3 C.F._6 presente atto, dall'avv. Massimiliano Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7 presso il suo studio, nonché presso il suo domicilio digitale pec cesito nel ReGIndE
OPPOSTA
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
[...]
OPPOSI CONTUMACI
Ha pronunciato, la seguente
il giudice 1 Maria Ludovica Russo CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025, erano presenti esclusivamente i procuratori delle parti costituite e CP_11
i quali si riportavano a tutte le conclusioni già depositate in atti (prima della Parte_3 remissione della causa sul ruolo), sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio ad opera dell'opponente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata da Parte_4
, all'interno della procedura esecutiva immobiliare N. RGE: 1560/95, al quale erano riuniti i
[...] procedimenti RGE: 481/97 e 1303/98.
Nello specifico , in qualità di aggiudicatario dei cespiti staggiti nelle procedure Parte_4 in oggetto, chiedeva annullarsi l'aggiudicazione a suo favore (con contestuale restituzione della cauzione), in quanto il mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato nell'ordinanza di delega, sarebbe stato dovuto alla mancata segnalazione, in perizia, di una precedente domanda giudiziale trascritta sui beni aggiudicati.
Con provvedimento del 18/3/2021, il G.E. rigettava l'istanza di revoca dell'aggiudicazione ed il opponeva ex art. 617 c. 2, il suddetto diniego. Pt_4
Chiusa la fase endoesecutiva innanzi al GE, il giudizio di merito veniva instaurato notificando Cont l'atto di citazione alla parte esecutata ed ai creditori con l'esclusione della o della di lei (nelle more) cessionaria CP_13
Il GE, acquisito il fascicolo dell'esecuzione, con ordinanza del 4.05.2025, rimettendo la causa sul ruolo, ordinava ex art. 102 c.p.c., all'opponente di integrare il contradditorio nel termine perentorio entro il 4.06.2025.
All'udienza del 14.10.2025, veniva verificata l'assenza di prova della notificazione richiesta e le parti presenti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio con condanna alle spese dell'opponente.
Invero, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta.
Posta la giusta qualificazione del presente giudizio (art. 617 c. 2 c.p.c.), va dichiarata la mancata integrazione del contraddittorio, ad opera della parte attrice (opponente) a ciò tenuta.
Invero, sottolineata la necessarietà del litisconsorzio tar tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva al momento del deposito del ricorso in opposizione (tra le tante Cass. n. 17441 del Cont 28/06/2019), nel nostro caso l' era intervenuto in data 13.4.2010.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo De CI OR ometteva di dare seguito all'ordine del giudice, emesso ex art. 102 c.p.c.
A fronte di ciò, non può che essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio, come espressamente previsto dall'art. 307 commi 3 e 4 c.p.c.
Per ciò che attiene alle spese del giudizio, non può che farsi applicazione del principio espresso molto chiaramente nell'ultimo comma di cui all'art. 310 c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (v. Cass. 11845 del 29/11/1993).
In particolare, in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la cui omissione determina l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia poi stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite (V. Cass. 14/07/2021 n. 20073 in motivazione, che riprende arg. di Cass. Sez. 3, 14/02/1976, n.
478; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967).
Pertanto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il presente giudizio.
2) Dichiara irripetibili le spese dello stesso.
Così deciso in Napoli, lì 16/10/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 3 Maria Ludovica Russo