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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13949/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Arianna Gori che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...]- CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2023 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi di scioglimento del matrimonio contratto il
12.6.2022 in Dicomano (FI) con , rappresentando che, in assenza di figli, la CP_1
prosecuzione convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa di profonde divergenze ed incompatibilità caratteriali.
In contumacia del resistente, all'udienza del 06.03.2024 la parte ha insistito in domanda.
Contestualmente alla sentenza di separazione, la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 22.05.2025, comparsa la sola ricorrente, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che in contumacia del resistente l'unica parte costituita è comparsa davanti al
Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 6.3.2024 per chiedere la sola pronuncia della separazione, sicché alla data della riassunzione (20.3.25) erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza di separazione, emessa il 6-7.3.2024, risulta passata in giudicato, con attestazione in data 6.11.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto già dall'aprile 2023, come dichiarato dalla ricorrente, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per la pronuncia dell'unica domanda proposta.
La natura necessitata della domanda e l'assenza di contestazione escludono i presupposti della soccombenza a carico del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.6.2022 in Dicomano (FI), tra nato a [...] il [...], e nata a [...] il CP_1 Parte_1
15.2.1972, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dicomano (FI), al n. 5, parte
I, anno 2022;
nulla per spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 22 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13949/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Arianna Gori che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...]- CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2023 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi di scioglimento del matrimonio contratto il
12.6.2022 in Dicomano (FI) con , rappresentando che, in assenza di figli, la CP_1
prosecuzione convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa di profonde divergenze ed incompatibilità caratteriali.
In contumacia del resistente, all'udienza del 06.03.2024 la parte ha insistito in domanda.
Contestualmente alla sentenza di separazione, la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 22.05.2025, comparsa la sola ricorrente, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che in contumacia del resistente l'unica parte costituita è comparsa davanti al
Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 6.3.2024 per chiedere la sola pronuncia della separazione, sicché alla data della riassunzione (20.3.25) erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza di separazione, emessa il 6-7.3.2024, risulta passata in giudicato, con attestazione in data 6.11.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto già dall'aprile 2023, come dichiarato dalla ricorrente, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per la pronuncia dell'unica domanda proposta.
La natura necessitata della domanda e l'assenza di contestazione escludono i presupposti della soccombenza a carico del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.6.2022 in Dicomano (FI), tra nato a [...] il [...], e nata a [...] il CP_1 Parte_1
15.2.1972, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dicomano (FI), al n. 5, parte
I, anno 2022;
nulla per spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 22 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3