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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE PERSONE E FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4566 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberto Tittarelli e dall'avv. Margherita Scalamogna, entrambi del foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia, Piazza Alfani n. 4, (pec:
e ; Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.03.1970,con il patrocinio dell'avv. Fabio Lancia del foro di Terni, ed pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in Terni, Piazza dei Carrara n. 10, presso lo studio del suo difensore (pec: Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo”.
Per il resistente: “conclude per la pronuncia della separazione, per la ratifica delle condizioni riguardanti il minore e rinuncia alla contestazione della domanda di addebito, con compensazione delle spese di lite. L'Avv. Lancia si associa alle conclusioni di parte ricorrente in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. depositato il
13.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1
esponendo: di avere contratto con lui matrimonio in Controparte_1
Perugia il 1.7.2006; che dall'unione nasceva il 18.3.2011 il figlio;
che a Per_1 seguito dell'incarico conferito a società investigativa, scopriva che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna, un'ex collega di lavoro;
che quindi la convivenza si era resa intollerabile a causa delle gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del Sig. , culminate con l'abbandono da parte di CP_1 quest'ultimo del tetto coniugale in data 19.06.2023; che poco prima della scoperta la famiglia aveva trascorso una vacanza in montagna e anche i rapporti intimi tra i coniugi erano regolari;
che dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, i rapporti padre-figlio erano diventati ancora più freddi e superficiali, ma che nonostante ciò
pagina 2 di 12 le parti avevano raggiunto un accordo –firmato dalle parti e allegato al ricorso e da intendersi quale piano genitoriale - prevedendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione del minore presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione del contributo paterno di mantenimento in favore del minore nella misura di € 375,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e previsione dell'impegno da parte del resistente di non frequentare la nuova compagna insieme al figlio, ridurre al massimo i contatti telefonici con la medesima, e di non presentarla al figlio.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale su cui grava un finanziamento per lavori di ristrutturazione, con rata mensile di € 600,00; di essere proprietaria di altro immobile ricevuto in donazione dalla madre;
di lavorare come ricercatrice presso l'Università degli
Studi di Perugia percependo uno stipendio mensile di circa € 2.300,00; mentre il resistente, anch'egli proprietario di un immobile, era stato posto in cassa integrazione con Alimentitaliani srl.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la ratifica dell'accordo raggiunto tra i coniugi in data
4.10.2023; nonché la pronuncia, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
, costituitosi in giudizio, ha confermato la cessazione della Controparte_1 coabitazione nel giugno 2023 e il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi con riferimento al figlio, ma ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso relativamente alle cause della crisi coniugale, deducendo in particolare: che già da settembre 2022 i rapporti intimi tra i coniugi erano cessati;
che la coppia manteneva il matrimonio unicamente per il figlio;
che i coniugi non condividevano più il talamo nuziale tanto da dormire in due letti separati;
che la vicenda del tradimento veniva utilizzata dalla ricorrente al solo scopo di escludere il marito pagina 3 di 12 dalla successione;
che il resistente aveva un ottimo rapporto con il figlio, ma si era deteriorato a causa dei sentimenti negativi instillati nel minore dalla madre che incolpava il padre della disgregazione della famiglia;
sotto il profilo economico, che l'immobile di sua proprietà è gravato da una rata di mutuo per € 278,00 mensili, e di beneficiare della NASPI, in attesa di occupazione.
Il resistente ha concluso chiedendo la separazione personale dalla moglie, con rigetto della domanda di addebito a suo carico;
la ratifica dell'accordo raggiunto tra i coniugi in data 4.10.2023 con riferimento al figlio, ad esclusione dell'ultima clausola dell'accordo, rispetto a cui chiedeva di omettere ogni provvedimento sulla frequentazione dei nuovi partners ovvero, in subordine, provvedere in conformità all'accordo rivolgendo la prescrizione ad ambedue i coniugi;
previsione dell'obbligo a carico del genitore collocatario di astenersi da condotte tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.39 in caso di inosservanza;
nonché la pronuncia, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
12.9.2024, si procedeva all'audizione delle parti: la ricorrente dichiarava di essere docente universitario con uno stipendio di € 2.300,00; il resistente dichiarava, tra l'altro, di essere beneficiario di Naspi per l'importo di € 970,00 mensili, di percepire una rendita derivante da contratto di locazione per € 390,00 mensile, e quanto al tradimento di cui la moglie lo accusava dichiarava: “confermo che c'è stato il tradimento e il matrimonio è finito per questo tradimento”.
Con riguardo al minore entrambe le parti chiedevano la ratifica dell'accordo intervenuto il 4.10.2023 anche in relazione al punto 5 (relativo alla frequentazione dei rispettivi partner).
pagina 4 di 12 All'esito dell'udienza, il giudice, ritenendo di poter provvedere ai sensi del comma 4 dell'art. 473bis.22 c.p.c. in quanto la causa appariva matura per la decisione vista anche la dichiarazione resa in udienza dal resistente che pareva rendere superflua l'istruttoria in punto di addebito, pronunciava i provvedimenti provvisori (in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva che nulla era dovuto reciprocamente fra le parti, vista la mancanza di richieste in tal senso, e con riferimento al minore ratificava l'accordo intervenuto fra le parti in data 4.10.2023 - disponendo l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita, ponendo a carico del sig. , a decorrere CP_1 dal mese di ottobre 2023, un assegno di mantenimento a favore della sig.ra a Pt_1 titolo di mantenimento del minore, pari a € 375,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e prevedendo l'impegno dei coniugi, nei rispettivi momenti di frequentazione del figlio,
a non frequentare nuovi compagni, nonché a ridurre al massimo i contatti telefonici con gli stessi) e rimetteva quindi la causa alla decisione del Collegio.
Con ordinanza monocratica dell'11.11.2024 (in forza della quale “Ritenuto, res melius perpensa, necessario, prima di investire il Collegio della decisione, provvedere in ogni caso sulle richieste istruttorie formulate in quanto non formalmente rinunciate alla scorsa udienza e anche in considerazione del fatto che occorre preliminarmente verificare la contestazione o meno da parte del resistente dei fatti allo stesso addebitati dalla ricorrente, oggetto di prova”) il Giudice riconvocava le parti al fine di provvedere sulle istanze istruttorie, non formalmente rinunciate dalle parti.
Alla successiva udienza del 23.1.2025, parte resistente non contestava i fatti di addebito della separazione, mentre parte ricorrente alla luce della non contestazione e del riconoscimento del alla precedente udienza che il tradimento era CP_1 stato causa della fine del rapporto matrimoniale, chiedeva di poter precisare le conclusioni, e solo in subordine, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie formulate ai fini dell'addebito. Il giudice, vista la non contestazione da parte del pagina 5 di 12 resistente dei fatti oggetto di addebito, ritenuta la causa matura per la decisione, essendo superflua l'attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473bis.22. c.p.c.. Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione personale chiesta dalla ricorrente occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
pagina 6 di 12 morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto.
In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
Ciò posto, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente merita accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente lamenta la violazione del dovere di fedeltà e del conseguente obbligo di coabitazione da parte del marito, affermando che il resistente abbia tradito la moglie con una ex collega di lavoro, determinando in maniera irreversibile la crisi coniugale, abbandonando poi il tetto coniugale in data
19.6.2023.
Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta da parte ricorrente (relazione investigativa), la non contestazione da parte del resistente dei fatti oggetti di addebito, e l' espresso riconoscimento in udienza che tale tradimento sia stato la causa scatenante della fine del matrimonio, offrano ampia prova nel senso che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dal sig. , violativo degli obblighi Controparte_1 connessi al vincolo matrimoniale.
Va specificato, infatti, che il resistente, all'udienza del 12.09.2024, ha riconosciuto di avere tradito la moglie confermando che la causa della fine del matrimonio era da individuare proprio nel tradimento compiuto dallo stesso (v. verbale udienza del 12.09.2024), e che, in occasione della successiva udienza del
23.01.2025, ha rinunciato alla contestazione dei fatti oggetti di addebito (v. verbale di udienza del 23.1.2025).
pagina 7 di 12 Dalla relazione investigativa redatta dalla BMC Investigazioni di Bianca Maria
Cenci s.n.c., inoltre, emerge che il resistente, nel periodo dal 1.6.2023 al
9.6.2023, si sia incontrato in più occasioni con altra donna, riconosciuta come una ex collega di lavoro, in alcuni parcheggi, nelle rispettive auto, al supermercato mentre facevano la spesa, al ristorante, come si evince dai rilievi fotografici allegati alla relazione investigativa (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Si legge, altresì, nella relazione, che in data 8.6.2023, “Una volta che la signora C.
B. si è seduta in auto il signor si china su di lei per baciarla (vedere foto CP_1
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61). Dopo di che il signor si allontana come CP_1 per tornare alla propria auto, ma poi torna indietro per baciare nuovamente la signora C. B. (vedere foto 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69)” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Ed ancora, in data 8.6.2023, “li seguiamo fino a EL del LA (sopra il lago di
Corbara), parcheggiano in via Italia e poi si dirigono a cena al bar pizzeria Mangia e
Bevi, sedendo sulla terrazza panoramica (vedere foto 77, 78 e 79). Alle ore 21:46 il signor e la signora C. B. si alzano dal tavolo e scendono al piano inferiore CP_1 per pagare e poi escono dal locale abbracciati mentre si dirigono alla macchina
(vedere foto 80, 81, 82 e 83). Quindi ripartono e tornano al parcheggio del campo da calcio dove era stata lasciata la macchina della signora C. B., a questo punto lasciano la macchina del signor nel parcheggio e ripartono con la CP_1
Mercedes della signora per tornare nel posto appartato dove erano stati il Pt_2 giorno precedente in vocabolo;
[…] Alle ore 00:55 vediamo tornare nel Per_2 parcheggio la Mercedes: il signor e la signora C. B. scendono entrambi CP_1 dall'auto e si baciano più volte (vedere foto 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110)”, (cfr. doc.
7 allegato al ricorso).
In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale sia stata pagina 8 di 12 innescata dalla specifica violazione del dovere di fedeltà da parte del resistente, che giustifica ampiamente la pronuncia di addebito della separazione, costituendo violazione grave degli obblighi coniugali, che ha causato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata con addebito al sig. . Controparte_1
Sull'affidamento del figlio, frequentazione padre-figlio e sul contributo di mantenimento.
Le parti hanno raggiunto in data 4.10.2024 un accordo in ordine all'affidamento e collocamento del minore, frequentazione padre-figlio, contributo paterno di mantenimento, oltre all'impegno del padre a non far frequentare il figlio con la compagna.
Su richiesta delle parti, all'esito dell'udienza del 12.09.2024, il giudice, emanando i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. ratificava l'accordo intervenuto fra le parti.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti provvisori suddetti provvedendo, quindi, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in data
4.10.2023. Invero, la previsione di affidamento condiviso del figlio a Per_1 entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre come pattuita dalle parti, danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse del minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare sulla loro costante presenza e vicinanza.
Pertanto, il diritto di visita del padre sarà regolato a settimane alterne come segue:
1° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé due pomeriggi infrasettimanali, che vengono sin da ora individuati – alla luce delle attività ludico sportive di – nel lunedì e nel mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, Per_1
pagina 9 di 12 orario entro il quale il Sig. dovrà riportare il minore a casa. Resta ferma CP_1 la possibilità delle parti di accordarsi per la modifica delle suddette giornate;
2° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 21:30 e il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica mattina, quando dovrà riaccompagnare il minore a casa entro le ore 9:30. Inoltre, sempre salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà trascorrere con il figlio quattro giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante quelle pasquali, e quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il quotidiano contatto telefonico del minore con l'altro genitore.
Congruo appare, altresì, tenuto conto delle condizioni economiche sì come riferite,
e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, come anche la eguale ripartizione tra i genitori dell'onere di pagamento delle spese straordinarie.
Pertanto, si conferma l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio versando a favore della sig.ra un assegno di Per_1 Pt_1 mantenimento pari a € 375,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e modalità di corresponsione si rimanda al protocollo stilato dal Tribunale di
Perugia in data 25/05/2016.
Infine, va confermato l'impegno di entrambi i coniugi, nei rispettivi momenti che trascorreranno insieme al figlio, a non frequentare nuovi compagni, nonché a ridurre al massimo i contatti telefonici con gli stessi.
Prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Giacchè nel ricorso promosso dalla sig.ra è stata cumulativamente chiesta Pt_1 anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49, non essendo pagina 10 di 12 tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 28.03.1978, e nato a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
al marito;
[...]
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso Per_1 la madre nell'abitazione coniugale sita in Perugia, Via Campo di Marte n. 8/M;
4) Il diritto di visita del padre sarà regolato a settimane alterne come segue: 1° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé due pomeriggi infrasettimanali, che vengono sin da ora individuati – alla luce delle attività ludico sportive di – nel lunedì e nel mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, Per_1 orario entro il quale il Sig. dovrà riportare il minore a casa. Resta ferma CP_1 la possibilità delle parti di accordarsi per la modifica delle suddette giornate;
2° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 21:30 e il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica mattina, quando dovrà riaccompagnare il minore a casa entro le ore 9:30. Inoltre, sempre salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà trascorrere con il figlio quattro giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante quelle pasquali, e pagina 11 di 12 quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il quotidiano contatto telefonico del minore con l'altro genitore.
5) Pone a carico del Sig. un assegno di mantenimento a favore della CP_1
Sig.ra a titolo di mantenimento del minore , pari ad Euro 375,00 Pt_1 Per_1
(euro trecentosettantacinque/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e modalità di corresponsione si rimanda al protocollo stilato dal Tribunale di
Perugia in data 25/05/2016;
6) I coniugi si impegnano, nei rispettivi momenti che trascorreranno insieme al figlio, a non frequentare nuovi compagni, nonché a ridurre al massimo i contatti telefonici con gli stessi;
7) Rimette le parti davanti al giudice istruttore, Elena Stramaccioni, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
8) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Perugia, 7.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE PERSONE E FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4566 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberto Tittarelli e dall'avv. Margherita Scalamogna, entrambi del foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia, Piazza Alfani n. 4, (pec:
e ; Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.03.1970,con il patrocinio dell'avv. Fabio Lancia del foro di Terni, ed pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in Terni, Piazza dei Carrara n. 10, presso lo studio del suo difensore (pec: Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo”.
Per il resistente: “conclude per la pronuncia della separazione, per la ratifica delle condizioni riguardanti il minore e rinuncia alla contestazione della domanda di addebito, con compensazione delle spese di lite. L'Avv. Lancia si associa alle conclusioni di parte ricorrente in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. depositato il
13.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1
esponendo: di avere contratto con lui matrimonio in Controparte_1
Perugia il 1.7.2006; che dall'unione nasceva il 18.3.2011 il figlio;
che a Per_1 seguito dell'incarico conferito a società investigativa, scopriva che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna, un'ex collega di lavoro;
che quindi la convivenza si era resa intollerabile a causa delle gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del Sig. , culminate con l'abbandono da parte di CP_1 quest'ultimo del tetto coniugale in data 19.06.2023; che poco prima della scoperta la famiglia aveva trascorso una vacanza in montagna e anche i rapporti intimi tra i coniugi erano regolari;
che dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, i rapporti padre-figlio erano diventati ancora più freddi e superficiali, ma che nonostante ciò
pagina 2 di 12 le parti avevano raggiunto un accordo –firmato dalle parti e allegato al ricorso e da intendersi quale piano genitoriale - prevedendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione del minore presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione del contributo paterno di mantenimento in favore del minore nella misura di € 375,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e previsione dell'impegno da parte del resistente di non frequentare la nuova compagna insieme al figlio, ridurre al massimo i contatti telefonici con la medesima, e di non presentarla al figlio.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale su cui grava un finanziamento per lavori di ristrutturazione, con rata mensile di € 600,00; di essere proprietaria di altro immobile ricevuto in donazione dalla madre;
di lavorare come ricercatrice presso l'Università degli
Studi di Perugia percependo uno stipendio mensile di circa € 2.300,00; mentre il resistente, anch'egli proprietario di un immobile, era stato posto in cassa integrazione con Alimentitaliani srl.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, la ratifica dell'accordo raggiunto tra i coniugi in data
4.10.2023; nonché la pronuncia, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
, costituitosi in giudizio, ha confermato la cessazione della Controparte_1 coabitazione nel giugno 2023 e il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi con riferimento al figlio, ma ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso relativamente alle cause della crisi coniugale, deducendo in particolare: che già da settembre 2022 i rapporti intimi tra i coniugi erano cessati;
che la coppia manteneva il matrimonio unicamente per il figlio;
che i coniugi non condividevano più il talamo nuziale tanto da dormire in due letti separati;
che la vicenda del tradimento veniva utilizzata dalla ricorrente al solo scopo di escludere il marito pagina 3 di 12 dalla successione;
che il resistente aveva un ottimo rapporto con il figlio, ma si era deteriorato a causa dei sentimenti negativi instillati nel minore dalla madre che incolpava il padre della disgregazione della famiglia;
sotto il profilo economico, che l'immobile di sua proprietà è gravato da una rata di mutuo per € 278,00 mensili, e di beneficiare della NASPI, in attesa di occupazione.
Il resistente ha concluso chiedendo la separazione personale dalla moglie, con rigetto della domanda di addebito a suo carico;
la ratifica dell'accordo raggiunto tra i coniugi in data 4.10.2023 con riferimento al figlio, ad esclusione dell'ultima clausola dell'accordo, rispetto a cui chiedeva di omettere ogni provvedimento sulla frequentazione dei nuovi partners ovvero, in subordine, provvedere in conformità all'accordo rivolgendo la prescrizione ad ambedue i coniugi;
previsione dell'obbligo a carico del genitore collocatario di astenersi da condotte tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.39 in caso di inosservanza;
nonché la pronuncia, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
12.9.2024, si procedeva all'audizione delle parti: la ricorrente dichiarava di essere docente universitario con uno stipendio di € 2.300,00; il resistente dichiarava, tra l'altro, di essere beneficiario di Naspi per l'importo di € 970,00 mensili, di percepire una rendita derivante da contratto di locazione per € 390,00 mensile, e quanto al tradimento di cui la moglie lo accusava dichiarava: “confermo che c'è stato il tradimento e il matrimonio è finito per questo tradimento”.
Con riguardo al minore entrambe le parti chiedevano la ratifica dell'accordo intervenuto il 4.10.2023 anche in relazione al punto 5 (relativo alla frequentazione dei rispettivi partner).
pagina 4 di 12 All'esito dell'udienza, il giudice, ritenendo di poter provvedere ai sensi del comma 4 dell'art. 473bis.22 c.p.c. in quanto la causa appariva matura per la decisione vista anche la dichiarazione resa in udienza dal resistente che pareva rendere superflua l'istruttoria in punto di addebito, pronunciava i provvedimenti provvisori (in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva che nulla era dovuto reciprocamente fra le parti, vista la mancanza di richieste in tal senso, e con riferimento al minore ratificava l'accordo intervenuto fra le parti in data 4.10.2023 - disponendo l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita, ponendo a carico del sig. , a decorrere CP_1 dal mese di ottobre 2023, un assegno di mantenimento a favore della sig.ra a Pt_1 titolo di mantenimento del minore, pari a € 375,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e prevedendo l'impegno dei coniugi, nei rispettivi momenti di frequentazione del figlio,
a non frequentare nuovi compagni, nonché a ridurre al massimo i contatti telefonici con gli stessi) e rimetteva quindi la causa alla decisione del Collegio.
Con ordinanza monocratica dell'11.11.2024 (in forza della quale “Ritenuto, res melius perpensa, necessario, prima di investire il Collegio della decisione, provvedere in ogni caso sulle richieste istruttorie formulate in quanto non formalmente rinunciate alla scorsa udienza e anche in considerazione del fatto che occorre preliminarmente verificare la contestazione o meno da parte del resistente dei fatti allo stesso addebitati dalla ricorrente, oggetto di prova”) il Giudice riconvocava le parti al fine di provvedere sulle istanze istruttorie, non formalmente rinunciate dalle parti.
Alla successiva udienza del 23.1.2025, parte resistente non contestava i fatti di addebito della separazione, mentre parte ricorrente alla luce della non contestazione e del riconoscimento del alla precedente udienza che il tradimento era CP_1 stato causa della fine del rapporto matrimoniale, chiedeva di poter precisare le conclusioni, e solo in subordine, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie formulate ai fini dell'addebito. Il giudice, vista la non contestazione da parte del pagina 5 di 12 resistente dei fatti oggetto di addebito, ritenuta la causa matura per la decisione, essendo superflua l'attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473bis.22. c.p.c.. Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
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Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione personale chiesta dalla ricorrente occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
pagina 6 di 12 morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto.
In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
Ciò posto, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente merita accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente lamenta la violazione del dovere di fedeltà e del conseguente obbligo di coabitazione da parte del marito, affermando che il resistente abbia tradito la moglie con una ex collega di lavoro, determinando in maniera irreversibile la crisi coniugale, abbandonando poi il tetto coniugale in data
19.6.2023.
Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta da parte ricorrente (relazione investigativa), la non contestazione da parte del resistente dei fatti oggetti di addebito, e l' espresso riconoscimento in udienza che tale tradimento sia stato la causa scatenante della fine del matrimonio, offrano ampia prova nel senso che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dal sig. , violativo degli obblighi Controparte_1 connessi al vincolo matrimoniale.
Va specificato, infatti, che il resistente, all'udienza del 12.09.2024, ha riconosciuto di avere tradito la moglie confermando che la causa della fine del matrimonio era da individuare proprio nel tradimento compiuto dallo stesso (v. verbale udienza del 12.09.2024), e che, in occasione della successiva udienza del
23.01.2025, ha rinunciato alla contestazione dei fatti oggetti di addebito (v. verbale di udienza del 23.1.2025).
pagina 7 di 12 Dalla relazione investigativa redatta dalla BMC Investigazioni di Bianca Maria
Cenci s.n.c., inoltre, emerge che il resistente, nel periodo dal 1.6.2023 al
9.6.2023, si sia incontrato in più occasioni con altra donna, riconosciuta come una ex collega di lavoro, in alcuni parcheggi, nelle rispettive auto, al supermercato mentre facevano la spesa, al ristorante, come si evince dai rilievi fotografici allegati alla relazione investigativa (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Si legge, altresì, nella relazione, che in data 8.6.2023, “Una volta che la signora C.
B. si è seduta in auto il signor si china su di lei per baciarla (vedere foto CP_1
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61). Dopo di che il signor si allontana come CP_1 per tornare alla propria auto, ma poi torna indietro per baciare nuovamente la signora C. B. (vedere foto 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69)” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Ed ancora, in data 8.6.2023, “li seguiamo fino a EL del LA (sopra il lago di
Corbara), parcheggiano in via Italia e poi si dirigono a cena al bar pizzeria Mangia e
Bevi, sedendo sulla terrazza panoramica (vedere foto 77, 78 e 79). Alle ore 21:46 il signor e la signora C. B. si alzano dal tavolo e scendono al piano inferiore CP_1 per pagare e poi escono dal locale abbracciati mentre si dirigono alla macchina
(vedere foto 80, 81, 82 e 83). Quindi ripartono e tornano al parcheggio del campo da calcio dove era stata lasciata la macchina della signora C. B., a questo punto lasciano la macchina del signor nel parcheggio e ripartono con la CP_1
Mercedes della signora per tornare nel posto appartato dove erano stati il Pt_2 giorno precedente in vocabolo;
[…] Alle ore 00:55 vediamo tornare nel Per_2 parcheggio la Mercedes: il signor e la signora C. B. scendono entrambi CP_1 dall'auto e si baciano più volte (vedere foto 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110)”, (cfr. doc.
7 allegato al ricorso).
In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale sia stata pagina 8 di 12 innescata dalla specifica violazione del dovere di fedeltà da parte del resistente, che giustifica ampiamente la pronuncia di addebito della separazione, costituendo violazione grave degli obblighi coniugali, che ha causato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata con addebito al sig. . Controparte_1
Sull'affidamento del figlio, frequentazione padre-figlio e sul contributo di mantenimento.
Le parti hanno raggiunto in data 4.10.2024 un accordo in ordine all'affidamento e collocamento del minore, frequentazione padre-figlio, contributo paterno di mantenimento, oltre all'impegno del padre a non far frequentare il figlio con la compagna.
Su richiesta delle parti, all'esito dell'udienza del 12.09.2024, il giudice, emanando i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. ratificava l'accordo intervenuto fra le parti.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti provvisori suddetti provvedendo, quindi, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in data
4.10.2023. Invero, la previsione di affidamento condiviso del figlio a Per_1 entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre come pattuita dalle parti, danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse del minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare sulla loro costante presenza e vicinanza.
Pertanto, il diritto di visita del padre sarà regolato a settimane alterne come segue:
1° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé due pomeriggi infrasettimanali, che vengono sin da ora individuati – alla luce delle attività ludico sportive di – nel lunedì e nel mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, Per_1
pagina 9 di 12 orario entro il quale il Sig. dovrà riportare il minore a casa. Resta ferma CP_1 la possibilità delle parti di accordarsi per la modifica delle suddette giornate;
2° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 21:30 e il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica mattina, quando dovrà riaccompagnare il minore a casa entro le ore 9:30. Inoltre, sempre salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà trascorrere con il figlio quattro giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante quelle pasquali, e quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il quotidiano contatto telefonico del minore con l'altro genitore.
Congruo appare, altresì, tenuto conto delle condizioni economiche sì come riferite,
e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, come anche la eguale ripartizione tra i genitori dell'onere di pagamento delle spese straordinarie.
Pertanto, si conferma l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio versando a favore della sig.ra un assegno di Per_1 Pt_1 mantenimento pari a € 375,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e modalità di corresponsione si rimanda al protocollo stilato dal Tribunale di
Perugia in data 25/05/2016.
Infine, va confermato l'impegno di entrambi i coniugi, nei rispettivi momenti che trascorreranno insieme al figlio, a non frequentare nuovi compagni, nonché a ridurre al massimo i contatti telefonici con gli stessi.
Prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Giacchè nel ricorso promosso dalla sig.ra è stata cumulativamente chiesta Pt_1 anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49, non essendo pagina 10 di 12 tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 28.03.1978, e nato a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
al marito;
[...]
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso Per_1 la madre nell'abitazione coniugale sita in Perugia, Via Campo di Marte n. 8/M;
4) Il diritto di visita del padre sarà regolato a settimane alterne come segue: 1° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé due pomeriggi infrasettimanali, che vengono sin da ora individuati – alla luce delle attività ludico sportive di – nel lunedì e nel mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, Per_1 orario entro il quale il Sig. dovrà riportare il minore a casa. Resta ferma CP_1 la possibilità delle parti di accordarsi per la modifica delle suddette giornate;
2° settimana: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 21:30 e il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica mattina, quando dovrà riaccompagnare il minore a casa entro le ore 9:30. Inoltre, sempre salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà trascorrere con il figlio quattro giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante quelle pasquali, e pagina 11 di 12 quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il quotidiano contatto telefonico del minore con l'altro genitore.
5) Pone a carico del Sig. un assegno di mantenimento a favore della CP_1
Sig.ra a titolo di mantenimento del minore , pari ad Euro 375,00 Pt_1 Per_1
(euro trecentosettantacinque/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e modalità di corresponsione si rimanda al protocollo stilato dal Tribunale di
Perugia in data 25/05/2016;
6) I coniugi si impegnano, nei rispettivi momenti che trascorreranno insieme al figlio, a non frequentare nuovi compagni, nonché a ridurre al massimo i contatti telefonici con gli stessi;
7) Rimette le parti davanti al giudice istruttore, Elena Stramaccioni, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
8) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Perugia, 7.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
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