TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 431 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso da
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Meglio, presso il cui studio a Palermo, corso
Calatafimi n. 377, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lecat, presso il cui studio a Palermo, via
CE Di MA n. 10, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 20/09/2008 e di aver generato due figlie CP_1
Per_
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], ha chiesto la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto delle figlie minori con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e la previsione a suo carico di un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Con comparsa del 10/05/2025 si è costituita in giudizio la quale, pur CP_1 aderendo alle domande di divorzio ed affidamento congiunto delle minori, ha chiesto il riconoscimento di un contributo complessivo di € 1.200,00 al mese, di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c. emessa il 20/05/2025, il Giudice delegato ha così provveduto:
“considerato che nel giudizio di separazione, definito con sentenza del 22/12/2023, passata in giudicato, era stato previsto l'affidamento congiunto delle minori con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre nonché l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 1.200,00 al mese, di cui €
300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che, alla luce della concorde richiesta delle parti e dell'assenza di ragioni ostative, va confermato il regime di affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre;
rilevato, quanto al diritto di visita da parte del padre (in questi anni esercitato in modo sporadico, come confermato dallo stesso ricorrente, il quale ha tuttavia evidenziato di voler riprendere una frequentazione più assidua con le figlie, anche in ragione dei minori spostamenti per lavoro), che va confermato il regime di visita già previsto con la sentenza di separazione, da intendersi come schema minimo di frequentazione, fermo restando la facoltà delle parti di ampliare modi ed orari di incontro padre-figlie, secondo modalità di volta in volta concordate, tenuto conto delle esigenze della prole;
rilevato, quanto agli aspetti economici, che, in questa fase temporanea ed urgente, alla luce:
- delle condizioni economiche della resistente, la quale ha dichiarato nell'anno di imposta
2022 un reddito complessivo lordo di € 72.150,00 e nell'anno di imposta 2023 di €
64.917,00 (redditi derivanti dall'attività di locazione turistica a breve termine di una villa di Mondello, dalla stessa condotta in locazione al canone di € 1.500,00 al mese);
- delle attuali condizioni economiche del ricorrente, sulle quali, tuttavia, è necessario un approfondimento istruttorio, proprio in ragione della specifica capacità lavorativa e professionalità del medesimo e degli elevati redditi dichiarati fiscalmente negli anni passati ed indicati anche nella sentenza di separazione, peraltro non impugnata (“agente
2 di commercio, attività che, durante gli anni di convivenza, aveva prestato alle dipendenze di diverse aziende ricavando un reddito annuo lordo nel 2019 pari ad € 184.000,00 e nel 2020 di circa 135.000,00 €. Il ricorrente ha poi dedotto di aver subito nel 2021 una forte contrazione dei propri redditi per effetto della risoluzione del contratto di agenzia con la società “CERVED” (si veda lettera di risoluzione offerta in comunicazione) e di aver successivamente, nel 2022, svolto attività lavorativa alle dipendenze della società “Digital One S.R.L.” percependo un reddito di €
20.809,00, rapporto lavorativo poi conclusosi nel mese di luglio 2023 secondo quanto allegato nella comparsa conclusionale nella quale il sig. ha dedotto di essere nuovamente Pt_1 disoccupato”), nonché dell'insufficienza delle Certificazioni Uniche depositate nel presente giudizio, della mancata produzione degli estratti conti degli ultimi tre anni e della mancata allegazione dell'attività lavorativa svolta dopo la cessazione del contratto con Digital One;
va disposta, in via provvisoria ed urgente e fatti salvi i successivi approfondimenti istruttori, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e la riduzione del contributo per il mantenimento delle due figlie minori dall'importo di € 900,00 a quello di € 700,00 al mese (anche in considerazione degli attuali tempi di permanenza delle minori presso il padre, ancora molto esigui, e del conseguente onere di accudimento in capo alla madre)”.
Alla successiva udienza del 16/10/2025 i difensori hanno rappresentato che l'ordinanza non è stata reclamata.
Dopodiché, con ordinanza del 03/11/2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia alle medesime condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2025, entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice;
il ricorrente ha, soltanto, chiesto di indicare i giorni specifici della settimana in cui esercitare il diritto di visita, essendo stato previsto nell'ordinanza genericamente il diritto per due giorni alla settimana.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
3 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5911/2023 emessa da questo
Tribunale il 20-22/12/2023, passata in giudicato (cf. attestazione del 12/02/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle condizioni del divorzio, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, le cui condizioni sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Quanto al diritto di visita da parte del ricorrente nel corso della settimana, va ricordato che con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. sono state confermate le condizioni della sentenza di separazione, in cui era stato previsto il diritto del ricorrente di incontrare le due figlie due giorni alla settimana per 6 ore continuative al giorno.
Alla luce dell'espressa richiesta del ricorrente, ritiene il Collegio che detti giorni, in caso di disaccordo tra i genitori, debba essere individuati nel martedì e nel giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21:30, compresa la cena.
La natura e l'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 20/09/2008 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in data [...] C.F._1 CP_1
( ), secondo le condizioni della proposta conciliativa del Giudice C.F._2 delegato, accettata da entrambe le parti, e con le precisazioni di cui in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 219, p. II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN CO CE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 431 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso da
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Meglio, presso il cui studio a Palermo, corso
Calatafimi n. 377, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lecat, presso il cui studio a Palermo, via
CE Di MA n. 10, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 20/09/2008 e di aver generato due figlie CP_1
Per_
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], ha chiesto la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto delle figlie minori con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e la previsione a suo carico di un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Con comparsa del 10/05/2025 si è costituita in giudizio la quale, pur CP_1 aderendo alle domande di divorzio ed affidamento congiunto delle minori, ha chiesto il riconoscimento di un contributo complessivo di € 1.200,00 al mese, di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c. emessa il 20/05/2025, il Giudice delegato ha così provveduto:
“considerato che nel giudizio di separazione, definito con sentenza del 22/12/2023, passata in giudicato, era stato previsto l'affidamento congiunto delle minori con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre nonché l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 1.200,00 al mese, di cui €
300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che, alla luce della concorde richiesta delle parti e dell'assenza di ragioni ostative, va confermato il regime di affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre;
rilevato, quanto al diritto di visita da parte del padre (in questi anni esercitato in modo sporadico, come confermato dallo stesso ricorrente, il quale ha tuttavia evidenziato di voler riprendere una frequentazione più assidua con le figlie, anche in ragione dei minori spostamenti per lavoro), che va confermato il regime di visita già previsto con la sentenza di separazione, da intendersi come schema minimo di frequentazione, fermo restando la facoltà delle parti di ampliare modi ed orari di incontro padre-figlie, secondo modalità di volta in volta concordate, tenuto conto delle esigenze della prole;
rilevato, quanto agli aspetti economici, che, in questa fase temporanea ed urgente, alla luce:
- delle condizioni economiche della resistente, la quale ha dichiarato nell'anno di imposta
2022 un reddito complessivo lordo di € 72.150,00 e nell'anno di imposta 2023 di €
64.917,00 (redditi derivanti dall'attività di locazione turistica a breve termine di una villa di Mondello, dalla stessa condotta in locazione al canone di € 1.500,00 al mese);
- delle attuali condizioni economiche del ricorrente, sulle quali, tuttavia, è necessario un approfondimento istruttorio, proprio in ragione della specifica capacità lavorativa e professionalità del medesimo e degli elevati redditi dichiarati fiscalmente negli anni passati ed indicati anche nella sentenza di separazione, peraltro non impugnata (“agente
2 di commercio, attività che, durante gli anni di convivenza, aveva prestato alle dipendenze di diverse aziende ricavando un reddito annuo lordo nel 2019 pari ad € 184.000,00 e nel 2020 di circa 135.000,00 €. Il ricorrente ha poi dedotto di aver subito nel 2021 una forte contrazione dei propri redditi per effetto della risoluzione del contratto di agenzia con la società “CERVED” (si veda lettera di risoluzione offerta in comunicazione) e di aver successivamente, nel 2022, svolto attività lavorativa alle dipendenze della società “Digital One S.R.L.” percependo un reddito di €
20.809,00, rapporto lavorativo poi conclusosi nel mese di luglio 2023 secondo quanto allegato nella comparsa conclusionale nella quale il sig. ha dedotto di essere nuovamente Pt_1 disoccupato”), nonché dell'insufficienza delle Certificazioni Uniche depositate nel presente giudizio, della mancata produzione degli estratti conti degli ultimi tre anni e della mancata allegazione dell'attività lavorativa svolta dopo la cessazione del contratto con Digital One;
va disposta, in via provvisoria ed urgente e fatti salvi i successivi approfondimenti istruttori, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e la riduzione del contributo per il mantenimento delle due figlie minori dall'importo di € 900,00 a quello di € 700,00 al mese (anche in considerazione degli attuali tempi di permanenza delle minori presso il padre, ancora molto esigui, e del conseguente onere di accudimento in capo alla madre)”.
Alla successiva udienza del 16/10/2025 i difensori hanno rappresentato che l'ordinanza non è stata reclamata.
Dopodiché, con ordinanza del 03/11/2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia alle medesime condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2025, entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice;
il ricorrente ha, soltanto, chiesto di indicare i giorni specifici della settimana in cui esercitare il diritto di visita, essendo stato previsto nell'ordinanza genericamente il diritto per due giorni alla settimana.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
3 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5911/2023 emessa da questo
Tribunale il 20-22/12/2023, passata in giudicato (cf. attestazione del 12/02/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle condizioni del divorzio, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, le cui condizioni sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Quanto al diritto di visita da parte del ricorrente nel corso della settimana, va ricordato che con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. sono state confermate le condizioni della sentenza di separazione, in cui era stato previsto il diritto del ricorrente di incontrare le due figlie due giorni alla settimana per 6 ore continuative al giorno.
Alla luce dell'espressa richiesta del ricorrente, ritiene il Collegio che detti giorni, in caso di disaccordo tra i genitori, debba essere individuati nel martedì e nel giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21:30, compresa la cena.
La natura e l'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 20/09/2008 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] in data [...] C.F._1 CP_1
( ), secondo le condizioni della proposta conciliativa del Giudice C.F._2 delegato, accettata da entrambe le parti, e con le precisazioni di cui in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 219, p. II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN CO CE
4