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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/03/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
RG 57/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche quali esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomina Sole, Per_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu, elettivamente P.IVA_1 domiciliata all'indirizzo pec Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: rimborso spese assistenza sanitaria indiretta
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
18.1.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio , CP_1
al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. I ricorrenti hanno rappresentato di aver chiesto all' la concessione dei CP_1
benefici economici connessi alle prestazioni erogabili al di fuori del territorio regionale, di cui alla L.R. n. 26 del 1991, per le cure del figlio minore , con la Persona_1 necessaria presenza di due accompagnatori, in ragione della minore età e delle condizioni cliniche del paziente.
3. Hanno altresì allegato che la parte convenuta, a seguito del ricorso mosso da
[...]
avverso il primo provvedimento negativo nei confronti del secondo Parte_1 accompagnatore, ha autorizzato l'erogazione dei benefici economici per entrambi gli accompagnatori sia per il viaggio sia per il soggiorno, in relazione alle prestazioni sanitarie ricevute dal minore presso l' di Genova. Org_1
4. A tal fine, i ricorrenti hanno allegato che è stato ricoverato presso la Persona_1 struttura ospedaliera dall'8.1.2020 al 15.1.2020, e che si è poi dovuto trattenere nelle vicinanze dell'ospedale in attesa della visita di controllo, svolta in regime di day hospital il 21.1.2020, sempre assistito da entrambi i genitori.
5. Parte ricorrente ha poi dedotto che riconosceva il complessivo importo CP_1 di € 2.098,08, tale da ricomprendere il periodo dall'8.1.2020 al 15.1.2020 per i tre ricorrenti, il giorno della visita di controllo per l'assistito e un solo accompagnatore, nonché le spese di viaggio.
6. Sicché, i ricorrenti hanno lamentato la parzialità di tale somma, non avendo l'odierna convenuta corrisposto alcunché al paziente e ai due accompagnatori per il periodo tra il 16 gennaio e il 20 gennaio, nonché la mezza diaria ulteriormente dovuta al secondo accompagnatore in relazione alla visita di controllo del 21 gennaio.
7. Parte attrice difatti ha l'indispensabilità della permanenza nelle vicinanze dell'ospedale dalla data delle dimissioni (15 gennaio 2020) a quella del controllo (21 gennaio 2020), in ragione delle condizioni cliniche del minorenne, come comprovato dalla certificazione medica.
8. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta.
2) Riconoscere ai ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 L.R. 26/1991, il diritto al contributo per le spese di soggiorno così come meglio in premessa quantificato e, per l'effetto:
3) condannare la convenuta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo di €.1.395,00 o altra veriore accertanda in corso di causa, con gli interessi
2 di legge dalla domanda al saldo, quale differenza ancora dovuta per spese di soggiorno non corrisposte per il paziente e per i due accompagnatori;
In subordine:
5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere applicabili le Linee Guida Operative della convenuta nella parte in cui limitano a tre giornate la possibilità di corresponsione del contributo di soggiorno relativo alle giornate di assenza di prestazioni sanitarie certificate oltre, per il periodo in eccesso, delle spese effettivamente sostenute, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 855,00
(270,00 per 3 oltre €. 45,00 dovute al secondo accompagnatore per la giornata del
21.01.20), o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre alle spese effettivamente svolte per le ulteriori due giornate e comprovate dalla documentazione in atti.
6) In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
9. Si è ritualmente costituita , rivendicando la correttezza della gestione CP_1
della pratica di rimborso da parte del proprio ufficio liquidazioni e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
10. Con memoria del 6.7.2022 si è costituita Controparte_1
, quale successore di , facendo
[...] CP_1 proprie tutte le difese ed eccezioni spiegate da quest'ultima.
11. Mutata la persona del giudice ed istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 7 marzo 2024, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si evidenziano.
13. In diritto, si osserva che la legge del 23 luglio 1991, n. 26, diretta a Org_2
regolamentare le prestazioni di assistenza sanitaria indiretta nel territorio nazionale e all'estero, all'art. 9, rubricato quale
“Contributi per spese di viaggio”, così stabilisce:
“
1. Per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio regionale la Regione concede, a valere su fondi propri, il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito.
2. Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche per le spese di viaggio dell'accompagnatore, quando si verifica una delle seguenti condizioni:
3 a) la presenza dell'accompagnatore sia stata richiesta all'atto della domanda di autorizzazione e l'Unità sanitaria locale l'abbia ritenuta indispensabile;
b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18.
3. Con il provvedimento di autorizzazione l'Unità sanitaria locale competente individua quale sia il mezzo di viaggio più idoneo per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il viaggio deve essere effettuato in classe economica, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza.
4. In relazione alla particolare affezione del paziente l'Unità sanitaria locale può autorizzare in via eccezionale la presenza di più accompagnatori.
Il contributo è concesso anche per le spese di viaggio e di trasporto sostenute per fruire al di fuori del territorio regionale di prestazioni sanitarie in regime di assistenza diretta”.
14. L'art. 12 poi prevede che:
“
1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il richiedente inoltra all'Unità sanitaria locale domanda corredata dalla documentazione attestante le spese sanitarie e le spese di viaggio sostenute.
2. L'Unità sanitaria locale, accertata la regolarità della documentazione, dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione stessa”.
15. Infine, l'art. 24, rubricato quale “Contributi per spese di soggiorno” e appartenente al titolo 4 (“Contributi regionali di solidarietà”) detta la seguente disciplina:
“
1. La Regione concorre alle spese di soggiorno del paziente non ospedalizzato e dell'eventuale accompagnatore connesse con prestazioni sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale ai sensi degli articoli 7 e 14 della presente legge.
2. Il contributo è concesso in forma diaria giornaliera, determinata in lire 60.000 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in Lire 90.000 per il trasferimento all'estero.
3. La richiesta del contributo deve essere fatta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 10 e 20.
4. La proposta sanitaria di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), e all'articolo
20, primo comma, lettera b), deve precisare il periodo di degenza e di trattamento.
4
5. Il contributo è erogato per il 50 per cento anticipatamente. Per la quota residua dietro presentazione della certificazione sanitaria rilasciata dal presidio che ha erogato le prestazioni attestanti il periodo di degenza o di trattamento.
6. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato”.
16. L'importo di cui al comma 2 è stato poi aggiornato in € 90,00 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in € 120,00 per i trasferimenti all'estero, come stabilito dall'art. 8, comma 17, della legge regionale n. 3/2008.
17. Ciò premesso in diritto, il giudicante ritiene che non possa essere condivisa l'interpretazione della normativa sopra citata svolta dai ricorrenti con riferimento alla richiesta di pagamento della diaria per l'intero periodo di soggiorno intercorrente tra la data delle dimissioni del paziente e quella della visita di controllo.
18. Invero, tale impianto normativo è stato già oggetto di esame da parte dell'odierno
Tribunale, osservando la ontologica diversità dei benefici previsti dalla L. 26/91 relativi alle spese di trasporto e viaggio e alle spese di soggiorno.
19. Dall'analisi del dato letterale non può non valorizzarsi la diversità della natura della spesa di viaggio e trasporto, rispetto alla quale l'art. 12 parla di rimborso, prevedendo quale condizione di erogabilità dello stesso la presentazione della documentazione attestante … le spese di viaggio sostenute;
viceversa, la spesa di soggiorno ha la natura di diaria ed è erogata in misura fissa e forfettaria senza necessità che la stessa sia documentata.
20. La diversità di natura appare, peraltro, avvalorata dal fatto che le due tipologie di spesa sono disciplinate dalla legge regionale in Titoli diversi: le spese di soggiorno sono inserite nel Titolo 4 che nella Rubrica qualifica, detta spesa, come Contributi regionali di solidarietà e nel testo dell'art. 24 chiarisce che La Regione concorre alle spese di soggiorno, mentre le spese di viaggio sono inserite nel Titolo 2 e l'art. 9 prevede espressamente che la Regione concede il rimborso delle stesse.
21. Ebbene, la diversità delle espressioni utilizzate impone di differenziare la tipologia di beneficio avendo il legislatore regionale ben inteso riconoscere il rimborso effettivo delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate dall'istante e di concorrere, con il riconoscimento di un contributo solidaristico, alle spese di soggiorno sopportate per la permanenza fuori regione che, a ben vedere, non si identifica in un rimborso totale della spesa ma, appunto, in un contributo.
5 22. Ritiene, poi, il giudice che il limite massimo di erogazione del contributo alle spese di soggiorno vada individuato valorizzando l'unico elemento oggettivo certo richiamato dall'art. 24 ovverosia il collegamento alla prestazione sanitaria.
23. Non può invece accedersi alla tesi difensiva secondo cui il certificato sanitario attestante l'indispensabilità della permanenza del paziente e dei due accompagnatori nelle vicinanze dell'ospedale nel periodo compreso tra la prima dimissione e il successivo controllo, costituirebbe ragione sufficiente a giustificare la permanenza fuori regione e con essa il rimborso delle spese di soggiorno per tutto il periodo di soggiorno extraregionale, oltre le spese di viaggio, compresi i giorni di assenza di prestazioni.
24. Nondimeno, ove si dovesse ancorare il contributo alla spesa di soggiorno alle considerazioni di tipo medico, si introdurrebbe, nell'interpretazione della norma, un elemento aleatorio e suscettibile di diverse interpretazioni rimesse alla discrezionalità del giudice che non solo tradirebbe lo spirito solidaristico della normativa ma finirebbe per determinare disparità di trattamento, in eccesso o in difetto, e per avere risvolti sulla finanza pubblica insostenibili e irragionevoli stante la imprevedibilità della spesa e la impossibilità di un controllo sulla effettività della stessa essendo, come detto, il contributo erogato in misura fissa.
25. Va poi comunque evidenziato che parte convenuta ha adottato nelle Linee Guida
Operative relative alla L.R. n. 26/1991, cui si è autovincolata, un criterio ragionevole, secondo cui il contributo per le spese di soggiorno oltre al giorno della prestazione viene esteso anche a tre giorni continuativi non collegati a prestazioni sanitarie e, dunque, di mero soggiorno.
26. Invero, tali linee guida prevedono all'art. 10, comma sesto, che “La diaria giornaliera si estende ai giorni nei quali i pazienti non ricevono cure o prestazioni sanitarie ma che, sulla base di particolari condizioni certificate, all'interno di un ciclo o per cure differite:
- non possono o risulta antieconomico fare rientro in;
CP_1
- per limitate disponibilità di mezzi di trasporto, certificate dalle compagnie di trasporto o dalle agenzie di viaggio, sono costretti ad anticipare o posticipare la partenza.
In tali evenienze, non saranno comunque rimborsabili periodi di assenza di prestazioni sanitarie superiori a tre giorni continuativi. Per i periodi di permanenza superiori, la possibilità di corresponsione del contributo di soggiorno relativo alle giornate di assenza
6 di prestazioni sanitarie certificate sarà inderogabilmente subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, ed il rimborso complessivo per spese di soggiorno non potrà superare l'importo effettivamente speso per il paziente e per gli eventuali accompagnatori autorizzati”.
27. Nel caso di specie, è documentalmente provata la sussistenza di particolari condizioni cliniche che rendevano necessaria la permanenza di e dei suoi Persona_1 genitori che lo assistevano nelle vicinanze dell' in attesa dello Org_1
svolgimento della visita di controllo sei giorni dopo le dimissioni. Difatti, nel documento redatto dal medico dell'istituto ospedaliero in data 2 maggio 2020, si certifica che “dalla dimissione si è ritenuto indispensabile trattenere il piccolo in ambiente Per_1 familiare e nelle vicinanze dell'Istituto, con controllo clinico in regime in Org_3
data 21/01/2020 prima della definitiva dimissione a domicilio. Inoltre, vista la tipologia del ricovero, il paziente, NON AUTOSUFFICIENTE, ha avuto necessità, in quanto
INDISPENSABILE, dell'accompagnamento di entrambi i genitori” (doc. 8 fasc. ricorrente).
28. Spettano pertanto i contributi relativi al soggiorno extraregionale con riferimento ai tre giorni successivi alle dimissioni ospedaliere (16, 17 e 18 gennaio 2020), nella misura prevista di € 90,00 a persona.
29. Per quanto riguarda invece le due giornate residue, non risultano invece agli atti le eventuali spese sostenute da parte dei ricorrenti, ragion per cui si deve escludere la sussistenza di un diritto ai contributi regionali (si ricorda che le linee guida stabiliscono che per i periodi di permanenza superiori, la possibilità di corresponsione del contributo di soggiorno relativo alle giornate di assenza di prestazioni sanitarie certificate è inderogabilmente subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute).
30. La diaria giornaliera di € 90,00 spetta non solamente per il paziente e il primo accompagnatore, ma anche al secondo. A quest'ultimo è altresì dovuto il contributo per la giornata della visita del 21 gennaio 2020, per le ragioni che si pongono all'evidenza nel prosieguo.
31. Come sopra rilevato e come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di ribadire (cfr., ex multis, sentenza Corte D'Appello di Sassari del 9.12.2021), l'assistenza indiretta nel territorio nazionale è disciplinata dall'art. 7 della legge regionale n. 26/1991 per cui gli
7 assistiti hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute (art. 8), contributi per le spese di viaggio (art. 9) e di soggiorno (art. 3, co. 2), rimborso a cui concorre anche la nei limiti previsti dall'art. 24 legge citata. Org_2
32. Al fine di meglio disciplinare il procedimento di attuazione della normativa, l' CP_2
dell' ha emanato la nota del 7.4.2011 che, nella Controparte_3
parte relativa alla liquidazione delle pratiche, ha disposto che "per quelli che effettuano viaggio e soggiorno in un'unica giornata o per la giornata di dimissione non essendoci pernottamento, appare opportuno ridurre la diaria giornaliera del 50%: ciò vale anche per gli accompagnatori di minori che vengono ricoverati nella struttura ospedaliera pagando i pasti, mentre per quelli totalmente a carico del fondo sanitario nazionale non spetta nessun tipo di contributo."; altra nota del 13.12.2015 del direttore del servizio del
Org medesimo Assessorato regionale con la quale si precisa che "nel caso in cui la per particolari affezioni del paziente, autorizza in via eccezionale la presenza di più accompagnatori (art. 9 comma 4) ad entrambi spetta il rimborso delle spese di viaggio, mentre per le spese di soggiorno è previsto solo per il primo accompagnatore (art. 24comma 1)."; la circolare del 2.8.1993 che al punto 5 (spese di viaggio e soggiorno) ha precisato "per la richiamata normativa, la presenza dell'accompagnatore potrà essere concessa: per i minori di anni 18... In riferimento ai pazienti in età pediatrica dovrà essere accertato l'eventuale ricovero di un genitore accompagnatore, a carico del fondo ospedaliero. In relazione alla possibilità di autorizzare 2 accompagnatori, si rimanda a quanto stabilito dal citato articolo 9 della L.R. n. 26/91 che ne prevede la concessione solo "in via eccezionale".
33. Il dato normativo sopra riportato stabilisce il rimborso delle spese sanitarie e di viaggio e un contributo per le spese di soggiorno: tutte erogabili a favore dell'eventuale accompagnatore autorizzato ma " In relazione alla particolare affezione del paziente
l'Unità sanitaria locale può autorizzare in via eccezionale la presenza di più accompagnatori".
34. Né la citata circolare del competente Assessore regionale né la nota del capo di gabinetto del predetto assessorato del 2011 hanno operato alcuna distinzione tra spese di viaggio e spese di soggiorno, prevista invece dalla nota del direttore del servizio del 2015 agganciandola all'art. 24 co. 1 L. R. n. 26/1991 che, come osservato, non opera, a sua
8 volta, alcuna distinzione, limitandosi a disciplinare il contributo della Regione nelle spese di soggiorno.
35. Con la conseguenza che, anche volendosi leggere, in detto primo comma, la previsione di tale limitazione, essa non potrebbe che riguardare il solo contributo regionale e non anche
Contr il rimborso spese complessivo a carico dell' alla quale è stata inoltrata la richiesta di rimborso.
36. In ogni caso, il citato art. 24 co. 1 della legge regionale menzionata non prevede affatto il rimborso delle spese di soggiorno a favore di un unico eventuale accompagnatore, ma si limita solo ad affermare “a favore" di quest'ultimo, con chiaro rinvio all'ipotesi ordinaria del co. 2 dell'art. 9 L.R. n. 26/1991.
37. Pertanto, nel silenzio rispetto all'ipotesi della particolare affezione del paziente che necessita di due accompagnatori, è possibile sostenere o che la non versi alcun Org_2
contributo o che lo versi per entrambi, non anche che lo versi per uno solo di essi, attesa l'evidente irragionevolezza di detta lettura della disposizione che verrebbe a creare una immotivata disparità di trattamento tra numero di accompagnatori e numero di aventi diritto al rimborso delle spese di soggiorno.
Contr 38. Dal che ulteriormente consegue che, una volta che l' ha ritenuto ricorrere la particolare affezione del paziente ed ha autorizzato in via eccezionale la presenza di più accompagnatori – circostanza, questa, incontestata e comunque evincibile dalla documentazione prodotta dai ricorrente - il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto per entrambi gli accompagnatori nei limiti di spesa previsti e consentiti.
39. Altrimenti detto, intervenuta l'autorizzazione alla presenza del secondo accompagnatore, la legge non consente di distinguere tra il primo ed il secondo accompagnatore in ordine al rimborso delle spese di soggiorno ai sensi dell'art. 24 della legge regionale citata.
40. Orbene, poiché nel caso di specie parte resistente ha autorizzato l'assistenza di due accompagnatori, come da provvedimento del 24 gennaio 2020 (doc. 6 fasc. ricorrente), ed
è altresì documentata l'assistenza prestata da entrambi i genitori al figlio minore (doc. 8 fasc. ricorrente), il contributo per le spese di soggiorno spetta anche a Pt_2
.
[...]
41. Pertanto, va accolta la domanda avanzata in via subordinata dai ricorrenti, volta ad ottenere il contributo del soggiorno per i tre giorni successivi alle dimissioni ospedaliere,
9 nella misura di € 90,00 ciascuno, oltre a € 45,00 a titolo di diaria a beneficio di Pt_2
per il giorno del 21 gennaio 2020 (complessivi € 855,00), oltre gli interessi di
[...]
legge dalla domanda al saldo.
42. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del criterio del decisum.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere ai Controparte_1 ricorrenti l'importo di € 855,00, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
- condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente,
[...] liquidate in complessivi € 520,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 07/03/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche quali esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomina Sole, Per_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu, elettivamente P.IVA_1 domiciliata all'indirizzo pec Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: rimborso spese assistenza sanitaria indiretta
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
18.1.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio , CP_1
al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. I ricorrenti hanno rappresentato di aver chiesto all' la concessione dei CP_1
benefici economici connessi alle prestazioni erogabili al di fuori del territorio regionale, di cui alla L.R. n. 26 del 1991, per le cure del figlio minore , con la Persona_1 necessaria presenza di due accompagnatori, in ragione della minore età e delle condizioni cliniche del paziente.
3. Hanno altresì allegato che la parte convenuta, a seguito del ricorso mosso da
[...]
avverso il primo provvedimento negativo nei confronti del secondo Parte_1 accompagnatore, ha autorizzato l'erogazione dei benefici economici per entrambi gli accompagnatori sia per il viaggio sia per il soggiorno, in relazione alle prestazioni sanitarie ricevute dal minore presso l' di Genova. Org_1
4. A tal fine, i ricorrenti hanno allegato che è stato ricoverato presso la Persona_1 struttura ospedaliera dall'8.1.2020 al 15.1.2020, e che si è poi dovuto trattenere nelle vicinanze dell'ospedale in attesa della visita di controllo, svolta in regime di day hospital il 21.1.2020, sempre assistito da entrambi i genitori.
5. Parte ricorrente ha poi dedotto che riconosceva il complessivo importo CP_1 di € 2.098,08, tale da ricomprendere il periodo dall'8.1.2020 al 15.1.2020 per i tre ricorrenti, il giorno della visita di controllo per l'assistito e un solo accompagnatore, nonché le spese di viaggio.
6. Sicché, i ricorrenti hanno lamentato la parzialità di tale somma, non avendo l'odierna convenuta corrisposto alcunché al paziente e ai due accompagnatori per il periodo tra il 16 gennaio e il 20 gennaio, nonché la mezza diaria ulteriormente dovuta al secondo accompagnatore in relazione alla visita di controllo del 21 gennaio.
7. Parte attrice difatti ha l'indispensabilità della permanenza nelle vicinanze dell'ospedale dalla data delle dimissioni (15 gennaio 2020) a quella del controllo (21 gennaio 2020), in ragione delle condizioni cliniche del minorenne, come comprovato dalla certificazione medica.
8. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta.
2) Riconoscere ai ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 L.R. 26/1991, il diritto al contributo per le spese di soggiorno così come meglio in premessa quantificato e, per l'effetto:
3) condannare la convenuta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo di €.1.395,00 o altra veriore accertanda in corso di causa, con gli interessi
2 di legge dalla domanda al saldo, quale differenza ancora dovuta per spese di soggiorno non corrisposte per il paziente e per i due accompagnatori;
In subordine:
5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere applicabili le Linee Guida Operative della convenuta nella parte in cui limitano a tre giornate la possibilità di corresponsione del contributo di soggiorno relativo alle giornate di assenza di prestazioni sanitarie certificate oltre, per il periodo in eccesso, delle spese effettivamente sostenute, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 855,00
(270,00 per 3 oltre €. 45,00 dovute al secondo accompagnatore per la giornata del
21.01.20), o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre alle spese effettivamente svolte per le ulteriori due giornate e comprovate dalla documentazione in atti.
6) In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
9. Si è ritualmente costituita , rivendicando la correttezza della gestione CP_1
della pratica di rimborso da parte del proprio ufficio liquidazioni e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
10. Con memoria del 6.7.2022 si è costituita Controparte_1
, quale successore di , facendo
[...] CP_1 proprie tutte le difese ed eccezioni spiegate da quest'ultima.
11. Mutata la persona del giudice ed istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 7 marzo 2024, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si evidenziano.
13. In diritto, si osserva che la legge del 23 luglio 1991, n. 26, diretta a Org_2
regolamentare le prestazioni di assistenza sanitaria indiretta nel territorio nazionale e all'estero, all'art. 9, rubricato quale
“Contributi per spese di viaggio”, così stabilisce:
“
1. Per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio regionale la Regione concede, a valere su fondi propri, il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito.
2. Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche per le spese di viaggio dell'accompagnatore, quando si verifica una delle seguenti condizioni:
3 a) la presenza dell'accompagnatore sia stata richiesta all'atto della domanda di autorizzazione e l'Unità sanitaria locale l'abbia ritenuta indispensabile;
b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18.
3. Con il provvedimento di autorizzazione l'Unità sanitaria locale competente individua quale sia il mezzo di viaggio più idoneo per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il viaggio deve essere effettuato in classe economica, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza.
4. In relazione alla particolare affezione del paziente l'Unità sanitaria locale può autorizzare in via eccezionale la presenza di più accompagnatori.
Il contributo è concesso anche per le spese di viaggio e di trasporto sostenute per fruire al di fuori del territorio regionale di prestazioni sanitarie in regime di assistenza diretta”.
14. L'art. 12 poi prevede che:
“
1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il richiedente inoltra all'Unità sanitaria locale domanda corredata dalla documentazione attestante le spese sanitarie e le spese di viaggio sostenute.
2. L'Unità sanitaria locale, accertata la regolarità della documentazione, dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione stessa”.
15. Infine, l'art. 24, rubricato quale “Contributi per spese di soggiorno” e appartenente al titolo 4 (“Contributi regionali di solidarietà”) detta la seguente disciplina:
“
1. La Regione concorre alle spese di soggiorno del paziente non ospedalizzato e dell'eventuale accompagnatore connesse con prestazioni sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale ai sensi degli articoli 7 e 14 della presente legge.
2. Il contributo è concesso in forma diaria giornaliera, determinata in lire 60.000 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in Lire 90.000 per il trasferimento all'estero.
3. La richiesta del contributo deve essere fatta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 10 e 20.
4. La proposta sanitaria di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), e all'articolo
20, primo comma, lettera b), deve precisare il periodo di degenza e di trattamento.
4
5. Il contributo è erogato per il 50 per cento anticipatamente. Per la quota residua dietro presentazione della certificazione sanitaria rilasciata dal presidio che ha erogato le prestazioni attestanti il periodo di degenza o di trattamento.
6. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato”.
16. L'importo di cui al comma 2 è stato poi aggiornato in € 90,00 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in € 120,00 per i trasferimenti all'estero, come stabilito dall'art. 8, comma 17, della legge regionale n. 3/2008.
17. Ciò premesso in diritto, il giudicante ritiene che non possa essere condivisa l'interpretazione della normativa sopra citata svolta dai ricorrenti con riferimento alla richiesta di pagamento della diaria per l'intero periodo di soggiorno intercorrente tra la data delle dimissioni del paziente e quella della visita di controllo.
18. Invero, tale impianto normativo è stato già oggetto di esame da parte dell'odierno
Tribunale, osservando la ontologica diversità dei benefici previsti dalla L. 26/91 relativi alle spese di trasporto e viaggio e alle spese di soggiorno.
19. Dall'analisi del dato letterale non può non valorizzarsi la diversità della natura della spesa di viaggio e trasporto, rispetto alla quale l'art. 12 parla di rimborso, prevedendo quale condizione di erogabilità dello stesso la presentazione della documentazione attestante … le spese di viaggio sostenute;
viceversa, la spesa di soggiorno ha la natura di diaria ed è erogata in misura fissa e forfettaria senza necessità che la stessa sia documentata.
20. La diversità di natura appare, peraltro, avvalorata dal fatto che le due tipologie di spesa sono disciplinate dalla legge regionale in Titoli diversi: le spese di soggiorno sono inserite nel Titolo 4 che nella Rubrica qualifica, detta spesa, come Contributi regionali di solidarietà e nel testo dell'art. 24 chiarisce che La Regione concorre alle spese di soggiorno, mentre le spese di viaggio sono inserite nel Titolo 2 e l'art. 9 prevede espressamente che la Regione concede il rimborso delle stesse.
21. Ebbene, la diversità delle espressioni utilizzate impone di differenziare la tipologia di beneficio avendo il legislatore regionale ben inteso riconoscere il rimborso effettivo delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate dall'istante e di concorrere, con il riconoscimento di un contributo solidaristico, alle spese di soggiorno sopportate per la permanenza fuori regione che, a ben vedere, non si identifica in un rimborso totale della spesa ma, appunto, in un contributo.
5 22. Ritiene, poi, il giudice che il limite massimo di erogazione del contributo alle spese di soggiorno vada individuato valorizzando l'unico elemento oggettivo certo richiamato dall'art. 24 ovverosia il collegamento alla prestazione sanitaria.
23. Non può invece accedersi alla tesi difensiva secondo cui il certificato sanitario attestante l'indispensabilità della permanenza del paziente e dei due accompagnatori nelle vicinanze dell'ospedale nel periodo compreso tra la prima dimissione e il successivo controllo, costituirebbe ragione sufficiente a giustificare la permanenza fuori regione e con essa il rimborso delle spese di soggiorno per tutto il periodo di soggiorno extraregionale, oltre le spese di viaggio, compresi i giorni di assenza di prestazioni.
24. Nondimeno, ove si dovesse ancorare il contributo alla spesa di soggiorno alle considerazioni di tipo medico, si introdurrebbe, nell'interpretazione della norma, un elemento aleatorio e suscettibile di diverse interpretazioni rimesse alla discrezionalità del giudice che non solo tradirebbe lo spirito solidaristico della normativa ma finirebbe per determinare disparità di trattamento, in eccesso o in difetto, e per avere risvolti sulla finanza pubblica insostenibili e irragionevoli stante la imprevedibilità della spesa e la impossibilità di un controllo sulla effettività della stessa essendo, come detto, il contributo erogato in misura fissa.
25. Va poi comunque evidenziato che parte convenuta ha adottato nelle Linee Guida
Operative relative alla L.R. n. 26/1991, cui si è autovincolata, un criterio ragionevole, secondo cui il contributo per le spese di soggiorno oltre al giorno della prestazione viene esteso anche a tre giorni continuativi non collegati a prestazioni sanitarie e, dunque, di mero soggiorno.
26. Invero, tali linee guida prevedono all'art. 10, comma sesto, che “La diaria giornaliera si estende ai giorni nei quali i pazienti non ricevono cure o prestazioni sanitarie ma che, sulla base di particolari condizioni certificate, all'interno di un ciclo o per cure differite:
- non possono o risulta antieconomico fare rientro in;
CP_1
- per limitate disponibilità di mezzi di trasporto, certificate dalle compagnie di trasporto o dalle agenzie di viaggio, sono costretti ad anticipare o posticipare la partenza.
In tali evenienze, non saranno comunque rimborsabili periodi di assenza di prestazioni sanitarie superiori a tre giorni continuativi. Per i periodi di permanenza superiori, la possibilità di corresponsione del contributo di soggiorno relativo alle giornate di assenza
6 di prestazioni sanitarie certificate sarà inderogabilmente subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, ed il rimborso complessivo per spese di soggiorno non potrà superare l'importo effettivamente speso per il paziente e per gli eventuali accompagnatori autorizzati”.
27. Nel caso di specie, è documentalmente provata la sussistenza di particolari condizioni cliniche che rendevano necessaria la permanenza di e dei suoi Persona_1 genitori che lo assistevano nelle vicinanze dell' in attesa dello Org_1
svolgimento della visita di controllo sei giorni dopo le dimissioni. Difatti, nel documento redatto dal medico dell'istituto ospedaliero in data 2 maggio 2020, si certifica che “dalla dimissione si è ritenuto indispensabile trattenere il piccolo in ambiente Per_1 familiare e nelle vicinanze dell'Istituto, con controllo clinico in regime in Org_3
data 21/01/2020 prima della definitiva dimissione a domicilio. Inoltre, vista la tipologia del ricovero, il paziente, NON AUTOSUFFICIENTE, ha avuto necessità, in quanto
INDISPENSABILE, dell'accompagnamento di entrambi i genitori” (doc. 8 fasc. ricorrente).
28. Spettano pertanto i contributi relativi al soggiorno extraregionale con riferimento ai tre giorni successivi alle dimissioni ospedaliere (16, 17 e 18 gennaio 2020), nella misura prevista di € 90,00 a persona.
29. Per quanto riguarda invece le due giornate residue, non risultano invece agli atti le eventuali spese sostenute da parte dei ricorrenti, ragion per cui si deve escludere la sussistenza di un diritto ai contributi regionali (si ricorda che le linee guida stabiliscono che per i periodi di permanenza superiori, la possibilità di corresponsione del contributo di soggiorno relativo alle giornate di assenza di prestazioni sanitarie certificate è inderogabilmente subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute).
30. La diaria giornaliera di € 90,00 spetta non solamente per il paziente e il primo accompagnatore, ma anche al secondo. A quest'ultimo è altresì dovuto il contributo per la giornata della visita del 21 gennaio 2020, per le ragioni che si pongono all'evidenza nel prosieguo.
31. Come sopra rilevato e come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di ribadire (cfr., ex multis, sentenza Corte D'Appello di Sassari del 9.12.2021), l'assistenza indiretta nel territorio nazionale è disciplinata dall'art. 7 della legge regionale n. 26/1991 per cui gli
7 assistiti hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute (art. 8), contributi per le spese di viaggio (art. 9) e di soggiorno (art. 3, co. 2), rimborso a cui concorre anche la nei limiti previsti dall'art. 24 legge citata. Org_2
32. Al fine di meglio disciplinare il procedimento di attuazione della normativa, l' CP_2
dell' ha emanato la nota del 7.4.2011 che, nella Controparte_3
parte relativa alla liquidazione delle pratiche, ha disposto che "per quelli che effettuano viaggio e soggiorno in un'unica giornata o per la giornata di dimissione non essendoci pernottamento, appare opportuno ridurre la diaria giornaliera del 50%: ciò vale anche per gli accompagnatori di minori che vengono ricoverati nella struttura ospedaliera pagando i pasti, mentre per quelli totalmente a carico del fondo sanitario nazionale non spetta nessun tipo di contributo."; altra nota del 13.12.2015 del direttore del servizio del
Org medesimo Assessorato regionale con la quale si precisa che "nel caso in cui la per particolari affezioni del paziente, autorizza in via eccezionale la presenza di più accompagnatori (art. 9 comma 4) ad entrambi spetta il rimborso delle spese di viaggio, mentre per le spese di soggiorno è previsto solo per il primo accompagnatore (art. 24comma 1)."; la circolare del 2.8.1993 che al punto 5 (spese di viaggio e soggiorno) ha precisato "per la richiamata normativa, la presenza dell'accompagnatore potrà essere concessa: per i minori di anni 18... In riferimento ai pazienti in età pediatrica dovrà essere accertato l'eventuale ricovero di un genitore accompagnatore, a carico del fondo ospedaliero. In relazione alla possibilità di autorizzare 2 accompagnatori, si rimanda a quanto stabilito dal citato articolo 9 della L.R. n. 26/91 che ne prevede la concessione solo "in via eccezionale".
33. Il dato normativo sopra riportato stabilisce il rimborso delle spese sanitarie e di viaggio e un contributo per le spese di soggiorno: tutte erogabili a favore dell'eventuale accompagnatore autorizzato ma " In relazione alla particolare affezione del paziente
l'Unità sanitaria locale può autorizzare in via eccezionale la presenza di più accompagnatori".
34. Né la citata circolare del competente Assessore regionale né la nota del capo di gabinetto del predetto assessorato del 2011 hanno operato alcuna distinzione tra spese di viaggio e spese di soggiorno, prevista invece dalla nota del direttore del servizio del 2015 agganciandola all'art. 24 co. 1 L. R. n. 26/1991 che, come osservato, non opera, a sua
8 volta, alcuna distinzione, limitandosi a disciplinare il contributo della Regione nelle spese di soggiorno.
35. Con la conseguenza che, anche volendosi leggere, in detto primo comma, la previsione di tale limitazione, essa non potrebbe che riguardare il solo contributo regionale e non anche
Contr il rimborso spese complessivo a carico dell' alla quale è stata inoltrata la richiesta di rimborso.
36. In ogni caso, il citato art. 24 co. 1 della legge regionale menzionata non prevede affatto il rimborso delle spese di soggiorno a favore di un unico eventuale accompagnatore, ma si limita solo ad affermare “a favore" di quest'ultimo, con chiaro rinvio all'ipotesi ordinaria del co. 2 dell'art. 9 L.R. n. 26/1991.
37. Pertanto, nel silenzio rispetto all'ipotesi della particolare affezione del paziente che necessita di due accompagnatori, è possibile sostenere o che la non versi alcun Org_2
contributo o che lo versi per entrambi, non anche che lo versi per uno solo di essi, attesa l'evidente irragionevolezza di detta lettura della disposizione che verrebbe a creare una immotivata disparità di trattamento tra numero di accompagnatori e numero di aventi diritto al rimborso delle spese di soggiorno.
Contr 38. Dal che ulteriormente consegue che, una volta che l' ha ritenuto ricorrere la particolare affezione del paziente ed ha autorizzato in via eccezionale la presenza di più accompagnatori – circostanza, questa, incontestata e comunque evincibile dalla documentazione prodotta dai ricorrente - il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto per entrambi gli accompagnatori nei limiti di spesa previsti e consentiti.
39. Altrimenti detto, intervenuta l'autorizzazione alla presenza del secondo accompagnatore, la legge non consente di distinguere tra il primo ed il secondo accompagnatore in ordine al rimborso delle spese di soggiorno ai sensi dell'art. 24 della legge regionale citata.
40. Orbene, poiché nel caso di specie parte resistente ha autorizzato l'assistenza di due accompagnatori, come da provvedimento del 24 gennaio 2020 (doc. 6 fasc. ricorrente), ed
è altresì documentata l'assistenza prestata da entrambi i genitori al figlio minore (doc. 8 fasc. ricorrente), il contributo per le spese di soggiorno spetta anche a Pt_2
.
[...]
41. Pertanto, va accolta la domanda avanzata in via subordinata dai ricorrenti, volta ad ottenere il contributo del soggiorno per i tre giorni successivi alle dimissioni ospedaliere,
9 nella misura di € 90,00 ciascuno, oltre a € 45,00 a titolo di diaria a beneficio di Pt_2
per il giorno del 21 gennaio 2020 (complessivi € 855,00), oltre gli interessi di
[...]
legge dalla domanda al saldo.
42. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del criterio del decisum.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere ai Controparte_1 ricorrenti l'importo di € 855,00, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
- condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente,
[...] liquidate in complessivi € 520,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 07/03/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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