TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra EPOMEO CARMINE, con l'assistenza e difesa dell'avv. Fabio Cardanobile;
e
“SANITASERVICE POLICLINICO BARI SRL”, contumace nonché I.N.P.S., con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De Leonardis
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
In punto di fatto, è d'uopo premettere che il ricorrente ha dedotto di avere lavorato, a far data dal 1.07.2004, alle dipendenze della società “Intini Source Spa”, inquadrato nel livello 3 CCNL Imprese Esercenti Servizi di Pulizia;
di essere stato assunto- dopo il processo di
“internalizzazione” dei servizi di pulizia da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, alle dipendenze della “POLICLINICO
SERVIZI SANITARI SRL”, dal 1.01.2013 e di essere stato inquadrato nella categoria A del CCNL Personale Dipendente delle Strutture Associate all'AIOP, profilo di operaio e mansioni di addetto alle pulizie all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi;
di avere di fatto svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria B3 del CCNL.
Ha allegato di avere ottenuto pronunzia a sé favorevole del
Tribunale di Bari n. 2841/2023, pubbl. il 23.10.2023 (all.n. 3), con la quale, all'esito della c.t.u. contabile espletata per la quantificazione delle differenze retributive, è stata accolta la domanda ed è stato dichiarato il suo diritto al
1 superiore inquadramento nel Liv. B3 dal 01.01.2013 con condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2013 al 31.07.2020 (sentenza passata in giudicato). Orbene, la parte ricorrente ha dedotto che la società resistente ha provveduto ad inquadrare il lavoratore nel livello B3 solo a far data da dicembre 2023 (cfr. busta paga in atti).
La domanda attorea deve essere accolta in quanto dal riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, sì come statuito dal Trib. di Bari, deve farsi discendere anche il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo successivo al 31.07.2020 e segnatamente dal
1.08.2020 sino a dicembre 2023, nella misura quantificata dal ricorrente sulla scorta del CCNL applicabile e delle buste paga, pari ad € 10.027,83.
Per quanto concerne la domanda di regolarizzazione contributiva, occorre precisare quanto segue. Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765
- 03). In caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti. (Cass. Sez. L - , Sentenza n.
17320 del 19/08/2020 (Rv. 658831 - 01)
2 Nel procedimento conclusosi con sentenza n. 2841/23, l'INPS non era litisconsorte in quanto non era stata avanzata la richiesta di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva. Pertanto, stante la notifica del presente ricorso nei confronti dell'ente previdenziale, avvenuta in data
15.11.2024 e tenuto conto della sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID di cui alla circ. INPS
n.126/2021 (311 giorni nel caso specifico), il periodo di contribuzione non prescritto risulta essere decorrente dal 01/2019, non essendo stati prodotti dal ricorrente atti interruttivi. La condanna alla regolarizzazione contributiva deve essere limitata, nel rispetto del termine prescrizionale, a decorrere da gennaio 2019. Le spese processuali tra la parte ricorrente e la società convenuta- liquidate in misura pari ai medi- seguono la soccombenza. Non si ravvisano gli estremi (avere agito/resistito con dolo o colpa grave) per la condanna ex art. 96 co 3 cpc.
Compensa le spese processuali nei confronti dell'INPS.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e condanna la società convenuta all'erogazione in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni della categoria B3, con decorrenza dal 1.08.2020 sino a novembre
2023, pari ad Euro 10.027,23, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
-condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente a far data da gennaio
2019;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in Euro
4.216,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi anticipatario;
3 -compensa le spese processuali nei confronti dell'INPS.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra EPOMEO CARMINE, con l'assistenza e difesa dell'avv. Fabio Cardanobile;
e
“SANITASERVICE POLICLINICO BARI SRL”, contumace nonché I.N.P.S., con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De Leonardis
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
In punto di fatto, è d'uopo premettere che il ricorrente ha dedotto di avere lavorato, a far data dal 1.07.2004, alle dipendenze della società “Intini Source Spa”, inquadrato nel livello 3 CCNL Imprese Esercenti Servizi di Pulizia;
di essere stato assunto- dopo il processo di
“internalizzazione” dei servizi di pulizia da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, alle dipendenze della “POLICLINICO
SERVIZI SANITARI SRL”, dal 1.01.2013 e di essere stato inquadrato nella categoria A del CCNL Personale Dipendente delle Strutture Associate all'AIOP, profilo di operaio e mansioni di addetto alle pulizie all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi;
di avere di fatto svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria B3 del CCNL.
Ha allegato di avere ottenuto pronunzia a sé favorevole del
Tribunale di Bari n. 2841/2023, pubbl. il 23.10.2023 (all.n. 3), con la quale, all'esito della c.t.u. contabile espletata per la quantificazione delle differenze retributive, è stata accolta la domanda ed è stato dichiarato il suo diritto al
1 superiore inquadramento nel Liv. B3 dal 01.01.2013 con condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.01.2013 al 31.07.2020 (sentenza passata in giudicato). Orbene, la parte ricorrente ha dedotto che la società resistente ha provveduto ad inquadrare il lavoratore nel livello B3 solo a far data da dicembre 2023 (cfr. busta paga in atti).
La domanda attorea deve essere accolta in quanto dal riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, sì come statuito dal Trib. di Bari, deve farsi discendere anche il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo successivo al 31.07.2020 e segnatamente dal
1.08.2020 sino a dicembre 2023, nella misura quantificata dal ricorrente sulla scorta del CCNL applicabile e delle buste paga, pari ad € 10.027,83.
Per quanto concerne la domanda di regolarizzazione contributiva, occorre precisare quanto segue. Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765
- 03). In caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti. (Cass. Sez. L - , Sentenza n.
17320 del 19/08/2020 (Rv. 658831 - 01)
2 Nel procedimento conclusosi con sentenza n. 2841/23, l'INPS non era litisconsorte in quanto non era stata avanzata la richiesta di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva. Pertanto, stante la notifica del presente ricorso nei confronti dell'ente previdenziale, avvenuta in data
15.11.2024 e tenuto conto della sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID di cui alla circ. INPS
n.126/2021 (311 giorni nel caso specifico), il periodo di contribuzione non prescritto risulta essere decorrente dal 01/2019, non essendo stati prodotti dal ricorrente atti interruttivi. La condanna alla regolarizzazione contributiva deve essere limitata, nel rispetto del termine prescrizionale, a decorrere da gennaio 2019. Le spese processuali tra la parte ricorrente e la società convenuta- liquidate in misura pari ai medi- seguono la soccombenza. Non si ravvisano gli estremi (avere agito/resistito con dolo o colpa grave) per la condanna ex art. 96 co 3 cpc.
Compensa le spese processuali nei confronti dell'INPS.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e condanna la società convenuta all'erogazione in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni della categoria B3, con decorrenza dal 1.08.2020 sino a novembre
2023, pari ad Euro 10.027,23, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
-condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente a far data da gennaio
2019;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in Euro
4.216,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi anticipatario;
3 -compensa le spese processuali nei confronti dell'INPS.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
4