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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2667/2024 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. LASTRINETTI DANIELE CP_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. REPETTO GABRIELE CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/2024, assegno, promessa di pagamento
Conclusioni
Parte attrice:
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: per i motivi in premessa disporre la chiamata in causa della società CP_3
– socio unico – CF , in persona del LR pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_3
Genova Via Domenico Fiasella n. 3-14, con spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 7 - disconosce formalmente, ai sensi dell'art 214 cpc, il documento n. CP_1
5 di cui al fascicolo di monitorio di controparte, nella specie l'Assegno tratto da
Banco Desio n. 1115162156-04
NEL MERITO:
– In via principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 743/2024 emesso dal Tribunale di Bolzano in data 21.06.2024 perché infondato, ingiusto ed illegittimo,
– Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta:
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via principale, confermare l'ingiunzione n. 743/2024 R.G. n. 1689/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano in favore dell'opposta nei confronti CP_2
dell'opponente respingendo l'opposizione perché infondata in Controparte_4
fatto e in diritto;
in via subordinata: comunque, occorrendo, accertare e dichiarare che l'opponente va in debito verso l'opposta, per le ragioni di cui in narrativa, della somma di €
64.496,34 in linea capitale, e condannare pertanto l'attrice opponente al correlativo pagamento, con interessi moratori dal dovuto al saldo;
in ogni caso: condannare l'opponente anche al pagamento degli interessi compensativi sulla somma capitale maturati e maturandi fino al dì del pagamento;
con vittoria inoltre delle spese del giudizio di opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo allegando di essere creditrice CP_2
pagina 2 di 7 dell'importo residuo di € 64.496,34 a titolo di prezzo per la fornitura della merce indicate nelle seguenti fatture 1) fattura n. 12788 dd. 27.07.2023 per € 37.577,61
(doc. n. 1); 2) fattura n. 14947 dd. 31.08.2023 per € 8.865,74 (doc. n. 2); 3) fattura n. 16638 dd. 27.09.2023 per € 19.236,05 (doc. n. 3); 4) fattura n. 18722 dd.
26.10.2023 per € 8.816,94 (doc. n. 4). Ha esposto, altresì, che dopo un pagamento parziale tramite bonifico bancario, l'ingiunta ha rilasciato, per il predetto credito residuo, un assegno che è risultato scoperto e che vale come riconoscimento del debito.
L'ingiunta propone opposizione contro il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 743/2024 svolgendo le seguenti difese:
- i materiali edili forniti dall'opposta non sono stati ordinati/utilizzati da titolare di un contratto d'appalto; invero, “nel giugno 2023, in CP_1
occasione delle prime consegne, versava a un acconto di CP_1 CP_2
€ 10.000,00 e le consegnava, a titolo di garanzia per i successivi ordini, assegno “in bianco” tratto da Banco Desio n. 1115162156-04”; a causa di sopravvenute difficoltà di tipo finanziario, in data 25/06/2023 CP_1
cessava i lavori nei cantiere ai quali era destinata la merce e in data 30/06/23 la terza accettava di subentrare nel contratto di appalto in Controparte_3
luogo della “Le fatture ingiunte da ST sono tutte CP_4
successive al subentro in cantiere della (30 giugno 2023) Controparte_3
ed non è in grado di esprimersi sulla effettiva consistenza delle CP_1
forniture della società bolzanina. Discorso diverso per che Controparte_3
di quelle forniture si è giovato, a scapito della odierna opponente.”
- “DISCONOSCIMENTO dell'assegno tratto da Banco Desio n. 1115162156-
04 (Doc. n. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). CP_1
disconosce - ai sensi e per gli effetti di cui all'art 214 cpc - il documento
pagina 3 di 7 allegato al num 5 del fascicolo monitorio.
Trattasi di un assegno che nel giugno 2023 aveva consegnato - CP_1
firmato e in bianco - a a garanzia delle future forniture di mate- CP_2
riale. ha successivamente riempito gli altri campi e depositato il titolo per CP_2
l'incasso, contravvenendo agli accordi presi.
La domanda di chiamata in causa non è stata accolta in quanto il rapporto tra l'opponente e la è stato prospettato in termini del tutto generici e non CP_3
era ravvisabile una domanda giudiziale, necessariamente di natura eterodeterminata, caratterizzata da un petitum e da una causa petendi concretamente afferrabile.
La causa passa in decisione sulle prove documentali, senza ammissione dei mezzi di prova orale offerti dalle parti in quanto irrilevanti.
2. Decisione
Il disconoscimento dell'assegno, come sopra fedelmente trascritto, è nullo perché del tutto generico. Si ricorda che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche
o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018)
Ne discende che l'opposta non era tenuta a proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., al fine di potersi avvalere del documento.
Va dato atto che l'opponente non contesta di aver sottoscritto l'assegno, ma allega che lo stesso era stato consegnato in bianco, ai fini di garanzia, e che lo stesso sarebbe stato riempito dall'opposta e portato all'incasso, “contravvenendo agli
pagina 4 di 7 accordi presi”.
Qualora un debitore consegni al creditore un assegno in bianco a scopo di garanzia, si può presumere l'esistenza di un accordo tra le parti che autorizza il creditore a compilare l'assegno nel caso in cui il debito non venga saldato, dal momento che lo scopo dell'operazione è proprio quello di fornire al creditore un documento facilmente azionabile come titolo di credito o promessa di pagamento.
Nel caso di specie l'opponente non allega che mancava un accordo di riempimento e lo ammette indirettamente, quando deduce che l'opposta avrebbe contravvenuto agli accordi.
In ogni caso, la difesa dell'opponente va inquadrata come un riempimento dell'assegno contra pactum (in violazione di un accordo) e non absque pactum (in assenza di un accordo).
“La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario - con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura - aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell'assegno
pagina 5 di 7 medesimo). Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023
Anche se l'opponente non era, quindi, tenuta a proporre querela di falso contro l'assegno, essa non ha, tuttavia, allegato e provato che l'assegno è stato riempito in violazione degli accordi. L'opponente non ha, in particolare, allegato nell'atto di citazione qual era l'accordo specifico in merito alla consegna dell'assegno in garanzia e in che modo l'opposta ha violato detto accordo. Anche nei capitoli di prova orale tale tema non è stato affrontato.
Ne consegue che l'assegno vale come promessa di pagamento, che dispensa il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale;
si veda anche Cass.
5827/2023: In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.
Di fronte alla promessa di pagamento costituito dall'assegno, era onere dell'opponente superare la presunzione della sussistenza del credito, come sancita dall'art. 1988 c.c..
Anche qualora si volesse ritenere provato che l'opponente non avrebbe ordinato o beneficiato (direttamente) delle forniture di merce, ciò non sarebbe, in ogni caso, sufficiente a ritenere provata l'inesistenza del credito, poiché è pacifico il coinvolgimento, quantomeno iniziale, della opponente nei cantieri per cui è stato ordinato il materiale. La consegna dell'assegno in bianco fa, poi, presumere la volontà di garantire il credito, a prescindere se per sé o anche per altri.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata, poiché l'opponente pagina 6 di 7 non ha provato l'inesistenza del rapporto fondamentale. Pertanto, essa è tenuta a corrispondere l'importo consacrato nell'assegno.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio e introduzione, parametri dimezzati per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo Tribunale di Bolzano n.
743/2024, già provvisoriamente esecutivo, e conferma lo stesso;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta a titolo di spese di lite, € 9142,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
05/06/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2667/2024 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. LASTRINETTI DANIELE CP_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. REPETTO GABRIELE CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/2024, assegno, promessa di pagamento
Conclusioni
Parte attrice:
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: per i motivi in premessa disporre la chiamata in causa della società CP_3
– socio unico – CF , in persona del LR pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_3
Genova Via Domenico Fiasella n. 3-14, con spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 7 - disconosce formalmente, ai sensi dell'art 214 cpc, il documento n. CP_1
5 di cui al fascicolo di monitorio di controparte, nella specie l'Assegno tratto da
Banco Desio n. 1115162156-04
NEL MERITO:
– In via principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 743/2024 emesso dal Tribunale di Bolzano in data 21.06.2024 perché infondato, ingiusto ed illegittimo,
– Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta:
Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via principale, confermare l'ingiunzione n. 743/2024 R.G. n. 1689/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano in favore dell'opposta nei confronti CP_2
dell'opponente respingendo l'opposizione perché infondata in Controparte_4
fatto e in diritto;
in via subordinata: comunque, occorrendo, accertare e dichiarare che l'opponente va in debito verso l'opposta, per le ragioni di cui in narrativa, della somma di €
64.496,34 in linea capitale, e condannare pertanto l'attrice opponente al correlativo pagamento, con interessi moratori dal dovuto al saldo;
in ogni caso: condannare l'opponente anche al pagamento degli interessi compensativi sulla somma capitale maturati e maturandi fino al dì del pagamento;
con vittoria inoltre delle spese del giudizio di opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo allegando di essere creditrice CP_2
pagina 2 di 7 dell'importo residuo di € 64.496,34 a titolo di prezzo per la fornitura della merce indicate nelle seguenti fatture 1) fattura n. 12788 dd. 27.07.2023 per € 37.577,61
(doc. n. 1); 2) fattura n. 14947 dd. 31.08.2023 per € 8.865,74 (doc. n. 2); 3) fattura n. 16638 dd. 27.09.2023 per € 19.236,05 (doc. n. 3); 4) fattura n. 18722 dd.
26.10.2023 per € 8.816,94 (doc. n. 4). Ha esposto, altresì, che dopo un pagamento parziale tramite bonifico bancario, l'ingiunta ha rilasciato, per il predetto credito residuo, un assegno che è risultato scoperto e che vale come riconoscimento del debito.
L'ingiunta propone opposizione contro il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 743/2024 svolgendo le seguenti difese:
- i materiali edili forniti dall'opposta non sono stati ordinati/utilizzati da titolare di un contratto d'appalto; invero, “nel giugno 2023, in CP_1
occasione delle prime consegne, versava a un acconto di CP_1 CP_2
€ 10.000,00 e le consegnava, a titolo di garanzia per i successivi ordini, assegno “in bianco” tratto da Banco Desio n. 1115162156-04”; a causa di sopravvenute difficoltà di tipo finanziario, in data 25/06/2023 CP_1
cessava i lavori nei cantiere ai quali era destinata la merce e in data 30/06/23 la terza accettava di subentrare nel contratto di appalto in Controparte_3
luogo della “Le fatture ingiunte da ST sono tutte CP_4
successive al subentro in cantiere della (30 giugno 2023) Controparte_3
ed non è in grado di esprimersi sulla effettiva consistenza delle CP_1
forniture della società bolzanina. Discorso diverso per che Controparte_3
di quelle forniture si è giovato, a scapito della odierna opponente.”
- “DISCONOSCIMENTO dell'assegno tratto da Banco Desio n. 1115162156-
04 (Doc. n. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). CP_1
disconosce - ai sensi e per gli effetti di cui all'art 214 cpc - il documento
pagina 3 di 7 allegato al num 5 del fascicolo monitorio.
Trattasi di un assegno che nel giugno 2023 aveva consegnato - CP_1
firmato e in bianco - a a garanzia delle future forniture di mate- CP_2
riale. ha successivamente riempito gli altri campi e depositato il titolo per CP_2
l'incasso, contravvenendo agli accordi presi.
La domanda di chiamata in causa non è stata accolta in quanto il rapporto tra l'opponente e la è stato prospettato in termini del tutto generici e non CP_3
era ravvisabile una domanda giudiziale, necessariamente di natura eterodeterminata, caratterizzata da un petitum e da una causa petendi concretamente afferrabile.
La causa passa in decisione sulle prove documentali, senza ammissione dei mezzi di prova orale offerti dalle parti in quanto irrilevanti.
2. Decisione
Il disconoscimento dell'assegno, come sopra fedelmente trascritto, è nullo perché del tutto generico. Si ricorda che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche
o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018)
Ne discende che l'opposta non era tenuta a proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., al fine di potersi avvalere del documento.
Va dato atto che l'opponente non contesta di aver sottoscritto l'assegno, ma allega che lo stesso era stato consegnato in bianco, ai fini di garanzia, e che lo stesso sarebbe stato riempito dall'opposta e portato all'incasso, “contravvenendo agli
pagina 4 di 7 accordi presi”.
Qualora un debitore consegni al creditore un assegno in bianco a scopo di garanzia, si può presumere l'esistenza di un accordo tra le parti che autorizza il creditore a compilare l'assegno nel caso in cui il debito non venga saldato, dal momento che lo scopo dell'operazione è proprio quello di fornire al creditore un documento facilmente azionabile come titolo di credito o promessa di pagamento.
Nel caso di specie l'opponente non allega che mancava un accordo di riempimento e lo ammette indirettamente, quando deduce che l'opposta avrebbe contravvenuto agli accordi.
In ogni caso, la difesa dell'opponente va inquadrata come un riempimento dell'assegno contra pactum (in violazione di un accordo) e non absque pactum (in assenza di un accordo).
“La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario - con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura - aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell'assegno
pagina 5 di 7 medesimo). Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023
Anche se l'opponente non era, quindi, tenuta a proporre querela di falso contro l'assegno, essa non ha, tuttavia, allegato e provato che l'assegno è stato riempito in violazione degli accordi. L'opponente non ha, in particolare, allegato nell'atto di citazione qual era l'accordo specifico in merito alla consegna dell'assegno in garanzia e in che modo l'opposta ha violato detto accordo. Anche nei capitoli di prova orale tale tema non è stato affrontato.
Ne consegue che l'assegno vale come promessa di pagamento, che dispensa il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale;
si veda anche Cass.
5827/2023: In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.
Di fronte alla promessa di pagamento costituito dall'assegno, era onere dell'opponente superare la presunzione della sussistenza del credito, come sancita dall'art. 1988 c.c..
Anche qualora si volesse ritenere provato che l'opponente non avrebbe ordinato o beneficiato (direttamente) delle forniture di merce, ciò non sarebbe, in ogni caso, sufficiente a ritenere provata l'inesistenza del credito, poiché è pacifico il coinvolgimento, quantomeno iniziale, della opponente nei cantieri per cui è stato ordinato il materiale. La consegna dell'assegno in bianco fa, poi, presumere la volontà di garantire il credito, a prescindere se per sé o anche per altri.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata, poiché l'opponente pagina 6 di 7 non ha provato l'inesistenza del rapporto fondamentale. Pertanto, essa è tenuta a corrispondere l'importo consacrato nell'assegno.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio e introduzione, parametri dimezzati per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo Tribunale di Bolzano n.
743/2024, già provvisoriamente esecutivo, e conferma lo stesso;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta a titolo di spese di lite, € 9142,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
05/06/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 7 di 7