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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valentina Vitulano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2388/2023 R.G.
promossa da
, in persona del dr. Parte_1 [...]
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo conferiti Parte_2 giusta procura speciale - REP. N. 177893 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Claudia Landolfo con cui elettivamente domicilia presso il suo studio sito in UM VA (NA) alla Via
Padula nr. 5
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Castellammare di stabia Controparte_1 alla piazza Spartaco nr. 7, presso lo studio dell' avv. Anna Lambiase;
APPELLATA contumace
, (C. F. ) in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata per la carica in presso Avvocatura dello Stato alla Via Diazn. CP_2
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APPELLATA contumace
1 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
5729/2022 del 14.6.2022, depositata in cancelleria in data 31/10/2022;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' Parte_1
e la impugnando l'estratto di ruolo (n.
[...] Controparte_2
12735/2013) relativo alla cartella esattoriale n. 071 2013 0131872687 dell'importo complessivo di € 2.177,15, emessa per il mancato pagamento di sanzioni emesse per infrazioni al Cds, notificatale in data 31.10.2014.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale nr. 071 2013 0131872687 con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' , eccependo: - l'inammissibilità Controparte_3 della opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc.; - la propria carenza di legittimazione passiva;
- la mancata prescrizione del credito, attesa la regolarità non solo della notifica della cartella di pagamento ma anche dei successivi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Restava contumace la nonostante la regolare citazione a Controparte_2 giudizio.
Con sentenza n. 5729/2022 del 14.6.2022, depositata il 31/10/2022, il Giudice di
Pace di Torre Annunziata, ritenuta ammissibile la domanda per la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'accoglieva dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo e condannava l' alle spese di lite e competenze. CP_4
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l' , Parte_3 chiedendone la riforma reiterando l'eccepita inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
Gli appellati e la sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2 evocati in giudizio, non si sono costituiti, con conseguente contumacia.
2 All'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da è fondato, per le ragioni che seguono. CP_4
L'azione esperita in primo grado va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre- esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione. In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016;
Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella.
Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n.
19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale
- a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della
3 riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, quindi, era comunque tenuto a dimostrare l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che
«l'estratto di ruolo non è impugnabile», e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi.
Applicando i menzionati principi al caso in esame non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente
4 dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali e di interventi legislativi si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 5729/2022 del 14/6/2022, depositata il
31/10/2022, dichiara inammissibile la domanda spiega in primo grado dalla
; CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 13/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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