Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1949, n. 908
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 gennaio 1950
Art. 3.
L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennita' od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contradditorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica, del decreto Ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1950