Art. 3.
L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennita' od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contradditorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica, del decreto Ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.
L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennita' od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contradditorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica, del decreto Ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.