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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO BO, ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4453/2023
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati ROrio Cucinotta ed Enzo Costantino, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Ada Arnò e Sabrina Terrana, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di funzione polizia locale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11 agosto 2023, premetteva: Parte_1
- di essere stata assunta dal di in data 22 maggio1995, previo superamento del CP_1 CP_1 concorso per titoli ed esami, con la qualifica di Collaboratore Vigilanza Urbana V livello del CCNL
EE.LL. al tempo vigente;
- di essere stata inserita, a far data dall'1 gennaio 1998, nella Categoria C a seguito del CCNL 31 marzo 1999 art. 7 comma 4 e del CCNL 14 settembre 2000, col profilo di Istruttore di Vigilanza, corrispondente alla ex VI qualifica funzionale;
- di prestare attualmente servizio presso il Servizio Gestione Sanzioni - Settore Contenzioso
Amministrativo Ufficio Contravvenzioni il Servizio Funzioni Vicariali Sezione Riorganizzazione
Operativa del Personale, in posizione economica C6, secondo quanto previsto dal CCNL Autonomie
Locali del 21 maggio 2018. Lamentava la mancata corresponsione da parte del per l'anno 2020, Controparte_1 dell'indennità di funzione prevista dall'art. 56- sexies CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, dal CCNL 1 aprile 1999, dagli artt. 23 e 14 del C.C.D.I. sottoscritto dal il 31 Controparte_1 dicembre 2019 al fine di recepire gli istituti previsti dalla disciplina contrattuale, fissandone la decorrenza retroattiva con efficacia, ai fini economici, a far data dall'1 gennaio 2019.
Precisava che l'art. 23 del CCDI disciplinava l'indennità di funzione con specifico riferimento ai dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, mentre per i dipendenti amministrativi l'emolumento continuava ad essere denominato “Indennità di specifiche Responsabilità”, disciplinato dall'art. 70 del CCNL 21 maggio 2018, e dall'art. 15 del medesimo C.C.D.I., cosicché, anche prima dell'introduzione dell'indennità di funzione, i Vigili Urbani, investiti di particolari compiti di responsabilità, venivano comunque remunerati con l'indennità di specifiche responsabilità, indennità che venivano erogate annualmente in forza di uno specifico stanziamento previsto in sede di
Costituzione e distribuzione del Fondo delle Risorse Decentrate, determinato sulla base del numero dei dipendenti beneficiari e del ruolo dagli stessi rivestito.
Richiamava la Determinazione Dirigenziale 50884 del 6 febbraio 2019, con la quale, l'allora della Polizia Municipale, per l'anno 2018, impegnando la somma di € 575.185,71, aveva CP_2 stabilito che l'indennità di responsabilità doveva essere attribuita al personale indicato nell'elenco allegato alla determina medesima, distinto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, nel quale figuravano tutti gli appartenenti al Corpo, perché a causa della carenza di figure intermedie e della necessità di assicurare la continuità ai servizi, tutto il personale di fatto svolgeva mansioni e funzioni cui l'indennità era correlata.
Rivendicava il proprio diritto all'indennità di funzione anche per il 2020, avendo goduto nel 2018, nel 2019 e nel 2021 – anni in cui aveva svolto le medesime mansioni che comportavano responsabilità di almeno un procedimento amministrativo, di un processo organizzativo complesso o responsabilità operative particolarmente rilevanti, - dell'indennità di specifiche responsabilità.
Affermava che dal 2011, così come negli anni, 2017, 2018, 2019 e 2021, era stata presente in servizio per oltre 180 giorni ed aveva svolto attività di istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, in essa compresa l'attività di esame dei motivi di ricorso, curando la trasmissione del Prefetto del fascicolo così istruito;
attività di istruttoria e definizione delle istanze di revoca in autotutela, in essa compresa l'attività di esame dei motivi di richiesta, la predisposizione delle controdeduzioni e delle ragioni di accoglimento o rigetto dell'istanza medesima;
attività di redazione di atti anche a valenza esterna, nonché attività di corpo di guardia negli stabili comunali.
Osservava che malgrado ciò, con riferimento agli anni 2019 e 2020, l'Amministrazione, dopo una prima fase in cui nell'erogazione dell'indennità di funzione sembrava voler dare continuità alle precedenti determinazioni, per mere questioni di contenimento della spesa per il personale aveva ridotto unilateralmente la platea dei beneficiari dell'indennità di funzione, nonostante gli stessi, nelle suddette annualità, avessero continuato a svolgere mansioni che ne prevedevano l'attribuzione, e nonostante non vi fosse una stringente necessità di ridurre le risorse disponibili.
Ricostruiva l'iter amministrativo che aveva condotto alla sua esclusione dal novero dei beneficiari dell'indennità di funzione richiesta nel presente giudizio, richiamando, in particolare la Determina
Dirigenziale 61040/2020 nella quale il Dirigente pro tempore del Corpo di Polizia Municipale,
Ingegnere aveva avanzato una prima ipotesi di liquidazione prevedendone la Persona_1 corresponsione a tutti gli appartenenti al Corpo, per l'importo di € 642.089,62, ma tale determina era restituita al Dirigente per insufficiente copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa, che era stato ridotto con uno stanziamento di soli € 385.000,00.
Contestualmente, era stato assunto l'impegno di pagare anche le indennità di disagio che prevedeva per i beneficiari anche della Polizia Municipale, un valore dimezzato in presenza dell'attribuzione agli stessi dei benefici di cui all'art. 23 (art. 12 C.C.D.I.), ossia dell'indennità di funzione;
tuttavia, nonostante a numerosi dipendenti, tra i quali ella ricorrente, tale indennità di disagio era stata corrisposta solo al 50%, l'indennità di funzione non era stata comunque corrisposta.
Rilevava inoltre che il Dirigente, con propria nota prot. 270936 del 18 novembre 2020, aveva comunicato che ai fini della liquidazione dell'indennità di funzione, voleva attenersi al parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti alla Delibera di Giunta 831 del 31 dicembre 2019, che aveva attribuito l'indennità in questione a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per i quali si erano verificate le condizioni, ma solo in misura percentuale rispetto alle previsioni, in base alla disponibilità di budget.
Rappresentava che a seguito della suddetta nota, il Dirigente pro tempore del Corpo di Polizia
Municipale, aveva invitato tutti i dipendenti a produrre protocolli ed atti giustificativi che potessero validare l'attribuzione del beneficio e, a seguito di uno scambio di corrispondenza in cui si era dibattuto in ordine alla corretta interpretazione dell'istituto contrattuale e della categoria dei beneficiari, era stata formulata la Determina n 56407 del 21 maggio 2021, con la quale era stata prevista la liquidazione dell'indennità per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prevedendo una spesa di 512.448,14 euro, con la relativa richiesta di incrementare lo stanziamento previsto sulla scorta dei richiamai ai pareri ANCI ed alle gestioni degli anni pregressi, ma anche in questo caso non era stato apposto il visto dal Ragioniere Generale.
Sosteneva che, a questo punto, l'Amministrazione aveva cercato di indurre il Dirigente a rivedere le sue posizioni per conformarsi agli obiettivi di risparmio imposti dall'esecutivo, attraverso ammonimenti e censure al suo operato tramite il Direttore Generale ed il Segretario Generale, che lo avevano indotto ad emettere la Determinazione n. 5442 del 21 giugno 2021, nella quale era stata prevista una spesa di 480.803,70 euro (a cui seguivano due ulteriori Determine integrative) e che aveva riconosciuto l'indennità in questione solo ad alcuni dipendenti escludendone numerosi altri, senza un criterio obiettivo, senza tener conto delle indicazioni del CCNL e del CCDI, secondo le unilaterali determinazioni dell'Amministrazione, in contrasto con le indicazioni del Dirigente preposto.
Lamentava l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione, in violazione dei diritti dei dipendenti, tra i quali ella ricorrente, anche con riferimento all'anno 2020 e 2021 con le Determinazioni n. 11013 del 10 dicembre 2021 per il 2020 e n. 9782 del 21 novembre 2022 per l'anno 2021, posto che non erano stati selezionati i beneficiari in base a criteri rigorosamente oggettivi, tant'è che ella ricorrente,
a parità di mansioni aveva fruito nel 2021 dell'indennità che, invece, le era stata negata nel 2020.
Deduceva che la generalizzata erogazione dell'indennità, verificatasi nel 2018, si era resa necessaria a causa della carenza di organico, che aveva comportato l'assunzione da parte di tutti i vigili Urbani,
a tutti i livelli, di costanti responsabilità, anche al di fuori del profilo di formale inquadramento e di declaratoria professionale e, ciò nonostante, con le successive delibere, si era giunti al paradosso per cui all'interno di una stessa unità operativa, l'indennità di funzione correlata alle responsabilità assunte, era stata attribuita ad uno degli appartenenti all'Unità e non a tutti gli altri che avevano svolto le medesime attività in spregio del principio inderogabile dell'attribuzione connesso al profilo rivestito.
Riteneva che l'intento dell'Amministrazione era stato quello di ridurre la spesa per il Corpo di Polizia
Municipale, come evincibile dalle pubbliche dichiarazioni dispregiative dell'allora Sindaco e dell'Assessore competente, nonché dagli atti di riorganizzazione della struttura amministrativa comunale, nei quali era stato disposto che numerosi dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, anche quelli idonei alle mansioni disimpegnate, dovevano essere sottoposti a visita medica ai sensi del Dlgs 81/2008, per verificare la loro idoneità a svolgere mansioni di istruttore amministrativo, al fine di sfoltire il Corpo di Polizia Municipale e poter così giustificare ed aumentare la riduzione di spesa.
Rilevava che così l'Amministrazione aveva impoverito l'organico del Corpo della Polizia
Municipale, mutando il profilo di numerosi agenti, tra i quali ella ricorrente, al fine di limitare l'assorbimento di risorse economiche da parte della Polizia Municipale e punire chi si era “adagiato”
e si era opposto alla riorganizzazione, tuttavia tali ex agenti erano poi stati trasferiti presso gli uffici amministrativi della stessa Polizia Municipale, non più con la qualifica di agente istruttore di vigilanza - alla quale erano legati una serie di emolumenti - ma con quella di istruttore amministrativo che non godevano delle stesse indennità. Richiamava il principio di autonomia del Corpo dei Vigili Urbani, sancito dalla L. 65/1986, nonché la Giurisprudenza in materia, in forza dei quali il Comandante, dovrebbe essere sottoposto ai soli poteri di vigilanza e di indirizzo del Sindaco, proprio perché il Corpo era stato concepito come indipendente dall'apparato burocratico dell'Ente.
Deduceva che l'indennità di funzione, secondo le esplicite previsioni del citato art. 56 sexies
C.C.N.L., aveva sostituito l'indennità di particolare responsabilità, riconosciuta dall'articolo 17 c.2 lett. f del CCNL del 31 marzo 1999 ed era cumulabile, anche in forza degli orientamenti , con CP_3 istituti contrattuali quali l'indennità di vigilanza, l'indennità di turno, i compensi correlati alla performance individuale e collettiva, l'indennità di servizio esterno, riconosciuto dall'art. 56 quinquies del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, mentre non era invece cumulabile con l'indennità specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, che aveva sostituito.
Richiamava l'art. 13 C.C.D.I. che, in linea generale, con riferimento alle indennità accessorie, prevedeva che l'identificazione degli aventi diritto e la verifica delle condizioni per il riconoscimento del beneficio economico era di competenza esclusiva del Dirigente, che, nel caso di specie, in un primo momento, aveva riconosciuto l'indennità agli stessi dipendenti ai quali era stata riconosciuta nel 2018, salvo poi negarla.
Richiamava altresì l'art. 23 C.C.D.I. che prevedeva i presupposti contrattuali per godere dell'indennità di funzione, sostenendo di avere diritto all'indennità di funzione per gli anni 2019 e
2020, in quanto aveva svolto le attività rispondenti ai requisiti necessari per l'attribuzione della stessa e rientranti tra quelli previsti per l'istruttore di vigilanza collocato in categoria C.
Rilevava che, sebbene il CCNL aveva previsto che gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 56 sexies fossero a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67, sia la Corte dei
Conti che l' avevano ritenuto che tali istituti economici per la Polizia Locale, potevano essere CP_3 finanziati con quota parte dei proventi sanzionatori derivanti dagli accertamenti delle violazioni a norma del Codice della Strada, nella quota di spettanza del ed all'interno delle destinazione CP_1 vincolata ed in particolare nell'aliquota che faceva riferimento al potenziamento del servizio o al mantenimento di standard minimi di performance.
Evidenziava che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire anche per il 2029 e il 2020 i livelli di erogazione dell'indennità di funzione analoghi a quelli dell'anno 2018, anche facendo ricorso allo sforamento delle risorse in tal caso consentito.
Quantificava il danno subito in € 2.500,00 per la mancata erogazione dell'indennità di funzione per l'anno 2020.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'illegittimità del comportamento del CP_1
così come formalizzato con le Determinazioni Dirigenziali n. 5242 del 21 giugno 2021 e n.
[...] 11013 del 10 dicembre 2021, nonché di tutti gli atti amministrativi a ciò preliminari e/o propedeutici con i quali ella ricorrente era stata esclusa dell'elenco dei beneficiari dell'indennità di funzione di cui agli art. 56 del CCNL Autonomie Locali ed art. 23 del CCDI 2019/2021 e, previa loro disapplicazione, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto ad essere inserita nell'elenco dei beneficiari della medesima indennità di funzione di cui agli art. 56 sexies del CCNL Autonomie Locali 21 maggio
2018 ed art. 23 del CCDI 2019/2021, con conseguente condanna del in persona Controparte_1 del Sindaco/legale rappresentante pro tempore a disporre in tal senso;
chiedeva, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto a godere anche per gli anni 2019 e 2020 dell'indennità di funzione di cui agli art. 56 sexies del CCNL Autonomie Locali 21 maggio 2018 ed art. 23 del CCDI 2019/2021 nella misura di € 2.500,00 per il solo anno 2020, avendo percepito la medesima indennità negli anni precedenti anche nell'anno 2019 e nell'anno 2021, o in altra misura ritenuta di giustizia;
chiedeva, per l'effetto, che il in persona del Sindaco pro tempore, venisse condannato al Controparte_1 pagamento suo in favore, della somma di € 2.500,00, o di altra ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
conseguentemente, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella somma di € 2.500,00 o in altra ritenuta di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione come per legge e che il venisse Controparte_1 condannato a corrisponderle tale somma;
instava per le spese di lite.
2.- Il costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, rilevando Controparte_1 che la ricorrente aveva denunciato per la prima volta nell'atto introduttivo del presente giudizio l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale n. 5242 del 21 giugno 2021 e della Determinazione
n. 11013 del 10 dicembre 2021, nonché degli atti amministrativi e ciò preliminari e/o propedeutici.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 22 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ed in esito al loro deposito, la causa viene decisa, richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c.
l'orientamento di questo Tribunale condiviso da questo decidente (sent. n. 1381/ 2024).
4.- La ricorrente agisce in giudizio affinchè venga dichiarata l'illegittimità del comportamento del così come formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 5442 del 21 Controparte_1 giugno 2021 e della Determinazione 11013 del 10 dicembre 2021 nonché di tutti gli atti amministrativi a ciò preliminari e/o propedeutici con i quali la ricorrente è stata esclusa dell'elenco dei beneficiari dell'indennità di funzione di cui agli art. 56 del CCNL Autonomie Locali ed art. 23 del CCDI per gli anni di riferimento.
Occorre dunque richiamare le disposizioni contrattuali in materia. L'art. 56 sexies CCNL 2016-2018, rubricato “Indennità di funzione”, stabilisce che “Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché
i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7. 4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1. 5. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5; b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art.
56-quinquies; d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies;
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del di cui all'art. Controparte_4
67. 6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”.
L'art. 23 del CCDI del 31.12.2019 specifica che “L'indennità di cui all'art. 56-sexies del CCNL viene erogata al personale di Categoria C (non incaricato di posizione organizzativa) per compensare
l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L' importo dell'indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità.
2. Il valore dell'indennità è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il totale della somma da destinare a compensare la specifica indennità viene definito in sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, come previsto dall' articolo 68, comma 2, lettera f) del CCNL.
4. L' indennità va rapportata alla categoria ed ai gradi posseduti nella Polizia Locale in relazione alla vigente disciplina
Regionale e calibrata sulla regolamentazione delle specifiche responsabilità come di seguito riportate: A) Responsabile del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa (anche stradale), ambientale e giudiziaria finalizzata alla tutela della sicurezza delle persone, al rispetto delle leggi e regolamenti municipali, alla sicurezza pubblica, che richiedono conoscenze specifiche, con capacità di svolgimento in autonomia di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale;
5. L'indennità viene erogata sulla base del grado rivestito secondo le seguenti misure: A) Agente Euro 1.000,00 B) Assistente Euro 1.300,00 C)
Assistente Capo Euro 1.600,00 D) Ispettore Euro 1.900,00 E) Ispettore principale Euro 2.200,00 F)
Ispettore Capo Euro 2.500,00 G) Commissario Euro 2.700,00 H) Commissario Capo - Funzionario
Euro 3.000,00 6. Tale indennità sostituisce per il personale della Polizia locale l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 del contratto 2016/2018 7. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del contratto 2016/2018;
b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma l, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità dei servizi esterni di cui all'art. 56- quinquies del contratto 2016/2018; d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del contratto 2016/2018; 8. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del contratto
2016/2018 9. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. 10. L'indennità NON è erogabile quando il dipendente: - non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare. Nel computo dei giorni non si considerano come assenze i giorni di ferie e i giorni di recupero delle festività lavorate. L'indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente in un'unica soluzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo”.
Risulta opportuno richiamare anche il disposto dell'art. 13 CCDI, il quale individua, tra i principi generali per la corresponsione delle indennità, anche quelli secondo cui “Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali” (punto 3),
“L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Dirigente” (punto 4), e “L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi
(quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità” (punto 5).
La lettura comparata di tali disposizioni evidenzia dunque che l'indennità di funzione: è un istituto facoltativo e non obbligatorio, erogato su valutazione ed indicazione del Dirigente responsabile e non in maniera indistinta a tutto il personale;
è una prestazione che non viene riconosciuta per le ordinarie mansioni corrispondenti alla categoria professionale di appartenenza, bensì “per compensare
l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”, richiedendo dunque un quid pluris di qualità e responsabilità delle prestazioni rispetto all'ordinario svolgimento delle mansioni (“non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione”); sostituisce l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-18 (“Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi”).
Quanto all'indennità di specifiche responsabilità, sostituita come detto dall'indennità di funzione,
l'art. 15 CCDI prevede che “
1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti del contratto 2016/2018, può essere riconosciuta una indennità nell'importo come appresso definito.
2. In riferimento a quanto previsto dall'art. 70- quinquies del contratto 2016/2018, possono essere configurate dai competenti Dirigenti, quelle posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.
3. L'atto di conferimento di incarico di specifica responsabilità da parte del Dirigente deve essere scritto ed adeguatamente motivato.
4. Il compenso
è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente;
La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
5. In sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità. La Conferenza dei Dirigenti provvede al riparto delle somme tra i vari Dipartimenti, sulla base delle unità di personale interessate.
6. L'indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto
a quelle proprio del profilo di appartenenza.
7. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di responsabilità di cui all'art.70 quinquies comma 1 del C.C.N.L.21105/2018, si stabiliscono i criteri di quantificazione di cui alla tabella di seguito riportata… 8. L' effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal dirigente competente a consuntivo 9. Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni), escluse le assenze per il godimento del periodo di ferie. 10. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è calcolata in proporzione alla durata del part- time 11. L' indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.lgs 151 /2001. 12. Le indennità di cui al presente articolo decorrono non sono frazionabili, vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo”.
Si ravvisa dunque una continuità tra i due istituti, trattandosi di indennità collegate alla puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili (non più in virtù di apposito atto formale di conferimento) in ragione del grado rivestito dal lavoratore, che giustifichino, senza alcun automatismo, il riconoscimento della misura.
Le tre ipotesi di specifiche responsabilità, il cui esercizio legittimi il riconoscimento dell'indennità di funzione, sono: A) Responsabile del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa (anche stradale), ambientale e giudiziaria finalizzata alla tutela della sicurezza delle persone, al rispetto delle leggi e regolamenti municipali, alla sicurezza pubblica, che richiedono conoscenze specifiche, con capacità di svolgimento in autonomia di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale.
La ricorrente, Istruttore di Vigilanza attualmente in servizio presso il Servizio Gestione Sanzioni -
Settore Contenzioso Amministrativo l'Ufficio Contravvenzioni il Servizio Funzioni Vicariali Sezione
Riorganizzazione Operativa del Personale, asserisce di essere titolare di specifiche responsabilità nell'ambito dell'ipotesi C), essendosi occupata nelle annualità considerate dell'istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, delle istanze di revoca in autotutela, della redazione di atti a valenza esterna ed avendo svolto attività di vigilanza presso gli stabili Comunali ed il Palazzo municipale.
La prova, alla luce delle considerazioni espresse, non può dirsi raggiunta.
L'istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, anche in autotutela, rientra infatti nelle ordinarie mansioni di un istruttore di vigilanza (Ispettore capo, come risulta dalle buste paga allegate), come individuate dal CCNL 1999 e dallo stesso Regolamento del Corpo di Polizia
Municipale (“istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Municipale e redigono relazioni, rapporti amministrativi e giudiziari”), e non è indice dell'attribuzione e/o dell'assunzione di specifiche e particolari responsabilità che giustifichino l'attribuzione dell'indennità di funzione, né è stata documentata la redazione di altri atti di asserita rilevanza esterna.
Quanto allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza presso gli stabili comunali e il Palazzo
Municipale, dalla documentazione in atti emerge che tale servizio sia stato svolto dalla ricorrente occasionalmente, non potendosi ravvisare alcuna minima continuità o sistematicità nell'attribuzione di queste funzioni che legittimi il riconoscimento dell'indennità invocata. Occorre peraltro sottolineare che l'individuazione degli aventi diritto all'indennità di funzione costituisce prerogativa del Dirigente, il quale, nella menzionata determinazione n. 5442 del
21.6.2021, aveva rilevato che “in ordine alla estensione del riconoscimento dell'indennità in questione ad altro personale del Corpo ed in particolare a quello che per inidoneità ai servizi viabili
e/o esterni, opera normalmente con compiti di natura meramente amministrativa, ma che solo per alcuni giorni al mese è stato impegnato nel 2019 in turni di guardia presso il palazzo comunale, il
Consiglio Comunale o la caserma del Corpo, in assenza di adozione di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale, non ha trovato definizione l'eventuale sussistenza del titolo al riconoscimento, né la modalità di quantificazione dell'indennità stessa”.
Le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte risultano generiche e valutative, nonché inammissibili ed inconducenti ai fini della decisione, stante la natura prettamente documentale della causa.
Non risulta in definitiva raggiunta la prova in ordine allo svolgimento e/o attribuzione di funzioni di specifica responsabilità richieste dalle disposizioni contrattuali ai fini del riconoscimento dell'indennità invocata.
Non rilevano i provvedimenti emessi in relazione ad annualità precedenti o successive a quella oggetto di controversia, essendo i presupposti per l'erogazione dell'indennità di funzione valutati anno per anno.
Quanto al complesso iter procedimentale che ha condotto alla determinazione n. 5442 del 2021, con una iniziale proposta di riconoscimento generalizzato dell'indennità a tutto il personale del Corpo di
Polizia Municipale, e successive modifiche che hanno ridotto il numero dei beneficiari, esso non rileva, in definitiva, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande attoree. Il dialogo intercorso tra il Dirigente del Servizio, il Direttore Generale, la Segretaria Comunale e le parti sindacali, sebbene abbia aggravato il procedimento amministrativo, non ne ha inficiato la validità, non ravvisandosi profili di illegittimità in relazione alla determinazione conclusiva emessa al suo esito ed adeguatamente argomentata e motivata dal Dirigente responsabile. L'autonomia decisionale del
Dirigente non risulta essere stata in alcun modo limitata, ed i rilievi del non hanno avuto CP_1 natura meramente economica, bensì principalmente tecnica ed interpretativa. Nessuna violazione procedurale emerge nemmeno nell'emissione della determinazione n. 11013 del 10.12.2021 relativa all'indennità di funzione per l'anno 2020.
7.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
8.- Tenuto conto dell'iter procedurale che ha condotto all'adozione della determinazione 5442 del 21 giugno 2021 giustifica la compensazione di metà delle spese di lite e la restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del resistente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi previsto, tenuto conto della limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna alla refusione di metà delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida nella somma già ridotta di € 656,50 per compensi professionali, oltre
[...] accessori di legge e rimborso spese e generali e dichiara compensata la restante quota
Messina, 23 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
RO BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO BO, ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4453/2023
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati ROrio Cucinotta ed Enzo Costantino, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Ada Arnò e Sabrina Terrana, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di funzione polizia locale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11 agosto 2023, premetteva: Parte_1
- di essere stata assunta dal di in data 22 maggio1995, previo superamento del CP_1 CP_1 concorso per titoli ed esami, con la qualifica di Collaboratore Vigilanza Urbana V livello del CCNL
EE.LL. al tempo vigente;
- di essere stata inserita, a far data dall'1 gennaio 1998, nella Categoria C a seguito del CCNL 31 marzo 1999 art. 7 comma 4 e del CCNL 14 settembre 2000, col profilo di Istruttore di Vigilanza, corrispondente alla ex VI qualifica funzionale;
- di prestare attualmente servizio presso il Servizio Gestione Sanzioni - Settore Contenzioso
Amministrativo Ufficio Contravvenzioni il Servizio Funzioni Vicariali Sezione Riorganizzazione
Operativa del Personale, in posizione economica C6, secondo quanto previsto dal CCNL Autonomie
Locali del 21 maggio 2018. Lamentava la mancata corresponsione da parte del per l'anno 2020, Controparte_1 dell'indennità di funzione prevista dall'art. 56- sexies CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, dal CCNL 1 aprile 1999, dagli artt. 23 e 14 del C.C.D.I. sottoscritto dal il 31 Controparte_1 dicembre 2019 al fine di recepire gli istituti previsti dalla disciplina contrattuale, fissandone la decorrenza retroattiva con efficacia, ai fini economici, a far data dall'1 gennaio 2019.
Precisava che l'art. 23 del CCDI disciplinava l'indennità di funzione con specifico riferimento ai dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, mentre per i dipendenti amministrativi l'emolumento continuava ad essere denominato “Indennità di specifiche Responsabilità”, disciplinato dall'art. 70 del CCNL 21 maggio 2018, e dall'art. 15 del medesimo C.C.D.I., cosicché, anche prima dell'introduzione dell'indennità di funzione, i Vigili Urbani, investiti di particolari compiti di responsabilità, venivano comunque remunerati con l'indennità di specifiche responsabilità, indennità che venivano erogate annualmente in forza di uno specifico stanziamento previsto in sede di
Costituzione e distribuzione del Fondo delle Risorse Decentrate, determinato sulla base del numero dei dipendenti beneficiari e del ruolo dagli stessi rivestito.
Richiamava la Determinazione Dirigenziale 50884 del 6 febbraio 2019, con la quale, l'allora della Polizia Municipale, per l'anno 2018, impegnando la somma di € 575.185,71, aveva CP_2 stabilito che l'indennità di responsabilità doveva essere attribuita al personale indicato nell'elenco allegato alla determina medesima, distinto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, nel quale figuravano tutti gli appartenenti al Corpo, perché a causa della carenza di figure intermedie e della necessità di assicurare la continuità ai servizi, tutto il personale di fatto svolgeva mansioni e funzioni cui l'indennità era correlata.
Rivendicava il proprio diritto all'indennità di funzione anche per il 2020, avendo goduto nel 2018, nel 2019 e nel 2021 – anni in cui aveva svolto le medesime mansioni che comportavano responsabilità di almeno un procedimento amministrativo, di un processo organizzativo complesso o responsabilità operative particolarmente rilevanti, - dell'indennità di specifiche responsabilità.
Affermava che dal 2011, così come negli anni, 2017, 2018, 2019 e 2021, era stata presente in servizio per oltre 180 giorni ed aveva svolto attività di istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, in essa compresa l'attività di esame dei motivi di ricorso, curando la trasmissione del Prefetto del fascicolo così istruito;
attività di istruttoria e definizione delle istanze di revoca in autotutela, in essa compresa l'attività di esame dei motivi di richiesta, la predisposizione delle controdeduzioni e delle ragioni di accoglimento o rigetto dell'istanza medesima;
attività di redazione di atti anche a valenza esterna, nonché attività di corpo di guardia negli stabili comunali.
Osservava che malgrado ciò, con riferimento agli anni 2019 e 2020, l'Amministrazione, dopo una prima fase in cui nell'erogazione dell'indennità di funzione sembrava voler dare continuità alle precedenti determinazioni, per mere questioni di contenimento della spesa per il personale aveva ridotto unilateralmente la platea dei beneficiari dell'indennità di funzione, nonostante gli stessi, nelle suddette annualità, avessero continuato a svolgere mansioni che ne prevedevano l'attribuzione, e nonostante non vi fosse una stringente necessità di ridurre le risorse disponibili.
Ricostruiva l'iter amministrativo che aveva condotto alla sua esclusione dal novero dei beneficiari dell'indennità di funzione richiesta nel presente giudizio, richiamando, in particolare la Determina
Dirigenziale 61040/2020 nella quale il Dirigente pro tempore del Corpo di Polizia Municipale,
Ingegnere aveva avanzato una prima ipotesi di liquidazione prevedendone la Persona_1 corresponsione a tutti gli appartenenti al Corpo, per l'importo di € 642.089,62, ma tale determina era restituita al Dirigente per insufficiente copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa, che era stato ridotto con uno stanziamento di soli € 385.000,00.
Contestualmente, era stato assunto l'impegno di pagare anche le indennità di disagio che prevedeva per i beneficiari anche della Polizia Municipale, un valore dimezzato in presenza dell'attribuzione agli stessi dei benefici di cui all'art. 23 (art. 12 C.C.D.I.), ossia dell'indennità di funzione;
tuttavia, nonostante a numerosi dipendenti, tra i quali ella ricorrente, tale indennità di disagio era stata corrisposta solo al 50%, l'indennità di funzione non era stata comunque corrisposta.
Rilevava inoltre che il Dirigente, con propria nota prot. 270936 del 18 novembre 2020, aveva comunicato che ai fini della liquidazione dell'indennità di funzione, voleva attenersi al parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti alla Delibera di Giunta 831 del 31 dicembre 2019, che aveva attribuito l'indennità in questione a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per i quali si erano verificate le condizioni, ma solo in misura percentuale rispetto alle previsioni, in base alla disponibilità di budget.
Rappresentava che a seguito della suddetta nota, il Dirigente pro tempore del Corpo di Polizia
Municipale, aveva invitato tutti i dipendenti a produrre protocolli ed atti giustificativi che potessero validare l'attribuzione del beneficio e, a seguito di uno scambio di corrispondenza in cui si era dibattuto in ordine alla corretta interpretazione dell'istituto contrattuale e della categoria dei beneficiari, era stata formulata la Determina n 56407 del 21 maggio 2021, con la quale era stata prevista la liquidazione dell'indennità per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prevedendo una spesa di 512.448,14 euro, con la relativa richiesta di incrementare lo stanziamento previsto sulla scorta dei richiamai ai pareri ANCI ed alle gestioni degli anni pregressi, ma anche in questo caso non era stato apposto il visto dal Ragioniere Generale.
Sosteneva che, a questo punto, l'Amministrazione aveva cercato di indurre il Dirigente a rivedere le sue posizioni per conformarsi agli obiettivi di risparmio imposti dall'esecutivo, attraverso ammonimenti e censure al suo operato tramite il Direttore Generale ed il Segretario Generale, che lo avevano indotto ad emettere la Determinazione n. 5442 del 21 giugno 2021, nella quale era stata prevista una spesa di 480.803,70 euro (a cui seguivano due ulteriori Determine integrative) e che aveva riconosciuto l'indennità in questione solo ad alcuni dipendenti escludendone numerosi altri, senza un criterio obiettivo, senza tener conto delle indicazioni del CCNL e del CCDI, secondo le unilaterali determinazioni dell'Amministrazione, in contrasto con le indicazioni del Dirigente preposto.
Lamentava l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione, in violazione dei diritti dei dipendenti, tra i quali ella ricorrente, anche con riferimento all'anno 2020 e 2021 con le Determinazioni n. 11013 del 10 dicembre 2021 per il 2020 e n. 9782 del 21 novembre 2022 per l'anno 2021, posto che non erano stati selezionati i beneficiari in base a criteri rigorosamente oggettivi, tant'è che ella ricorrente,
a parità di mansioni aveva fruito nel 2021 dell'indennità che, invece, le era stata negata nel 2020.
Deduceva che la generalizzata erogazione dell'indennità, verificatasi nel 2018, si era resa necessaria a causa della carenza di organico, che aveva comportato l'assunzione da parte di tutti i vigili Urbani,
a tutti i livelli, di costanti responsabilità, anche al di fuori del profilo di formale inquadramento e di declaratoria professionale e, ciò nonostante, con le successive delibere, si era giunti al paradosso per cui all'interno di una stessa unità operativa, l'indennità di funzione correlata alle responsabilità assunte, era stata attribuita ad uno degli appartenenti all'Unità e non a tutti gli altri che avevano svolto le medesime attività in spregio del principio inderogabile dell'attribuzione connesso al profilo rivestito.
Riteneva che l'intento dell'Amministrazione era stato quello di ridurre la spesa per il Corpo di Polizia
Municipale, come evincibile dalle pubbliche dichiarazioni dispregiative dell'allora Sindaco e dell'Assessore competente, nonché dagli atti di riorganizzazione della struttura amministrativa comunale, nei quali era stato disposto che numerosi dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, anche quelli idonei alle mansioni disimpegnate, dovevano essere sottoposti a visita medica ai sensi del Dlgs 81/2008, per verificare la loro idoneità a svolgere mansioni di istruttore amministrativo, al fine di sfoltire il Corpo di Polizia Municipale e poter così giustificare ed aumentare la riduzione di spesa.
Rilevava che così l'Amministrazione aveva impoverito l'organico del Corpo della Polizia
Municipale, mutando il profilo di numerosi agenti, tra i quali ella ricorrente, al fine di limitare l'assorbimento di risorse economiche da parte della Polizia Municipale e punire chi si era “adagiato”
e si era opposto alla riorganizzazione, tuttavia tali ex agenti erano poi stati trasferiti presso gli uffici amministrativi della stessa Polizia Municipale, non più con la qualifica di agente istruttore di vigilanza - alla quale erano legati una serie di emolumenti - ma con quella di istruttore amministrativo che non godevano delle stesse indennità. Richiamava il principio di autonomia del Corpo dei Vigili Urbani, sancito dalla L. 65/1986, nonché la Giurisprudenza in materia, in forza dei quali il Comandante, dovrebbe essere sottoposto ai soli poteri di vigilanza e di indirizzo del Sindaco, proprio perché il Corpo era stato concepito come indipendente dall'apparato burocratico dell'Ente.
Deduceva che l'indennità di funzione, secondo le esplicite previsioni del citato art. 56 sexies
C.C.N.L., aveva sostituito l'indennità di particolare responsabilità, riconosciuta dall'articolo 17 c.2 lett. f del CCNL del 31 marzo 1999 ed era cumulabile, anche in forza degli orientamenti , con CP_3 istituti contrattuali quali l'indennità di vigilanza, l'indennità di turno, i compensi correlati alla performance individuale e collettiva, l'indennità di servizio esterno, riconosciuto dall'art. 56 quinquies del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, mentre non era invece cumulabile con l'indennità specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, che aveva sostituito.
Richiamava l'art. 13 C.C.D.I. che, in linea generale, con riferimento alle indennità accessorie, prevedeva che l'identificazione degli aventi diritto e la verifica delle condizioni per il riconoscimento del beneficio economico era di competenza esclusiva del Dirigente, che, nel caso di specie, in un primo momento, aveva riconosciuto l'indennità agli stessi dipendenti ai quali era stata riconosciuta nel 2018, salvo poi negarla.
Richiamava altresì l'art. 23 C.C.D.I. che prevedeva i presupposti contrattuali per godere dell'indennità di funzione, sostenendo di avere diritto all'indennità di funzione per gli anni 2019 e
2020, in quanto aveva svolto le attività rispondenti ai requisiti necessari per l'attribuzione della stessa e rientranti tra quelli previsti per l'istruttore di vigilanza collocato in categoria C.
Rilevava che, sebbene il CCNL aveva previsto che gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 56 sexies fossero a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67, sia la Corte dei
Conti che l' avevano ritenuto che tali istituti economici per la Polizia Locale, potevano essere CP_3 finanziati con quota parte dei proventi sanzionatori derivanti dagli accertamenti delle violazioni a norma del Codice della Strada, nella quota di spettanza del ed all'interno delle destinazione CP_1 vincolata ed in particolare nell'aliquota che faceva riferimento al potenziamento del servizio o al mantenimento di standard minimi di performance.
Evidenziava che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire anche per il 2029 e il 2020 i livelli di erogazione dell'indennità di funzione analoghi a quelli dell'anno 2018, anche facendo ricorso allo sforamento delle risorse in tal caso consentito.
Quantificava il danno subito in € 2.500,00 per la mancata erogazione dell'indennità di funzione per l'anno 2020.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'illegittimità del comportamento del CP_1
così come formalizzato con le Determinazioni Dirigenziali n. 5242 del 21 giugno 2021 e n.
[...] 11013 del 10 dicembre 2021, nonché di tutti gli atti amministrativi a ciò preliminari e/o propedeutici con i quali ella ricorrente era stata esclusa dell'elenco dei beneficiari dell'indennità di funzione di cui agli art. 56 del CCNL Autonomie Locali ed art. 23 del CCDI 2019/2021 e, previa loro disapplicazione, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto ad essere inserita nell'elenco dei beneficiari della medesima indennità di funzione di cui agli art. 56 sexies del CCNL Autonomie Locali 21 maggio
2018 ed art. 23 del CCDI 2019/2021, con conseguente condanna del in persona Controparte_1 del Sindaco/legale rappresentante pro tempore a disporre in tal senso;
chiedeva, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto a godere anche per gli anni 2019 e 2020 dell'indennità di funzione di cui agli art. 56 sexies del CCNL Autonomie Locali 21 maggio 2018 ed art. 23 del CCDI 2019/2021 nella misura di € 2.500,00 per il solo anno 2020, avendo percepito la medesima indennità negli anni precedenti anche nell'anno 2019 e nell'anno 2021, o in altra misura ritenuta di giustizia;
chiedeva, per l'effetto, che il in persona del Sindaco pro tempore, venisse condannato al Controparte_1 pagamento suo in favore, della somma di € 2.500,00, o di altra ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
conseguentemente, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella somma di € 2.500,00 o in altra ritenuta di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione come per legge e che il venisse Controparte_1 condannato a corrisponderle tale somma;
instava per le spese di lite.
2.- Il costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, rilevando Controparte_1 che la ricorrente aveva denunciato per la prima volta nell'atto introduttivo del presente giudizio l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale n. 5242 del 21 giugno 2021 e della Determinazione
n. 11013 del 10 dicembre 2021, nonché degli atti amministrativi e ciò preliminari e/o propedeutici.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 22 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ed in esito al loro deposito, la causa viene decisa, richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c.
l'orientamento di questo Tribunale condiviso da questo decidente (sent. n. 1381/ 2024).
4.- La ricorrente agisce in giudizio affinchè venga dichiarata l'illegittimità del comportamento del così come formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 5442 del 21 Controparte_1 giugno 2021 e della Determinazione 11013 del 10 dicembre 2021 nonché di tutti gli atti amministrativi a ciò preliminari e/o propedeutici con i quali la ricorrente è stata esclusa dell'elenco dei beneficiari dell'indennità di funzione di cui agli art. 56 del CCNL Autonomie Locali ed art. 23 del CCDI per gli anni di riferimento.
Occorre dunque richiamare le disposizioni contrattuali in materia. L'art. 56 sexies CCNL 2016-2018, rubricato “Indennità di funzione”, stabilisce che “Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché
i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7. 4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1. 5. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5; b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art.
56-quinquies; d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies;
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del di cui all'art. Controparte_4
67. 6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”.
L'art. 23 del CCDI del 31.12.2019 specifica che “L'indennità di cui all'art. 56-sexies del CCNL viene erogata al personale di Categoria C (non incaricato di posizione organizzativa) per compensare
l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L' importo dell'indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità.
2. Il valore dell'indennità è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il totale della somma da destinare a compensare la specifica indennità viene definito in sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, come previsto dall' articolo 68, comma 2, lettera f) del CCNL.
4. L' indennità va rapportata alla categoria ed ai gradi posseduti nella Polizia Locale in relazione alla vigente disciplina
Regionale e calibrata sulla regolamentazione delle specifiche responsabilità come di seguito riportate: A) Responsabile del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa (anche stradale), ambientale e giudiziaria finalizzata alla tutela della sicurezza delle persone, al rispetto delle leggi e regolamenti municipali, alla sicurezza pubblica, che richiedono conoscenze specifiche, con capacità di svolgimento in autonomia di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale;
5. L'indennità viene erogata sulla base del grado rivestito secondo le seguenti misure: A) Agente Euro 1.000,00 B) Assistente Euro 1.300,00 C)
Assistente Capo Euro 1.600,00 D) Ispettore Euro 1.900,00 E) Ispettore principale Euro 2.200,00 F)
Ispettore Capo Euro 2.500,00 G) Commissario Euro 2.700,00 H) Commissario Capo - Funzionario
Euro 3.000,00 6. Tale indennità sostituisce per il personale della Polizia locale l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 del contratto 2016/2018 7. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del contratto 2016/2018;
b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma l, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità dei servizi esterni di cui all'art. 56- quinquies del contratto 2016/2018; d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del contratto 2016/2018; 8. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del contratto
2016/2018 9. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. 10. L'indennità NON è erogabile quando il dipendente: - non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare. Nel computo dei giorni non si considerano come assenze i giorni di ferie e i giorni di recupero delle festività lavorate. L'indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente in un'unica soluzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo”.
Risulta opportuno richiamare anche il disposto dell'art. 13 CCDI, il quale individua, tra i principi generali per la corresponsione delle indennità, anche quelli secondo cui “Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali” (punto 3),
“L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Dirigente” (punto 4), e “L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi
(quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità” (punto 5).
La lettura comparata di tali disposizioni evidenzia dunque che l'indennità di funzione: è un istituto facoltativo e non obbligatorio, erogato su valutazione ed indicazione del Dirigente responsabile e non in maniera indistinta a tutto il personale;
è una prestazione che non viene riconosciuta per le ordinarie mansioni corrispondenti alla categoria professionale di appartenenza, bensì “per compensare
l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”, richiedendo dunque un quid pluris di qualità e responsabilità delle prestazioni rispetto all'ordinario svolgimento delle mansioni (“non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione”); sostituisce l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-18 (“Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi”).
Quanto all'indennità di specifiche responsabilità, sostituita come detto dall'indennità di funzione,
l'art. 15 CCDI prevede che “
1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti del contratto 2016/2018, può essere riconosciuta una indennità nell'importo come appresso definito.
2. In riferimento a quanto previsto dall'art. 70- quinquies del contratto 2016/2018, possono essere configurate dai competenti Dirigenti, quelle posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.
3. L'atto di conferimento di incarico di specifica responsabilità da parte del Dirigente deve essere scritto ed adeguatamente motivato.
4. Il compenso
è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente;
La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
5. In sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità. La Conferenza dei Dirigenti provvede al riparto delle somme tra i vari Dipartimenti, sulla base delle unità di personale interessate.
6. L'indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto
a quelle proprio del profilo di appartenenza.
7. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di responsabilità di cui all'art.70 quinquies comma 1 del C.C.N.L.21105/2018, si stabiliscono i criteri di quantificazione di cui alla tabella di seguito riportata… 8. L' effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal dirigente competente a consuntivo 9. Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni), escluse le assenze per il godimento del periodo di ferie. 10. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è calcolata in proporzione alla durata del part- time 11. L' indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.lgs 151 /2001. 12. Le indennità di cui al presente articolo decorrono non sono frazionabili, vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo”.
Si ravvisa dunque una continuità tra i due istituti, trattandosi di indennità collegate alla puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili (non più in virtù di apposito atto formale di conferimento) in ragione del grado rivestito dal lavoratore, che giustifichino, senza alcun automatismo, il riconoscimento della misura.
Le tre ipotesi di specifiche responsabilità, il cui esercizio legittimi il riconoscimento dell'indennità di funzione, sono: A) Responsabile del servizio;
B) Coordinatore di Sezione;
C) Svolgimento di attività di polizia amministrativa (anche stradale), ambientale e giudiziaria finalizzata alla tutela della sicurezza delle persone, al rispetto delle leggi e regolamenti municipali, alla sicurezza pubblica, che richiedono conoscenze specifiche, con capacità di svolgimento in autonomia di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale.
La ricorrente, Istruttore di Vigilanza attualmente in servizio presso il Servizio Gestione Sanzioni -
Settore Contenzioso Amministrativo l'Ufficio Contravvenzioni il Servizio Funzioni Vicariali Sezione
Riorganizzazione Operativa del Personale, asserisce di essere titolare di specifiche responsabilità nell'ambito dell'ipotesi C), essendosi occupata nelle annualità considerate dell'istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, delle istanze di revoca in autotutela, della redazione di atti a valenza esterna ed avendo svolto attività di vigilanza presso gli stabili Comunali ed il Palazzo municipale.
La prova, alla luce delle considerazioni espresse, non può dirsi raggiunta.
L'istruttoria delle pratiche di opposizione alle contravvenzioni, anche in autotutela, rientra infatti nelle ordinarie mansioni di un istruttore di vigilanza (Ispettore capo, come risulta dalle buste paga allegate), come individuate dal CCNL 1999 e dallo stesso Regolamento del Corpo di Polizia
Municipale (“istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Municipale e redigono relazioni, rapporti amministrativi e giudiziari”), e non è indice dell'attribuzione e/o dell'assunzione di specifiche e particolari responsabilità che giustifichino l'attribuzione dell'indennità di funzione, né è stata documentata la redazione di altri atti di asserita rilevanza esterna.
Quanto allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza presso gli stabili comunali e il Palazzo
Municipale, dalla documentazione in atti emerge che tale servizio sia stato svolto dalla ricorrente occasionalmente, non potendosi ravvisare alcuna minima continuità o sistematicità nell'attribuzione di queste funzioni che legittimi il riconoscimento dell'indennità invocata. Occorre peraltro sottolineare che l'individuazione degli aventi diritto all'indennità di funzione costituisce prerogativa del Dirigente, il quale, nella menzionata determinazione n. 5442 del
21.6.2021, aveva rilevato che “in ordine alla estensione del riconoscimento dell'indennità in questione ad altro personale del Corpo ed in particolare a quello che per inidoneità ai servizi viabili
e/o esterni, opera normalmente con compiti di natura meramente amministrativa, ma che solo per alcuni giorni al mese è stato impegnato nel 2019 in turni di guardia presso il palazzo comunale, il
Consiglio Comunale o la caserma del Corpo, in assenza di adozione di procedimenti complessi di natura amministrativa e/o penale, non ha trovato definizione l'eventuale sussistenza del titolo al riconoscimento, né la modalità di quantificazione dell'indennità stessa”.
Le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte risultano generiche e valutative, nonché inammissibili ed inconducenti ai fini della decisione, stante la natura prettamente documentale della causa.
Non risulta in definitiva raggiunta la prova in ordine allo svolgimento e/o attribuzione di funzioni di specifica responsabilità richieste dalle disposizioni contrattuali ai fini del riconoscimento dell'indennità invocata.
Non rilevano i provvedimenti emessi in relazione ad annualità precedenti o successive a quella oggetto di controversia, essendo i presupposti per l'erogazione dell'indennità di funzione valutati anno per anno.
Quanto al complesso iter procedimentale che ha condotto alla determinazione n. 5442 del 2021, con una iniziale proposta di riconoscimento generalizzato dell'indennità a tutto il personale del Corpo di
Polizia Municipale, e successive modifiche che hanno ridotto il numero dei beneficiari, esso non rileva, in definitiva, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande attoree. Il dialogo intercorso tra il Dirigente del Servizio, il Direttore Generale, la Segretaria Comunale e le parti sindacali, sebbene abbia aggravato il procedimento amministrativo, non ne ha inficiato la validità, non ravvisandosi profili di illegittimità in relazione alla determinazione conclusiva emessa al suo esito ed adeguatamente argomentata e motivata dal Dirigente responsabile. L'autonomia decisionale del
Dirigente non risulta essere stata in alcun modo limitata, ed i rilievi del non hanno avuto CP_1 natura meramente economica, bensì principalmente tecnica ed interpretativa. Nessuna violazione procedurale emerge nemmeno nell'emissione della determinazione n. 11013 del 10.12.2021 relativa all'indennità di funzione per l'anno 2020.
7.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
8.- Tenuto conto dell'iter procedurale che ha condotto all'adozione della determinazione 5442 del 21 giugno 2021 giustifica la compensazione di metà delle spese di lite e la restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del resistente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi previsto, tenuto conto della limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna alla refusione di metà delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida nella somma già ridotta di € 656,50 per compensi professionali, oltre
[...] accessori di legge e rimborso spese e generali e dichiara compensata la restante quota
Messina, 23 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
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