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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3728/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 3728/2022 tra
IMPRESA INDIVIDUALE FATTORIA IL Parte_1
PARTE ATTRICE e
[...]
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 luglio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per IMPRESA INDIVIDUALE FATTORIA IL l'avv. Parte_1
ORGES MANDI in sostituzione dell'avv. CHIERRONI LAURA e
Per 'avv. MARINAI SIMONE Controparte_1 Per l'avv. COLANTUONI in sostituzione dell'avv. Controparte_1 ABBAGNALE MASSIMO,
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Mandi contesta la responsabilità dell'attore in merito al concorso di colpa eccepito dalle controparti;
per l'istanza di riesame, ribadisce che il doc. 5 ter è un inoltro a terzi soggetti a sua volta inoltrato al difensore, riportandosi alla comunicazione del GSE in atti. Ribadisce che la prova del quantum consiste nel mancato guadagno che si identifica nella mancata percezione del finanziamento richiesto. Si riporta agli atti.
pagina 1 di 13 L'Avv. Marinai preliminarmente contesta le memorie depositate dalle due controparti e si riporta ai propri atti difensivi;
fa presente che risulta documentale l'incarico del a e non Parte_1 CP_1 all'ing. insiste pertanto nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Nel corso CP_1 dell'istruttoria è risultato che l'incarico è stato svolto da numerosi tecnici della originaria CP_2 denominazione di fra i quali anche l'ing. prende atto che il non nega CP_1 CP_1 Parte_1
l'errore, non avendo seguito le chiare istruzioni date a mezzo email dall'ing. . Quanto
CP_1 all'istanza di riesame , si riporta a quanto evidenziato in atti (soc.5bis 5ter) e da ultimo con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata da questa è inammissibile, visto che l'ing-
CP_1 CP_1 non aveva avanzato alcuna domanda verso Azioni di regresso non sono accoglibili per i
CP_1 motivi già esplicitati in atti memoria ex art. 183 n.
1. L'Avv. Colantuoni impugna e contesta le due controparti riportandosi ai propri scritti difensivi, e in particolare alle note conclusive depositate. Osserva in particolare che il dott. in sede di Parte_1 interrogatorio formale abbia confessato di avere letto la email ricevuto dall'ing. con le
CP_1 istruzioni per l'esecuzione del bonifico del c.d. bonifico parlante, quindi è provato che l'errore da lui commesso sia al medesimo imputabile. Manca inoltre la prova del danno non avendo l'attore provato il mancato guadagno;
l'eccezione di inadempimento non riguarda la prestazione commissionata ed eseguita bensì una fase successiva affidata esclusivamente all'ing. Contesta l'eccezione
CP_1 svolta dall'avv. Marinai avendo la svolto una domanda riconvenzionale verso l'ingegnere
CP_1 chiedendo la chiamata in causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3728/2022 promossa da:
IMPRESA INDIVIDUALE FATTORIA IL (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CHIERRONI LAURA, elettivamente domiciliato in C.F._1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIERRONI LAURA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINAI Controparte_1 C.F._2 GIANFRANCO e dell'avv. MARINAI SIMONE ( ) VIALE DELLA C.F._3 RIMEMBRANZA 11 56038 PONSACCO;
, elettivamente domiciliato in Viale Rimembranza 11 56038 PONSACCO presso il difensore avv. MARINAI GIANFRANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBAGNALE Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 16 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. ABBAGNALE MASSIMO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'ATTORE:
“… voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze accogliere le domande dell'attore e, per l'effetto: (1) accertare il mancato svolgimento e – in ogni caso – l'inesattezza della prestazione professionale della quale risultavano incaricati i convenuti nonché la grave negligenza ed imperizia nello svolgimento della stessa e la mancata osservanza finanche delle basilari regole di diligenza cui la stessa avrebbe pagina 3 di 13 dovuto conformarsi, e conseguentemente, (2) condannare i convenuti in solido tra loro o di chi risulterà tenuto, in tesi, al risarcimento dei danni arrecati al Dr. connessi alla perdita del Parte_1 beneficio fiscale previsto e quantificabili in Euro 12.786,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria
o, in ipotesi, al risarcimento del danno pari al diverso ammontare che codesto Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari”;
PER IL CONVENUTO – CP_1
“associandosi all'eccezione di incompetenza avanzata dalla , Perché il CP_2 Controparte_1
Tribunale intestato, accertata la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. voglia CP_1 respingere ogni domanda che nei suoi confronti è stata proposta da parte attrice. In ogni caso, voglia rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, avendo l'Ing. agito con la diligenza e perizia richiesta nell'espletamento del mandato affidatogli. CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche forma di responsabilità in capo al comparente, voglia diminuire e/o escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c. (primo e/o secondo comma) in considerazione del concorso colposo dell'attore e della nella causazione CP_2 del danno, così come specificato in narrativa. Tenendosi altresì conto del fatto che l'attore usufruisce avvantaggiandosene, dell'impianto a biomassa.
Quanto alle domande avanzate dalla nei confronti dell'Ing. CP_3
si rileva che la non può avanzare riconvenzionale nei CP_1 CP_2 confronti dell'Ing. visto che questo non ha avanzato domanda CP_1 nei confronti della Né può avanzare domanda di regresso nei CP_3 confronti dello stesso, visto che la si è avvalsa dell'opera dell'Ing. CP_2
e di altri collaboratori della stessa per l'esecuzione CP_1 dell'impianto a biomassa non difettoso e comunque senza alcuna precisazione di quali errori potrebbero essere imputati all'Ing. CP_1
Con vittoria di spese e compenso legale anche nei confronti della CP_3
[...
PER IL CONVENUTO – AFETY: CP_1
“… voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, 1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Pisa;
2. in via preliminare – ove il convenuto risultasse contumace - autorizzare la chiamata in causa dell'Ing nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente in [...] Loc. Marti, Montopoli Val d'Arno (PI) e a tal fine differire la data pagina 4 di 13 della prima udienza ai sensi dell'art.269 c.p.c per consentire la citazione dello stesso nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c;
3. nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande proposte nei confronti della in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
4. in subordine 4.1 ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, previo accertamento di concorso di colpa dell'attrice, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ripartendo in concreto tra i soggetti ritenuti eventualmente corresponsabili nella causazione del danno le rispettive quote di corresponsabilità;
4.2 in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'attore anche nei confronti della accertare e dichiarare il diritto di regresso Controparte_1 della in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti dell'Ing. Controparte_1
(C.F. ) o, in via alternativa, la responsabilità contrattuale Controparte_1 CodiceFiscale_4
e/o extracontrattuale dell'Ing. nei confronti della per i fatti di Controparte_1 Controparte_1 cui è causa e, per l'effetto in ogni caso, condannare l'Ing. a dare e pagare alla Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore gli importi che quest'ultima Controparte_1 risulterà tenuta a pagare a parte attrice (o che, eventualmente, avrà corrisposto a parte attrice) ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese”;
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , titolare della IMPRESA Parte_1
INDIVIDUALE FATTORIA IL conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale e per accertare e Controparte_1 Controparte_1 dichiarare l'inadempimento alle prestazioni professionali oggetto di incarico ai convenuti nonché per condannare i convenuti in solido o per quanto di competenza al risarcimento del danno, quantificato in € 12.786,00 o della minor somma stabilita dal Giudice in via equitativa.
L'attore esponeva in citazione di avere conferito incarico alla (oggi Controparte_4
“in persona del convenuto quale “esperto clima Controparte_1 Controparte_1 junior”, (cfr. doc. 3) per la realizzazione di un progetto relativo alla costruzione di un nuovo impianto termico a biomassa nonché la redazione e presentazione del relativo conto termico presso il G.S.E., per la sostituzione del generatore di calore e l'ottenimento del relativo incentivo previsto dalla normativa in materia. In particolare “conferiva specificatamente all'Ing. delega alla presentazione dei CP_1 documenti mediante l'indirizzo di posta certificata del tecnico per il cui tramite è stata dunque gestita la fase di avvio e successiva istruttoria dell'intera pratica presso il GSE”
pagina 5 di 13 L'attore evidenziava l'inadempimento dei convenuti in quanto non veniva prestata idonea assistenza difettando comunicazioni chiare su aspetti centrali della pratica ai fini dell'ottenimento del previsto incentivo, in particolare non veniva chiarita al Dr. (se non con trasmissione in via Parte_1 meramente incidentale di uno schema allegato a comunicazione via mail inerente il diverso aspetto della fatturazione;
doc. n 6) l'esigenza di procedere al pagamento delle somme da ammettere a incentivo con precisa indicazione nella causale del bonifico del riferimento al D.M. 16.02.2016 ( effettuato dal Dr. con la diversa causale generica “risparmio energetico Legge 296/2006”).; Parte_1 non veniva rilevato detto errore al momento della successiva consegna della documentazione da produrre al GSE, non veniva informato della possibilità di annullare i bonifici, nè del preavviso di rigetto da parte del GSE, né delle comunicazioni inerenti alle integrazioni documentali.
Il GSE comunicava il rigetto e veniva suggerito di inoltrare istanza di riesame come unica possibilità, senza paventare il ricorso al TAR. Predisposta istanza di riesame , l'Ing. , nonostante i CP_1 ripetuti tentativi di contatto, ometteva di dare qualsivoglia riscontro al Dr. quanto allo stato Parte_1 della pratica;
la (con mail del 4 gennaio 2021) informava di aver concluso la CP_4 collaborazione con l'Ing. . A seguito di accesso agli atti, il Dr. verificava presso CP_1 Parte_1 il GSE la carenza di qualsiasi richiesta e/o sollecito di riesame e financo di istanza di riesame.
Concludeva chiedendo, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni per l'importo di Euro
12.786,00 pari all'importo non ammesso ad incentivo.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito ai sensi degli artt. 18-19-20 c.p.c.; eccepiva la estraneità alla assistenza nella pratica presso il GSE, finalizzata ad ottenere l'incentivo fiscale connesso all'impianto: diversa dall' “espletamento del conto termico e progettazione dell'impianto alimentato a biomassa al servizio della unità immobiliare esistente, con destinazione civile abitazione, realizzata su piano terra, primo e secondo abitabile, sita nel Comune di Castelfiorentino (FI), di proprietà dell' .” Di cui alla lettera di incarico. In ogni caso eccepiva l'imputabilità Parte_2 all'attore dell'errore nell'effettuare i bonifici e la mancata prova del danno, posto che l'incentivo non è cumulabile con le detrazioni fiscali e il rigetto del GSE era stato motivato all'esito di un'istruttoria più ampia , la estraneità alla istanza di riesame;
in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi, in caso di accoglimento della domanda attrice , diritto di regresso nei confronti del convenuto con condanna al rimborso di quanto fosse costretta a versare all'attore. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale in via preliminare, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata incaricata della prestazione la sola società
pagina 6 di 13 convenuta come dimostra il difetto di compenso in proprio favore e l'indicazione nel contratto della
Compagnia assicuratrice della . Affermava di avere agito per conto della e in collaborazione CP_2 CP_2 con i tecnici incaricati dalla stessa di gestire la pratica. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare quest'ultima circostanza e, per l'effetto, respingere ogni domanda avanzata da parte attrice nei suoi confronti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una sua qualche forma di responsabilità, chiedeva la diminuzione del risarcimento del danno in considerazione del concorso colposo dell'attore nella causazione dell'asserito danno.
Assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatori formali e prove testimoniali, quindi passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'INCOMPETENZA TERRITORIALE
Il convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in Controparte_1 violazione degli artt. 18-19-20 c.p.c., rilevando che entrambi gli odierni convenuti hanno residenza e sede legale in Montopoli Val d'Arno (PI), dovendo pertanto essere la controversia di competenza del
Tribunale di Pisa.
Sul punto , nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo , come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. 21 marzo 2014 n. 6762,
Cass.Civ. ord. 6 ottobre 2006 n. 21625).
Quindi, nel caso in esame, non rileva il luogo ove dovrebbe essere eseguita l'ipotetica obbligazione risarcitoria, ma quello ove avrebbe dovuto essere adempiuta la prestazione – installazione impianto termico a biomassa - il cui inadempimento avrebbe cagionato l'asserito danno che, nel caso di specie, è
l'impresa individuale dell'attore sita in Castelfiorentino.
L'eccezione mossa dal convenuto quindi infondata e, pertanto, non può Controparte_1 essere accolta.
2. NEL MERITO
Parte attrice adduce responsabilità contrattuale dei convenuti in solido ex artt. 1218 c.c., 1176 comma
2 c.c. a fronte dell'incarico affidato agli stessi in data 23/01/2018 per l'accesso agli incentivi statali per impianto termico a biomassa presso l'azienda agricola sita in Castelfiorentino.
Anzitutto, deve essere esaminata l'eccezione del convenuto il quale ritiene di non essere CP_1
pagina 7 di 13 legittimato passivo per essere il contratto intercorso esclusivamente fra società e attore, assumendo egli semplici compiti di “interfaccia” fra attore e società convenuta.
Sul punto, l'istruttoria orale e prima ancora quella documentale, hanno confermato che il contratto è intercorso fra l'attore e la società ora come si evince in primo luogo dal fatto CP_2 Controparte_1 che detta lettera di incarico (doc. 3) è firmata solo da tali soggetti, di poi dal fatto che ivi l'ingegnere è indicato all'art. 3 come mero “responsabile delle prestazioni e interfaccia con l'ufficio della società” ed il compenso di € 1.800,00 è previsto e dovuto alla sola società intestataria del contratto (art. CP_2
5). Inoltre la società convenuta ha depositato l'accordo di collaborazione con l'ingegnere ( doc.2) del
21/12/2017 dal quale emerge il rapporto esistente fra i due soggetti professionali, nel quale si legge che: “ … il professionista inizierà, tramite la propria organizzazione, e struttura a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi offerti e proposti dall'appaltante …”.
Anche i testimoni sentiti sul punto hanno confermato che non vi era rapporto diretto fra l'ingegnere e l'attore ( si veda teste : ADR la ha dato incarico all'ingegnere di eseguire il Testimone_1 CP_2 lavoro all'azienda , in quanto l'azienda non svolgeva dette pratiche e quindi avendo Parte_2 CP_2
l'ing. come collaboratore all'interno , abbiamo dato incarico a lui di svolgere il lavoro. Anche il teste sul cap. 10 ha confermato che le prestazioni erano svolte da “noi tecnici della . Ha Tes_2 CP_2 confermato inoltre i capitoli 12, 13 e 14 e quindi “che in data 5.9.2019 la a mezzo dei propri CP_2 tecnici faceva presente di aver di nuovo contattato più volte il GSE”.
Durante l'espletamento dell'attività istruttoria è emerso, tra l'altro, che nell'espletamento della prestazione sono stati coinvolti vari professionisti della società seppure sempre CP_5 sotto la direzione e coordinamento del (vedasi in particolare la deposizione del teste CP_1 [...]
all'udienza del 10.03.2025: “… l'ing. coordinava, ma tutti abbiamo lavorato Tes_3 CP_1
Contr a questo progetto escludo l'incarico personale all'ing. … noi , nel senso il geom CP_1
il perito , l'ing. forse anche il perito , abbiamo lavorato Tes_2 Persona_1 CP_7 Per_2 tutti a questo progetto e l'incarico lo abbiamo avuto dalla ” CP_8
Pertanto risulta smentita la tesi dell'attore – peraltro inesatta anche sotto il profilo giuridico, in quanto il convenuto non poteva agire in nome della società - secondo la quale l'incarico veniva CP_2 conferito alla società “in persona del convenuto quale esperto ”. Controparte_1 CP_9
Di conseguenza deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ingegnere sulla domanda dell'attore.
Venendo quindi alla domanda svolta nei confronti della , come noto in tema di Controparte_1
pagina 8 di 13 riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. , è onere dell'attore - creditore in tema di risarcimento del danno da illecito contrattuale dimostrare esclusivamente la fonte costitutiva dell'obbligazione ossia il contratto , mentre incombe sul debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto (“… in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13793).
Nel caso di specie, l'attore ha provato documentalmente, nel corso del procedimento de quo, l'incarico affidato alla società convenuta attraverso lettera d'incarico (doc. 3 fascicolo parte attrice) del
23.01.2018, dalla quale si evince, per l'appunto, che il collaboratore della (oggi CP_1 CP_2 era individuato come responsabile delle prestazioni elencate nella lettera suindicata. CP_1
L'art. 1176 c.c. è chiaro sul punto: “… Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”.
Nel caso di specie la diligenza richiesta era quella tecnica e professionale propria della prestazione oggetto di contratto, le cui competenze certamente non potevano essere in possesso del committente, soggetto dedito a tutt'altra attività di impresa (azienda agricola).
Quanto al primo inadempimento lamentato dall'attore , ossia la mancata specifica informazione circa le modalità del bonifico “parlante” ossia con causale recante gli estremi del D.M. 16.2.2016 , non costituisce prova di avere esattamente adempiuto il fatto di avere inviato (cfr. doc. 6 dell'attore)
“incidentalmente” e senza le necessarie indicazioni nel corpo della comunicazione, una email in risposta ad altro quesito con un prospetto di bonifico.
L'allegato ben poteva, come avvenuto, non essere adeguatamente considerato dal cliente odierno attore nell'ottica della corrispondenza intercorsa fra le parti , tesa ad ottenere chiarimenti su altro argomento (oggetto: invio preventivo – fatture per ETA).
Inoltre le modalità del bonifico effettuato dall'attore dovevano essere controllate a posteriori dal tecnico della in fase di invio della documentazione, quando ancora si poteva ovviare con un CP_2 nuovo pagamento e con la revoca del precedente, cosa non avvenuta.
pagina 9 di 13 L'attore eccepisce inoltre quale ulteriore inadempimento, il mancato inoltro di solleciti sull'istanza di riesame al GSE e ancora prima il difetto di invio di tale istanza di riesame, oltre alla mancata prospettazione del possibile ricorso al TAR.
Il mancato invio dell'istanza di riesame ( che come noto non sospende i termini di ricorso giudiziario e deve quindi essere preceduta da adeguata informativa sul punto) risulta dalla stessa comunicazione del
GSE: alla richiesta di accesso agli atti il Gestore rispondeva comunicando espressamente che “le strutture competenti informano che non risultano richieste di riesame per l'intervento di efficienza energetica n. CT00257423” (v. doc. n 28 dell'attore). A nulla vale la pec di consegna in formato pdf , depositata dal convenuto, in quanto non sufficiente alla luce della dichiarazione contraria del destinatario GSE e dalla quale non risultano gli allegati.
Nessuna prova è stata altresì offerta dal convenuto circa l'informativa necessaria al CP_1 fine di un eventuale ricorso, né è stato tempestivamente comunicato all'attore il provvedimento di rigetto del GSE.
Pertanto da quanto sopra emerge che la mancata diligenza e l'inadempimento della prestazione da parte della società convenuta ( o di chi, nei rapporti interni, ha compiuto tali prestazioni, per quanto oltre esposto) hanno determinato il mancato accesso agli incentivi statali da parte dell'attore.
Pertanto, la somma pari ai bonus fiscali e quindi al corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice che la committenza avrebbe potuto non versare usufruendo degli sgravi, pari ad € 12.786,00 deve essere ricondotta all'inadempimento di che, come tale, dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore .
A detto importo quale debito di valore devono essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dal provvedimento di rigetto del GSE al saldo.
3. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE VERSO Controparte_10
IL CONVENUTO CP_1
Passando all'esame dell'istanza riconvenzionale sollevata dalla convenuta ei confronti CP_1 dell'altro convenuto con il quale si chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto di CP_1 regresso della prima nei confronti del secondo o, in via alternativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del primo nei confronti del secondo per i fatti di cui è causa, detta domanda merita accoglimento.
Innanzitutto non vi è alcuna inammissibilità della domanda, posto che fra convenuti è possibile – in relazione alla medesima domanda attrice – proporre domanda trasversale riconvenzionale adducendo pagina 10 di 13 una responsabilità esclusiva o un regresso.
Come si legge in Cass. 25415/2017 "… consolidati orientamenti di legittimità … consentono al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da Cass. n. 9/1969 e da Cass. n.
894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass. n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei "principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale") e, più recentemente, da Cass. 12558/1999 e da Cass. n. 6846/2017, che hanno precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima", ossia, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, come avvenuto nel caso di specie.
Esclusa la legittimazione passiva del convenuto e quindi la solidarietà nei confronti CP_1 dell'attore, non viene in rilievo alcun diritto di regresso fra i due convenuti , essendo il rapporto contrattuale intercorso con la sola società per quanto sopra esposto. CP_11
E' comunque evidente dai documenti depositati, dalla corrispondenza intercorsa fra le parti sopra richiamata (doc.6) , che la prestazione contrattuale di cui si discute , è stata svolta essenzialmente dall'ing. menzionato nella lettera di incarico come “interfaccia” e responsabile delle CP_1 prestazioni.
Gli altri professionisti che sono stati sentiti come testimoni ( hanno riferito di avere Tes_2 Per_1 Tes_3 collaborato anch'essi alla pratica per conto della ma sotto la “direzione” e il controllo del CP_2
che infatti compariva nel contratto come unico responsabile del settore e al quale l'attore CP_1 ha rivolto sempre la corrispondenza (email dell'ufficio , conferendo al medesimo procura per CP_2
l'istanza di riesame.
Il professionista si è difeso affermando di avere esattamente adempiuto in quanto l'errore sarebbe stato dell'attore, che non avrebbe letto gli allegati alla email 11/4/2018 inerenti le modalità di bonifico.
Valga quanto sopra esposto in ordine alla necessità che il professionista si attenga ad una informazione dettagliata e puntuale e non incidentale con riferimento ad un presupposto basilare per accedere all'incentivo. Così anche per l'istanza di riesame e per la possibilità di ricorso giudiziario.
L'accordo intercorso fra i convenuti in data 21/12/2017 , che prevedeva un compenso annuo di €
98.000,00 in favore del professionista oltre la possibilità di acquisire una quota della società, recita espressamente che l'ingegnere risultava dotato delle competenze tecniche necessarie e di propria struttura organizzativa. pagina 11 di 13 Pertanto, l'operato del professionista, nel rapporto contrattuale di collaborazione instaurato con la società non è stato diligente , onde ne consegue la responsabilità contrattuale del medesimo CP_1 nei confronti dell'appaltante ed il conseguente obbligo di quest'ultimo a rimborsare integralmente quanto dalla medesima versato all'attore pari ad € 12.786,00.
- SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto Controparte_1 soccombente sulla domanda di pagamento dell'attore, mentre le spese di lite del convenuto CP_1 gravano sull'attore in ragione del difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale della convenuta , in ragione del suo CP_1 accoglimento, le spese di lite di quest'ultima vanno a gravare sul convenuto per il CP_1 medesimo principio di soccombenza.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi ex DM 55/2014 ed il valore della causa determinato secondo quanto riconosciuto nella presente decisione (scaglione fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
- DICHIARA la competenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del convenuto sulla Controparte_1 domanda dell'attore;
- ACCERTA l'inadempimento contrattuale della società e Controparte_1
CONDANNA quest'ultima al pagamento di € 12.786,00 in favore dell'attore Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale Fattoria “Il Petriccio” di Fontanelli Paolo, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria.
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di verso il convenuto Controparte_1 CP_1
e per l'effetto CONDANNA quest'ultimo a titolo di responsabilità contrattuale a
[...] rimborsare alla società convenuta la somma versata all'attore sopra quantificata.
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e
[...]
CPA; pagina 12 di 13 - CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore che liquida in € 5.077,00 oltre 15% spese generali, Parte_1
IVA e CPA, anticipazioni di € 264,00;
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in € 5.077,00 oltre spese generali 15%, Iva se dovuta e Controparte_1
CPA, oltre anticipazioni di € 264,00.
Sentenza resa ex art. 281 sexiex c.p.c. con l'ausilio del FUPP dott. Carmine Supino.
pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 luglio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Colzi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 3728/2022 tra
IMPRESA INDIVIDUALE FATTORIA IL Parte_1
PARTE ATTRICE e
[...]
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 luglio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per IMPRESA INDIVIDUALE FATTORIA IL l'avv. Parte_1
ORGES MANDI in sostituzione dell'avv. CHIERRONI LAURA e
Per 'avv. MARINAI SIMONE Controparte_1 Per l'avv. COLANTUONI in sostituzione dell'avv. Controparte_1 ABBAGNALE MASSIMO,
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Mandi contesta la responsabilità dell'attore in merito al concorso di colpa eccepito dalle controparti;
per l'istanza di riesame, ribadisce che il doc. 5 ter è un inoltro a terzi soggetti a sua volta inoltrato al difensore, riportandosi alla comunicazione del GSE in atti. Ribadisce che la prova del quantum consiste nel mancato guadagno che si identifica nella mancata percezione del finanziamento richiesto. Si riporta agli atti.
pagina 1 di 13 L'Avv. Marinai preliminarmente contesta le memorie depositate dalle due controparti e si riporta ai propri atti difensivi;
fa presente che risulta documentale l'incarico del a e non Parte_1 CP_1 all'ing. insiste pertanto nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Nel corso CP_1 dell'istruttoria è risultato che l'incarico è stato svolto da numerosi tecnici della originaria CP_2 denominazione di fra i quali anche l'ing. prende atto che il non nega CP_1 CP_1 Parte_1
l'errore, non avendo seguito le chiare istruzioni date a mezzo email dall'ing. . Quanto
CP_1 all'istanza di riesame , si riporta a quanto evidenziato in atti (soc.5bis 5ter) e da ultimo con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata da questa è inammissibile, visto che l'ing-
CP_1 CP_1 non aveva avanzato alcuna domanda verso Azioni di regresso non sono accoglibili per i
CP_1 motivi già esplicitati in atti memoria ex art. 183 n.
1. L'Avv. Colantuoni impugna e contesta le due controparti riportandosi ai propri scritti difensivi, e in particolare alle note conclusive depositate. Osserva in particolare che il dott. in sede di Parte_1 interrogatorio formale abbia confessato di avere letto la email ricevuto dall'ing. con le
CP_1 istruzioni per l'esecuzione del bonifico del c.d. bonifico parlante, quindi è provato che l'errore da lui commesso sia al medesimo imputabile. Manca inoltre la prova del danno non avendo l'attore provato il mancato guadagno;
l'eccezione di inadempimento non riguarda la prestazione commissionata ed eseguita bensì una fase successiva affidata esclusivamente all'ing. Contesta l'eccezione
CP_1 svolta dall'avv. Marinai avendo la svolto una domanda riconvenzionale verso l'ingegnere
CP_1 chiedendo la chiamata in causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3728/2022 promossa da:
IMPRESA INDIVIDUALE FATTORIA IL (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CHIERRONI LAURA, elettivamente domiciliato in C.F._1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIERRONI LAURA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINAI Controparte_1 C.F._2 GIANFRANCO e dell'avv. MARINAI SIMONE ( ) VIALE DELLA C.F._3 RIMEMBRANZA 11 56038 PONSACCO;
, elettivamente domiciliato in Viale Rimembranza 11 56038 PONSACCO presso il difensore avv. MARINAI GIANFRANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBAGNALE Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 16 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. ABBAGNALE MASSIMO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'ATTORE:
“… voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze accogliere le domande dell'attore e, per l'effetto: (1) accertare il mancato svolgimento e – in ogni caso – l'inesattezza della prestazione professionale della quale risultavano incaricati i convenuti nonché la grave negligenza ed imperizia nello svolgimento della stessa e la mancata osservanza finanche delle basilari regole di diligenza cui la stessa avrebbe pagina 3 di 13 dovuto conformarsi, e conseguentemente, (2) condannare i convenuti in solido tra loro o di chi risulterà tenuto, in tesi, al risarcimento dei danni arrecati al Dr. connessi alla perdita del Parte_1 beneficio fiscale previsto e quantificabili in Euro 12.786,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria
o, in ipotesi, al risarcimento del danno pari al diverso ammontare che codesto Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari”;
PER IL CONVENUTO – CP_1
“associandosi all'eccezione di incompetenza avanzata dalla , Perché il CP_2 Controparte_1
Tribunale intestato, accertata la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. voglia CP_1 respingere ogni domanda che nei suoi confronti è stata proposta da parte attrice. In ogni caso, voglia rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, avendo l'Ing. agito con la diligenza e perizia richiesta nell'espletamento del mandato affidatogli. CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche forma di responsabilità in capo al comparente, voglia diminuire e/o escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c. (primo e/o secondo comma) in considerazione del concorso colposo dell'attore e della nella causazione CP_2 del danno, così come specificato in narrativa. Tenendosi altresì conto del fatto che l'attore usufruisce avvantaggiandosene, dell'impianto a biomassa.
Quanto alle domande avanzate dalla nei confronti dell'Ing. CP_3
si rileva che la non può avanzare riconvenzionale nei CP_1 CP_2 confronti dell'Ing. visto che questo non ha avanzato domanda CP_1 nei confronti della Né può avanzare domanda di regresso nei CP_3 confronti dello stesso, visto che la si è avvalsa dell'opera dell'Ing. CP_2
e di altri collaboratori della stessa per l'esecuzione CP_1 dell'impianto a biomassa non difettoso e comunque senza alcuna precisazione di quali errori potrebbero essere imputati all'Ing. CP_1
Con vittoria di spese e compenso legale anche nei confronti della CP_3
[...
PER IL CONVENUTO – AFETY: CP_1
“… voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, 1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Pisa;
2. in via preliminare – ove il convenuto risultasse contumace - autorizzare la chiamata in causa dell'Ing nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente in [...] Loc. Marti, Montopoli Val d'Arno (PI) e a tal fine differire la data pagina 4 di 13 della prima udienza ai sensi dell'art.269 c.p.c per consentire la citazione dello stesso nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c;
3. nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande proposte nei confronti della in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
4. in subordine 4.1 ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, previo accertamento di concorso di colpa dell'attrice, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ripartendo in concreto tra i soggetti ritenuti eventualmente corresponsabili nella causazione del danno le rispettive quote di corresponsabilità;
4.2 in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'attore anche nei confronti della accertare e dichiarare il diritto di regresso Controparte_1 della in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti dell'Ing. Controparte_1
(C.F. ) o, in via alternativa, la responsabilità contrattuale Controparte_1 CodiceFiscale_4
e/o extracontrattuale dell'Ing. nei confronti della per i fatti di Controparte_1 Controparte_1 cui è causa e, per l'effetto in ogni caso, condannare l'Ing. a dare e pagare alla Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore gli importi che quest'ultima Controparte_1 risulterà tenuta a pagare a parte attrice (o che, eventualmente, avrà corrisposto a parte attrice) ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese”;
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , titolare della IMPRESA Parte_1
INDIVIDUALE FATTORIA IL conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale e per accertare e Controparte_1 Controparte_1 dichiarare l'inadempimento alle prestazioni professionali oggetto di incarico ai convenuti nonché per condannare i convenuti in solido o per quanto di competenza al risarcimento del danno, quantificato in € 12.786,00 o della minor somma stabilita dal Giudice in via equitativa.
L'attore esponeva in citazione di avere conferito incarico alla (oggi Controparte_4
“in persona del convenuto quale “esperto clima Controparte_1 Controparte_1 junior”, (cfr. doc. 3) per la realizzazione di un progetto relativo alla costruzione di un nuovo impianto termico a biomassa nonché la redazione e presentazione del relativo conto termico presso il G.S.E., per la sostituzione del generatore di calore e l'ottenimento del relativo incentivo previsto dalla normativa in materia. In particolare “conferiva specificatamente all'Ing. delega alla presentazione dei CP_1 documenti mediante l'indirizzo di posta certificata del tecnico per il cui tramite è stata dunque gestita la fase di avvio e successiva istruttoria dell'intera pratica presso il GSE”
pagina 5 di 13 L'attore evidenziava l'inadempimento dei convenuti in quanto non veniva prestata idonea assistenza difettando comunicazioni chiare su aspetti centrali della pratica ai fini dell'ottenimento del previsto incentivo, in particolare non veniva chiarita al Dr. (se non con trasmissione in via Parte_1 meramente incidentale di uno schema allegato a comunicazione via mail inerente il diverso aspetto della fatturazione;
doc. n 6) l'esigenza di procedere al pagamento delle somme da ammettere a incentivo con precisa indicazione nella causale del bonifico del riferimento al D.M. 16.02.2016 ( effettuato dal Dr. con la diversa causale generica “risparmio energetico Legge 296/2006”).; Parte_1 non veniva rilevato detto errore al momento della successiva consegna della documentazione da produrre al GSE, non veniva informato della possibilità di annullare i bonifici, nè del preavviso di rigetto da parte del GSE, né delle comunicazioni inerenti alle integrazioni documentali.
Il GSE comunicava il rigetto e veniva suggerito di inoltrare istanza di riesame come unica possibilità, senza paventare il ricorso al TAR. Predisposta istanza di riesame , l'Ing. , nonostante i CP_1 ripetuti tentativi di contatto, ometteva di dare qualsivoglia riscontro al Dr. quanto allo stato Parte_1 della pratica;
la (con mail del 4 gennaio 2021) informava di aver concluso la CP_4 collaborazione con l'Ing. . A seguito di accesso agli atti, il Dr. verificava presso CP_1 Parte_1 il GSE la carenza di qualsiasi richiesta e/o sollecito di riesame e financo di istanza di riesame.
Concludeva chiedendo, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni per l'importo di Euro
12.786,00 pari all'importo non ammesso ad incentivo.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito ai sensi degli artt. 18-19-20 c.p.c.; eccepiva la estraneità alla assistenza nella pratica presso il GSE, finalizzata ad ottenere l'incentivo fiscale connesso all'impianto: diversa dall' “espletamento del conto termico e progettazione dell'impianto alimentato a biomassa al servizio della unità immobiliare esistente, con destinazione civile abitazione, realizzata su piano terra, primo e secondo abitabile, sita nel Comune di Castelfiorentino (FI), di proprietà dell' .” Di cui alla lettera di incarico. In ogni caso eccepiva l'imputabilità Parte_2 all'attore dell'errore nell'effettuare i bonifici e la mancata prova del danno, posto che l'incentivo non è cumulabile con le detrazioni fiscali e il rigetto del GSE era stato motivato all'esito di un'istruttoria più ampia , la estraneità alla istanza di riesame;
in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi, in caso di accoglimento della domanda attrice , diritto di regresso nei confronti del convenuto con condanna al rimborso di quanto fosse costretta a versare all'attore. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale in via preliminare, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata incaricata della prestazione la sola società
pagina 6 di 13 convenuta come dimostra il difetto di compenso in proprio favore e l'indicazione nel contratto della
Compagnia assicuratrice della . Affermava di avere agito per conto della e in collaborazione CP_2 CP_2 con i tecnici incaricati dalla stessa di gestire la pratica. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare quest'ultima circostanza e, per l'effetto, respingere ogni domanda avanzata da parte attrice nei suoi confronti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una sua qualche forma di responsabilità, chiedeva la diminuzione del risarcimento del danno in considerazione del concorso colposo dell'attore nella causazione dell'asserito danno.
Assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatori formali e prove testimoniali, quindi passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'INCOMPETENZA TERRITORIALE
Il convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in Controparte_1 violazione degli artt. 18-19-20 c.p.c., rilevando che entrambi gli odierni convenuti hanno residenza e sede legale in Montopoli Val d'Arno (PI), dovendo pertanto essere la controversia di competenza del
Tribunale di Pisa.
Sul punto , nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo , come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. 21 marzo 2014 n. 6762,
Cass.Civ. ord. 6 ottobre 2006 n. 21625).
Quindi, nel caso in esame, non rileva il luogo ove dovrebbe essere eseguita l'ipotetica obbligazione risarcitoria, ma quello ove avrebbe dovuto essere adempiuta la prestazione – installazione impianto termico a biomassa - il cui inadempimento avrebbe cagionato l'asserito danno che, nel caso di specie, è
l'impresa individuale dell'attore sita in Castelfiorentino.
L'eccezione mossa dal convenuto quindi infondata e, pertanto, non può Controparte_1 essere accolta.
2. NEL MERITO
Parte attrice adduce responsabilità contrattuale dei convenuti in solido ex artt. 1218 c.c., 1176 comma
2 c.c. a fronte dell'incarico affidato agli stessi in data 23/01/2018 per l'accesso agli incentivi statali per impianto termico a biomassa presso l'azienda agricola sita in Castelfiorentino.
Anzitutto, deve essere esaminata l'eccezione del convenuto il quale ritiene di non essere CP_1
pagina 7 di 13 legittimato passivo per essere il contratto intercorso esclusivamente fra società e attore, assumendo egli semplici compiti di “interfaccia” fra attore e società convenuta.
Sul punto, l'istruttoria orale e prima ancora quella documentale, hanno confermato che il contratto è intercorso fra l'attore e la società ora come si evince in primo luogo dal fatto CP_2 Controparte_1 che detta lettera di incarico (doc. 3) è firmata solo da tali soggetti, di poi dal fatto che ivi l'ingegnere è indicato all'art. 3 come mero “responsabile delle prestazioni e interfaccia con l'ufficio della società” ed il compenso di € 1.800,00 è previsto e dovuto alla sola società intestataria del contratto (art. CP_2
5). Inoltre la società convenuta ha depositato l'accordo di collaborazione con l'ingegnere ( doc.2) del
21/12/2017 dal quale emerge il rapporto esistente fra i due soggetti professionali, nel quale si legge che: “ … il professionista inizierà, tramite la propria organizzazione, e struttura a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi offerti e proposti dall'appaltante …”.
Anche i testimoni sentiti sul punto hanno confermato che non vi era rapporto diretto fra l'ingegnere e l'attore ( si veda teste : ADR la ha dato incarico all'ingegnere di eseguire il Testimone_1 CP_2 lavoro all'azienda , in quanto l'azienda non svolgeva dette pratiche e quindi avendo Parte_2 CP_2
l'ing. come collaboratore all'interno , abbiamo dato incarico a lui di svolgere il lavoro. Anche il teste sul cap. 10 ha confermato che le prestazioni erano svolte da “noi tecnici della . Ha Tes_2 CP_2 confermato inoltre i capitoli 12, 13 e 14 e quindi “che in data 5.9.2019 la a mezzo dei propri CP_2 tecnici faceva presente di aver di nuovo contattato più volte il GSE”.
Durante l'espletamento dell'attività istruttoria è emerso, tra l'altro, che nell'espletamento della prestazione sono stati coinvolti vari professionisti della società seppure sempre CP_5 sotto la direzione e coordinamento del (vedasi in particolare la deposizione del teste CP_1 [...]
all'udienza del 10.03.2025: “… l'ing. coordinava, ma tutti abbiamo lavorato Tes_3 CP_1
Contr a questo progetto escludo l'incarico personale all'ing. … noi , nel senso il geom CP_1
il perito , l'ing. forse anche il perito , abbiamo lavorato Tes_2 Persona_1 CP_7 Per_2 tutti a questo progetto e l'incarico lo abbiamo avuto dalla ” CP_8
Pertanto risulta smentita la tesi dell'attore – peraltro inesatta anche sotto il profilo giuridico, in quanto il convenuto non poteva agire in nome della società - secondo la quale l'incarico veniva CP_2 conferito alla società “in persona del convenuto quale esperto ”. Controparte_1 CP_9
Di conseguenza deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ingegnere sulla domanda dell'attore.
Venendo quindi alla domanda svolta nei confronti della , come noto in tema di Controparte_1
pagina 8 di 13 riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. , è onere dell'attore - creditore in tema di risarcimento del danno da illecito contrattuale dimostrare esclusivamente la fonte costitutiva dell'obbligazione ossia il contratto , mentre incombe sul debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto (“… in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13793).
Nel caso di specie, l'attore ha provato documentalmente, nel corso del procedimento de quo, l'incarico affidato alla società convenuta attraverso lettera d'incarico (doc. 3 fascicolo parte attrice) del
23.01.2018, dalla quale si evince, per l'appunto, che il collaboratore della (oggi CP_1 CP_2 era individuato come responsabile delle prestazioni elencate nella lettera suindicata. CP_1
L'art. 1176 c.c. è chiaro sul punto: “… Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”.
Nel caso di specie la diligenza richiesta era quella tecnica e professionale propria della prestazione oggetto di contratto, le cui competenze certamente non potevano essere in possesso del committente, soggetto dedito a tutt'altra attività di impresa (azienda agricola).
Quanto al primo inadempimento lamentato dall'attore , ossia la mancata specifica informazione circa le modalità del bonifico “parlante” ossia con causale recante gli estremi del D.M. 16.2.2016 , non costituisce prova di avere esattamente adempiuto il fatto di avere inviato (cfr. doc. 6 dell'attore)
“incidentalmente” e senza le necessarie indicazioni nel corpo della comunicazione, una email in risposta ad altro quesito con un prospetto di bonifico.
L'allegato ben poteva, come avvenuto, non essere adeguatamente considerato dal cliente odierno attore nell'ottica della corrispondenza intercorsa fra le parti , tesa ad ottenere chiarimenti su altro argomento (oggetto: invio preventivo – fatture per ETA).
Inoltre le modalità del bonifico effettuato dall'attore dovevano essere controllate a posteriori dal tecnico della in fase di invio della documentazione, quando ancora si poteva ovviare con un CP_2 nuovo pagamento e con la revoca del precedente, cosa non avvenuta.
pagina 9 di 13 L'attore eccepisce inoltre quale ulteriore inadempimento, il mancato inoltro di solleciti sull'istanza di riesame al GSE e ancora prima il difetto di invio di tale istanza di riesame, oltre alla mancata prospettazione del possibile ricorso al TAR.
Il mancato invio dell'istanza di riesame ( che come noto non sospende i termini di ricorso giudiziario e deve quindi essere preceduta da adeguata informativa sul punto) risulta dalla stessa comunicazione del
GSE: alla richiesta di accesso agli atti il Gestore rispondeva comunicando espressamente che “le strutture competenti informano che non risultano richieste di riesame per l'intervento di efficienza energetica n. CT00257423” (v. doc. n 28 dell'attore). A nulla vale la pec di consegna in formato pdf , depositata dal convenuto, in quanto non sufficiente alla luce della dichiarazione contraria del destinatario GSE e dalla quale non risultano gli allegati.
Nessuna prova è stata altresì offerta dal convenuto circa l'informativa necessaria al CP_1 fine di un eventuale ricorso, né è stato tempestivamente comunicato all'attore il provvedimento di rigetto del GSE.
Pertanto da quanto sopra emerge che la mancata diligenza e l'inadempimento della prestazione da parte della società convenuta ( o di chi, nei rapporti interni, ha compiuto tali prestazioni, per quanto oltre esposto) hanno determinato il mancato accesso agli incentivi statali da parte dell'attore.
Pertanto, la somma pari ai bonus fiscali e quindi al corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice che la committenza avrebbe potuto non versare usufruendo degli sgravi, pari ad € 12.786,00 deve essere ricondotta all'inadempimento di che, come tale, dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore .
A detto importo quale debito di valore devono essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dal provvedimento di rigetto del GSE al saldo.
3. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE VERSO Controparte_10
IL CONVENUTO CP_1
Passando all'esame dell'istanza riconvenzionale sollevata dalla convenuta ei confronti CP_1 dell'altro convenuto con il quale si chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto di CP_1 regresso della prima nei confronti del secondo o, in via alternativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del primo nei confronti del secondo per i fatti di cui è causa, detta domanda merita accoglimento.
Innanzitutto non vi è alcuna inammissibilità della domanda, posto che fra convenuti è possibile – in relazione alla medesima domanda attrice – proporre domanda trasversale riconvenzionale adducendo pagina 10 di 13 una responsabilità esclusiva o un regresso.
Come si legge in Cass. 25415/2017 "… consolidati orientamenti di legittimità … consentono al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da Cass. n. 9/1969 e da Cass. n.
894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass. n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei "principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale") e, più recentemente, da Cass. 12558/1999 e da Cass. n. 6846/2017, che hanno precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima", ossia, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, come avvenuto nel caso di specie.
Esclusa la legittimazione passiva del convenuto e quindi la solidarietà nei confronti CP_1 dell'attore, non viene in rilievo alcun diritto di regresso fra i due convenuti , essendo il rapporto contrattuale intercorso con la sola società per quanto sopra esposto. CP_11
E' comunque evidente dai documenti depositati, dalla corrispondenza intercorsa fra le parti sopra richiamata (doc.6) , che la prestazione contrattuale di cui si discute , è stata svolta essenzialmente dall'ing. menzionato nella lettera di incarico come “interfaccia” e responsabile delle CP_1 prestazioni.
Gli altri professionisti che sono stati sentiti come testimoni ( hanno riferito di avere Tes_2 Per_1 Tes_3 collaborato anch'essi alla pratica per conto della ma sotto la “direzione” e il controllo del CP_2
che infatti compariva nel contratto come unico responsabile del settore e al quale l'attore CP_1 ha rivolto sempre la corrispondenza (email dell'ufficio , conferendo al medesimo procura per CP_2
l'istanza di riesame.
Il professionista si è difeso affermando di avere esattamente adempiuto in quanto l'errore sarebbe stato dell'attore, che non avrebbe letto gli allegati alla email 11/4/2018 inerenti le modalità di bonifico.
Valga quanto sopra esposto in ordine alla necessità che il professionista si attenga ad una informazione dettagliata e puntuale e non incidentale con riferimento ad un presupposto basilare per accedere all'incentivo. Così anche per l'istanza di riesame e per la possibilità di ricorso giudiziario.
L'accordo intercorso fra i convenuti in data 21/12/2017 , che prevedeva un compenso annuo di €
98.000,00 in favore del professionista oltre la possibilità di acquisire una quota della società, recita espressamente che l'ingegnere risultava dotato delle competenze tecniche necessarie e di propria struttura organizzativa. pagina 11 di 13 Pertanto, l'operato del professionista, nel rapporto contrattuale di collaborazione instaurato con la società non è stato diligente , onde ne consegue la responsabilità contrattuale del medesimo CP_1 nei confronti dell'appaltante ed il conseguente obbligo di quest'ultimo a rimborsare integralmente quanto dalla medesima versato all'attore pari ad € 12.786,00.
- SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto Controparte_1 soccombente sulla domanda di pagamento dell'attore, mentre le spese di lite del convenuto CP_1 gravano sull'attore in ragione del difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale della convenuta , in ragione del suo CP_1 accoglimento, le spese di lite di quest'ultima vanno a gravare sul convenuto per il CP_1 medesimo principio di soccombenza.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi ex DM 55/2014 ed il valore della causa determinato secondo quanto riconosciuto nella presente decisione (scaglione fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
- DICHIARA la competenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del convenuto sulla Controparte_1 domanda dell'attore;
- ACCERTA l'inadempimento contrattuale della società e Controparte_1
CONDANNA quest'ultima al pagamento di € 12.786,00 in favore dell'attore Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale Fattoria “Il Petriccio” di Fontanelli Paolo, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria.
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di verso il convenuto Controparte_1 CP_1
e per l'effetto CONDANNA quest'ultimo a titolo di responsabilità contrattuale a
[...] rimborsare alla società convenuta la somma versata all'attore sopra quantificata.
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e
[...]
CPA; pagina 12 di 13 - CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore che liquida in € 5.077,00 oltre 15% spese generali, Parte_1
IVA e CPA, anticipazioni di € 264,00;
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in € 5.077,00 oltre spese generali 15%, Iva se dovuta e Controparte_1
CPA, oltre anticipazioni di € 264,00.
Sentenza resa ex art. 281 sexiex c.p.c. con l'ausilio del FUPP dott. Carmine Supino.
pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 luglio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Colzi
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