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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2651/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to NEGRO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PISANU RITA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 12/07/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…dichiarare e riconoscere che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per il periodo dal 1989 al 2008…”.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti formulando una serie di eccezioni di carattere preliminare.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato dovendosi accogliere, in via assorbente,
l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da CP_1
In tal senso, giova brevemente premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa è configurabile come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, in quanto sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria.
Ciò in quanto nel sistema assicurativo-previdenziale vigente la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
Non si è pertanto in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale riconosciuta solo in parte, bensì di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.
La disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, cioè, non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione.
Pertanto, il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto.
Non già, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra il diritto alla rivalutazione contributiva ed il diritto alla pensione nonché il diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (si veda Cass., n. 2351/15).
Così pure è pacifico in giurisprudenza che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2351).
In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto ben può rilevare la domanda inoltrata all' , in quanto espressiva CP_2
dell'acquisita consapevolezza, in capo alla parte, dell'esposizione e del maturato diritto al beneficio contributivo ovvero la data del pensionamento.
L'unico atto di esercizio di tale diritto può peraltro ritenersi l'inoltro all della CP_1
domanda di riconoscimento del medesimo (si veda Cass., n. 2856/17 ed in senso conforme Cass., n. 28610/18).
Al fine di determinare il regime prescrizionale applicabile nella specie, alla luce della prospettazione operata dal ricorrente, nonchè al fine di identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa il tribunale osserva come, dalla documentazione versata in atti da parte emerge che il ricorrente avesse presentato domanda all 15.6.2005 e domanda all il successivo 29.11.2021, dunque oltre il CP_2 CP_1
decennio prescritto ex lege per l'utile esercizio dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dell'autonomo diritto ad esigere la rivalutazione della contribuzione per esposizione ultradecennale ad amianto.
L'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dall' va dunque accolta atteso che CP_1
alla data di presentazione della domanda all' diretta ad ottenere il CP_2
riconoscimento della esposizione ad amianto il ricorrente era ben consapevole di detta circostanza.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese di lite possono esser compensate in ragione della peculiarità della questione.
pqm
rigetta il ricorso,
spese di lite compensate.
Brindisi,18/03/2025 Il Giudice Dr.ssa G. Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2651/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to NEGRO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PISANU RITA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 12/07/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…dichiarare e riconoscere che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per il periodo dal 1989 al 2008…”.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti formulando una serie di eccezioni di carattere preliminare.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato dovendosi accogliere, in via assorbente,
l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da CP_1
In tal senso, giova brevemente premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa è configurabile come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, in quanto sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria.
Ciò in quanto nel sistema assicurativo-previdenziale vigente la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
Non si è pertanto in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale riconosciuta solo in parte, bensì di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.
La disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, cioè, non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione.
Pertanto, il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto.
Non già, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra il diritto alla rivalutazione contributiva ed il diritto alla pensione nonché il diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (si veda Cass., n. 2351/15).
Così pure è pacifico in giurisprudenza che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2351).
In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto ben può rilevare la domanda inoltrata all' , in quanto espressiva CP_2
dell'acquisita consapevolezza, in capo alla parte, dell'esposizione e del maturato diritto al beneficio contributivo ovvero la data del pensionamento.
L'unico atto di esercizio di tale diritto può peraltro ritenersi l'inoltro all della CP_1
domanda di riconoscimento del medesimo (si veda Cass., n. 2856/17 ed in senso conforme Cass., n. 28610/18).
Al fine di determinare il regime prescrizionale applicabile nella specie, alla luce della prospettazione operata dal ricorrente, nonchè al fine di identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa il tribunale osserva come, dalla documentazione versata in atti da parte emerge che il ricorrente avesse presentato domanda all 15.6.2005 e domanda all il successivo 29.11.2021, dunque oltre il CP_2 CP_1
decennio prescritto ex lege per l'utile esercizio dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dell'autonomo diritto ad esigere la rivalutazione della contribuzione per esposizione ultradecennale ad amianto.
L'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dall' va dunque accolta atteso che CP_1
alla data di presentazione della domanda all' diretta ad ottenere il CP_2
riconoscimento della esposizione ad amianto il ricorrente era ben consapevole di detta circostanza.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese di lite possono esser compensate in ragione della peculiarità della questione.
pqm
rigetta il ricorso,
spese di lite compensate.
Brindisi,18/03/2025 Il Giudice Dr.ssa G. Puzzovio