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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa EL AC, chiamato il procedimento iscritto al n. 13714/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.15 sono presenti l'avv. SORGI ROBERTA per parte ricorrente, la quale conclude riportandosi agli atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.55, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa EL AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13714 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Spallanzani Lazzaro n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro.tempore, CP_1
Convenuto contumace
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/10/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto
Cont
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1790,73, per crediti maturati da differenze pensionistiche nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015; - Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €.852,00, oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Roberta
Sorgi dichiaratasi antistataria.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, premettendo di essere titolare, dal Parte_1
1.11.2011, di pensione cat. AS, certificato n. 04030907, esponeva:
- che in data 12.10.2015 presentava domanda di ricostituzione della pensione per motivi documentali
“RED milione con decorrenza al 70 anno di età, - dichiarando di percepire un assegno alimentare di
€ 3.959,28 annui erogati tramite l' ; CP_1
- che con più note di indebito del 2015 l'istituto le contestava di avere erogato somme non spettanti per il periodo 2011-2015, in quanto le era stata “corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento
sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti
stabiliti dalla legge.”
- che avverso tale provvedimento, in data 16.12.2016, proponeva ricorso amministrativo confutando la sussistenza dell'indebito atteso che i redditi percepiti derivavano, come già comunicato, da un
CP_ assegno divorzile, trattenuto dalla pensione dell'ex coniuge ed erogato direttamente dall' e contestando una posizione creditoria di €. 1790,73, nei confronti dell'istituto, per gli anni 2011, 2012,
2013, 2014, 2015;
-che tuttavia per le medesime motivazioni, in data 11.03.2024, l' le comunicava nuovamente un CP_1
provvedimento di indebito per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- che con diffida del 3.7.2024 contestava la sussistenza dell'indebito diffidando l'Istituto al pagamento del credito maturato per gli anni dal 1.1.2011 al 31.12.2015 pari ad € 1.790,7;
-che in data 31.07.2024 l' , con disposizione n. 550000-24-0606, adottava il provvedimento di CP_1
annullamento in Autotutela della nota di indebito, notificata in data 14.11.2015, per la seguente motivazione “il debito oggetto del presente provvedimento è scaturito da una ricostituzione
centralizzata, che ha azzerato l'importo dell'assegno sociale 078-550004030907 per l'anno 2014. È emerso a causa della circostanza che le procedure di calcolo hanno computato, per l'anno 2013, due
volte lo stesso reddito, qualificandolo ora come assegno di mantenimento, ora come pensione di
reversibilità.”
Pertanto conveniva in giudizio l' chiedendo di :- Accogliere il presente ricorso;
- CP_1
conseguentemente accertare e dichiarare che la somma dei crediti maturati per il periodo dal
01.01.2011 al 31.12.2015 di € 1790,73, maggiore o minore da quanto risulterà nell'istruttoria
CP_ processuale, spetta alla Sig.ra nella sua interezza;
- condannare l' al Parte_1
pagamento della somma di € 1790,73, maggiore o minore da quanto risulterà nell'istruttoria
processuale, per crediti maturati da differenze pensionistiche dalla Sig.ra nel Parte_1
periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non
aver riscosso onorari.”.
L' , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Orbene, dalla documentazione in atti, alla luce del provvedimento di annullamento in autotutela, (all n. 5) del 31.7.2024 emerge l'illegittimità dell'indebito contestato per gli anni dall'1.01.2011 al
31.12.2015, derivato da un errore di calcolo per avere l'Istituto computato, due volte lo stesso reddito,
“qualificandolo ora come assegno di mantenimento, ora come pensione di reversibilità.”
Ne deriva il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze contributive per il periodo dal
01.01.2011 al 31.12.2015, della complessiva somma di € 1790,73 come emerge dal riepilogo dei pagamenti (alleg. n.6) che non risulta contestato. CP_1
L' , invero, rimando contumace nulla ha eccepito né ha fornito prova di segno contrario. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto e per l'effetto l' va condannato al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1790,73, oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 1.10.2025
Il Giudice Onorario
EL AC