Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3510 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3510 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Foti, con il quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Via Graziella n. 23
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Angelo Labrini, con il quale elettivamente domicilia in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia CP_1
ES
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rosano, con il quale elettivamente domicilia in Vibo Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55
ES
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti e nelle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/11/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005619254000, notificata in data 15/09/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420120004092217000, relativo a contributi IVS, ente creditore CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che l'avviso di addebito non è mai stato notificato;
3
- che, in ogni caso, è maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria;
- che l'istanza di sgravio inoltrata agli enti resistenti non è stata accolta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: 1) Nel merito accogliere il presente ricorso per tutti i motivi in esso formulati e, per l'effetto, accertare e dichiarare: a) estinto/caducato il debito contributivo previdenziale (per Euro 2.328,32) portato dall'avviso di addebito n. 39420120004092217000, atto presupposto CP_1
dell'intimazione di pagamento n. 09420229005619254000 opposta/impugnata, essendo il termine di prescrizione quinquennale abbondantemente maturato successivamente alla data della sua notifica per come dettagliatamente formulato/evidenziato/indicato in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Per
l'effetto, ritenere e dichiarare non più dovuta la complessiva somma di Euro
2.328,32 riportata nel suddetto Avviso di addebito atto presupposto CP_1
dell'intimazione di pagamento opposta;
3) Con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio determinati ai sensi del D.M. n. 55/14 e succ. mod. e integrazioni, oltre spese di trasferta, esborsi (Euro 49,00), CPA ed IVA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi/liquidarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese;
4) Con sentenza esecutiva ex lege, nonostante gravame.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica dell'avviso di addebito, la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 05.06.2023, si è costituita
[...]
pendo l'inammissibilità della domanda in Controparte_3
quanto tardiva e la notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo 4
per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14/09/2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
*** Preliminarmente osserva il giudicante che sussiste la legittimazione dell' in quanto ente titolare del credito e di Agenzia delle Entrate CP_1
Riscossione, in quanto ente che ha emesso l'atto impugnato.
Va evidenziato, inoltre, che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art. 16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio 5
l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione dei crediti riportati dall'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'avviso di CP_1
addebito n. 39420120004092217000, unitamente alla prova della rituale notifica dello stesso, perfezionatasi in data 11.01.2013.
In ogni caso, anche in presenza della prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito presupposto, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni 6
dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere 7
applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Nel caso di specie, Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'intimazione di pagamento n. 09420179005939688000, corredata dalla prova della notifica, perfezionatasi in data 19/09/2017, che, richiamando l'avviso di addebito n. 3942012000409221700, avrebbe validamente interrotto la prescrizione, non ancora maturata alla data del
15/09/2022, allorquando è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
0942022900561925400, oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, oggetto del presente giudizio è l'intimazione di pagamento n.
0942022900561925400, notificata in data 15/09/2022, impugnata con riferimento alla sola pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito n.
3942012000409221700.
Orbene, la sentenza n. 154/2023 del 1/03/2023 – emessa nel procedimento N.R.G. 713/2020 - ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 3942012000409221700, provvedendo all'annullamento dello stesso: detta sentenza risulta passata in giudicato (come da attestazione, rilasciata dalla cancelleria della Corte di
Appello di Reggio Calabria in data 16/01/2024 ed allegata da parte ricorrente), sicché può essere senz'altro utilizzata nel presente giudizio.
Infatti, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della 8
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nel divieto di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente espresso, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da
Cass. 23 luglio 2004 n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n. 11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre anche nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto. 9
Nel caso di specie, si è formato il giudicato con riferimento alla prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 3942012000409221700
(atto presupposto impugnato nel corso del presente giudizio mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 0942022900561925400, notificata in data 15/09/2022) e all'annullamento dello stesso.
Pertanto, la pretesa oggetto del presente giudizio risulta fondata per effetto del giudicato “esterno”, avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e l'annullamento dell'avviso di addebito n.
3942012000409221700.
Su tale ultimo aspetto, ragioni di completezza espositiva inducono ad evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico” (Cass., sezione lav., ordinanza n.
41895 del 29 dicembre 2021).
Per tali motivi, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0942022900561925400, notificata in data
15/09/2022, con riferimento all'avviso di addebito n. 3942012000409221700 notificato in data 11.01.2013.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e tenendo conto che 10
le ragioni delle parti resistenti appaiono supportate documentalmente alla luce delle allegazioni in atti e che il giudicato esterno si è formato successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3510/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 0942022900561925400, notificata in data 15/09/2022, con riferimento all'avviso di addebito n. 3942012000409221700 notificato in data 11.01.2013
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci