Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Fondo di prova delle violazioni contestate

    Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non abbia fornito prova sufficiente delle violazioni contestate con l'atto impugnato, come richiesto dall'art. 6, comma 5-bis, L. 130/2022, che modifica l'art. 7, D.Lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, richiamando l'art. 10 del D.Lgs. 546/1992 e l'art. 39 del D.Lgs. 112/1999, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dall'agente stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 21
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo