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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LE NC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1694/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29720259005549626000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 483/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della Intimazione di pagamento in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, avversando il ricorso.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare risultano fondate entrambe le censure di cui al ricorso cosi come si evince dalla Sentenza n.
386/2025 del 15/04/2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria, Sezione 1 (intervenuta tra le stesse parti), che qui si intende richiamata e trascritta.
In definitiva va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Quanto non esaminato si intende assorbito.
Infine si precisa che, come gia' deciso da questa Corte nei precedenti che qui si richiamano, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ADR resistente non puo' essere accolta.
Invero l'art.10 del Dlgs.546/92 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche
“l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n.446 che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto”.
L'art.39 del Dlgs 112/1999 dispone a sua volta che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde della lite”.
Nell'attuale processo la tipologia della decisione annullatoria ha per oggetto senz'altro, per come sopra motivato, la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione come primo atto attraverso il quale si fa valere la pretesa per cui si procede.
Quanto non esaminato, come gia' detto, si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Così deciso in Ragusa in data 1.12.25. Il Pres.
Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LE NC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1694/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29720259005549626000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 483/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della Intimazione di pagamento in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, avversando il ricorso.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare risultano fondate entrambe le censure di cui al ricorso cosi come si evince dalla Sentenza n.
386/2025 del 15/04/2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria, Sezione 1 (intervenuta tra le stesse parti), che qui si intende richiamata e trascritta.
In definitiva va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Quanto non esaminato si intende assorbito.
Infine si precisa che, come gia' deciso da questa Corte nei precedenti che qui si richiamano, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ADR resistente non puo' essere accolta.
Invero l'art.10 del Dlgs.546/92 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche
“l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n.446 che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto”.
L'art.39 del Dlgs 112/1999 dispone a sua volta che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde della lite”.
Nell'attuale processo la tipologia della decisione annullatoria ha per oggetto senz'altro, per come sopra motivato, la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione come primo atto attraverso il quale si fa valere la pretesa per cui si procede.
Quanto non esaminato, come gia' detto, si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Così deciso in Ragusa in data 1.12.25. Il Pres.
Giud. Mon.