Articolo 3 della Legge 24 luglio 2019, n. 88
Articolo 2Articolo 4
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20 agosto 2019
Art. 3. Dichiarazioni e riserve 1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Entrata in vigore il 20 agosto 2019