CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1648/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12644/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM.PREV. FERMO n. 07180202400040349000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 951/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 04.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' DE, SAP,NA e la Regione Campania al fine di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400040349000, originata dal mancato pagamento delle seguenti cartelle:
1. n. 07120210023341947000 per un importo di euro 372,09 per Tassa rifiuti soliti urbani e addizionale provinciale tassa smaltimento rifiuti 2012 dovuta a S.A.P.NA.
2. n. 07120240020623359000 per un importo di euro 607,76 per Tassa automobilistica 2018
Il tutto per un totale di € 979,85;
Parte ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli atti prodromici e l' intervenuta prescrizione triennale per la tassa auto e quinquennale pel la tassa rifiuti
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' Avv.
Difensore_1
SAP.NA e la Regione Campania, ritualmente convenute, non si sono costituite
Si costituisce l' DE che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso avanzato oltre il termine dei
60 gg
Sul punto esibisce copia della relata di affissione all' albo comunale del preavviso di fermo datata
26.02.2025, evidenziando che il ricorso, avanzato in data 04.06.2025, è del tutto tardivo ed inammissibile
L' Ufficio eccepisce poi il difetto di giurisdizione della Corte adita assumendo che poiché l' intimazione aveva ad oggetto anche una violazione al C.D.S, il ricorso andava inoltrato al giudice ordinario
Esibisce copia della notifica della prodromica cartella esattoriale n. 07120210023341947000 per un importo di euro 372,09 per Tassa rifiuti soliti urbani e addizionale provinciale tassa smaltimento rifiuti 2012 dovuta a S.A.P.NA. per il Comune di Casalnuovo di Napoli notificata per affissione all' albo comunale in data 25.06.2022
Eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre eccezioni del contribuente e conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti osserva:
Preliminarmente è da rigettare l' eccezione dell' DE in merito al difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria in quanto tra le cartelle supposte al preavviso di fermo vi era una riguardante violazione del codice della strada
Il ricorrente, infatti, ha impugnato il preavviso di fermo solo in relazione ai crediti tributari, ovvero TASSA
AUTO e TASSA RIFIUTI, e pertanto sussiste pienamente la giurisdizione dell' adita Corte
In via preliminare ed assorbente questo giudice rileva l' inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso avanzato oltre il termine dei 60 giorni
Il ricorrente, infatti, esibisce copia della relata di notifica del ricorso datata 04.06.2025
L' Ufficio, di contro, costituendosi, esibisce copia della relata di notifica del preavviso di fermo da cui si evince che lo stesso è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente, perfezionandosi per compiuta giacenza in data 26.02.2025, giusta certificazione esibita
Da tanto discende che il ricorso, avanzato solo in data 04.06.2025 è stato depositato tardivamente, oltre il termine di cui all' art. 21 del Codice del Processo Tributario
P.Q.M.
il Giudice dichiara inammissibile il ricorso spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12644/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM.PREV. FERMO n. 07180202400040349000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 951/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 04.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' DE, SAP,NA e la Regione Campania al fine di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400040349000, originata dal mancato pagamento delle seguenti cartelle:
1. n. 07120210023341947000 per un importo di euro 372,09 per Tassa rifiuti soliti urbani e addizionale provinciale tassa smaltimento rifiuti 2012 dovuta a S.A.P.NA.
2. n. 07120240020623359000 per un importo di euro 607,76 per Tassa automobilistica 2018
Il tutto per un totale di € 979,85;
Parte ricorrente eccepisce l' omessa notifica degli atti prodromici e l' intervenuta prescrizione triennale per la tassa auto e quinquennale pel la tassa rifiuti
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' Avv.
Difensore_1
SAP.NA e la Regione Campania, ritualmente convenute, non si sono costituite
Si costituisce l' DE che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso avanzato oltre il termine dei
60 gg
Sul punto esibisce copia della relata di affissione all' albo comunale del preavviso di fermo datata
26.02.2025, evidenziando che il ricorso, avanzato in data 04.06.2025, è del tutto tardivo ed inammissibile
L' Ufficio eccepisce poi il difetto di giurisdizione della Corte adita assumendo che poiché l' intimazione aveva ad oggetto anche una violazione al C.D.S, il ricorso andava inoltrato al giudice ordinario
Esibisce copia della notifica della prodromica cartella esattoriale n. 07120210023341947000 per un importo di euro 372,09 per Tassa rifiuti soliti urbani e addizionale provinciale tassa smaltimento rifiuti 2012 dovuta a S.A.P.NA. per il Comune di Casalnuovo di Napoli notificata per affissione all' albo comunale in data 25.06.2022
Eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre eccezioni del contribuente e conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti osserva:
Preliminarmente è da rigettare l' eccezione dell' DE in merito al difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria in quanto tra le cartelle supposte al preavviso di fermo vi era una riguardante violazione del codice della strada
Il ricorrente, infatti, ha impugnato il preavviso di fermo solo in relazione ai crediti tributari, ovvero TASSA
AUTO e TASSA RIFIUTI, e pertanto sussiste pienamente la giurisdizione dell' adita Corte
In via preliminare ed assorbente questo giudice rileva l' inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso avanzato oltre il termine dei 60 giorni
Il ricorrente, infatti, esibisce copia della relata di notifica del ricorso datata 04.06.2025
L' Ufficio, di contro, costituendosi, esibisce copia della relata di notifica del preavviso di fermo da cui si evince che lo stesso è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente, perfezionandosi per compiuta giacenza in data 26.02.2025, giusta certificazione esibita
Da tanto discende che il ricorso, avanzato solo in data 04.06.2025 è stato depositato tardivamente, oltre il termine di cui all' art. 21 del Codice del Processo Tributario
P.Q.M.
il Giudice dichiara inammissibile il ricorso spese compensate.