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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON LI PO Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU IS Consigliere rel. est.
all'esito della discussione orale, ai sensi del combinato disposto degli art. 350 bis e 281 sexies
III comma c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.Lgs. 31.10.2024 n. 164 ai procedimenti in corso alla data del 28 febbraio 2023, ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 68 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023
TRA
(p. iva , in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
dottor giusta procura del 26.11.2018 in notaio di Roma rep. Parte_2 Persona_1
n. 47337 racc. n. 7860, in qualità di procuratrice speciale di giusta Parte_3
procura speciale del 16.10.2017, rep. n. 296283, racc. n. 30282 (Avv. Francesco Vitale)
Appellante Controparte_1
Appellato contumace
Conclusioni delle parti:
all'udienza di discussione l'appellante ha concluso insistendo per l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale procuratrice speciale di ha proposto appello Parte_1 Parte_3
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 791 del 6 giugno 2022 che,
accogliendo l'opposizione proposta a termini dell'art. 645 c.p.c. da , ha Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo con il quale a questi era stato ingiunto il pagamento di €
49.378,28, oltre interessi e spese del procedimento, a saldo del finanziamento di originari €
49.200,00 stipulato il 3.5.2007 con Findomestic Banca s.p.a..
Si duole l'appellante della palese irrazionalità della sentenza, che, con motivazione a tal punto disancorata dalla fattispecie negoziale sottoposta all'esame del Tribunale e dalle acquisizioni raccolte in fase istruttorie da far “legittimamente sospettare che il Giudice si riferisse ad altro
procedimento” (pag. 15 dell'atto di impugnazione):
- aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti in termini di conto corrente bancario di corrispondenza e accertato la nullità di inesistenti clausole di determinazione degli interessi con rinvio agli usi di piazza, di capitalizzazione trimestrale, di commissione di massimo scoperto;
2 - aveva ravvisato la necessità di operare il ricalcolo del dovuto muovendo dal saldo 0, stante la sottrazione della banca all'onere su di essa gravante della produzione del contratto e della serie integrale degli estratti conto;
- aveva ignorato l'esito della pur disposta c.t.u. contabile, la quale aveva confermato la sussistenza del credito ingiunto al netto di un'unica posta, di € 2.176,12, rispondente alla voce
“credito compromesso”.
Regolarmente vocato nel giudizio di impugnazione, non si è costituito, così Controparte_1
che deve dichiararsene la contumacia.
L'appello, che per palese carenza di un interesse qualificato a termini dell'art. 100 c.p.c. non investe il capo della statuizione di primo grado che ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice ingiungente quale cessionaria del credito originariamente nella titolarità di Findomestic Banca s.p.a., capo sul quale dunque si è formato il giudicato interno, è meritevole di accoglimento.
Del tutto palese è l'incoerenza della confusa e ridondante esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto non solo ai motivi dell'opposizione, ma alla stessa materia del contendere, incentrata sulla verifica dell'esistenza e della consistenza delle obbligazioni discendenti in capo all'appellato da un contratto di finanziamento, non anche da un conto corrente bancario di corrispondenza al quale, invece, la sentenza si riferisce sia testualmente (esemplificativamente a pag. 10 il primo giudice osserva che l'invio all'attrice di estratti conto e scalari di conto “implica
3 l'esistenza del contratto di c/c che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di
produrre”) sia trattando della validità di clausole che tipicamente lo connotano, come la commissione di massimo scoperto, o dell'onere per la creditrice di documentare l'andamento del rapporto nel tempo mediante integrale produzione degli estratti conto.
Ricondotta dunque l'analisi al piano che le appartiene, deve darsi atto del sostanziale assolvimento della creditrice all'obbligo della dimostrazione delle proprie ragioni.
quale procuratrice speciale di ha prodotto a corredo Parte_1 Parte_3
del ricorso monitorio il contratto di finanziamento redatto in forma scritta e sottoscritto dal sovvenuto.
Il contratto reca espressa menzione delle condizioni di concessione del credito (TAN 9,45%,
TAEG 9,97%, premio assicurativo € 1.944,00, spese di istruttoria per € 200,00, importo complessivo degli interessi pari a € 27.036,00, totale da restituire pari a € 78.180,00) e precisa le modalità di restituzione (riferendo del numero -120-, della frequenza -mensile- e dell'importo costante - € 651,50- delle rate in cui era stata ripartito l'ammortamento del credito). Le condizioni economiche illustrate sono compatibili con la disciplina antiusura ove si consideri che il d.m. 20.3.2007 attuativo della L. n. 108/1996 rileva il TEGM per le operazioni concluse nel II trimestre 2007 rientranti nella categoria “crediti personali e altri finanziamenti alla famiglie effettuati dalla banche” in 10,23 punti percentuali, così che il tasso soglia resta fissato nella misura del 15,345%
4 La copia del contratto prodotta in atti, tuttavia, non risulta leggibile quanto alle restanti condizioni economiche, così che il saggio degli interessi moratori, della cui pattuizione in forma scritta non ricorre dimostrazione, deve essere limitato, in conformità a quanto peraltro espressamente domandato dalla creditrice, al saggio legale. Consta inoltre che con nota datata
8.2.2019, inoltrata a il 15.2.2019 e da questi ricevuta il successivo giorno Controparte_1
8 marzo, l'appellante aveva provveduto a costituire in mora il debitore. Da questa data,
dunque, decorrono gli interessi di mora.
Infine, l'estratto conto analitico pure prodotto in atti contiene specifica indicazione delle differenti componenti del credito che, sottoposte al vaglio del consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio, sono state positivamente riscontrate come aderenti alle previsioni negoziali con la sola eccezione della voce “credito compromesso” dell'ammontare di €
2.176,12 che, dunque, deve essere espunta dal computo del dovuto.
Il credito vantato dall'appellante resta pertanto fissato in € 47.202,16.
Conclusivamente, rammentato che non è consentita la reviviscenza dell'originario decreto ingiuntivo, definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto (“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo
comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma
della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente
conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo
5 per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” Cass. civ. sez. VI, 06/09/2017, n.20868),
deve essere condannato a corrispondere quale Controparte_1 Parte_1
procuratrice speciale di l'importo di € 47.202,16, oltre interessi al saggio Parte_3
legale con decorrenza dal 8.3.2019 sino al dì dell'effettivo pagamento.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e sue modifiche per le cause di valore compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000, in € 1.586,00 (di cui € 286,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi) per la fase monitoria, € 6.700,00 per il giudizio di primo grado ed € 7.204,00 (di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale) per il presente grado di giudizio, importi tutti da maggiorare con c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'appellato . Controparte_1
P.Q.M.
udito il procuratore della parte costituita, nella contumacia, qui dichiarata, di CP_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
[...]
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 791 del 6 giugno 2022, appellata da quale procuratrice speciale di con atto di citazione Parte_1 Pt_3 Parte_3
notificato a il 5.1.2023, condanna al pagamento di € Controparte_1 Controparte_1
47.202,16, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 8.3.2019 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
6 condanna alla refusione in favore della società appellante delle spese di Controparte_1
lite, liquidate in € 1.586,00 per il procedimento monitorio, € 6.700,00 per il giudizio di primo grado ed € 7.204,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
importi tutti da maggiorare di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU IS ON LI PO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON LI PO Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU IS Consigliere rel. est.
all'esito della discussione orale, ai sensi del combinato disposto degli art. 350 bis e 281 sexies
III comma c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.Lgs. 31.10.2024 n. 164 ai procedimenti in corso alla data del 28 febbraio 2023, ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 68 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023
TRA
(p. iva , in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
dottor giusta procura del 26.11.2018 in notaio di Roma rep. Parte_2 Persona_1
n. 47337 racc. n. 7860, in qualità di procuratrice speciale di giusta Parte_3
procura speciale del 16.10.2017, rep. n. 296283, racc. n. 30282 (Avv. Francesco Vitale)
Appellante Controparte_1
Appellato contumace
Conclusioni delle parti:
all'udienza di discussione l'appellante ha concluso insistendo per l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale procuratrice speciale di ha proposto appello Parte_1 Parte_3
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 791 del 6 giugno 2022 che,
accogliendo l'opposizione proposta a termini dell'art. 645 c.p.c. da , ha Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo con il quale a questi era stato ingiunto il pagamento di €
49.378,28, oltre interessi e spese del procedimento, a saldo del finanziamento di originari €
49.200,00 stipulato il 3.5.2007 con Findomestic Banca s.p.a..
Si duole l'appellante della palese irrazionalità della sentenza, che, con motivazione a tal punto disancorata dalla fattispecie negoziale sottoposta all'esame del Tribunale e dalle acquisizioni raccolte in fase istruttorie da far “legittimamente sospettare che il Giudice si riferisse ad altro
procedimento” (pag. 15 dell'atto di impugnazione):
- aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti in termini di conto corrente bancario di corrispondenza e accertato la nullità di inesistenti clausole di determinazione degli interessi con rinvio agli usi di piazza, di capitalizzazione trimestrale, di commissione di massimo scoperto;
2 - aveva ravvisato la necessità di operare il ricalcolo del dovuto muovendo dal saldo 0, stante la sottrazione della banca all'onere su di essa gravante della produzione del contratto e della serie integrale degli estratti conto;
- aveva ignorato l'esito della pur disposta c.t.u. contabile, la quale aveva confermato la sussistenza del credito ingiunto al netto di un'unica posta, di € 2.176,12, rispondente alla voce
“credito compromesso”.
Regolarmente vocato nel giudizio di impugnazione, non si è costituito, così Controparte_1
che deve dichiararsene la contumacia.
L'appello, che per palese carenza di un interesse qualificato a termini dell'art. 100 c.p.c. non investe il capo della statuizione di primo grado che ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice ingiungente quale cessionaria del credito originariamente nella titolarità di Findomestic Banca s.p.a., capo sul quale dunque si è formato il giudicato interno, è meritevole di accoglimento.
Del tutto palese è l'incoerenza della confusa e ridondante esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto non solo ai motivi dell'opposizione, ma alla stessa materia del contendere, incentrata sulla verifica dell'esistenza e della consistenza delle obbligazioni discendenti in capo all'appellato da un contratto di finanziamento, non anche da un conto corrente bancario di corrispondenza al quale, invece, la sentenza si riferisce sia testualmente (esemplificativamente a pag. 10 il primo giudice osserva che l'invio all'attrice di estratti conto e scalari di conto “implica
3 l'esistenza del contratto di c/c che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di
produrre”) sia trattando della validità di clausole che tipicamente lo connotano, come la commissione di massimo scoperto, o dell'onere per la creditrice di documentare l'andamento del rapporto nel tempo mediante integrale produzione degli estratti conto.
Ricondotta dunque l'analisi al piano che le appartiene, deve darsi atto del sostanziale assolvimento della creditrice all'obbligo della dimostrazione delle proprie ragioni.
quale procuratrice speciale di ha prodotto a corredo Parte_1 Parte_3
del ricorso monitorio il contratto di finanziamento redatto in forma scritta e sottoscritto dal sovvenuto.
Il contratto reca espressa menzione delle condizioni di concessione del credito (TAN 9,45%,
TAEG 9,97%, premio assicurativo € 1.944,00, spese di istruttoria per € 200,00, importo complessivo degli interessi pari a € 27.036,00, totale da restituire pari a € 78.180,00) e precisa le modalità di restituzione (riferendo del numero -120-, della frequenza -mensile- e dell'importo costante - € 651,50- delle rate in cui era stata ripartito l'ammortamento del credito). Le condizioni economiche illustrate sono compatibili con la disciplina antiusura ove si consideri che il d.m. 20.3.2007 attuativo della L. n. 108/1996 rileva il TEGM per le operazioni concluse nel II trimestre 2007 rientranti nella categoria “crediti personali e altri finanziamenti alla famiglie effettuati dalla banche” in 10,23 punti percentuali, così che il tasso soglia resta fissato nella misura del 15,345%
4 La copia del contratto prodotta in atti, tuttavia, non risulta leggibile quanto alle restanti condizioni economiche, così che il saggio degli interessi moratori, della cui pattuizione in forma scritta non ricorre dimostrazione, deve essere limitato, in conformità a quanto peraltro espressamente domandato dalla creditrice, al saggio legale. Consta inoltre che con nota datata
8.2.2019, inoltrata a il 15.2.2019 e da questi ricevuta il successivo giorno Controparte_1
8 marzo, l'appellante aveva provveduto a costituire in mora il debitore. Da questa data,
dunque, decorrono gli interessi di mora.
Infine, l'estratto conto analitico pure prodotto in atti contiene specifica indicazione delle differenti componenti del credito che, sottoposte al vaglio del consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio, sono state positivamente riscontrate come aderenti alle previsioni negoziali con la sola eccezione della voce “credito compromesso” dell'ammontare di €
2.176,12 che, dunque, deve essere espunta dal computo del dovuto.
Il credito vantato dall'appellante resta pertanto fissato in € 47.202,16.
Conclusivamente, rammentato che non è consentita la reviviscenza dell'originario decreto ingiuntivo, definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto (“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo
comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma
della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente
conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo
5 per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” Cass. civ. sez. VI, 06/09/2017, n.20868),
deve essere condannato a corrispondere quale Controparte_1 Parte_1
procuratrice speciale di l'importo di € 47.202,16, oltre interessi al saggio Parte_3
legale con decorrenza dal 8.3.2019 sino al dì dell'effettivo pagamento.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e sue modifiche per le cause di valore compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000, in € 1.586,00 (di cui € 286,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi) per la fase monitoria, € 6.700,00 per il giudizio di primo grado ed € 7.204,00 (di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale) per il presente grado di giudizio, importi tutti da maggiorare con c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'appellato . Controparte_1
P.Q.M.
udito il procuratore della parte costituita, nella contumacia, qui dichiarata, di CP_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
[...]
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 791 del 6 giugno 2022, appellata da quale procuratrice speciale di con atto di citazione Parte_1 Pt_3 Parte_3
notificato a il 5.1.2023, condanna al pagamento di € Controparte_1 Controparte_1
47.202,16, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 8.3.2019 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
6 condanna alla refusione in favore della società appellante delle spese di Controparte_1
lite, liquidate in € 1.586,00 per il procedimento monitorio, € 6.700,00 per il giudizio di primo grado ed € 7.204,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
importi tutti da maggiorare di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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