Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.