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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. 56300/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 56300/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
e residenti in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate al viale Trastevere 131, presso lo studio dell'avv. Roberto NOCE, che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
( residente in [...] C.F._1
Michele di Lando 33;
pagina 1 di 5 -CONVENUTO CONTUMACE-
e residente a [...] Controparte_2
); C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (): vedi note scritte in sostituzione di udienza.
• parte attorea: “Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare le Sig.re
e in solido tra loro, responsabili Parte_3 Controparte_2
dei danni subiti dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannarle in Parte_1
solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale già quantificato all'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo in € 1.700,00. Ancora in via principale, condannare le Sig.re e in solido Parte_3 Controparte_2
tra loro, al risarcimento del lucro cessante subito dalle Sig.re e Pt_1 Pt_2
derivante dal parziale mancato godimento dell'immobile quantificato in €
[...]
32.266,08, ovvero nella diversa misura ritenuta equa dall'Ecc.mo Tribunale adito. Sempre in via principale, condannare le Sig.re Parte_3
e in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico
[...] Controparte_2
subito dalla Sig.ra , quale conseguenza delle condotte tenute dalle Parte_2
convenute, quantificato nell'importo di € 36.400,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata all'esito della Consulenza Tecnica di Ufficio di cui, fin d'ora, si chiede l'ammissione. Ulteriormente in via principale, condannare le Sig.re
e in solido tra loro, anche Parte_3 Controparte_2
all'aggiuntivo risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. per l'importo di € 7.036,60 pari al 20% del valore della presente causa, pagina 2 di 5 ovvero nella diversa misura che il Tribunale adito riterrà equa. V. Ancora in via principale, condannare le Sig.re e Parte_3 [...]
in solido tra loro fase cautelare già quantificata in € 5.347,89. VI. Con CP_2
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, per la presente causa di merito, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Noce.”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di immobile in Roma alla via Arezzo 49, Parte_1
abitato dalla sorella , altra parte attorea- espone che in data 1/4/2022 l'immobile Pt_2
in questione è stato interessato da veste infiltrazioni di acque provenienti da appartamento delle convenute.
Sono stati espletati i seguenti procedimenti in accertamento tecnico preventivo:
• proc. 32142/2022 Trib. Roma, dichiarato improcedibile;
• proc. 63664/2022 Trib. Roma, esitato con CTU depositata in atti, che ha quantificato danno emergente per € 1.700,00.
Argomenta parte attorea:
1. su danno da lucro cessante che la parte individua in “una grave compromissione della vita relazionale, data l'impossibilità di ricevere ospiti, ex se meritevole di ristoro economico quantificato nei termini di seguito esposti”; la parte argomenta su valore locativo che per 54 mesi ammonta ad € 161.330,40 ma di esso limita la richiesta al 20% (€ 32.266,08);
2. su danno biologico per , quantificato in € 36.400,00 stante “una Parte_2
grave sindrome ansiosa-depressiva reattiva, provocata dalle vicende condominiali con il vicino al piano di sopra” (sollecita a tal fine CTU);
3. su danno ex art. 96 c.p.c., atteso che “il procedimento per ATP non ha raggiunto il suo intento conciliativo … a causa della pervicacia con cui le Sig.re e Pt_3
si sono dedicate nell'abuso del processo perpetrato per osteggiare, ai CP_2
pagina 3 di 5 fini dilatori, l'espletamento dei due Accertamenti Tecnici Preventivi, volti proprio alla definizione conciliativa della vicenda”; quantifica in €7.036,60 detto danno
(10% del valore della causa);
4. su danno emergente per € 1.700,00 rilevato in sede di ATP;
5. su danno emergente per spese sostenute: € 2.893,63 per spese legali;
€ 761,28 per spese di CTP;
€ 1.692,98 per spese di CTU;
e così in totale € 5.347,89.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Le convenute sono rimaste contumaci.
L'ordinanza istruttoria e stata resa in data 19/96/2024.
Il teste (amministratore del condominio) ha confermato gli episodi di Testimone_1
infiltrazione sì come narrati dalla parte attorea, con particolare riferimento a episodio del
27/5/2022.
La domanda va parzialmente accolta.
Sussiste responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di parte convenuta, come rilevato dal CTU nel proc. 63664/2022 Trib. Roma i cui atti sono stati acquisiti.
Vi è prova documentale delle voci di danno sub 4) e 5) laddove vi è difetto di prova ovvero insussistenza anche astratta del danno per le ulteriori voci, svincolate da ogni logica nella loro quantificazione.
Parte convenuta va condannata al pagamento di € 7.047,89 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, previa compensazione in ragione dell'80% stante ben parziale accoglimento della domanda;
la liquidazione dell'intero è resa ex
D.M. 55/2014 (valore da € 5.200,00 ad €26.000,00; valori minimi).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nella contumacia delle convenute- nel proc. 56300/2023
RGACC così decide:
pagina 4 di 5 • a parziale accoglimento della domanda, condanna le convenute, in solido, al pagamento di € € 7.047,89 ad integrale risarcimento del danno;
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione di 4/5 e liquida l'intero in €
2.540,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 25/3/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 56300/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
e residenti in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate al viale Trastevere 131, presso lo studio dell'avv. Roberto NOCE, che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
( residente in [...] C.F._1
Michele di Lando 33;
pagina 1 di 5 -CONVENUTO CONTUMACE-
e residente a [...] Controparte_2
); C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (): vedi note scritte in sostituzione di udienza.
• parte attorea: “Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare le Sig.re
e in solido tra loro, responsabili Parte_3 Controparte_2
dei danni subiti dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannarle in Parte_1
solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale già quantificato all'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo in € 1.700,00. Ancora in via principale, condannare le Sig.re e in solido Parte_3 Controparte_2
tra loro, al risarcimento del lucro cessante subito dalle Sig.re e Pt_1 Pt_2
derivante dal parziale mancato godimento dell'immobile quantificato in €
[...]
32.266,08, ovvero nella diversa misura ritenuta equa dall'Ecc.mo Tribunale adito. Sempre in via principale, condannare le Sig.re Parte_3
e in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico
[...] Controparte_2
subito dalla Sig.ra , quale conseguenza delle condotte tenute dalle Parte_2
convenute, quantificato nell'importo di € 36.400,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata all'esito della Consulenza Tecnica di Ufficio di cui, fin d'ora, si chiede l'ammissione. Ulteriormente in via principale, condannare le Sig.re
e in solido tra loro, anche Parte_3 Controparte_2
all'aggiuntivo risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. per l'importo di € 7.036,60 pari al 20% del valore della presente causa, pagina 2 di 5 ovvero nella diversa misura che il Tribunale adito riterrà equa. V. Ancora in via principale, condannare le Sig.re e Parte_3 [...]
in solido tra loro fase cautelare già quantificata in € 5.347,89. VI. Con CP_2
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, per la presente causa di merito, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Noce.”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di immobile in Roma alla via Arezzo 49, Parte_1
abitato dalla sorella , altra parte attorea- espone che in data 1/4/2022 l'immobile Pt_2
in questione è stato interessato da veste infiltrazioni di acque provenienti da appartamento delle convenute.
Sono stati espletati i seguenti procedimenti in accertamento tecnico preventivo:
• proc. 32142/2022 Trib. Roma, dichiarato improcedibile;
• proc. 63664/2022 Trib. Roma, esitato con CTU depositata in atti, che ha quantificato danno emergente per € 1.700,00.
Argomenta parte attorea:
1. su danno da lucro cessante che la parte individua in “una grave compromissione della vita relazionale, data l'impossibilità di ricevere ospiti, ex se meritevole di ristoro economico quantificato nei termini di seguito esposti”; la parte argomenta su valore locativo che per 54 mesi ammonta ad € 161.330,40 ma di esso limita la richiesta al 20% (€ 32.266,08);
2. su danno biologico per , quantificato in € 36.400,00 stante “una Parte_2
grave sindrome ansiosa-depressiva reattiva, provocata dalle vicende condominiali con il vicino al piano di sopra” (sollecita a tal fine CTU);
3. su danno ex art. 96 c.p.c., atteso che “il procedimento per ATP non ha raggiunto il suo intento conciliativo … a causa della pervicacia con cui le Sig.re e Pt_3
si sono dedicate nell'abuso del processo perpetrato per osteggiare, ai CP_2
pagina 3 di 5 fini dilatori, l'espletamento dei due Accertamenti Tecnici Preventivi, volti proprio alla definizione conciliativa della vicenda”; quantifica in €7.036,60 detto danno
(10% del valore della causa);
4. su danno emergente per € 1.700,00 rilevato in sede di ATP;
5. su danno emergente per spese sostenute: € 2.893,63 per spese legali;
€ 761,28 per spese di CTP;
€ 1.692,98 per spese di CTU;
e così in totale € 5.347,89.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Le convenute sono rimaste contumaci.
L'ordinanza istruttoria e stata resa in data 19/96/2024.
Il teste (amministratore del condominio) ha confermato gli episodi di Testimone_1
infiltrazione sì come narrati dalla parte attorea, con particolare riferimento a episodio del
27/5/2022.
La domanda va parzialmente accolta.
Sussiste responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di parte convenuta, come rilevato dal CTU nel proc. 63664/2022 Trib. Roma i cui atti sono stati acquisiti.
Vi è prova documentale delle voci di danno sub 4) e 5) laddove vi è difetto di prova ovvero insussistenza anche astratta del danno per le ulteriori voci, svincolate da ogni logica nella loro quantificazione.
Parte convenuta va condannata al pagamento di € 7.047,89 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, previa compensazione in ragione dell'80% stante ben parziale accoglimento della domanda;
la liquidazione dell'intero è resa ex
D.M. 55/2014 (valore da € 5.200,00 ad €26.000,00; valori minimi).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nella contumacia delle convenute- nel proc. 56300/2023
RGACC così decide:
pagina 4 di 5 • a parziale accoglimento della domanda, condanna le convenute, in solido, al pagamento di € € 7.047,89 ad integrale risarcimento del danno;
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione di 4/5 e liquida l'intero in €
2.540,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 25/3/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 5 di 5