TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3091/2012 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
1 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Nicastro
ATTORE
Contro
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_2
giusta procura in atti, dagli Avv. Gaetano Barone e Guglielmo Barone
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.11.2012, deduceva che in data Parte_1
7.5.2001 era morto il padre, , il quale, con testamento pubblico del 13.11.1990 Controparte_2
(ricevuto dal dott. , notaio in Modica, n. rep. 490), aveva confermato le Persona_1
donazioni fatte ai figli (con atto in notaio del 30.10.1990, n. rep 11463 e n. Persona_1
racc. 4801), vale a dire l'appartamento al terzo piano e il locale di sgombero al quarto piano dell'immobile sito a SA, in via Campania n. 6, alla figlia e al di lei marito , e CP_1 Controparte_3
2 l'appartamento del primo piano all'attore medesimo. Tali donazioni venivano effettuate come anticipo sulla legittima, ponendo l'eventuale esubero a carico della disponibile, con dispensa dalla collazione. Per il resto, istituiva erede universale la moglie, . Controparte_4
Successivamente, individuato il valore del relictum e quello del donatum, deduceva l'attore che, ex art. 542 comma 2 c.c., la quota di legittima a lui spettante, pari a ¼ del patrimonio del de cuius
(giacché, essendo i figli più di uno, in concorso con il coniuge, la quota ad essi riservata era complessivamente pari a ½, ¼ al coniuge e ¼ la quota disponibile), ammontava ad € 77.106.00, ed era stata quindi lesa, avendo egli ricevuto dal padre solamente la donazione di ½ dell'immobile, sito in SA, in via Campania n. 6.
Rappresentava anche che in data 6.1.2010 era deceduta anche la madre, , la Controparte_4
quale, con testamento pubblico del 16.7.2003, aveva confermato le donazioni fatte in vita ai figli, e, in aggiunta, aveva legato alla figlia l'appartamento posto al secondo piano di via Campania 6, CP_1
unitamente ai mobili che lo arredavano, nonché il locale a piano terra adibito a garage, mentre, per il resto, disponeva che si aprisse la successione legittima.
Ricostruito il valore dell'asse ereditario della de cuius , l'attore affermava che, ai sensi CP_4
dell'art. 537 comma 2 c.c., la quota di patrimonio a lui spettante ammontava a circa € 183.293,00, mentre lo stesso aveva ricevuto solamente € 93.747,00 circa, con una conseguente lesione pari a circa € 88.546.00.
Pertanto, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, chiedeva ritenersi e Parte_1
dichiararsi la lesione della quota di legittima patita, con riferimento alle successioni di entrambi i genitori, e quindi disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie, nonché delle donazioni lesive, e, per l'effetto, condannarsi a restituire il complessivo importo di € Controparte_1
165.652,00, o la diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di reintegra della quota di legittima, oltre a rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con atto del 20.2.2021 si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale Controparte_1
deduceva, anzitutto, che la propria madre era stata socia accomandataria, dal 21.3.1994 al
25.5.2004, della società Oceano sub center di UB KA e C. s.a.s., e che nell'ambito di tale situazione numerose erano state le elargizioni patrimoniali della madre in favore del figlio, odierno attore.
3 Con riferimento all'eredità paterna, riteneva che la domanda attorea fosse meritevole di rigetto, per avere il fratello tacitamente rinunciato all'azione di riduzione, prestando di fatto acquiescenza al testamento lesivo del padre.
In ordine alla successione materna, invece, specificava che i titoli postali Reload, il conto corrente postale n. 41464827 e il libretto nominativo ordinario n. 18914592 erano cointestati a madre e figlia, per cui cadevano in successione per la metà.
Contestava inoltre il valore attribuito dall'attore a orologi, gioielli e pellicce, ed il fatto che con riferimento ad entrambe le successioni l'attore avesse omesso di detrarre i debiti ereditari.
Con riguardo alle donazioni indirette che la de cuius avrebbe fatto in favore della convenuta, deduceva l'assoluta mancanza di prova in ordine alle stesse.
Svolte le ritenute contestazioni, la convenuta formulava altresì domanda riconvenzionale, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Per tutto quanto sopra, chiedeva il rigetto della domanda attorea avente ad Controparte_1
oggetto la riduzione per lesione di legittima e, in via riconvenzionale, domandava lo scioglimento delle comunioni ereditarie, con spese di divisione a carico della massa ereditaria e restituzione alla convenuta delle anticipazioni operate in favore della comunione.
Il tutto con vittoria di spese.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale, interrogatorio formale delle parti e, inoltre, veniva disposta ed espletata una prima consulenza tecnica, seguìta da una seconda, data l'inadeguatezza della prima.
Precisate le conclusioni all'udienza del 23.12.2024, celebrata con trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Anzitutto, si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, obbligatorio per la materia di che trattasi.
4 Passando all'esame della presente controversia, logicamente prioritario si rivela l'esame della eccezione di parte convenuta avente ad oggetto la presunta rinuncia che l'attore avrebbe tacitamente prestato all'azione di riduzione, mostrando acquiescenza al testamento paterno.
Giova al riguardo richiamare Cassazione civile sez. II, 31.8.2022, n. 25680, a tenore della quale “Al legittimario non è preclusa l'azione di riduzione neppure in caso di conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa”.
Nel caso concreto non emergono comportamenti del genere, espressivi di una manifestazione inequivoca, chiara e precisa, di una volontà siffatta da parte del legittimario leso.
Né può bastare, in tal senso, la mancata contestazione della vendita, da parte della madre, della casa di IN di SA (peraltro, subito seguita dall'acquisto di una nuova abitazione, nel contesto di rapporti all'epoca pacifici, per quanto emerso dagli atti di causa), e ciò in virtù dei comportamenti di entrambi i genitori, ovvero del padre, che, morendo, aveva, per ambedue i fratelli, solo confermato le donazioni fatte in vita, e della madre, che pure ha compiuto, successivamente a quelle eseguite insieme al defunto marito, ulteriori donazioni in favore dei figli, nonché in virtù della complessiva consistenza dell'asse ereditario che sarebbe residuato anche dopo la morte della madre.
Dalle condotte dell'attore non pare pertanto emergere la supposta rinuncia tacita alla legittima, per cui la relativa eccezione andrà rigettata.
Si ritiene che bene abbia fatto la consulente, nominata nel corso del giudizio de quo, a non considerare nel relictum l'ulteriore importo di € 71.425,00, pretesamene derivante da investimenti in titoli e fondi obbligazionari, dal momento che il documento 6 allegato alla citazione non è riconducibile né al de cuius , né ad alcun altro soggetto, mancando qualsivoglia Controparte_2
riferimento nominativo (o di altro tipo) che consenta di ricondurlo a chicchessia.
5 Inoltre, con riferimento alla pretesa di considerare al 100% le somme presenti su conti e libretti postali, sull'assunto che le stesse sarebbero state di proprietà esclusiva della madre, e solo formalmente cointestate alla figlia, si osserva che tale circostanza è rimasta oggetto di mera allegazione, e del tutto non provata.
Atteso tutto quanto sopra, la quantificazione della quota di legittima, onde accertare l'eventuale lesione patita dall'attore, deve essere determinata sia per l'eredità paterna, la cui successione si è aperta il 7.5.2001, che per l'eredità materna, la cui successione si è aperta il 16.1.2010, per cui si renderà necessario prendere le mosse dalla seconda relazione peritale, a firma dell'Ing.
[...]
Per_2
Ebbene, ai fini dell'individuazione della quota di riserva, vanno osservate le modalità descritte dall'art. 556 c.c.
Anzitutto, occorre individuare il valore dei beni relitti al momento dell'apertura della successione.
In secondo luogo, dalla massa così formata si detraggono i debiti facenti capo al de cuius al momento della sua morte (per tali intendendosi quelli già sorti e quelli occasionati dalla sua morte, quali a titolo esemplificativo spese funerarie ed imposte di successione).
Infine, si procede alla cd. riunione fittizia del relictum (detratti i debiti) e del donatum, operazione questa meramente contabile, solo finalizzata all'esatta determinazione della quota di riserva, non comportando il rientro del bene donato nel patrimonio del defunto donante.
Sulla base di tali premesse in diritto, occorre passare, in fatto, all'esatta determinazione dal valore dei beni facenti capo al de cuius , al momento dell'apertura della successione. Controparte_2
Dalla relazione peritale a firma dell'Ing. si evince che “I beni immobili appartenenti Persona_2
al de cuius al momento dell'apertura della successione, 07/05/2001, sono così individuati:
1. -Appartamento a 2° piano dell'edificio sito nella Via Campania n.6 di SA in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 3 in testa al de cuius per ½.
2. -Garage a piano terra al civico 4 della Via Campania di SA in catasto al foglio 65/A
6 particella 506 sub 1 in testa al de cuius per ½.
3. -Lastrico solare al 4° piano dell'edificio di Via Campania n.6 di SA in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 5 in testa al de cuius per ½ già trasformato in locale coperto giusta
Concessione in Sanatoria.
4. -Immobile su due livelli, oltre un piano interrato, ubicato in Via Dandolo n.84 di IN di
SA in catasto al foglio 276/A particella 57 sub 4 in testa al de cuius per ½.
Delle proprietà del Sig. fa parte quanto donato in vita ai due figli, e precisamente: CP_2
1-Appartamento a 1° piano di Via Campania in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 2 per
½ donato al figlio Pt_1
2-Appartamento a 3° piano di Via Campania, con comodità di locali di sgombero a quarto piano, in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 4 per ½ donato alla figlia e al di lei CP_1
coniuge . Controparte_3
Oltre ai sopraindicati beni immobili, sono riconducibili al de cuius le somme detenute nei titoli in appresso indicati:
1-Libretto nominativo n.17386036 acceso c/o dove risultava un saldo di CP_5
€.6.541,81.
2-Depositi e titoli n.97133/795510 per un valore, al momento della successione, rispettivamente, di €.15.000,00 e di €.3.000,00 per un totale complessivo di €.18.000,00.
3-N.5 Buoni Postali Fruttiferi del valore di €.5.000,00 ciascuno per un totale di €.25.000,00. Per una complessiva somma, da considerare nella massa ereditaria di , di Controparte_2
€.49.541,81 / 2 = €.24.770,90”.
Conseguentemente, osservando i valori indicati dal CTU, e seguendo, onde pervenire alla cd. riunione fittizia, l'ordine di calcolo indicato dall'art. 556 c.c., si ha:
1. Un relictum così costituito:
di SA: Controparte_6
• Garage a piano terra (mq.120,00x€.360,00/mq. =) del valore di € 43.200,00
• Appartamento a 2° piano (mq.130,00x€.600,00/mq. =) del valore di € 78.000,00
Per un valore totale di € 121.200,00.
7 Tuttavia, poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni (che Controparte_2
erano in comproprietà con la moglie ), il valore da considerare nella massa Controparte_4
ereditaria è di: € 121.200,00 ÷ 2= € 60.600,00.
2-Immobile di Via Dandolo di IN di SA (già alienato con atto del 30.1.2002):
Facendo riferimento alla consistenza catastale, all'ubicazione dell'immobile e a quanto in atti relativamente all'effettivo prezzo di vendita, così come indicato dalle testimonianze, e non rilevando la somma indicata nell'atto di compravendita in quanto, a quell'epoca, spesso non veritiera, si può considerare quale valore dell'immobile la somma di € 180.000,00, la quale dimezzata (½ in proprietà) era pari ad € 90.000,00.
e depositi per un ammontare complessivo di € 24.770,90. CP_7
Ala luce delle considerazioni suespresse il valore complessivo del relictum del de cuius CP_2
ammonta ad € 175.370,90.
[...]
2. Da tale valore complessivo occorre detrarre le passività (spese funerarie) per € 3.002,50, così pervenendo ad € 172.368,40.
3. Occorre poi aggiungere il donatum (“La dispensa dalla collazione non comporta però
l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile” - Cass. n. 14193/22), ovvero:
• Appartamento al 1° piano dell'edificio di via Campania, del valore complessivo di € 84.500,00
(mq.130,00x€.650,00/mq), per ½ donato al figlio Pt_1
• Appartamento al 3° piano dell'edificio di via Campania, del valore complessivo di € 71.500,00
(mq.130,00x€.550,00/mq), per ½ donato alla figlia e al marito;
CP_1
• Mansarda sottotetto al quarto piano del valore complessivo di € 36.000,00
(mq.120,00x€.300,00/mq), per ½ donata alla figlia e al marito;
CP_1
Per un donatum, dunque, del valore complessivo (€ 84.500,00 ÷ 2) + (€ 71.500,00 ÷ 2) + (€
36.000,00 ÷ 2) di euro € 96.000.00.
4. E così per riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c. (relictum – debiti) + donatum = (€
175.370,90 - € 3.002,50) + € 96.000.00) € 268.368,40.
8 Sull'asse ereditario così costituito, la quota di riserva va determinata, come correttamente fatto dalla CTU (v. pag. 15 della relazione di consulenza in atti), ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., a norma del quale “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali [581]”.
Pertanto, nel caso di specie, essendo i figli due, è riservato ad essi ¼ ciascuno del patrimonio, mentre ¼ spetta al coniuge e ¼ è la quota disponibile: € 268.368,40 ÷ 4 = € 67.092,10
Atteso quanto sopra, in considerazione della donazione fatta in vita dal de cuius, a titolo di anticipo sulla successione, confermata dalle disposizioni testamentarie, a seguito della morte del padre,
l'odierno attore risultava proprietario di ½ dell'appartamento sito al primo piano di via Campania n.
6, per un valore stimato di € 42.250,00 (nell'importo già dimidiato), mentre la quota di riserva a lui spettante è di € 67.092,10.
Ne deriva che, rispetto all'eredità paterna, ha subìto una lesione di legittima Parte_1
pari a € 24.842,10.
Successivamente, con riguardo alla successione della madre , pur prendendo Controparte_4
sempre le mosse dai valori indicati dalla CTU, alla data di apertura della successione (16.1.2010), occorre tuttavia apportare i seguenti correttivi.
1. Il relictum risulta così costituito:
di SA: Controparte_6
• Garage a piano terra del valore di (mq.120,00x€.440,00/mq) € 52.800,00;
• Appartamento al 2° piano del valore di (mq.130,00x€.950,00/mq) € 123.500,00;
Per complessivi € 176.300,00.
9 2-Immobile di Via Viareggio di IN di SA.
• Appartamento a 1° piano del valore di (mq.70,00x€.2.200,00/mq) €.154.000,00;
• Garage (proprietaria per ½) del valore di (mq.32,00x1/2x€.800,00/mq) € 12.800,00;
Per complessivi € 166.800,00.
e depositi per un ammontare complessivo di € 23.369,08. CP_7
4-Beni mobili per complessivi € 20.855,00.
Il valore complessivo del relictum è perciò di € 387.324,08.
2. Da ciò si detraggano passività per € 6.076,00, così pervenendo ad € 381.248,08.
3. E a ciò si aggiunga il donatum:
• Appartamento al 1° piano di via Campania, per 1/2 donato a del valore di Pt_1
(mq.130,00x€.1.000,00/mq=) € 130.000,00;
• Appartamento al 3° piano di via Campania, per 1/2 donato a e al marito, del valore di CP_1
(mq.130,00x€.900,00/mq=) € 117.000,00;
• Mansarda sottotetto al 4° di piano via Campania, per 1/2 donato a e al marito, del CP_1
valore di (mq.120,00x€.350,00/mq=) € 42.000,00;
Per un donatum, sin qui, del valore di (€ 130.000,00 ÷ 2) + (€ 117.000,00 ÷ 2) + (€ 42.000,00 ÷ 2) = €
144.500,00.
Va però considerato un ulteriore aspetto, erroneamente omesso dalla consulenza.
Nel corso dell'attività istruttoria, le parti hanno entrambe confessato, in sede di loro interrogatorio formale (reso all'udienza del dì 8.6.2015), che la de cuius aveva donato loro la Controparte_4
10 somma di € 25.000,00 ciascuna.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che le dichiarazioni rese dalla parte in sede di suo interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale ove ricorra, sotto il profilo soggettivo,
l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, e, in tal caso, le relative dichiarazioni assumono l'efficacia di prova legale, vincolante per il Giudice.
Ne consegue che andrà computato nel donatum, ad integrazione di quanto previsto dalla consulente, anche tale importo di € 50.000,00 totali.
Il donatum avrà pertanto unvalore di (144.500,00 + 50.000,00=) € 194.500,00.
Occorre precisare, tuttavia, che, trattandosi di donazione, è richiesta la forma dell'atto pubblico ai fini della sua validità, di talché, mancando il requisito di forma di cui all'art. 782 c.c., la stessa dovrà ritenersi nulla.
La nullità della donazione, in tema di collazione, non può che determinare la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario, in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.
A ciò consegue che i coeredi, già donatari, dovranno imputare, in sede di divisione, alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c. (pari ad € 25.000,00 ciascuno), salvo che non risulti che l'abbiano già precedentemente restituita alla massa, così estinguendo il proprio debito (così Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20633 del 30.9.2014).
Quindi, secondo le regole della riunione fittizia ex art. 556 c.c.:
(relictum – debiti) + donatum = (€ 387.324,08 - € 6.076,00) + € 194.500.00 = € 575.748,08.
Sull'asse ereditario così costituito, la quota di riserva spettante all'odierno attore, Parte_1
va questa volta determinata ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., a norma del quale “Se i
[...]
figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Essendo i figli due, la quota di riserva ad essi spettante è di 1/3 ciascuno, e pari ad 1/3 è altresì la quota disponibile, per cui: € 575.748,08 ÷ 3 = € 191.916,03.
11 Tanto premesso, in relazione alla successione materna, tenuto conto del testamento e delle donazioni, l'odierno attore ha ricevuto dalla madre esclusivamente ½ dell'appartamento sito al primo piano della via Campania n. 6 (in forza dell'atto di donazione del 30.10.1990), del valore, all'apertura della successione di , di € 65.000,00 (nell'importo già dimidiato), Controparte_4
nonchè la somma succitata di € 25.000,00, per complessivi € 90.000,00, con uno scarto rispetto alla quota di riserva di € 101.916,03, che individua la lesione dallo stesso patita sull'eredità della madre.
Di contro la sorella , odierna convenuta, ha ricevuto: CP_1
a) per legato testamentario, fatto sulla disponibile (cfr. testamento materno n. 1169 rep. Notaio
“il superiore legato viene fatto sulla disponibile”), non solo l'appartamento al secondo Per_3
piano della via Campania n. 6, del valore di € 123.500,00, ed il garage, del valore di € 52.800,00, ma anche il mobilio e tutti gli altri beni ivi presenti, vale a dire gioielli e cappotti, del valore totale di €
20.855,00 (cfr. testamento materno n. 1169 rep. Notaio “Nel superiore legato sono Per_3
compresi i mobili che arredano l'appartamento e quant'altro si troverà nel medesimo al momento della morte della testatrice.”);
b) giusta donazione del 30.10.1990, di anticipo sulla legittima, congiuntamente al marito, la metà di sua proprietà (l'altro 50% era infatti di proprietà del coniuge ) Controparte_2
dell'appartamento al terzo piano e della mansarda sottotetto, del valore, rispettivamente, di €
58.500,00 e di € 21.000,00;
c) infine, la donazione di € 25.000,00, da imputare alla legittima.
Atteso tutto quanto sopra, il valore della quota complessivamente spettante all'odierno attore - frutto della sommatoria tra la quota di riserva sull'eredità paterna di € 67.092,10, e la quota di riserva sull' eredità materna di € 191.916,03 - è pari a € 259.008,13.
Conseguentemente, avendo egli ricevuto complessivamente € 132.250,00, avrà diritto a conseguire la somma residuale di € 126.758,13, che rappresenta la lesione globale.
12 In riferimento alla chiesta divisione, alla luce di quanto evidenziato dalla CTU, tenuto conto delle donazioni e dei legati testamentari nonché delle rispettive quote di riserva e del relictum, il nominato consulente ha elaborato un progetto divisionale, il quale tuttavia necessita delle integrazioni e correzioni che di seguito si espongono.
- Va tenuto conto del fatto che l'attore ha già ricevuto, oltre alla donazione dell'appartamento di via Campania n. 6 I piano da parte di entrambi i genitori, anche la somma di € 25.000,00 dalla madre;
- Con riferimento all'immobile di IN di SA, via Viareggio, anzitutto va osservato che lo stesso va considerato per l'intero (mentre il CTU erroneamente lo considera per ½), e in ogni caso il relativo valore accertato al momento dell'apertura della successione (€ 166.800,00) va rivalutato. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il conguaglio in denaro, essendo credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14449, nonché Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2010, n.
6709).
Nel mese di gennaio 2025, nel comune di SA, nella zona di IN di SA, è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a € 3.603,00/mq., di talché l'immobile oggetto di divisione va rivalutato come segue: mq. 70 x € 3.603,00/mq. = €
252.210,00 per l'appartamento, mentre per il garage si ritiene congruo un valore di € 1.000,00 al mq., e conseguentemente mq. 32 x ½ x € 1.000,00 = 16.000,00.
In sede di divisione, pertanto, al suddetto immobile dovrà essere assegnato il complessivo valore di (€ 252.210,00 + 16.000,00 =) € 268.210,00.
Come può ricavarsi dalla relazione di consulenza, il suddetto immobile non risulta comodamente divisibile, di talché questo Collegio ritiene di assegnarlo all'attore, chiaramente contro conguaglio da corrispondersi alla convenuta, secondo gli importi rivalutati anzidetti.
Nel giudizio di divisione, accertata la non comoda divisibilità del bene, presupposto imprescindibile dell'attribuzione è l'istanza del condividente interessato e, nel caso in esame, ha formulato istanza di assegnazione unicamente l'attore e ciò ha fatto in sede conclusiva.
Si precisa, a riguardo, che nel giudizio di divisione la richiesta di attribuzione ai sensi dell'art. 720
c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e non costituisce domanda nuova, potendo dunque essere proposta anche in fase conclusiva (Cass., sez. II civ., sent. 15182/19).
13 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di attribuzione degli immobili non comodamente divisibili può essere proposta per la prima volta persino in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio (Cass. n. 3936/2022; Cass. n. 15926/2019). Essa, infatti, è inammissibile solo se formulata con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga alcun obbligo per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa (Cass. n. 14521/2012).
Atteso tutto quanto sopra, così si dispone:
1. A Parte_1
che già ha ricevuto per donazione:
▪ l'appartamento al 1° piano di via Campania n. 6, del valore di € 107.250,00
▪ e la somma di € 25.000,00 si assegnano:
▪ l'appartamento al 1° p. di via Viareggio IN di SA, valore € 252.210,00
▪ ½ garage via Viareggio IN di SA, valore € 16.000,00
A detrarre, conguaglio da versare a di € 141.451,87 CP_1
E così complessivamente € 259.008,13
2. A Controparte_1
che già ha ricevuto per donazione:
▪ ½ appartamento al 3° piano di via Campania n. 6, del valore di € 47.125,00
▪ ½ mansarda sottotetto 4° piano di via Campania n. 6, del valore di € 19.500,00
▪ e la somma di € 25.000,00
E per legato testamentario
▪ Appartamento al 2° piano di via Campania n. 6, del valore di € 123.500,00
▪ Garage di via Campania n. 6, del valore di € 52.800,00
▪ Beni mobili (gioielli, arredi e cappotti) € 20.855,00 si assegnano:
14 ▪ titoli e depositi per complessivi € 23.369,08
▪ conguaglio a ricevere da € 141.451,87 Pt_1
E così complessivamente € 453.600,95
3. A Controparte_3
rimane quanto già ricevuto in donazione dai due de cuius Parte_2
▪ ½ appartamento al 3° piano di via Campania n. 6, del valore di € 47.125,00
▪ ½ mansarda sottotetto 4° piano di via Campania n. 6, del valore di € 19.500,00
Del valore di € 66.625,00
In riferimento al conguaglio da versarsi in favore di , per € 141.451,87, il relativo Controparte_1
pagamento sarà garantito dall'ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c.
In ragione del complessivo esito del giudizio, della lesione patita dall'attore, accertata in misura inferiore rispetto a quella domandata, ma comunque contrastata dalla convenuta, si ritiene congruo porre le spese di lite (“Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12, ult. comma, c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6, comma 1, d.m. n. 127/2004, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio ed applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della «quota o dei supplementi di quota in contestazione”, così Cass. n. 1202 del 22 gennaio 2016) a carico della convenuta in ragione del 50%, mentre esse andranno compensate per la restante parte.
Per le medesime considerazioni le spese delle svolte consulenze tecniche, necessitate, oltre che dalla redazione del progetto divisionale, dall'esigenza di accertare la misura della lesione, andranno poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3091/2012 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
accerta la lesione della quota di legittima dell'attore rispetto sia all'eredità paterna che a quella materna, complessivamente pari a € 126.758,13;
accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi nei seguenti termini:
- all'attore assegna l'appartamento sito al 1° p. di via Viareggio, in IN di Parte_1
SA (concessione edilizia n. 1/78 del 15.7.1978), del valore di € 252.210,00 e ½ del garage piano sotto strada (in comproprietà con altri condomini) di via Viareggio IN di SA, del valore di € 16.000,00, contro pagamento di un conguaglio da versare in favore di Controparte_1
di € 141.451,87, garantito dall'ipoteca legale di cui all'art. 2817 n. 2 c.c.;
- alla convenuta assegna la somma di € 23.369,08 (titoli e depositi), oltre al Controparte_1
conguaglio di € 141.451,87 (rivalutazione già applicata), garantito dalla ipoteca legale predetta ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c., oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
pone le spese di entrambe le C.T.U. a carico delle parti nella misura di metà ciascuna;
condanna al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attore, che Controparte_1
liquida in € 330,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, compensandole per il resto.
16 Così deciso in SA, in data 15.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti
17
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
1 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Nicastro
ATTORE
Contro
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_2
giusta procura in atti, dagli Avv. Gaetano Barone e Guglielmo Barone
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.11.2012, deduceva che in data Parte_1
7.5.2001 era morto il padre, , il quale, con testamento pubblico del 13.11.1990 Controparte_2
(ricevuto dal dott. , notaio in Modica, n. rep. 490), aveva confermato le Persona_1
donazioni fatte ai figli (con atto in notaio del 30.10.1990, n. rep 11463 e n. Persona_1
racc. 4801), vale a dire l'appartamento al terzo piano e il locale di sgombero al quarto piano dell'immobile sito a SA, in via Campania n. 6, alla figlia e al di lei marito , e CP_1 Controparte_3
2 l'appartamento del primo piano all'attore medesimo. Tali donazioni venivano effettuate come anticipo sulla legittima, ponendo l'eventuale esubero a carico della disponibile, con dispensa dalla collazione. Per il resto, istituiva erede universale la moglie, . Controparte_4
Successivamente, individuato il valore del relictum e quello del donatum, deduceva l'attore che, ex art. 542 comma 2 c.c., la quota di legittima a lui spettante, pari a ¼ del patrimonio del de cuius
(giacché, essendo i figli più di uno, in concorso con il coniuge, la quota ad essi riservata era complessivamente pari a ½, ¼ al coniuge e ¼ la quota disponibile), ammontava ad € 77.106.00, ed era stata quindi lesa, avendo egli ricevuto dal padre solamente la donazione di ½ dell'immobile, sito in SA, in via Campania n. 6.
Rappresentava anche che in data 6.1.2010 era deceduta anche la madre, , la Controparte_4
quale, con testamento pubblico del 16.7.2003, aveva confermato le donazioni fatte in vita ai figli, e, in aggiunta, aveva legato alla figlia l'appartamento posto al secondo piano di via Campania 6, CP_1
unitamente ai mobili che lo arredavano, nonché il locale a piano terra adibito a garage, mentre, per il resto, disponeva che si aprisse la successione legittima.
Ricostruito il valore dell'asse ereditario della de cuius , l'attore affermava che, ai sensi CP_4
dell'art. 537 comma 2 c.c., la quota di patrimonio a lui spettante ammontava a circa € 183.293,00, mentre lo stesso aveva ricevuto solamente € 93.747,00 circa, con una conseguente lesione pari a circa € 88.546.00.
Pertanto, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, chiedeva ritenersi e Parte_1
dichiararsi la lesione della quota di legittima patita, con riferimento alle successioni di entrambi i genitori, e quindi disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie, nonché delle donazioni lesive, e, per l'effetto, condannarsi a restituire il complessivo importo di € Controparte_1
165.652,00, o la diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di reintegra della quota di legittima, oltre a rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con atto del 20.2.2021 si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale Controparte_1
deduceva, anzitutto, che la propria madre era stata socia accomandataria, dal 21.3.1994 al
25.5.2004, della società Oceano sub center di UB KA e C. s.a.s., e che nell'ambito di tale situazione numerose erano state le elargizioni patrimoniali della madre in favore del figlio, odierno attore.
3 Con riferimento all'eredità paterna, riteneva che la domanda attorea fosse meritevole di rigetto, per avere il fratello tacitamente rinunciato all'azione di riduzione, prestando di fatto acquiescenza al testamento lesivo del padre.
In ordine alla successione materna, invece, specificava che i titoli postali Reload, il conto corrente postale n. 41464827 e il libretto nominativo ordinario n. 18914592 erano cointestati a madre e figlia, per cui cadevano in successione per la metà.
Contestava inoltre il valore attribuito dall'attore a orologi, gioielli e pellicce, ed il fatto che con riferimento ad entrambe le successioni l'attore avesse omesso di detrarre i debiti ereditari.
Con riguardo alle donazioni indirette che la de cuius avrebbe fatto in favore della convenuta, deduceva l'assoluta mancanza di prova in ordine alle stesse.
Svolte le ritenute contestazioni, la convenuta formulava altresì domanda riconvenzionale, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Per tutto quanto sopra, chiedeva il rigetto della domanda attorea avente ad Controparte_1
oggetto la riduzione per lesione di legittima e, in via riconvenzionale, domandava lo scioglimento delle comunioni ereditarie, con spese di divisione a carico della massa ereditaria e restituzione alla convenuta delle anticipazioni operate in favore della comunione.
Il tutto con vittoria di spese.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale, interrogatorio formale delle parti e, inoltre, veniva disposta ed espletata una prima consulenza tecnica, seguìta da una seconda, data l'inadeguatezza della prima.
Precisate le conclusioni all'udienza del 23.12.2024, celebrata con trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Anzitutto, si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, obbligatorio per la materia di che trattasi.
4 Passando all'esame della presente controversia, logicamente prioritario si rivela l'esame della eccezione di parte convenuta avente ad oggetto la presunta rinuncia che l'attore avrebbe tacitamente prestato all'azione di riduzione, mostrando acquiescenza al testamento paterno.
Giova al riguardo richiamare Cassazione civile sez. II, 31.8.2022, n. 25680, a tenore della quale “Al legittimario non è preclusa l'azione di riduzione neppure in caso di conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa”.
Nel caso concreto non emergono comportamenti del genere, espressivi di una manifestazione inequivoca, chiara e precisa, di una volontà siffatta da parte del legittimario leso.
Né può bastare, in tal senso, la mancata contestazione della vendita, da parte della madre, della casa di IN di SA (peraltro, subito seguita dall'acquisto di una nuova abitazione, nel contesto di rapporti all'epoca pacifici, per quanto emerso dagli atti di causa), e ciò in virtù dei comportamenti di entrambi i genitori, ovvero del padre, che, morendo, aveva, per ambedue i fratelli, solo confermato le donazioni fatte in vita, e della madre, che pure ha compiuto, successivamente a quelle eseguite insieme al defunto marito, ulteriori donazioni in favore dei figli, nonché in virtù della complessiva consistenza dell'asse ereditario che sarebbe residuato anche dopo la morte della madre.
Dalle condotte dell'attore non pare pertanto emergere la supposta rinuncia tacita alla legittima, per cui la relativa eccezione andrà rigettata.
Si ritiene che bene abbia fatto la consulente, nominata nel corso del giudizio de quo, a non considerare nel relictum l'ulteriore importo di € 71.425,00, pretesamene derivante da investimenti in titoli e fondi obbligazionari, dal momento che il documento 6 allegato alla citazione non è riconducibile né al de cuius , né ad alcun altro soggetto, mancando qualsivoglia Controparte_2
riferimento nominativo (o di altro tipo) che consenta di ricondurlo a chicchessia.
5 Inoltre, con riferimento alla pretesa di considerare al 100% le somme presenti su conti e libretti postali, sull'assunto che le stesse sarebbero state di proprietà esclusiva della madre, e solo formalmente cointestate alla figlia, si osserva che tale circostanza è rimasta oggetto di mera allegazione, e del tutto non provata.
Atteso tutto quanto sopra, la quantificazione della quota di legittima, onde accertare l'eventuale lesione patita dall'attore, deve essere determinata sia per l'eredità paterna, la cui successione si è aperta il 7.5.2001, che per l'eredità materna, la cui successione si è aperta il 16.1.2010, per cui si renderà necessario prendere le mosse dalla seconda relazione peritale, a firma dell'Ing.
[...]
Per_2
Ebbene, ai fini dell'individuazione della quota di riserva, vanno osservate le modalità descritte dall'art. 556 c.c.
Anzitutto, occorre individuare il valore dei beni relitti al momento dell'apertura della successione.
In secondo luogo, dalla massa così formata si detraggono i debiti facenti capo al de cuius al momento della sua morte (per tali intendendosi quelli già sorti e quelli occasionati dalla sua morte, quali a titolo esemplificativo spese funerarie ed imposte di successione).
Infine, si procede alla cd. riunione fittizia del relictum (detratti i debiti) e del donatum, operazione questa meramente contabile, solo finalizzata all'esatta determinazione della quota di riserva, non comportando il rientro del bene donato nel patrimonio del defunto donante.
Sulla base di tali premesse in diritto, occorre passare, in fatto, all'esatta determinazione dal valore dei beni facenti capo al de cuius , al momento dell'apertura della successione. Controparte_2
Dalla relazione peritale a firma dell'Ing. si evince che “I beni immobili appartenenti Persona_2
al de cuius al momento dell'apertura della successione, 07/05/2001, sono così individuati:
1. -Appartamento a 2° piano dell'edificio sito nella Via Campania n.6 di SA in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 3 in testa al de cuius per ½.
2. -Garage a piano terra al civico 4 della Via Campania di SA in catasto al foglio 65/A
6 particella 506 sub 1 in testa al de cuius per ½.
3. -Lastrico solare al 4° piano dell'edificio di Via Campania n.6 di SA in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 5 in testa al de cuius per ½ già trasformato in locale coperto giusta
Concessione in Sanatoria.
4. -Immobile su due livelli, oltre un piano interrato, ubicato in Via Dandolo n.84 di IN di
SA in catasto al foglio 276/A particella 57 sub 4 in testa al de cuius per ½.
Delle proprietà del Sig. fa parte quanto donato in vita ai due figli, e precisamente: CP_2
1-Appartamento a 1° piano di Via Campania in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 2 per
½ donato al figlio Pt_1
2-Appartamento a 3° piano di Via Campania, con comodità di locali di sgombero a quarto piano, in catasto al foglio 65/A particella 506 sub 4 per ½ donato alla figlia e al di lei CP_1
coniuge . Controparte_3
Oltre ai sopraindicati beni immobili, sono riconducibili al de cuius le somme detenute nei titoli in appresso indicati:
1-Libretto nominativo n.17386036 acceso c/o dove risultava un saldo di CP_5
€.6.541,81.
2-Depositi e titoli n.97133/795510 per un valore, al momento della successione, rispettivamente, di €.15.000,00 e di €.3.000,00 per un totale complessivo di €.18.000,00.
3-N.5 Buoni Postali Fruttiferi del valore di €.5.000,00 ciascuno per un totale di €.25.000,00. Per una complessiva somma, da considerare nella massa ereditaria di , di Controparte_2
€.49.541,81 / 2 = €.24.770,90”.
Conseguentemente, osservando i valori indicati dal CTU, e seguendo, onde pervenire alla cd. riunione fittizia, l'ordine di calcolo indicato dall'art. 556 c.c., si ha:
1. Un relictum così costituito:
di SA: Controparte_6
• Garage a piano terra (mq.120,00x€.360,00/mq. =) del valore di € 43.200,00
• Appartamento a 2° piano (mq.130,00x€.600,00/mq. =) del valore di € 78.000,00
Per un valore totale di € 121.200,00.
7 Tuttavia, poiché il de cuius era proprietario per ½ dei superiori beni (che Controparte_2
erano in comproprietà con la moglie ), il valore da considerare nella massa Controparte_4
ereditaria è di: € 121.200,00 ÷ 2= € 60.600,00.
2-Immobile di Via Dandolo di IN di SA (già alienato con atto del 30.1.2002):
Facendo riferimento alla consistenza catastale, all'ubicazione dell'immobile e a quanto in atti relativamente all'effettivo prezzo di vendita, così come indicato dalle testimonianze, e non rilevando la somma indicata nell'atto di compravendita in quanto, a quell'epoca, spesso non veritiera, si può considerare quale valore dell'immobile la somma di € 180.000,00, la quale dimezzata (½ in proprietà) era pari ad € 90.000,00.
e depositi per un ammontare complessivo di € 24.770,90. CP_7
Ala luce delle considerazioni suespresse il valore complessivo del relictum del de cuius CP_2
ammonta ad € 175.370,90.
[...]
2. Da tale valore complessivo occorre detrarre le passività (spese funerarie) per € 3.002,50, così pervenendo ad € 172.368,40.
3. Occorre poi aggiungere il donatum (“La dispensa dalla collazione non comporta però
l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile” - Cass. n. 14193/22), ovvero:
• Appartamento al 1° piano dell'edificio di via Campania, del valore complessivo di € 84.500,00
(mq.130,00x€.650,00/mq), per ½ donato al figlio Pt_1
• Appartamento al 3° piano dell'edificio di via Campania, del valore complessivo di € 71.500,00
(mq.130,00x€.550,00/mq), per ½ donato alla figlia e al marito;
CP_1
• Mansarda sottotetto al quarto piano del valore complessivo di € 36.000,00
(mq.120,00x€.300,00/mq), per ½ donata alla figlia e al marito;
CP_1
Per un donatum, dunque, del valore complessivo (€ 84.500,00 ÷ 2) + (€ 71.500,00 ÷ 2) + (€
36.000,00 ÷ 2) di euro € 96.000.00.
4. E così per riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c. (relictum – debiti) + donatum = (€
175.370,90 - € 3.002,50) + € 96.000.00) € 268.368,40.
8 Sull'asse ereditario così costituito, la quota di riserva va determinata, come correttamente fatto dalla CTU (v. pag. 15 della relazione di consulenza in atti), ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., a norma del quale “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali [581]”.
Pertanto, nel caso di specie, essendo i figli due, è riservato ad essi ¼ ciascuno del patrimonio, mentre ¼ spetta al coniuge e ¼ è la quota disponibile: € 268.368,40 ÷ 4 = € 67.092,10
Atteso quanto sopra, in considerazione della donazione fatta in vita dal de cuius, a titolo di anticipo sulla successione, confermata dalle disposizioni testamentarie, a seguito della morte del padre,
l'odierno attore risultava proprietario di ½ dell'appartamento sito al primo piano di via Campania n.
6, per un valore stimato di € 42.250,00 (nell'importo già dimidiato), mentre la quota di riserva a lui spettante è di € 67.092,10.
Ne deriva che, rispetto all'eredità paterna, ha subìto una lesione di legittima Parte_1
pari a € 24.842,10.
Successivamente, con riguardo alla successione della madre , pur prendendo Controparte_4
sempre le mosse dai valori indicati dalla CTU, alla data di apertura della successione (16.1.2010), occorre tuttavia apportare i seguenti correttivi.
1. Il relictum risulta così costituito:
di SA: Controparte_6
• Garage a piano terra del valore di (mq.120,00x€.440,00/mq) € 52.800,00;
• Appartamento al 2° piano del valore di (mq.130,00x€.950,00/mq) € 123.500,00;
Per complessivi € 176.300,00.
9 2-Immobile di Via Viareggio di IN di SA.
• Appartamento a 1° piano del valore di (mq.70,00x€.2.200,00/mq) €.154.000,00;
• Garage (proprietaria per ½) del valore di (mq.32,00x1/2x€.800,00/mq) € 12.800,00;
Per complessivi € 166.800,00.
e depositi per un ammontare complessivo di € 23.369,08. CP_7
4-Beni mobili per complessivi € 20.855,00.
Il valore complessivo del relictum è perciò di € 387.324,08.
2. Da ciò si detraggano passività per € 6.076,00, così pervenendo ad € 381.248,08.
3. E a ciò si aggiunga il donatum:
• Appartamento al 1° piano di via Campania, per 1/2 donato a del valore di Pt_1
(mq.130,00x€.1.000,00/mq=) € 130.000,00;
• Appartamento al 3° piano di via Campania, per 1/2 donato a e al marito, del valore di CP_1
(mq.130,00x€.900,00/mq=) € 117.000,00;
• Mansarda sottotetto al 4° di piano via Campania, per 1/2 donato a e al marito, del CP_1
valore di (mq.120,00x€.350,00/mq=) € 42.000,00;
Per un donatum, sin qui, del valore di (€ 130.000,00 ÷ 2) + (€ 117.000,00 ÷ 2) + (€ 42.000,00 ÷ 2) = €
144.500,00.
Va però considerato un ulteriore aspetto, erroneamente omesso dalla consulenza.
Nel corso dell'attività istruttoria, le parti hanno entrambe confessato, in sede di loro interrogatorio formale (reso all'udienza del dì 8.6.2015), che la de cuius aveva donato loro la Controparte_4
10 somma di € 25.000,00 ciascuna.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che le dichiarazioni rese dalla parte in sede di suo interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale ove ricorra, sotto il profilo soggettivo,
l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, e, in tal caso, le relative dichiarazioni assumono l'efficacia di prova legale, vincolante per il Giudice.
Ne consegue che andrà computato nel donatum, ad integrazione di quanto previsto dalla consulente, anche tale importo di € 50.000,00 totali.
Il donatum avrà pertanto unvalore di (144.500,00 + 50.000,00=) € 194.500,00.
Occorre precisare, tuttavia, che, trattandosi di donazione, è richiesta la forma dell'atto pubblico ai fini della sua validità, di talché, mancando il requisito di forma di cui all'art. 782 c.c., la stessa dovrà ritenersi nulla.
La nullità della donazione, in tema di collazione, non può che determinare la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario, in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.
A ciò consegue che i coeredi, già donatari, dovranno imputare, in sede di divisione, alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi dell'art. 724, comma 2, c.c. (pari ad € 25.000,00 ciascuno), salvo che non risulti che l'abbiano già precedentemente restituita alla massa, così estinguendo il proprio debito (così Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20633 del 30.9.2014).
Quindi, secondo le regole della riunione fittizia ex art. 556 c.c.:
(relictum – debiti) + donatum = (€ 387.324,08 - € 6.076,00) + € 194.500.00 = € 575.748,08.
Sull'asse ereditario così costituito, la quota di riserva spettante all'odierno attore, Parte_1
va questa volta determinata ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., a norma del quale “Se i
[...]
figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Essendo i figli due, la quota di riserva ad essi spettante è di 1/3 ciascuno, e pari ad 1/3 è altresì la quota disponibile, per cui: € 575.748,08 ÷ 3 = € 191.916,03.
11 Tanto premesso, in relazione alla successione materna, tenuto conto del testamento e delle donazioni, l'odierno attore ha ricevuto dalla madre esclusivamente ½ dell'appartamento sito al primo piano della via Campania n. 6 (in forza dell'atto di donazione del 30.10.1990), del valore, all'apertura della successione di , di € 65.000,00 (nell'importo già dimidiato), Controparte_4
nonchè la somma succitata di € 25.000,00, per complessivi € 90.000,00, con uno scarto rispetto alla quota di riserva di € 101.916,03, che individua la lesione dallo stesso patita sull'eredità della madre.
Di contro la sorella , odierna convenuta, ha ricevuto: CP_1
a) per legato testamentario, fatto sulla disponibile (cfr. testamento materno n. 1169 rep. Notaio
“il superiore legato viene fatto sulla disponibile”), non solo l'appartamento al secondo Per_3
piano della via Campania n. 6, del valore di € 123.500,00, ed il garage, del valore di € 52.800,00, ma anche il mobilio e tutti gli altri beni ivi presenti, vale a dire gioielli e cappotti, del valore totale di €
20.855,00 (cfr. testamento materno n. 1169 rep. Notaio “Nel superiore legato sono Per_3
compresi i mobili che arredano l'appartamento e quant'altro si troverà nel medesimo al momento della morte della testatrice.”);
b) giusta donazione del 30.10.1990, di anticipo sulla legittima, congiuntamente al marito, la metà di sua proprietà (l'altro 50% era infatti di proprietà del coniuge ) Controparte_2
dell'appartamento al terzo piano e della mansarda sottotetto, del valore, rispettivamente, di €
58.500,00 e di € 21.000,00;
c) infine, la donazione di € 25.000,00, da imputare alla legittima.
Atteso tutto quanto sopra, il valore della quota complessivamente spettante all'odierno attore - frutto della sommatoria tra la quota di riserva sull'eredità paterna di € 67.092,10, e la quota di riserva sull' eredità materna di € 191.916,03 - è pari a € 259.008,13.
Conseguentemente, avendo egli ricevuto complessivamente € 132.250,00, avrà diritto a conseguire la somma residuale di € 126.758,13, che rappresenta la lesione globale.
12 In riferimento alla chiesta divisione, alla luce di quanto evidenziato dalla CTU, tenuto conto delle donazioni e dei legati testamentari nonché delle rispettive quote di riserva e del relictum, il nominato consulente ha elaborato un progetto divisionale, il quale tuttavia necessita delle integrazioni e correzioni che di seguito si espongono.
- Va tenuto conto del fatto che l'attore ha già ricevuto, oltre alla donazione dell'appartamento di via Campania n. 6 I piano da parte di entrambi i genitori, anche la somma di € 25.000,00 dalla madre;
- Con riferimento all'immobile di IN di SA, via Viareggio, anzitutto va osservato che lo stesso va considerato per l'intero (mentre il CTU erroneamente lo considera per ½), e in ogni caso il relativo valore accertato al momento dell'apertura della successione (€ 166.800,00) va rivalutato. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il conguaglio in denaro, essendo credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14449, nonché Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2010, n.
6709).
Nel mese di gennaio 2025, nel comune di SA, nella zona di IN di SA, è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a € 3.603,00/mq., di talché l'immobile oggetto di divisione va rivalutato come segue: mq. 70 x € 3.603,00/mq. = €
252.210,00 per l'appartamento, mentre per il garage si ritiene congruo un valore di € 1.000,00 al mq., e conseguentemente mq. 32 x ½ x € 1.000,00 = 16.000,00.
In sede di divisione, pertanto, al suddetto immobile dovrà essere assegnato il complessivo valore di (€ 252.210,00 + 16.000,00 =) € 268.210,00.
Come può ricavarsi dalla relazione di consulenza, il suddetto immobile non risulta comodamente divisibile, di talché questo Collegio ritiene di assegnarlo all'attore, chiaramente contro conguaglio da corrispondersi alla convenuta, secondo gli importi rivalutati anzidetti.
Nel giudizio di divisione, accertata la non comoda divisibilità del bene, presupposto imprescindibile dell'attribuzione è l'istanza del condividente interessato e, nel caso in esame, ha formulato istanza di assegnazione unicamente l'attore e ciò ha fatto in sede conclusiva.
Si precisa, a riguardo, che nel giudizio di divisione la richiesta di attribuzione ai sensi dell'art. 720
c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e non costituisce domanda nuova, potendo dunque essere proposta anche in fase conclusiva (Cass., sez. II civ., sent. 15182/19).
13 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di attribuzione degli immobili non comodamente divisibili può essere proposta per la prima volta persino in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio (Cass. n. 3936/2022; Cass. n. 15926/2019). Essa, infatti, è inammissibile solo se formulata con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga alcun obbligo per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa (Cass. n. 14521/2012).
Atteso tutto quanto sopra, così si dispone:
1. A Parte_1
che già ha ricevuto per donazione:
▪ l'appartamento al 1° piano di via Campania n. 6, del valore di € 107.250,00
▪ e la somma di € 25.000,00 si assegnano:
▪ l'appartamento al 1° p. di via Viareggio IN di SA, valore € 252.210,00
▪ ½ garage via Viareggio IN di SA, valore € 16.000,00
A detrarre, conguaglio da versare a di € 141.451,87 CP_1
E così complessivamente € 259.008,13
2. A Controparte_1
che già ha ricevuto per donazione:
▪ ½ appartamento al 3° piano di via Campania n. 6, del valore di € 47.125,00
▪ ½ mansarda sottotetto 4° piano di via Campania n. 6, del valore di € 19.500,00
▪ e la somma di € 25.000,00
E per legato testamentario
▪ Appartamento al 2° piano di via Campania n. 6, del valore di € 123.500,00
▪ Garage di via Campania n. 6, del valore di € 52.800,00
▪ Beni mobili (gioielli, arredi e cappotti) € 20.855,00 si assegnano:
14 ▪ titoli e depositi per complessivi € 23.369,08
▪ conguaglio a ricevere da € 141.451,87 Pt_1
E così complessivamente € 453.600,95
3. A Controparte_3
rimane quanto già ricevuto in donazione dai due de cuius Parte_2
▪ ½ appartamento al 3° piano di via Campania n. 6, del valore di € 47.125,00
▪ ½ mansarda sottotetto 4° piano di via Campania n. 6, del valore di € 19.500,00
Del valore di € 66.625,00
In riferimento al conguaglio da versarsi in favore di , per € 141.451,87, il relativo Controparte_1
pagamento sarà garantito dall'ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c.
In ragione del complessivo esito del giudizio, della lesione patita dall'attore, accertata in misura inferiore rispetto a quella domandata, ma comunque contrastata dalla convenuta, si ritiene congruo porre le spese di lite (“Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12, ult. comma, c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6, comma 1, d.m. n. 127/2004, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, in relazione ai quali stabilisce, con statuizione avente valore di principio ed applicabile anche agli onorari dovuti dal cliente, che in tali giudizi il valore va determinato in relazione al valore della «quota o dei supplementi di quota in contestazione”, così Cass. n. 1202 del 22 gennaio 2016) a carico della convenuta in ragione del 50%, mentre esse andranno compensate per la restante parte.
Per le medesime considerazioni le spese delle svolte consulenze tecniche, necessitate, oltre che dalla redazione del progetto divisionale, dall'esigenza di accertare la misura della lesione, andranno poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3091/2012 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
accerta la lesione della quota di legittima dell'attore rispetto sia all'eredità paterna che a quella materna, complessivamente pari a € 126.758,13;
accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi nei seguenti termini:
- all'attore assegna l'appartamento sito al 1° p. di via Viareggio, in IN di Parte_1
SA (concessione edilizia n. 1/78 del 15.7.1978), del valore di € 252.210,00 e ½ del garage piano sotto strada (in comproprietà con altri condomini) di via Viareggio IN di SA, del valore di € 16.000,00, contro pagamento di un conguaglio da versare in favore di Controparte_1
di € 141.451,87, garantito dall'ipoteca legale di cui all'art. 2817 n. 2 c.c.;
- alla convenuta assegna la somma di € 23.369,08 (titoli e depositi), oltre al Controparte_1
conguaglio di € 141.451,87 (rivalutazione già applicata), garantito dalla ipoteca legale predetta ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c., oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
pone le spese di entrambe le C.T.U. a carico delle parti nella misura di metà ciascuna;
condanna al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attore, che Controparte_1
liquida in € 330,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, compensandole per il resto.
16 Così deciso in SA, in data 15.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti
17