Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 506/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 26
marzo 2025
d a
, titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.to Dario Offredi del Foro
di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Stringhini del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
513/2020 pubblicata il 3 marzo 2020 e notificata il 12 maggio 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
In accoglimento dell'appello proposto per i motivi di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza n. 513/2020 - R.G. n.
7387/2017, emessa e depositata dal Tribunale di Bergamo - Giudice
dott. Tommaso Del Giudice - il 3.3.2020, se del caso con ammissione di nuova CTU o con integrazione di quella svolta in primo grado secondo quanto rappresentato in narrativa nell'atto di citazione in appello, e con rinuncia implicita a quelle richieste di accertamento formulate nelle conclusioni di primo grado e non accolte dal Tribunale
di Bergamo ma non oggetto di gravame:
- accertare e dichiarare che (oggi Controparte_2 [...]
ha addebitato illegittimamente sul c/c n. 3703 di CP_1
nel periodo tra il 30.12.2007 e il 31.12.2015, Controparte_3
l'importo di € 68.988,04, così determinato alla luce dei ricalcoli eseguiti in sede di istruttoria di primo grado dal proprio CTP sulla base del quesito assegnato dal Giudice al CTU ma disattesi dal medesimo:
(i) € 26.254,23 per interessi debitori indebitamente percepiti dalla CP_2
(ii) € 42.733,81 per commissioni e indennità varie illegittime - 3 -
indebitamente applicate dalla Banca. o nella minor o maggior che risulterà di giustizia anche all'esito del ricalcolo effettuato in corso di istruttoria.
- Conseguentemente ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti,
dalla data di apertura del c/c 3703 alla data del 25.7.2017 (notifica dell'atto di citazione) ricalcolando a tale data il saldo del conto corrente
3703, e ordinando alla la rettifica del saldo di c/c alla data del CP_2
25.7.2017 (notifica dell'atto di citazione).
IN OGNI CASO
Spese e compensi dei procedimenti di primo e secondo grado interamente rifusi, comprese IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - respingere l'appello formulato dalla società e ogni altra domanda proposta dal signor nei confronti di ora Parte_1 CP_2 [...]
perché infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi CP_1
esposti in narrativa, - confermare la sentenza n.513/20 - RG
n.7387/2020 emessa in datata 03.03.20 dal Tribunale di Bergamo, Dott.
Tommaso Del Giudice;
- 4 -
IN VIA ISTRUTTORIA - ci si oppone all'integrazione della
CTU espletata in primo grado e/o all'ammissione di nuova CTU
contabile, per le ragioni già spiegate in atto;
IN OGNI CASO: - spese e compenso professionale interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare della ditta individuale omonima, Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo la CP_2
lamentando l'applicazione nel corso del rapporto intrattenuto
[...]
con l'istituto di credito di una serie di addebiti illegittimi e chiedendo la rideterminazione del saldo del conto.
La contestava gli assunti avversari, eccependo Controparte_2
preliminarmente la prescrizione.
Con sentenza n. 513/2020 pubblicata il 3 marzo 2020 e notificata il 12 maggio 2020 il Tribunale di Bergamo così decideva:
) Accerta e dichiara la nullità della clausola disciplinante gli interessi (come meglio indicata in parte motiva) e del contratto di conto corrente del 21/1/1982 e dell'apertura di credito del 20/9/1985, nonché
la sostituzione automatica di clausole con il tasso ex art. 1284, comma
1, c.c., e ciò fino alla data del 22/11/2000;
) Accerta e dichiara la nullità della clausola disciplinante la
CMS (come meglio indicata in parte motiva) e del contratto di conto corrente del 21/1/1982 e dell'apertura di credito del 20/9/1985, e ciò
sino alla data del 22/11/2000;
) Accerta e dichiara che (in ragione di quanto indicato in parte - 5 -
motiva) il saldo del rapporto di conto corrente indicato ai capi che precedono ammonta, alla data del 7/1/2016, a - € 135.394,56 (a debito di , con consequenziale rettifica in tal Parte_1
senso;
) Rigetta le restanti domande;
) Compensa integralmente le spese processuali;
) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, al 50% a carico di Parte_1
Contr d al 50% a carico di
[...]
Il interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi:
- 1) Illogica e immotivata motivazione in merito al quesito sottopostogli in tema di interessi passivi (i) nell'aver ritenuto sufficientemente esaustivo quanto eseguito dal CTU sulla rilevazione dei tassi applicati e nell'aver ritenuto conforme il metodo di calcolo matematico utilizzato dal CTU medesimo (ii) nell'aver ritenuto valida la comparazione eseguita dal CTU tra l'erronea rilevazione dei tassi applicati dalla e i tassi pattuiti contrattualmente nelle singole CP_2
aperture di credito senza tener conto della variazione dei tassi medesimi in forza dello ius variandi. Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia - Mancata integrazione della CTU;
- 2) Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, o comunque pronuncia carente del tutto di motivazione in merito al rigetto delle doglianze attoree di erroneo conteggio della Commissione
di massimo scoperto / Commissione Gestione Fidi / CIV / Penale di - 6 -
sconfinamento da parte del CTU nel proprio elaborato peritale.
Resisteva la Controparte_2
Nelle more la veniva incorporata dall' Controparte_2 [...]
Controparte_4
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 23 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I) Con il primo motivo di appello il lamenta Parte_1
“Illogica e immotivata motivazione in merito al quesito sottopostogli
in tema di interessi passivi (i) nell'aver ritenuto sufficientemente
esaustivo quanto eseguito dal CTU sulla rilevazione dei tassi applicati
e nell'aver ritenuto conforme il metodo di calcolo matematico
utilizzato dal CTU medesimo (ii) nell'aver ritenuto valida la
comparazione eseguita dal CTU tra l'erronea rilevazione dei tassi
applicati dalla e i tassi pattuiti contrattualmente nelle singole CP_2
aperture di credito senza tener conto della variazione dei tassi
medesimi in forza dello ius variandi. Omessa pronuncia su un fatto
decisivo della controversia - Mancata integrazione della CTU”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che la clausola del contratto di conto corrente di rinvio agli usi piazza per la determinazione del tasso di interesse è nulla, e che, in sua sostituzione, deve applicarsi il tasso di interesse legale ex art. 1284 co. 1 c.c.; che tale nullità perdura fino al contratto di apertura di credito del 22 novembre 2020, ove vengono indicate precise percentuali relative ai tassi d'interesse; che il ctu ha - 7 -
correttamente depurato il conto dagli interessi che sono risultati superiori alla convenzione ovvero rispetto ai quali non è stato validamente esercitato lo ius variandi; che il ctu ha correttamente applicato la metodologia del tasso medio ponderato;
che l'assunto secondo cui la banca avrebbe addebitato interessi e competenze afferenti ad altri conti non è stato provato;
che l'assunto secondo cui lo
ius variandi sarebbe stato illegittimamente esercitato non è stato dimostrato.
L'appellante sostiene che il ctu si è limitato a raffrontare i tassi indicati nei contratti di apertura di credito con quelli indicati negli estratti conto trimestrali, per poi farne una media applicando il criterio del tasso medio ponderato;
che, essendo il valore dei primi tassi di gran lunga superiore a quello dei secondi, per forza di cose il ctu ha risposto che i tassi applicati dalla banca erano inferiori rispetto a quelli contrattualizzati;
che, tuttavia, il ctu non ha verificato se i tassi indicati negli estratti conto trimestrali erano quelli che sono stati effettivamente applicati dalla banca, a seconda degli utilizzi giornalieri delle somme messe a disposizione del correntista (fido o extra fido); che nei conteggi di verifica deve essere tenuta in debito conto la variabile
“affidamento”, data la presenza negli estratti conto di due tassi d'interesse, di cui usualmente il primo che regola le somme di denaro utilizzato entro il fido concesso ed il secondo che regola le somme di denaro utilizzato oltre il fido concesso;
che, viceversa, il ctu avrebbe dovuto effettuare la ricostruzione dei saldi di conto corrente utilizzando esattamente i tassi entro fido e fuori fido calcolati in base all'effettivo - 8 -
utilizzo di denaro entro fido e fuori fido;
che, inoltre, una volta accertato il tasso applicato trimestralmente dalla banca, il ctu avrebbe dovuto confrontarlo non già con il mero dato numerico del tasso indicato nelle pattuizioni contrattuali, ma con quello indicato nei singoli e/c in quanto modificato a seguito di ius variandi; che, infatti, i tassi indicati negli estratti conto trimestrali erano tutti o quasi tutti inferiori, e ciò a seguito dello ius variandi della banca esercitato a favore del correntista;
che il ctu è impropriamente ricorso al metodo della media ponderata, giacchè disponeva di tutti gli estratti conto, fatta eccezione per quello relativo al mese di marzo 2015; che, d'altro canto,
ammesso e non concesso che tale metodo sia corretto, non è dato cogliere il coefficiente che il ctu ha utilizzato per eseguire la media ponderata e restituire il tasso applicato da confrontare con quello pattuito;
che la formula impiegata dal proprio ctp è quella classica
[Interessi = (numeri (creditori o debitori) x tasso d'interesse)/365 (o 366
se l'anno è bisestile)]; che il giudice ha fatto proprio l'errore compiuto dal ctu, consistito nel ritenere convenzionalmente pattuiti i tassi indicati nei contratti di apertura di credito;
che, poichè detti tassi sono risultati sempre superiori a quelli applicati, il giudice ha tratto l'ingiusto convincimento che la banca ha applicato interessi passivi inferiori a quelli contrattualizzati;
che i tassi convenzionalmente pattuiti e/o frutto di un valido ed anteriore esercizio dello ius variandi,
entro fido e fuori fido, da confrontare con quelli realmente applicati al rapporto di conto corrente, avrebbero dovuto essere quelli indicati negli estratti conto a seguito dell'esercizio dello ius variandi operato di volta - 9 -
in volta nel corso del rapporto, e non quelli più alti originariamente indicati nei contratti di apertura di credito, ma in realtà mai applicati;
che in definitiva, il ctu avrebbe dovuto verificare che l'esercizio dello
ius variandi aveva condotto ad una sostituzione a favore del correntista del tasso indicato nelle aperture di credito con quello applicato trimestralmente negli estratti conto e con l'esercizio dello ius variandi.
La Corte premette che la censura pare del tutto generica.
Infatti, l'appellante si è limitato a riproporre la tesi del proprio ctu, omettendo di considerare che già il ctu, in sede di risposta alle osservazioni, aveva osservato che “lo scrivente precisa che non è stata
formulata alcuna osservazione/critica ai propri conteggi, ma è stato
presentato un nuovo conteggio senza specificare, però, i criteri
tecnico-matematici con i quali è stato eseguito. Infatti è stata proposta
una tabella denominata “D” dove sono stati riportati solamente i
movimenti di conto;
nelle tabelle E e F invece sono state riportate le
risultanze del conteggio degli interessi passivi, anno per anno, senza
indicare la metodologia e le formule di conteggio” (p. 26 relazione dott.
Per_
.
La complessa articolazione del motivo è priva di qualsiasi riferimento agli atti di causa (contratti ed estratti conto, pur nella parzialità della produzione di questi ultimi), ed è imperniata unicamente sulle tabelle elaborate dal proprio ctp, che si pretende vengano assunte a base della decisione, pur non avendo passato il vaglio della ctu.
In ogni caso, l'utilizzo del criterio del tasso medio ponderato, - 10 -
prescelto dal ctu e fatto proprio dal primo giudice, non è vietato da alcuna norma di legge e, come giustamente sottolineato dal Tribunale,
è pertinente ad un caso, come quello di specie, in cui sussistevano plurime aperture di credito.
Nessuna prova, e a ben vedere, nessuna allegazione (specifica e non generica) è stata fornita a supporto della tesi secondo cui il ctu avrebbe effettuato un confronto con tassi (quelli indicati negli estratti conto) diversi da quelli concretamente applicati, ed in tesi superiori a quelli contrattualizzati, se non mediante il richiamo alle tabelle del ctp
(che il ctu ha ritenuto non essere comprensibili). L'appellante non indica quali sarebbero i tassi asseritamente difformi e non precisa dove in concreto sussisterebbe la difformità, rimanendo sul vago e sull'astratto. Anche l'assunto secondo cui non sarebbe stato verificato il corretto utilizzo dei tassi entro fido e fuori fido, e di conseguenza non sarebbe stata tenuta in debito conto la variabile “affidamento”, pare del tutto decontestualizzato.
Nessuna prova e, a ben vedere, nessuna allegazione (specifica e non generica) è stata fornita a supporto della tesi secondo cui il ctu non avrebbe considerato l'esercizio dello ius variandi, in tesi sviluppatosi nel tempo in senso più favorevole al cliente (quand'anche in primo grado il correntista avesse sostenuto proprio l'esatto contrario).
L'appellante non indica nemmeno una delle variazioni unilaterali che,
a suo dire, sarebbe intervenuta in melius per quanto riguarda i tassi d'interesse. Il ctu, d'altro canto, nel procedere al ricalcolo del saldo di conto corrente, ha correttamente tenuto conto dello ius variandi, - 11 -
laddove ha precisato che “Quando i tassi debitori applicati in detti periodi sono
stati superati a quanto convenzionalmente pattuito e/o frutto di un valido ed
anteriore esercizio dello ius variandi, sono stati applicati quelli convenzionalmente
pattuiti e/o frutto di un valido ad anteriore esercizio dello ius variandi”” (p. 19
Per_ relazione dott. .
L'appellante giunge, addirittura, a concludere che i tassi effettivamente applicati sarebbero indeterminati, laddove, viceversa,
risultano puntualmente indicati in tutti i contratti e successive modifiche.
In definitiva, la generica contestazione della relazione del ctu,
recepita in sentenza, effettuata mediante il rinvio per relationem alla relazione del proprio ctp, di difficile intellegibilità, non consente di ritenere assolto l'onere di specificità dei motivi di gravame, giacchè
impedisce al giudice dell'appello di percepire l'effettivo contenuto della doglianza, imponendogli di effettuare un assai arduo raffronto di dati sulla scorta dei quali evincere le censure svolte con riguardo alla ctu.
- II) Con il secondo motivo di appello il lamenta Parte_1
“Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, o
comunque pronuncia carente del tutto di motivazione in merito al
rigetto delle doglianze attoree di erroneo conteggio della Commissione
di massimo scoperto / Commissione Gestione Fidi / CIV / Penale di
sconfinamento da parte del CTU nel proprio elaborato peritale”.
Il motivo è infondato.
- a) Il Tribunale, quanto alla commissione di massimo scoperto - 12 -
(CMS), ha ritenuto la nullità di quelle di cui al conto corrente del 21
gennaio 1982 e all'apertura di credito del 20 settembre 1985 e,
viceversa, la validità di quella di cui all'apertura di credito del 22
novembre 2000. In ordine al conteggio, ha rilevato che nel II e nel III
trimestre del 2008 è stata applicata in una percentuale maggiore rispetto a quanto pattuito, e quindi ha proceduto al relativo ricalcolo.
L'appellante premette che l'errore nel calcolo degli interessi passivi si è riverberato, in negativo, anche sul calcolo delle relative commissioni;
premette, altresì, che il correntista è andato extra fido soltanto per un breve periodo (dicembre 2008), di modo che non si spiega l'applicazione di commissioni per utilizzo extra fido;
contesta,
poi, la validità della CMS, sia per la mancanza di indicazione della periodicità, sia per la mancanza di causa.
La Corte osserva che, atteso il rigetto del primo motivo di appello afferente agli interessi passivi, da ritenersi pertanto correttamente calcolati, nessun riflesso ne può derivare sulle commissioni.
Aggiunge che l'assunto secondo cui lo sconfinamento è durato per un breve periodo è, ancora una volta, del tutto generico ed indimostrato, essendosi l'appellante limitato a richiamare le tabelle elaborate dal proprio ctp (che il ctu ha ritenuto non essere comprensibili), senza compiere alcuna indicazione analitica riguardo agli estratti conto d'interesse.
Rileva, poi, che la mancanza di indicazione della periodicità
della commissione non ne determina affatto la nullità per - 13 -
indeterminatezza, essendo sempre possibile il riferimento alla medesima periodicità di regolamento dei rapporti di dare ed avere indicata nel contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024: “In tema di
conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la
commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso
percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta
periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di
interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener
conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta
secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”), e che la funzione causale della CMS, intesa come corrispettivo imposto al cliente al fine di compensare l'istituto di credito per la messa a disposizione di una certa somma di denaro indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, costituisce ormai un punto fermo in giurisprudenza
(Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016: “La commissione di massimo scoperto
(CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008,
introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno
fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i
decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal
1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca
d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario
(essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del
d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p.,
ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare
- per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. - 14 -
644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono
presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari
esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso
soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla
banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di
elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla
ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”. Al di là della massima, che concerne per lo più l'usura, la motivazione della sentenza contiene ampi riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina sull'istituto).
Conclude sottolineando che la censura esame è stata sollevata soltanto con riguardo al contratto di cui al doc. 5A (apertura di credito del 31 ottobre 2003); documento che, in realtà, contiene un'apertura di credito del 7 giugno 2002.
- b) Il Tribunale, quanto alla commissione gestione fondi (CGF),
ne ha ritenuto la nullità fino al 7 gennaio 2009, quando è stata disciplinata nell'apertura di credito di cui al doc. 5B; documento che,
in realtà, contempla una commissione di messa a disposizione fondi
(CDF). Per il periodo anteriore, invece, è stata eliminata.
L'appellante, con le premesse di cui sopra, sottolinea che nel contratto di cui al doc. 5B (apertura di credito del 16 luglio 2009) si legge “le commissioni di gestione fidi, nella misura da noi conosciuta
e accettata per il regolamento delle quali abbiamo impartito specifiche
istruzioni”. Aggiunge che i doc. 5C, 5D e 5F parlano solo di CGF
“trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa
al cliente”, e che pertanto vi è nullità ex art. 2 bis perchè le commissioni - 15 -
sono imperniate sul semplice “accordato” e non sull'effettivo
“utilizzato”. Conclude che il doc. 5F non riporta alcuna indicazione sulle commissioni.
La Corte osserva che, atteso il rigetto del primo motivo di appello afferente agli interessi passivi, da ritenersi pertanto correttamente calcolati, nessun riflesso ne può derivare sulle commissioni.
Aggiunge che, nel doc. 5B (apertura di credito del 16 luglio
2009), non si legge affatto la locuzione “le commissioni di gestione fidi,
nella misura da noi conosciuta e accettata per il regolamento delle
quali abbiamo impartito specifiche istruzioni”, che compare invece nel doc. 5 A (apertura di credito del 29 dicembre 2008), alla p. 10, e che peraltro è già stata eliminata.
Rileva, poi, che la disciplina della CDF, introdotta a partire dall'apertura di credito del 16 luglio 2009 (doc. 5B), con la locuzione
“trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa
al cliente”, contrariamente all'assunto sostenuto dall'appellante, è
perfettamente aderente al testo normativo (art. 117 bis co. 1 tub: “I
contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in
maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore
sulle somme prelevate”), che istituisce una commissione per il servizio di semplice messa a disposizione dei fondi, e quindi rispetto all'ammontare della somma accordata come fido, indipendentemente - 16 -
da quanto viene utilizzato dal cliente.
- c) Infine, il Tribunale, quanto alla commissione di istruttoria veloce (CIV), ne ha ritenuto la validità indipendentemente dalla prova dell'effettivo espletamento di un'attività istruttoria da parte della banca, essendo sufficiente che non ecceda i costi mediamente sostenuti dall'intermediario, e che venga definita sulla base di procedure interne adeguatamente formalizzate che ne individuano i casi di applicazione.
Ha aggiunto che il cliente non ha provato l'esorbitanza rispetto a detti parametri. In ordine ai conteggi, ha preso atto che il ctu ne ha verificato la correttezza.
L'appellante, con le premesse di cui sopra, osserva che la CIV
non è contemplata in alcuno dei documenti indicati, sicchè è nulla.
La Corte osserva che, atteso il rigetto del primo motivo di appello afferente agli interessi passivi, da ritenersi pertanto correttamente calcolati, nessun riflesso ne può derivare sulle commissioni.
Aggiunge che la commissione in scrutinio, contrariamente all'assunto dell'appellante, è contemplata nei contratti di cui al doc. 5
E (apertura di credito del 21 maggio 201), alle pag. 10-11, e al doc. 5G
(documento di sintesi relativo al conto corrente n. 3703), alle pag. 3-4,
di talchè la sua pattuizione non può essere seriamente posta in dubbio.
Rileva, poi, che la CIV è stata verificata dal ctu (p. 21 relazione
Per_ dott. , e che la sua disciplina appare coerente al testo normativo
(art. 117 bis co. 2 tub: “A fronte di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente - 17 -
e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico
del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in
misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un
tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”).
Conclude sottolineando che non è stato impugnato il capo della decisione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto non necessaria la prova dell'espletamento da parte della banca di un'attività istruttoria,
essendo sufficiente che la commissione non ecceda i costi mediamente sostenuti dall'intermediario e che sia definita sulla base di procedure interne adeguatamente formalizzate che ne individuano i casi di applicazione.
Attesa l'infondatezza dei motivi di appello, l'istanza di rinnovazione della ctu va, di conseguenza, respinta.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 11.268,00= (di cui € 2.552,00= per la fase di studio, € 1.628,00= per la fase introduttiva, € 2.835,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della causa
(scaglione da € 52.000,00= ad € 260.000,00=) e viene effettuata con compenso medio per la prima, la seconda e la quarta fase nonché
minimo per la terza.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 - 18 -
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 11.268,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione-
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 aprile
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti