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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1174.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1174/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Fiorella Nenci e con questi elettivamente domiciliata in Civita Castellana, via Petrarca snc, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Sig. e Sig. rappresentata e difesa Persona_1 Controparte_2 dall'Avv. Enrico Di Giacomo e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n.
7, studio del difensore;
Convenuto
E
C.F. , residente in Fabrica di Roma (VT), Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Rocchi e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via del Vascello n. 16, studio del difensore.
Convenuto
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato vantando nei confronti Parte_1 [...]
un credito pari ad euro 75.949,02, derivante dalla sentenza del Tribunale di Controparte_1
Viterbo 721/2017, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1323/2019, chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la cessione a titolo oneroso dell'immobile sito a Fabrica di Roma (VT), Via della Cava snc, distinto in NCEU del medesimo
Comune al foglio 9, Part. 1117, eseguita dalla società convenuta in favore del socio CP
, con rogito del 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994).
[...]
A fondamento dell'azione revocatoria deduceva che l'eventus damni era derivato dal fatto che la società debitrice, con l'atto dispositivo impugnato, si era liberata dell'ultimo bene patrimoniale disponibile, con ciò rendendo impossibile o, comunque, incerto il soddisfacimento del credito.
Quanto all'elemento soggettivo deduceva che l'acquirente era socio della società Controparte_3 venditrice, nonché figlio dell'altro socio e nipote dell'amministratore e che, pertanto, era pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice. Inoltre, affermava che la dolosa preordinazione dell'operazione poteva desumersi anche dalla circostanza per cui il credito dell'attrice, sebbene risalente all'anno 2017, era stato riportato in bilancio solo nell'anno 2019 e non nei bilanci precedenti. Peraltro, non era stata tempestivamente appostata nel bilancio societario nemmeno la somma di € 100.000,00 corrisposta dal a titolo di prezzo di vendita Per_1 dell'immobile.
Per tali ragioni chiedeva dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti della cessione immobiliare conclusa il 25.05.2017.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la contestando la Controparte_1
ricorrenza dei presupposti della domanda revocatoria, di cui chiedeva il rigetto.
Segnatamente precisava che la cessione dell'immobile al socio era stata effettuata per approfittare del risparmio fiscale accordato dalla legge 208/15, trattandosi di bene ultimato da oltre 5 anni e qualificabile, ai fini fiscali, come giacenza di magazzino. Inoltre, affermava che il prezzo pagato poteva considerarsi congruo, considerato che il bene era iscritto in bilancio per un valore di €
93.300,00.
3. Si costituiva altresì chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
2 In particolare, evidenziava che, all'atto dell'acquisto avvenuto il 25.05.2017, non era a conoscenza del contenzioso esistente fra la società e l'attrice, poiché la circostanza non era mai stata riportata nell'ordine del giorno delle assemblee societarie celebrate.
Aggiungeva, anche, che il credito vantato dall'attrice era stato iscritto nelle scritture contabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, egli ne aveva avuto contezza solo al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019, avvenuta tardivamente con l'assemblea tenutasi il 21.08.2020. Per contro, al tempo della stipula del rogito di cessione, risalente al
25.05.2017, non era a conoscenza né del processo pendente, né del debito sociale.
Alla luce delle compendiate circostanze asseriva che non poteva essergli in alcun modo contestata la dolosa preordinazione rispetto all'asserito pregiudizio delle ragioni creditorie e chiedeva il rigetto della domanda revocatoria.
4. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., mediante le quali le parti illustravano i propri argomenti circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
Con provvedimento del 09.06.2022 il precedente giudicante disponeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di e Agenzia delle Entrate, come richiesto dall'attrice. Controparte_4
In data 13.02.2024 si svolgeva l'interrogatorio formale di legale rapp.te della Controparte_2
società convenuta e di Controparte_3
Nella successiva udienza del 19.03.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa.
All'udienza del 13.11.2024 le parti rassegnavano le conclusioni scritte e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda revocatoria proposta deve essere accolta perché fondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, in linea di diritto, l'azione revocatoria, insieme con l'azione surrogatoria e il sequestro conservativo, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, mirando a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire il successivo esercizio dell'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto dispositivo.
Avendo l'azione pauliana una funzione precipuamente cautelare di tutela della c.d. garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 c.c., in giurisprudenza si ritiene sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (eventus damni) che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto più difficoltosa (Cass. 26310/2021;
3 Cass. 19207/2018; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). Secondo la prevalente nomofilachia, infatti, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo deve essere valutato avendo riguardo alla insufficienza dei beni residui del debitore a soddisfare la garanzia patrimoniale.
Sul piano soggettivo, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve sussistere in capo al debitore il c.d. consilium fraudis, diversamente qualificabile a seconda che l'atto pregiudizievole sia anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, come nella vicenda in esame (sentenza del 06.07.2017, atto dispositivo del 25.05.2017), ad integrare l' "animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, ma è invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 25687/2023).
In entrambi i casi la prova dell'elemento soggettivo può essere data anche mediante presunzioni
(Cass. 27546/2014 e Cass. 16221/2019).
Con riferimento al terzo acquirente, laddove l'azione sia diretta, come nella vicenda in scrutinio, contro un atto a titolo oneroso, l'intensità dell'elemento soggettivo è parimenti graduata a seconda che l'atto impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo, al pari del debitore, sia consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto pur se non si ritiene necessaria, al fine di integrare la scienza fraudis, una sua specifica conoscenza del debito storicamente gravante sull'alienante e delle sue caratteristiche;
nel secondo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore.
Orbene, procedendo ad applicare le compendiate coordinate ermeneutiche alla vicenda contenziosa de qua agitur, il Giudice osserva anzitutto che il credito dell'attrice deriva dalla sentenza del
Tribunale di Viterbo 721/2017, depositata il 06.07.2017.
L'atto impugnato con l'azione revocatoria è anteriore, sia pur di poco, al sorgere del credito, essendo il rogito di cessione immobiliare risalente al 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994).
Quanto all'eventus damni, si osserva che dai bilanci depositati risulta provata la circostanza (non contestata dai convenuti) per cui l'immobile ceduto, sito a Fabrica di Roma (VT), Via della Cava snc, era l'ultimo bene presente nel patrimonio della società convenuta.
La cessione, pertanto, sebbene avvenuta ad un prezzo congruo, ha senz'altro reso più difficile il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, in quanto la società debitrice, attualmente in liquidazione, non ha ulteriori disponibilità di beni su cui l'attrice potrebbe far valere le ragioni del credito. Peraltro, l'incasso del compenso ricevuto per la cessione non è stato tempestivamente iscritto nel conto economico.
4 Sempre con riferimento al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, deve rilevarsi che la società convenuta, con la memoria di replica, ha affermato che l'attrice avrebbe soddisfatto il proprio credito insinuandosi nella procedura esecutiva immobiliare n. 50/2014 pendente presso il
Tribunale di Viterbo, avente ad oggetto l'espropriazione dell'immobile ceduto dalla stessa società convenuta a tale Persona_2
Secondo la tesi argomentata dalla società convenuta, l'attrice si sarebbe integralmente soddisfatta nella citata procedura esecutiva, potendo vantare la previa trascrizione, effettuata proprio sul bene immobile pignorato, della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica da cui è scaturita la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 721/2017.
Invero tale ricostruzione è sfornita di ogni supporto probatorio, non avendo la società convenuta dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'asserito soddisfacimento del credito per il quale l'attrice ha agito in revocatoria. Peraltro, deve osservarsi che il mero intervento dell'attrice nella procedura esecutiva, di cui la società convenuta ha dato atto con il documento allegato al numero 6 della memoria di replica, non può ritenersi di per sé satisfattivo, considerata la verosimile presenza di altri creditori concorrenti e le incerte vicende dell'esecuzione immobiliare. Tantomeno il citato intervento può avere effetti preclusivi rispetto alla tutela revocatoria richiesta in questa sede, considerato che l'accoglimento della domanda pauliana consente alla sola attrice di beneficiare dell'inefficacia dell'atto ritenuto pregiudizievole, senza subire il concorso con altri creditori.
Passando ad esaminare l'elemento soggettivo, si deve ricordare che, ai fini della concessione della revocatoria di un atto anteriore al sorgere del credito è necessaria, come più sopra precisato, la prova del dolo specifico, vale a dire della consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 25687/2023). Tale elemento soggettivo va esteso anche al terzo, essendo la cessione contestata a titolo oneroso.
Al riguardo deve, anzitutto, osservarsi che la dolosa preordinazione non può essere esclusa in considerazione del fatto che la cessione è stata effettuata usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016).
Tanto per una duplice considerazione: la prima è che le citate agevolazioni costituivano una mera facoltà, non essendo previsto nessun obbligo di cessione delle giacenze e, pertanto, la società debitrice ben poteva decidere di astenersi, anche solo per ragioni cautelative connesse alla responsabilità patrimoniale che sarebbe potuta derivare dal processo pendente;
la seconda è che l'obiettivo di conseguire il vantaggio fiscale previsto dalla legge non esclude la dolosa preordinazione di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore e può coesistere con essa.
5 Nel complesso deve osservarsi che sono emersi due elementi fattuali dirimenti che consentono di inferire, in termini gravi, precisi e concordanti, la ricorrenza del presupposto della dolosa preordinazione richiesto dalla norma.
Il primo elemento è che la cessione a titolo oneroso non è stata effettuata a favore di un qualunque cliente della società, ma in favore di socio (al 50 %) della società venditrice. Controparte_3
Il secondo elemento è costituito dal fatto che la è una società a base Controparte_1 familiare (visura CCIA allegata dall'attrice), in cui l'altro socio (al 50 %) è (zio Controparte_2
di circostanza non contestata), mentre la legale rappresentanza spetta a Controparte_3
, unitamente a (padre di circostanza Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
parimenti non contestata).
Il che consente di ritenere inverosimile e non credibile la tesi sostenuta da di non Controparte_3 aver avuto contezza del processo che ha accertato il credito spettante all'attrice. Infatti, a prescindere dal corretto e tempestivo appostamento in bilancio del suddetto credito, non è credibile che una vicenda tanto rilevante per l'attività aziendale, quale la pendenza del processo riguardante l'adempimento del preliminare di vendita immobiliare definito con la sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 721/2017, non fosse nota al socio, in una compagine in cui i soci sono solo due e per di più parenti.
La consapevolezza in capo al è rafforzata anche da un ulteriore dato contabile costituito Per_1 dal ridotto volume di affari risultante dai bilanci societari. Infatti, fin dal bilancio relativo all'anno
2016, l'unica rimanenza presente nello stato patrimoniale era proprio l'immobile ceduto al
[...]
mentre dal conto economico del bilancio 2016 e dei successivi depositati dall'attrice (fino Per_1 all'anno 2020) non emerge una significativa attività aziendale, essendovi ridotte movimentazioni.
Peraltro, l'unico debito di importo considerevole era proprio quello vantato dall'attrice, appostato in bilancio solo con la variazione dell'anno 2019.
Dai citati dati contabili si può ragionevolmente inferire che l'impatto sull'economia aziendale del contenzioso pendente con l'odierna attrice era considerevole e non poteva non essere noto ai due soci parenti, pur essendo stato tardivamente appostato in bilancio.
Considerata, quindi, la significativa incidenza sull'andamento aziendale del credito vantato dall'attrice, deve ritenersi altamente probabile che l'operazione di cessione immobiliare, sia stata congegnata proprio al fine di sottrarre l'unico bene residuo alle ragioni creditorie.
Tale inferenza è corroborata da due ulteriori elementi.
Il primo è costituito dal fatto che l'acquirente non è residente e non abita Controparte_3 nell'immobile acquistato;
sentito all'udienza del 13.02.2024 ha dichiarato di avere la residenza
6 presso l'abitazione dei genitori sita in Fabrica di Roma, via Roma n. 71, ma di abitare, fin dall'anno
2008, in un immobile di via Finisterre, di proprietà della madre.
Il secondo è integrato dalla circostanza che e hanno reso Controparte_2 Controparte_3 dichiarazioni convergenti in ordine al fatto che l'immobile era locato ancor prima di essere ceduto.
Il che conferma, in primo luogo, che il bene immobile non è stato impiegato a fini abitativi dall'acquirente ; in secondo luogo, che lo stesso costituiva una fonte di reddito per Controparte_3
la società debitrice, che ne ricavava i frutti della locazione ancor prima della cessione.
Dacché discende che vi era un evidente interesse a sottrarre il bene alle possibili azioni esecutive dell'attrice, sia in quanto unico bene residuo, sia perché produttivo di frutti civili.
Il compendio degli elementi raccolti consente, quindi, di ritenere che la cessione sia stata dolosamente preordinata ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito dell'attrice, con la consapevolezza tanto della società debitrice quanto del terzo acquirente socio al 50%.
Devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria che merita pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della controversia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi;
le spese sono poste a carico dei convenuti soccombenti in solido, considerato l'interesse comune ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti come in epigrafe così provvede:
1. Accoglie, ai sensi dell'art. 2901, la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cessione dell'immobile sito a Fabrica di Roma (VT), via della
Cava snc, distinto in NCEU del medesimo Comune al foglio 9, Part. 1117, eseguita dalla società convenuta in favore di , con rogito del 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Controparte_3
Racc. n. 18.994);
2. Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.100,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 11.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1174/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Fiorella Nenci e con questi elettivamente domiciliata in Civita Castellana, via Petrarca snc, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Sig. e Sig. rappresentata e difesa Persona_1 Controparte_2 dall'Avv. Enrico Di Giacomo e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n.
7, studio del difensore;
Convenuto
E
C.F. , residente in Fabrica di Roma (VT), Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Rocchi e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via del Vascello n. 16, studio del difensore.
Convenuto
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato vantando nei confronti Parte_1 [...]
un credito pari ad euro 75.949,02, derivante dalla sentenza del Tribunale di Controparte_1
Viterbo 721/2017, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1323/2019, chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la cessione a titolo oneroso dell'immobile sito a Fabrica di Roma (VT), Via della Cava snc, distinto in NCEU del medesimo
Comune al foglio 9, Part. 1117, eseguita dalla società convenuta in favore del socio CP
, con rogito del 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994).
[...]
A fondamento dell'azione revocatoria deduceva che l'eventus damni era derivato dal fatto che la società debitrice, con l'atto dispositivo impugnato, si era liberata dell'ultimo bene patrimoniale disponibile, con ciò rendendo impossibile o, comunque, incerto il soddisfacimento del credito.
Quanto all'elemento soggettivo deduceva che l'acquirente era socio della società Controparte_3 venditrice, nonché figlio dell'altro socio e nipote dell'amministratore e che, pertanto, era pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice. Inoltre, affermava che la dolosa preordinazione dell'operazione poteva desumersi anche dalla circostanza per cui il credito dell'attrice, sebbene risalente all'anno 2017, era stato riportato in bilancio solo nell'anno 2019 e non nei bilanci precedenti. Peraltro, non era stata tempestivamente appostata nel bilancio societario nemmeno la somma di € 100.000,00 corrisposta dal a titolo di prezzo di vendita Per_1 dell'immobile.
Per tali ragioni chiedeva dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti della cessione immobiliare conclusa il 25.05.2017.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la contestando la Controparte_1
ricorrenza dei presupposti della domanda revocatoria, di cui chiedeva il rigetto.
Segnatamente precisava che la cessione dell'immobile al socio era stata effettuata per approfittare del risparmio fiscale accordato dalla legge 208/15, trattandosi di bene ultimato da oltre 5 anni e qualificabile, ai fini fiscali, come giacenza di magazzino. Inoltre, affermava che il prezzo pagato poteva considerarsi congruo, considerato che il bene era iscritto in bilancio per un valore di €
93.300,00.
3. Si costituiva altresì chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
2 In particolare, evidenziava che, all'atto dell'acquisto avvenuto il 25.05.2017, non era a conoscenza del contenzioso esistente fra la società e l'attrice, poiché la circostanza non era mai stata riportata nell'ordine del giorno delle assemblee societarie celebrate.
Aggiungeva, anche, che il credito vantato dall'attrice era stato iscritto nelle scritture contabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, egli ne aveva avuto contezza solo al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019, avvenuta tardivamente con l'assemblea tenutasi il 21.08.2020. Per contro, al tempo della stipula del rogito di cessione, risalente al
25.05.2017, non era a conoscenza né del processo pendente, né del debito sociale.
Alla luce delle compendiate circostanze asseriva che non poteva essergli in alcun modo contestata la dolosa preordinazione rispetto all'asserito pregiudizio delle ragioni creditorie e chiedeva il rigetto della domanda revocatoria.
4. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., mediante le quali le parti illustravano i propri argomenti circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
Con provvedimento del 09.06.2022 il precedente giudicante disponeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di e Agenzia delle Entrate, come richiesto dall'attrice. Controparte_4
In data 13.02.2024 si svolgeva l'interrogatorio formale di legale rapp.te della Controparte_2
società convenuta e di Controparte_3
Nella successiva udienza del 19.03.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa.
All'udienza del 13.11.2024 le parti rassegnavano le conclusioni scritte e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. La domanda revocatoria proposta deve essere accolta perché fondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, in linea di diritto, l'azione revocatoria, insieme con l'azione surrogatoria e il sequestro conservativo, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, mirando a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire il successivo esercizio dell'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto dispositivo.
Avendo l'azione pauliana una funzione precipuamente cautelare di tutela della c.d. garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 c.c., in giurisprudenza si ritiene sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (eventus damni) che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto più difficoltosa (Cass. 26310/2021;
3 Cass. 19207/2018; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). Secondo la prevalente nomofilachia, infatti, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo deve essere valutato avendo riguardo alla insufficienza dei beni residui del debitore a soddisfare la garanzia patrimoniale.
Sul piano soggettivo, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve sussistere in capo al debitore il c.d. consilium fraudis, diversamente qualificabile a seconda che l'atto pregiudizievole sia anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, come nella vicenda in esame (sentenza del 06.07.2017, atto dispositivo del 25.05.2017), ad integrare l' "animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, ma è invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 25687/2023).
In entrambi i casi la prova dell'elemento soggettivo può essere data anche mediante presunzioni
(Cass. 27546/2014 e Cass. 16221/2019).
Con riferimento al terzo acquirente, laddove l'azione sia diretta, come nella vicenda in scrutinio, contro un atto a titolo oneroso, l'intensità dell'elemento soggettivo è parimenti graduata a seconda che l'atto impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo, al pari del debitore, sia consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto pur se non si ritiene necessaria, al fine di integrare la scienza fraudis, una sua specifica conoscenza del debito storicamente gravante sull'alienante e delle sue caratteristiche;
nel secondo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore.
Orbene, procedendo ad applicare le compendiate coordinate ermeneutiche alla vicenda contenziosa de qua agitur, il Giudice osserva anzitutto che il credito dell'attrice deriva dalla sentenza del
Tribunale di Viterbo 721/2017, depositata il 06.07.2017.
L'atto impugnato con l'azione revocatoria è anteriore, sia pur di poco, al sorgere del credito, essendo il rogito di cessione immobiliare risalente al 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Racc. n. 18.994).
Quanto all'eventus damni, si osserva che dai bilanci depositati risulta provata la circostanza (non contestata dai convenuti) per cui l'immobile ceduto, sito a Fabrica di Roma (VT), Via della Cava snc, era l'ultimo bene presente nel patrimonio della società convenuta.
La cessione, pertanto, sebbene avvenuta ad un prezzo congruo, ha senz'altro reso più difficile il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, in quanto la società debitrice, attualmente in liquidazione, non ha ulteriori disponibilità di beni su cui l'attrice potrebbe far valere le ragioni del credito. Peraltro, l'incasso del compenso ricevuto per la cessione non è stato tempestivamente iscritto nel conto economico.
4 Sempre con riferimento al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, deve rilevarsi che la società convenuta, con la memoria di replica, ha affermato che l'attrice avrebbe soddisfatto il proprio credito insinuandosi nella procedura esecutiva immobiliare n. 50/2014 pendente presso il
Tribunale di Viterbo, avente ad oggetto l'espropriazione dell'immobile ceduto dalla stessa società convenuta a tale Persona_2
Secondo la tesi argomentata dalla società convenuta, l'attrice si sarebbe integralmente soddisfatta nella citata procedura esecutiva, potendo vantare la previa trascrizione, effettuata proprio sul bene immobile pignorato, della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica da cui è scaturita la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 721/2017.
Invero tale ricostruzione è sfornita di ogni supporto probatorio, non avendo la società convenuta dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'asserito soddisfacimento del credito per il quale l'attrice ha agito in revocatoria. Peraltro, deve osservarsi che il mero intervento dell'attrice nella procedura esecutiva, di cui la società convenuta ha dato atto con il documento allegato al numero 6 della memoria di replica, non può ritenersi di per sé satisfattivo, considerata la verosimile presenza di altri creditori concorrenti e le incerte vicende dell'esecuzione immobiliare. Tantomeno il citato intervento può avere effetti preclusivi rispetto alla tutela revocatoria richiesta in questa sede, considerato che l'accoglimento della domanda pauliana consente alla sola attrice di beneficiare dell'inefficacia dell'atto ritenuto pregiudizievole, senza subire il concorso con altri creditori.
Passando ad esaminare l'elemento soggettivo, si deve ricordare che, ai fini della concessione della revocatoria di un atto anteriore al sorgere del credito è necessaria, come più sopra precisato, la prova del dolo specifico, vale a dire della consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass. 25687/2023). Tale elemento soggettivo va esteso anche al terzo, essendo la cessione contestata a titolo oneroso.
Al riguardo deve, anzitutto, osservarsi che la dolosa preordinazione non può essere esclusa in considerazione del fatto che la cessione è stata effettuata usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016).
Tanto per una duplice considerazione: la prima è che le citate agevolazioni costituivano una mera facoltà, non essendo previsto nessun obbligo di cessione delle giacenze e, pertanto, la società debitrice ben poteva decidere di astenersi, anche solo per ragioni cautelative connesse alla responsabilità patrimoniale che sarebbe potuta derivare dal processo pendente;
la seconda è che l'obiettivo di conseguire il vantaggio fiscale previsto dalla legge non esclude la dolosa preordinazione di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore e può coesistere con essa.
5 Nel complesso deve osservarsi che sono emersi due elementi fattuali dirimenti che consentono di inferire, in termini gravi, precisi e concordanti, la ricorrenza del presupposto della dolosa preordinazione richiesto dalla norma.
Il primo elemento è che la cessione a titolo oneroso non è stata effettuata a favore di un qualunque cliente della società, ma in favore di socio (al 50 %) della società venditrice. Controparte_3
Il secondo elemento è costituito dal fatto che la è una società a base Controparte_1 familiare (visura CCIA allegata dall'attrice), in cui l'altro socio (al 50 %) è (zio Controparte_2
di circostanza non contestata), mentre la legale rappresentanza spetta a Controparte_3
, unitamente a (padre di circostanza Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
parimenti non contestata).
Il che consente di ritenere inverosimile e non credibile la tesi sostenuta da di non Controparte_3 aver avuto contezza del processo che ha accertato il credito spettante all'attrice. Infatti, a prescindere dal corretto e tempestivo appostamento in bilancio del suddetto credito, non è credibile che una vicenda tanto rilevante per l'attività aziendale, quale la pendenza del processo riguardante l'adempimento del preliminare di vendita immobiliare definito con la sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 721/2017, non fosse nota al socio, in una compagine in cui i soci sono solo due e per di più parenti.
La consapevolezza in capo al è rafforzata anche da un ulteriore dato contabile costituito Per_1 dal ridotto volume di affari risultante dai bilanci societari. Infatti, fin dal bilancio relativo all'anno
2016, l'unica rimanenza presente nello stato patrimoniale era proprio l'immobile ceduto al
[...]
mentre dal conto economico del bilancio 2016 e dei successivi depositati dall'attrice (fino Per_1 all'anno 2020) non emerge una significativa attività aziendale, essendovi ridotte movimentazioni.
Peraltro, l'unico debito di importo considerevole era proprio quello vantato dall'attrice, appostato in bilancio solo con la variazione dell'anno 2019.
Dai citati dati contabili si può ragionevolmente inferire che l'impatto sull'economia aziendale del contenzioso pendente con l'odierna attrice era considerevole e non poteva non essere noto ai due soci parenti, pur essendo stato tardivamente appostato in bilancio.
Considerata, quindi, la significativa incidenza sull'andamento aziendale del credito vantato dall'attrice, deve ritenersi altamente probabile che l'operazione di cessione immobiliare, sia stata congegnata proprio al fine di sottrarre l'unico bene residuo alle ragioni creditorie.
Tale inferenza è corroborata da due ulteriori elementi.
Il primo è costituito dal fatto che l'acquirente non è residente e non abita Controparte_3 nell'immobile acquistato;
sentito all'udienza del 13.02.2024 ha dichiarato di avere la residenza
6 presso l'abitazione dei genitori sita in Fabrica di Roma, via Roma n. 71, ma di abitare, fin dall'anno
2008, in un immobile di via Finisterre, di proprietà della madre.
Il secondo è integrato dalla circostanza che e hanno reso Controparte_2 Controparte_3 dichiarazioni convergenti in ordine al fatto che l'immobile era locato ancor prima di essere ceduto.
Il che conferma, in primo luogo, che il bene immobile non è stato impiegato a fini abitativi dall'acquirente ; in secondo luogo, che lo stesso costituiva una fonte di reddito per Controparte_3
la società debitrice, che ne ricavava i frutti della locazione ancor prima della cessione.
Dacché discende che vi era un evidente interesse a sottrarre il bene alle possibili azioni esecutive dell'attrice, sia in quanto unico bene residuo, sia perché produttivo di frutti civili.
Il compendio degli elementi raccolti consente, quindi, di ritenere che la cessione sia stata dolosamente preordinata ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito dell'attrice, con la consapevolezza tanto della società debitrice quanto del terzo acquirente socio al 50%.
Devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria che merita pieno accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della controversia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi;
le spese sono poste a carico dei convenuti soccombenti in solido, considerato l'interesse comune ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti come in epigrafe così provvede:
1. Accoglie, ai sensi dell'art. 2901, la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cessione dell'immobile sito a Fabrica di Roma (VT), via della
Cava snc, distinto in NCEU del medesimo Comune al foglio 9, Part. 1117, eseguita dalla società convenuta in favore di , con rogito del 25.05.2017 (Rep. N. 32.664, Controparte_3
Racc. n. 18.994);
2. Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.100,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 11.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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