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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 7/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nato a [...] il Parte_1
4/4/1977 (C.F. ), con gli avvocati CARAVELLA NICOLA e C.F._1
BUSNELLI ENRICA
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato CEA NICOLA C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 19/12/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 3/1/2025, contenente le condizioni della separazione;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale, ed hanno altresì determinato l'importo posto a carico di ciascun genitore per il mantenimento delle figlie minori ed;
Per_1 Per_2
considerato che il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli minori , ed , con conseguente manifesta Per_1 Per_2 Per_3
superfluità del loro ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 3/1/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , coniugati il 27/4/2007 in MATERA, alle
[...] Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 19/12/2024 ed iscritto a ruolo il 3/1/2025, così come integrate, rispetto all'importo posto a carico di ciascun genitore per il mantenimento delle figlie minori ed , con le note di udienza del 4/2/2025, sottoscritte dai coniugi e Per_1 Per_2
depositate in data 12/2/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2007, Parte II, serie A, numero 32;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco