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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13359/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13359/2021
Oggi all'udienza del 02 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 13359 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
, titolare della omonima ditta individuale “ ”, con sede in 61022 Parte_1 Parte_1
Montecchio di Vallefoglia (PU) in Via Madonna dell'Arena n. 2, , P.I. CodiceFiscale_1
pagina 1 di 6 , rappresentato e assistito dall'Avv. Enrico Tiboni del Foro di ES (Cod. Fisc. P.IVA_1
- fax: - P.E.C.: , C.F._2 P.IVA_2 Email_1 con domicilio eletto presso il suo studio in 61122 ES (PU) alla Via Cardinale G. Massaia n. 12 Opponente
Contro
( ),nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(PA), nella Via Calabrese n. 53, titolare dell'omonima dittaindividuale“ ”(P. CP_1
, con sede in Villabate (PA), nella Via Pablo Picasso n. 8, rappresentato e C.F._4 difeso, nell'ambito del presente giudizio, dagli Avv.ti Giancarlo Sciortino( )e Valeria Balistreri ), del Foro di C.F._5 C.F._6
Palermo, elettivamente domiciliato presso il loro studio ,sito in Bagheria (PA),nella Via Cortile Greco n.71,giusta procura allegata in atti, all'uopo indicando, per tutte le comunicazioni di cancelleria, l'utenza fax 091/8432549egli indirizziPEC:
Email_2 E_3 Email_4 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr 2931/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 19.06.2021;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1700,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge.
pagina 2 di 6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , titolare dell'omonima ditta individuale CP_1
corrente a Villabate (PA) alla via Pablo Picasso n. 8, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di
Palermo in data 19.06.2021 il decreto ingiuntivo nr 2931/2021, con il quale ha ingiunto al sig.
quale titolare della omonima ditta individuale, il pagamento della somma di Parte_1
euro 23.590,04, oltre interessi legali e le spese di procedura, in forza della fattura n. 51 del
30.12.2 019 per euro 6.837,29; fattura n 1 del 30.01.2020 per euro 5.358,43; fattura n 5 del
28.02.2020 per euro 6.100,00; fattura n. 10 del 30.03.2020 per euro 3.937,77; tutte emesse e non pagate per prestazioni rese (autotrasporto e consegna merce) in favore del Pt_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il sig. , Parte_1
contestando in primo luogo la copia del decreto ingiuntivo notificato poiché mancate dei requisiti formali , quali il numero del decreto e/o il numero di ruolo generale del fascicolo e/o il numero cronologico nonché l'attestazione di conformità della copia dell'atto notificato;
nel merito argomentava di avere avuto rapporti commerciali con la ditta opposta al CP_1 quale appaltava /subappaltava il trasporto di merce in Sicilia;
che nel corso degli anni si verificavano delle problematiche relative alla consegna della merce affidata (deperimenti danneggiamenti di merce / perdite di carico / mancata riscossione); che , per questo, con una scrittura privata le parti, risolvevano definitivamente i reciproci rapporti dare/avere siglando un accordo di compensazione, come dal documento sottoscritto in data 09/06/2020 che produceva in copia;
evidenziava infatti che tale accordo aveva ad oggetto proprio le fatture azionate in monitorio ( fatture n. 51 del 30/12/2019; fatt. n. 01 del 30/01/2020, fatt. nr. 05 del 28/02/2020 e fatt. n. 10 del 31/03/2020 ) per un totale di euro 22.233,49 , importo portato dalla fattura n. 60/20 del 31/05/2020, emessa dalla ditta quanto, invece , alla Pt_1
ulteriore fattura n. 18 del 15/10/2020 ne contestava il credito per assenza di prova, nella specie la documentazione attestante la consegna della merce ai clienti finali. Chiedeva , quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente la ditta convenuta-opposta , contestando CP_1 integralmente la domanda così come proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto,
pagina 3 di 6 nonché arbitraria e pretestuosa, eccepiva l'inammissibilità della invocata compensazione da parte della ditta opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Pt_1
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile “la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci;
in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti”.
Il Codice Civile, fa un ulteriore distinzione suddividendo la compensazione in legale, giudiziale, volontaria.
La compensazione legale, ex art. 1243 c.c., opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:
1. omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili;
2. liquidi: quando sono esattamente determinati nel loro ammontare;
3. esigibili: quando non sono sottoposti né a termine né a condizione
Ora, dalla documentazione agli atti di causa, ed in particolare il documento sottoscritto alle parti in data 09 giugno 2020 ( cfr doc. 2 produzione parte opponente) si evince chiaramente che le parti hanno voluto procedere ad una compensazione contabile delle partite aperte di dare ave, con reciproche fatture emesse .
Nello specifico risulta che il credito vantato dall'opponente con la fattura nr 60/2020del Pt_2
31.05.2020 pari ad euro 22233,49 è stato compensato con altrettanti controcrediti portati nelle fatture n. 51 del 30.12.2 019 per euro 6.837,29; fattura n 1 del 30.01.2020 per euro 5.358,43; fattura n 5 del 28.02.2020 per euro 6.100,00; fattura n. 10 del 30.03.2020 per euro 3.937,77, azionate nel monitorio.
Di contro, la società opposta non disconosce l'esistenza della su citata scrittura privata e le obbligazioni da essa derivanti, limitando tutte le proprie argomentazioni difensive ad una generica e non meglio specificata carenza probatoria della riferibilità dei pagamenti invocati dalla controparte alle obbligazioni nascenti da detta scrittura.
Come visto sopra, a mente dell'art. 1243 c.c. affinché si verifichi la compensazione i due debiti devono avere ad oggetto una somma di denaro, come nel caso di specie, e devono essere ugualmente liquidi, cioè certi, non contestati e determinati con precisione nel loro ammontare ed esigibili, cioè non sottoposti a condizioni né a termini.
Dalla documentazione prodotta non risulta che l'opposta abbia mai contestato l'esistenza e pagina 4 di 6 l'ammontare del credito portato nella sopra citata fattura, la quale determina in modo concreto l'ammontare dei relativi crediti, né che i crediti siano sottoposti a condizione o termini.
Dal che si deve dedurre non solo la liquidità ed esigibilità, ma anche la certezza dei crediti in questione.
In conclusione, poiché entrambi i debiti hanno per oggetto una somma di denaro e sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1243 c.c. deve ritenersi verificata ex tunc la compensazione.
Con riferimento , invece , all'ulteriore fattura azionata n. 18 del 15/10/2020 pari ad euro
1356,55, parte opponente ne ha contestato la prestazione .
Ora sul punto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione indicata in fattura “ per consegne effettuate per vostro conto e ordine e chiusura del rapporto lavorativo”.
Ebbene, come evidenziato, l'effettuazione della prestazione dedotta nella fattura è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Orbene, fronte della contestazione , la fattura in oggetto non contiene alcun riferimento a precisi servizi di consegna /trasporto della merce, né a tal fine sono stati allegati ulteriori elementi , sia documentali che prove orali, comprovante la prestazione resa .
pagina 5 di 6 Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta ed integralmente revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opposta per la soccombenza.
Così deciso in Palermo , 02 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13359/2021
Oggi all'udienza del 02 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 13359 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
, titolare della omonima ditta individuale “ ”, con sede in 61022 Parte_1 Parte_1
Montecchio di Vallefoglia (PU) in Via Madonna dell'Arena n. 2, , P.I. CodiceFiscale_1
pagina 1 di 6 , rappresentato e assistito dall'Avv. Enrico Tiboni del Foro di ES (Cod. Fisc. P.IVA_1
- fax: - P.E.C.: , C.F._2 P.IVA_2 Email_1 con domicilio eletto presso il suo studio in 61122 ES (PU) alla Via Cardinale G. Massaia n. 12 Opponente
Contro
( ),nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(PA), nella Via Calabrese n. 53, titolare dell'omonima dittaindividuale“ ”(P. CP_1
, con sede in Villabate (PA), nella Via Pablo Picasso n. 8, rappresentato e C.F._4 difeso, nell'ambito del presente giudizio, dagli Avv.ti Giancarlo Sciortino( )e Valeria Balistreri ), del Foro di C.F._5 C.F._6
Palermo, elettivamente domiciliato presso il loro studio ,sito in Bagheria (PA),nella Via Cortile Greco n.71,giusta procura allegata in atti, all'uopo indicando, per tutte le comunicazioni di cancelleria, l'utenza fax 091/8432549egli indirizziPEC:
Email_2 E_3 Email_4 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr 2931/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 19.06.2021;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1700,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge.
pagina 2 di 6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , titolare dell'omonima ditta individuale CP_1
corrente a Villabate (PA) alla via Pablo Picasso n. 8, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di
Palermo in data 19.06.2021 il decreto ingiuntivo nr 2931/2021, con il quale ha ingiunto al sig.
quale titolare della omonima ditta individuale, il pagamento della somma di Parte_1
euro 23.590,04, oltre interessi legali e le spese di procedura, in forza della fattura n. 51 del
30.12.2 019 per euro 6.837,29; fattura n 1 del 30.01.2020 per euro 5.358,43; fattura n 5 del
28.02.2020 per euro 6.100,00; fattura n. 10 del 30.03.2020 per euro 3.937,77; tutte emesse e non pagate per prestazioni rese (autotrasporto e consegna merce) in favore del Pt_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il sig. , Parte_1
contestando in primo luogo la copia del decreto ingiuntivo notificato poiché mancate dei requisiti formali , quali il numero del decreto e/o il numero di ruolo generale del fascicolo e/o il numero cronologico nonché l'attestazione di conformità della copia dell'atto notificato;
nel merito argomentava di avere avuto rapporti commerciali con la ditta opposta al CP_1 quale appaltava /subappaltava il trasporto di merce in Sicilia;
che nel corso degli anni si verificavano delle problematiche relative alla consegna della merce affidata (deperimenti danneggiamenti di merce / perdite di carico / mancata riscossione); che , per questo, con una scrittura privata le parti, risolvevano definitivamente i reciproci rapporti dare/avere siglando un accordo di compensazione, come dal documento sottoscritto in data 09/06/2020 che produceva in copia;
evidenziava infatti che tale accordo aveva ad oggetto proprio le fatture azionate in monitorio ( fatture n. 51 del 30/12/2019; fatt. n. 01 del 30/01/2020, fatt. nr. 05 del 28/02/2020 e fatt. n. 10 del 31/03/2020 ) per un totale di euro 22.233,49 , importo portato dalla fattura n. 60/20 del 31/05/2020, emessa dalla ditta quanto, invece , alla Pt_1
ulteriore fattura n. 18 del 15/10/2020 ne contestava il credito per assenza di prova, nella specie la documentazione attestante la consegna della merce ai clienti finali. Chiedeva , quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente la ditta convenuta-opposta , contestando CP_1 integralmente la domanda così come proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto,
pagina 3 di 6 nonché arbitraria e pretestuosa, eccepiva l'inammissibilità della invocata compensazione da parte della ditta opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Pt_1
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile “la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci;
in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti”.
Il Codice Civile, fa un ulteriore distinzione suddividendo la compensazione in legale, giudiziale, volontaria.
La compensazione legale, ex art. 1243 c.c., opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:
1. omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili;
2. liquidi: quando sono esattamente determinati nel loro ammontare;
3. esigibili: quando non sono sottoposti né a termine né a condizione
Ora, dalla documentazione agli atti di causa, ed in particolare il documento sottoscritto alle parti in data 09 giugno 2020 ( cfr doc. 2 produzione parte opponente) si evince chiaramente che le parti hanno voluto procedere ad una compensazione contabile delle partite aperte di dare ave, con reciproche fatture emesse .
Nello specifico risulta che il credito vantato dall'opponente con la fattura nr 60/2020del Pt_2
31.05.2020 pari ad euro 22233,49 è stato compensato con altrettanti controcrediti portati nelle fatture n. 51 del 30.12.2 019 per euro 6.837,29; fattura n 1 del 30.01.2020 per euro 5.358,43; fattura n 5 del 28.02.2020 per euro 6.100,00; fattura n. 10 del 30.03.2020 per euro 3.937,77, azionate nel monitorio.
Di contro, la società opposta non disconosce l'esistenza della su citata scrittura privata e le obbligazioni da essa derivanti, limitando tutte le proprie argomentazioni difensive ad una generica e non meglio specificata carenza probatoria della riferibilità dei pagamenti invocati dalla controparte alle obbligazioni nascenti da detta scrittura.
Come visto sopra, a mente dell'art. 1243 c.c. affinché si verifichi la compensazione i due debiti devono avere ad oggetto una somma di denaro, come nel caso di specie, e devono essere ugualmente liquidi, cioè certi, non contestati e determinati con precisione nel loro ammontare ed esigibili, cioè non sottoposti a condizioni né a termini.
Dalla documentazione prodotta non risulta che l'opposta abbia mai contestato l'esistenza e pagina 4 di 6 l'ammontare del credito portato nella sopra citata fattura, la quale determina in modo concreto l'ammontare dei relativi crediti, né che i crediti siano sottoposti a condizione o termini.
Dal che si deve dedurre non solo la liquidità ed esigibilità, ma anche la certezza dei crediti in questione.
In conclusione, poiché entrambi i debiti hanno per oggetto una somma di denaro e sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1243 c.c. deve ritenersi verificata ex tunc la compensazione.
Con riferimento , invece , all'ulteriore fattura azionata n. 18 del 15/10/2020 pari ad euro
1356,55, parte opponente ne ha contestato la prestazione .
Ora sul punto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione indicata in fattura “ per consegne effettuate per vostro conto e ordine e chiusura del rapporto lavorativo”.
Ebbene, come evidenziato, l'effettuazione della prestazione dedotta nella fattura è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Orbene, fronte della contestazione , la fattura in oggetto non contiene alcun riferimento a precisi servizi di consegna /trasporto della merce, né a tal fine sono stati allegati ulteriori elementi , sia documentali che prove orali, comprovante la prestazione resa .
pagina 5 di 6 Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta ed integralmente revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opposta per la soccombenza.
Così deciso in Palermo , 02 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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