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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 1672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente
dott. Massimo SENSALE - Consigliere
dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1672 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra:
(), rapp.to e difeso dagli avv.ti Ugo Cioffi Parte_1 (C.F. C.F._1
e ZO OC, giusta procura in atti
Appellante
e
Controparte_1 (P. IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rapp.te p.t., difeso dall'avv.to Francesco Bocchini, giusta procura in atti
Appellata
nonché
CP
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva agito in giudizio nei 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
- nella qualità, rispettivamente, di confronti di CP e di Controparte_1 proprietaria-conducente e di compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat 500, tg.
-· per sentirli condannare, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità BOG71423
CP , al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il della
14.11.2020 in Maddaloni.
Si era costituita in giudizio la CP_1 In via preliminare, la compagnia aveva eccepito la prescrizione del diritto azionato, l'improponibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, la comparente aveva contestato la fondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Si era costituita in giudizio anche CP_2 contestando ogni addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento.
2. Con sentenza n. 1013/2022, pubblicata il 23.3.2022, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha rigettato la domanda e compensato le spese tra le parti.
Il tribunale, dopo aver chiarito di non procedere all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla CP_3 n virtù del principio della ragione più liquida, ha rigettato la domanda nel merito ritenendo non dimostrato il fatto così come dedotto in citazione. In particolare, il giudice ha ritenuto non dimostrato che Pt_1 fosse stato investito dalla Fiat 500 condotta dalla convenuta dopo essere caduto dal proprio motociclo a causa dell'impatto con un'auto parcheggiata sul lato destro cagionato dalla convenuta medesima che, accendendo improvvisamente gli abbaglianti, aveva impedito la visuale costringendolo a spostarsi.
3.Avverso la sentenza, propone appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso proposta, deducendo l'interruzione del relativo termine e richiamando, a conforto della propria tesi, le plurime richieste di risarcimento indirizzate stragiudizialmente alla compagnia e depositate in giudizio.Con il secondo ed il terzo motivo di appello, Parte_1 impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha omesso di esaminare il profilo di responsabilità di CP , relativo all'aver cagionato, ancor prima dell'investimento, l'impatto del motociclo condotto da esso appellante con l'auto parcheggiata lungo il lato destro della strada e, dunque, la sua caduta.
L'appellante lamenta, allora, l'erroneo governo delle risultanze istruttorie, impugnando la statuizione con cui il giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto così come prospettato. Ruotolo censura, in particolare, il mancato esame, ad opera del tribunale, delle prove raccolte nel procedimento penale pure svoltosi nei confronti di CP (perizia del consulente del PM), nonché l'erronea interpretazione delle raccolte dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti.
Ribadito, dunque, che è stata raggiunta la prova del verificarsi dell'impatto tra la Fiat 500 e il motociclo nonché dell'investimento, Pt_1 evidenzia come parte convenuta, pur essendo a tanto tenuta ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Parte_1 conclude chiedendo di: "previa adeguata valutazione dell'intero compendio probatorio di primo grado sia per le risultanze testimoniali che per la documentazione prodotta proveniente da pubblici uffici In riforma /modifica dell'impugnata sentenza,
a)accertare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della signora CP nel sinistro del 14/11/2010 ai sensi dell'art. 2054 le ll comma CPC e per l'effetto nominare CTU
Medico legale per la valutazione e quantificazione dei postumi invalidanti riportati dal Sg.
CP e la b) Condannare in solido tra di loro la signoraParte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali, non Controparte_4
per le lesioni subite e per quelli che riguardano patrimoniali riportati dal sig. Parte_1 il Ciclomotore Honda 125 c) Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio."
4.Si è costituita in giudizio Controparte_1
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella parte in cui l'appellante chiede, in via subordinata,
l'accertamento del concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
Nel merito, deduce l'infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto con vittoria di spese, diritti e onorari.
5.Benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio CP . Con ordinanza del 20.9.2022, questa Corte ha dichiarato la contumacia di CP_5 (recte, CP
[...] .
6. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 14.10.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 18.9.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
7. Con ordinanza del 15.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 25.11.2025 per il deposito di note scritte.
8. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 25.11.2025, per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 15.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
14.10.2025 e quella del 25.11.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult.
comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente
dott. Massimo SENSALE - Consigliere
dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1672 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra:
(), rapp.to e difeso dagli avv.ti Ugo Cioffi Parte_1 (C.F. C.F._1
e ZO OC, giusta procura in atti
Appellante
e
Controparte_1 (P. IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rapp.te p.t., difeso dall'avv.to Francesco Bocchini, giusta procura in atti
Appellata
nonché
CP
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva agito in giudizio nei 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
- nella qualità, rispettivamente, di confronti di CP e di Controparte_1 proprietaria-conducente e di compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat 500, tg.
-· per sentirli condannare, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità BOG71423
CP , al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il della
14.11.2020 in Maddaloni.
Si era costituita in giudizio la CP_1 In via preliminare, la compagnia aveva eccepito la prescrizione del diritto azionato, l'improponibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, la comparente aveva contestato la fondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Si era costituita in giudizio anche CP_2 contestando ogni addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento.
2. Con sentenza n. 1013/2022, pubblicata il 23.3.2022, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha rigettato la domanda e compensato le spese tra le parti.
Il tribunale, dopo aver chiarito di non procedere all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla CP_3 n virtù del principio della ragione più liquida, ha rigettato la domanda nel merito ritenendo non dimostrato il fatto così come dedotto in citazione. In particolare, il giudice ha ritenuto non dimostrato che Pt_1 fosse stato investito dalla Fiat 500 condotta dalla convenuta dopo essere caduto dal proprio motociclo a causa dell'impatto con un'auto parcheggiata sul lato destro cagionato dalla convenuta medesima che, accendendo improvvisamente gli abbaglianti, aveva impedito la visuale costringendolo a spostarsi.
3.Avverso la sentenza, propone appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso proposta, deducendo l'interruzione del relativo termine e richiamando, a conforto della propria tesi, le plurime richieste di risarcimento indirizzate stragiudizialmente alla compagnia e depositate in giudizio.Con il secondo ed il terzo motivo di appello, Parte_1 impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha omesso di esaminare il profilo di responsabilità di CP , relativo all'aver cagionato, ancor prima dell'investimento, l'impatto del motociclo condotto da esso appellante con l'auto parcheggiata lungo il lato destro della strada e, dunque, la sua caduta.
L'appellante lamenta, allora, l'erroneo governo delle risultanze istruttorie, impugnando la statuizione con cui il giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto così come prospettato. Ruotolo censura, in particolare, il mancato esame, ad opera del tribunale, delle prove raccolte nel procedimento penale pure svoltosi nei confronti di CP (perizia del consulente del PM), nonché l'erronea interpretazione delle raccolte dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti.
Ribadito, dunque, che è stata raggiunta la prova del verificarsi dell'impatto tra la Fiat 500 e il motociclo nonché dell'investimento, Pt_1 evidenzia come parte convenuta, pur essendo a tanto tenuta ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Parte_1 conclude chiedendo di: "previa adeguata valutazione dell'intero compendio probatorio di primo grado sia per le risultanze testimoniali che per la documentazione prodotta proveniente da pubblici uffici In riforma /modifica dell'impugnata sentenza,
a)accertare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della signora CP nel sinistro del 14/11/2010 ai sensi dell'art. 2054 le ll comma CPC e per l'effetto nominare CTU
Medico legale per la valutazione e quantificazione dei postumi invalidanti riportati dal Sg.
CP e la b) Condannare in solido tra di loro la signoraParte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali, non Controparte_4
per le lesioni subite e per quelli che riguardano patrimoniali riportati dal sig. Parte_1 il Ciclomotore Honda 125 c) Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio."
4.Si è costituita in giudizio Controparte_1
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella parte in cui l'appellante chiede, in via subordinata,
l'accertamento del concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
Nel merito, deduce l'infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto con vittoria di spese, diritti e onorari.
5.Benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio CP . Con ordinanza del 20.9.2022, questa Corte ha dichiarato la contumacia di CP_5 (recte, CP
[...] .
6. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 14.10.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 18.9.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
7. Con ordinanza del 15.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 25.11.2025 per il deposito di note scritte.
8. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 25.11.2025, per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 15.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
14.10.2025 e quella del 25.11.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult.
comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini