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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38874/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 Parte_1 P.IVA_1 MILANO presso l'Avvocato REDAELLI LUIGI SERGIO, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 120 Controparte_1 P.IVA_2 00197 ROMA presso l'Avvocato LENER LEONARDO
Resistente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_3 presso l'Avvocato
Resistente contumace
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PRISCILLA, 4 00199 Controparte_3 P.IVA_4 ROMA presso l'Avvocato BONAFACCIA LORENZO, che la/lo rappresenta e difende
Terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi da intendersi richiamati
pagina 1 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ora ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
e – rispettivamente - nella veste di Controparte_1 Controparte_2
cessionaria e nella veste di ceduta in relazione al contratto di locazione finanziaria n. P.IVA_5
avente ad oggetto un immobile sito in Subiaco (RM) Piazza Roma 15. Tale contratto è stato stipulato dalla ricorrente e ceduto parzialmente in data 27.1.2012 alla resistente Pt_1
Le domande sono le seguenti:
• accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione e del successivo accordo modificativo ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ovvero - in subordine, declaratoria della risoluzione per inadempimento, con conseguente condanna della resistente alla liberazione e CP_1
restituzione degli immobili;
• accertamento del diritto di essa ricorrente al conseguire la penale per il ritardo nella Pt_1
liberazione e consegna degli immobili nella misura di € 330,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di restituzione;
• accertamento del diritto di trattenere le somme ad oggi percepite a titolo di penale nonché dell'assenza di ulteriori obblighi a suo carico;
• condanna della resistente a versare alla concedente gli importi Controparte_2
dovuti in forza del contratto di leasing n. 1504166/003 fino alla restituzione dell'immobile;
• accertamento del diritto di essa ricorrente ad essere tenuta indenne da da qualsiasi pretesa della concedente che trovi ragione e fondamento in un momento antecedente alla riconsegna dell'immobile ad essa ricorrente.
Ha allegato di aver ottenuto dalla concedente il consenso alla cessione senza essere liberata dalle obbligazioni;
di avere pattuito quale corrispettivo l'importo di € 950.000 oltre IVA, di cui una parte già versata al momento della stipula della cessione ed una parte residua pari ad € 675.206,61 oltre
IVA, da versarsi entro e non oltre il 31.12.20212; di avere pattuito nuovi termini di pagamento a seguito della comunicata impossibilità di rispettare le scadenza originarie fissandoli –
rispettivamente – al 30.6.13, quanto ad € 200.000 ed al 31.12.13 quanto ad € 492.000; di aver specificato nell'accordo che “in caso di mancato tempestivo pagamento dell'importo di euro
pagina 2 di 6 200.000,00 entro il 30.6.2013, il contratto di cessione del 27.1.2012 si risolverà di diritto” ivi incluso per essa cedente il “diritto di trattenere a titolo di penale gli importi incassati a tale data” nonché l'obbligo della cessionaria di pagare “una penale pari a 330,00 Euro per ogni giorno di ritardo”. Si era quindi determinata ad agire nei termini sopra riportati a seguito del protratto inadempimento.
Si è costituita la resistente contestando il fondamento della domanda sul rilievo Controparte_1
dell'assenza del diritto della ricorrente a conseguire la restituzione degli immobili, essendo tale diritto riferibile alla sola parte concedente ed essendo altresì in corso la locazione finanziaria.
Ha contestato inoltre la nullità, annullabilità ed inefficacia della clausola restitutoria inclusa nel contratto di cessione e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto concludendo -
previa declaratoria della nullità, annullabilità ed inefficacia giuridica della clausola – per il rigetto delle domande.
La resistente è rimasta contumace. Controparte_2
E' intervenuta volontariamente quale Controparte_4
cessionaria del credito azionato giusta accordo del 12/4/2024 svolgendo conclusioni a sostegno di quelle della ricorrente .
Non è stata svolta alcuna istruttoria ed in data 1.4.25 – ove l'udienza p stata trattata in forma cartolare - la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate nell'epigrafe.
La domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere disposta l'estromissione dal giudizio della ricorrente Parte_1
così accogliendosi l'istanza del 5.7.2024 reiterata nelle udienze del 9.7.2024 e 29.10.2024, preso atto che tutte le parti costituite hanno dichiarato di non opporsi.
Quanto al merito, non è contestato che la resistente non abbia rispettato le nuove scadenze come differite nel piano di pagamento redatto dalle parti e che l'ultimo versamento abbia avuto luogo in data 22 dicembre 2012. Ciò abilita pienamente la ricorrente e, per essa, l'intervenuta volontaria ad esigere quanto previsto in tale ipotesi ossia la declaratoria dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di parziale cessione della locazione finanziaria nonché il pagamento del residuo a favore pagina 3 di 6 della cedente essendo tali esiti conformi a quanto pattuito in sede di accordi modificativi intervenuti in data 14.12.12.
A seguito della comunicazione della resistente di non poter fronteggiare le scadenza di pagamento, le parti hanno convenuto una parziale modifica della clausola 4) quanto alla tempistica dei pagamenti nonché sostituito in via integralmente la clausola 5) con la previsione della risoluzione di diritto del contratto di cessione in caso di mancato pagamento entro il giorno 30.6.13. E' stato previsto il diritto della cedente di trattenere a titolo di penale quanto incassato.
Riguardo agli immobili le parti hanno fissato la riconsegna alla data del 30.9.13 con una penale di €
330 per ciascun giorno di ritardo. Analoga previsione è quella relativa all'omesso pagamento previsto per la successiva scadenza.
Così ricostruito il nuovo regolamento non risulta condivisibile l'argomento difensivo della resistente secondo cui la clausola di restituzione degli immobili sarebbe priva di valenza perché nulla,
annullabile e comunque illegittima.
L'assunto è privo di motivazione non essendo state fornite argomentazioni idonee a riscontrarlo: non
è dato comprendere per quale ragione debba negarsi validità ad un accordo ascrivibile ad un pactum
de non petendo riguardo al quale le parti hanno inteso regolamentare, laddove l'obbligazione di pagamento pur differita resti inadempiuta, anche i profili risarcitori - indubbiamente presenti – nel senso evidenziato.
Parimenti infondata è la censura inerente l'allegata prescrizione del relativo diritto ad esigere il dovuto. E' indubbio che la richiesta sia stata formulata dalla ricorrente in data 22.2.2022 e poi ancora in data 23.11.2022 – peraltro con riferimento al solo pagamento del residuo del prezzo della cessione
– e che il ricorso sia stato depositato a fine ottobre 2023. Tale condotta, tuttavia, va ascritta a mera tolleranza della cedente in assenza di riscontro circa la sua volontà di rinunciare ad avvalersi dei pregressi accordi.
Né – come preteso – può attribuirsi valenza ostativa alla validità ed efficacia in conseguenza di allegati incrementi di valore dell'area interessata a seguito dell'attività della resistente volta alla riqualificazione urbanistica del compendio immobiliare denominato ex cartiera di Subiaco.
pagina 4 di 6 Le pretese restitutorie relative ad eventuali arricchimenti della cedente – rientrata in possesso degli immobili - potranno essere fatte valere in una diversa sede, fermo restando la necessità di fornire nel presente giudizio risposta alle legittime richieste sulla base del titolo azionato e della modifica operata.
Consegue, in accoglimento della domanda, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione atteso il reiterato e non contestato inadempimento della cessionaria. Consegue,
altresì, la condanna alla restituzione immediata dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria oggetto di cessione giacchè il protrarsi di tale situazione arreca indubbiamente un irreparabile pregiudizio alla cedente. In conformità agli accordi la resistente è tenuta a versare a titolo di penale l'importo di € 330,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al deposito della presente sentenza.
La ricorrente ha altresì il diritto di trattenere quanto sino ad oggi percepito a titolo di penale.
Infine in accoglimento della domanda della ricorrente, la resistente va condannata – sino alla data di riconsegna dei beni – a versare alla concedente quanto dovuto a titolo di canoni della locazione finanziaria atteso il diritto della ricorrente di essere tenuta indenne da ogni obbligo inerente il contratto di leasing sino all'effettivo subentro.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo in ragione dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria e quella decisoria liquidate nei minimi essendo la prima documentale e la seconda caratterizzata da un solo atto conclusivo per effetto della sommarietà
del rito – seguono la soccombenza e vanno rifuse dalla resistente in favore della terza intervenuta tenuto conto del tenore complessivo della cessione allegata. Nulla deve essere disposto in relazione alla resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina, così provvede:
1. dichiara l'estromissione dal giudizio della ricorrente;
2. accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione in data 27.1.2012 e, per l'effetto,
condanna la resistente a rilasciare in via immediata liberi da cose e persone in Controparte_1
favore dell'intervenuta gli immobili così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_4
pagina 5 di 6 Subiaco al: Foglio 30, Particella 1148, sub 502; Foglio 30, Particella 1363, sub 1; Foglio 30,
Particella 1364, sub 1; Foglio 30, Particella 1365, sub 1; Foglio 30, Particella 1366, sub 1; Foglio 30,
Particella 1367, sub 1; Foglio 30, Particella 1368, sub 1; Foglio 30, Particella 1369, sub 1; Foglio 30,
Particella 1370, sub 1; Foglio 30, Particella 1371, sub 1; Foglio 30, Particella 1492, sub 1; Foglio 30,
Particella 1494, sub 1; unitamente graffati Piazza Roma, 15, piano t, S1, S2, S3 1, Categoria D/7,
senza classe e consistenza, R.C. 79.199,40;
3. condanna la resistente a versare all'intervenuta a titolo di penale l'importo di € 330,00 per ogni giorno di ritardo:
4. accerta il diritto della ricorrente a trattenere quanto sino ad oggi percepito a titolo di penale;
5. condanna la resistente a versare alla concedente quanto dovuto a Controparte_2
titolo di canoni della locazione finanziaria sino all'effettiva riconsegna dei beni;
6. condanna la resistente al pagamento in favore dell'intervenuta Controparte_1 [...]
delle spese del presente procedimento liquidate in Controparte_4
€ 18420 per compensi ed € 1515 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%
nonché Iva e Cpa.
Milano, 7 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38874/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 Parte_1 P.IVA_1 MILANO presso l'Avvocato REDAELLI LUIGI SERGIO, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 120 Controparte_1 P.IVA_2 00197 ROMA presso l'Avvocato LENER LEONARDO
Resistente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_3 presso l'Avvocato
Resistente contumace
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PRISCILLA, 4 00199 Controparte_3 P.IVA_4 ROMA presso l'Avvocato BONAFACCIA LORENZO, che la/lo rappresenta e difende
Terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi da intendersi richiamati
pagina 1 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ora ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
e – rispettivamente - nella veste di Controparte_1 Controparte_2
cessionaria e nella veste di ceduta in relazione al contratto di locazione finanziaria n. P.IVA_5
avente ad oggetto un immobile sito in Subiaco (RM) Piazza Roma 15. Tale contratto è stato stipulato dalla ricorrente e ceduto parzialmente in data 27.1.2012 alla resistente Pt_1
Le domande sono le seguenti:
• accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione e del successivo accordo modificativo ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ovvero - in subordine, declaratoria della risoluzione per inadempimento, con conseguente condanna della resistente alla liberazione e CP_1
restituzione degli immobili;
• accertamento del diritto di essa ricorrente al conseguire la penale per il ritardo nella Pt_1
liberazione e consegna degli immobili nella misura di € 330,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di restituzione;
• accertamento del diritto di trattenere le somme ad oggi percepite a titolo di penale nonché dell'assenza di ulteriori obblighi a suo carico;
• condanna della resistente a versare alla concedente gli importi Controparte_2
dovuti in forza del contratto di leasing n. 1504166/003 fino alla restituzione dell'immobile;
• accertamento del diritto di essa ricorrente ad essere tenuta indenne da da qualsiasi pretesa della concedente che trovi ragione e fondamento in un momento antecedente alla riconsegna dell'immobile ad essa ricorrente.
Ha allegato di aver ottenuto dalla concedente il consenso alla cessione senza essere liberata dalle obbligazioni;
di avere pattuito quale corrispettivo l'importo di € 950.000 oltre IVA, di cui una parte già versata al momento della stipula della cessione ed una parte residua pari ad € 675.206,61 oltre
IVA, da versarsi entro e non oltre il 31.12.20212; di avere pattuito nuovi termini di pagamento a seguito della comunicata impossibilità di rispettare le scadenza originarie fissandoli –
rispettivamente – al 30.6.13, quanto ad € 200.000 ed al 31.12.13 quanto ad € 492.000; di aver specificato nell'accordo che “in caso di mancato tempestivo pagamento dell'importo di euro
pagina 2 di 6 200.000,00 entro il 30.6.2013, il contratto di cessione del 27.1.2012 si risolverà di diritto” ivi incluso per essa cedente il “diritto di trattenere a titolo di penale gli importi incassati a tale data” nonché l'obbligo della cessionaria di pagare “una penale pari a 330,00 Euro per ogni giorno di ritardo”. Si era quindi determinata ad agire nei termini sopra riportati a seguito del protratto inadempimento.
Si è costituita la resistente contestando il fondamento della domanda sul rilievo Controparte_1
dell'assenza del diritto della ricorrente a conseguire la restituzione degli immobili, essendo tale diritto riferibile alla sola parte concedente ed essendo altresì in corso la locazione finanziaria.
Ha contestato inoltre la nullità, annullabilità ed inefficacia della clausola restitutoria inclusa nel contratto di cessione e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto concludendo -
previa declaratoria della nullità, annullabilità ed inefficacia giuridica della clausola – per il rigetto delle domande.
La resistente è rimasta contumace. Controparte_2
E' intervenuta volontariamente quale Controparte_4
cessionaria del credito azionato giusta accordo del 12/4/2024 svolgendo conclusioni a sostegno di quelle della ricorrente .
Non è stata svolta alcuna istruttoria ed in data 1.4.25 – ove l'udienza p stata trattata in forma cartolare - la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate nell'epigrafe.
La domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere disposta l'estromissione dal giudizio della ricorrente Parte_1
così accogliendosi l'istanza del 5.7.2024 reiterata nelle udienze del 9.7.2024 e 29.10.2024, preso atto che tutte le parti costituite hanno dichiarato di non opporsi.
Quanto al merito, non è contestato che la resistente non abbia rispettato le nuove scadenze come differite nel piano di pagamento redatto dalle parti e che l'ultimo versamento abbia avuto luogo in data 22 dicembre 2012. Ciò abilita pienamente la ricorrente e, per essa, l'intervenuta volontaria ad esigere quanto previsto in tale ipotesi ossia la declaratoria dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di parziale cessione della locazione finanziaria nonché il pagamento del residuo a favore pagina 3 di 6 della cedente essendo tali esiti conformi a quanto pattuito in sede di accordi modificativi intervenuti in data 14.12.12.
A seguito della comunicazione della resistente di non poter fronteggiare le scadenza di pagamento, le parti hanno convenuto una parziale modifica della clausola 4) quanto alla tempistica dei pagamenti nonché sostituito in via integralmente la clausola 5) con la previsione della risoluzione di diritto del contratto di cessione in caso di mancato pagamento entro il giorno 30.6.13. E' stato previsto il diritto della cedente di trattenere a titolo di penale quanto incassato.
Riguardo agli immobili le parti hanno fissato la riconsegna alla data del 30.9.13 con una penale di €
330 per ciascun giorno di ritardo. Analoga previsione è quella relativa all'omesso pagamento previsto per la successiva scadenza.
Così ricostruito il nuovo regolamento non risulta condivisibile l'argomento difensivo della resistente secondo cui la clausola di restituzione degli immobili sarebbe priva di valenza perché nulla,
annullabile e comunque illegittima.
L'assunto è privo di motivazione non essendo state fornite argomentazioni idonee a riscontrarlo: non
è dato comprendere per quale ragione debba negarsi validità ad un accordo ascrivibile ad un pactum
de non petendo riguardo al quale le parti hanno inteso regolamentare, laddove l'obbligazione di pagamento pur differita resti inadempiuta, anche i profili risarcitori - indubbiamente presenti – nel senso evidenziato.
Parimenti infondata è la censura inerente l'allegata prescrizione del relativo diritto ad esigere il dovuto. E' indubbio che la richiesta sia stata formulata dalla ricorrente in data 22.2.2022 e poi ancora in data 23.11.2022 – peraltro con riferimento al solo pagamento del residuo del prezzo della cessione
– e che il ricorso sia stato depositato a fine ottobre 2023. Tale condotta, tuttavia, va ascritta a mera tolleranza della cedente in assenza di riscontro circa la sua volontà di rinunciare ad avvalersi dei pregressi accordi.
Né – come preteso – può attribuirsi valenza ostativa alla validità ed efficacia in conseguenza di allegati incrementi di valore dell'area interessata a seguito dell'attività della resistente volta alla riqualificazione urbanistica del compendio immobiliare denominato ex cartiera di Subiaco.
pagina 4 di 6 Le pretese restitutorie relative ad eventuali arricchimenti della cedente – rientrata in possesso degli immobili - potranno essere fatte valere in una diversa sede, fermo restando la necessità di fornire nel presente giudizio risposta alle legittime richieste sulla base del titolo azionato e della modifica operata.
Consegue, in accoglimento della domanda, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione atteso il reiterato e non contestato inadempimento della cessionaria. Consegue,
altresì, la condanna alla restituzione immediata dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria oggetto di cessione giacchè il protrarsi di tale situazione arreca indubbiamente un irreparabile pregiudizio alla cedente. In conformità agli accordi la resistente è tenuta a versare a titolo di penale l'importo di € 330,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al deposito della presente sentenza.
La ricorrente ha altresì il diritto di trattenere quanto sino ad oggi percepito a titolo di penale.
Infine in accoglimento della domanda della ricorrente, la resistente va condannata – sino alla data di riconsegna dei beni – a versare alla concedente quanto dovuto a titolo di canoni della locazione finanziaria atteso il diritto della ricorrente di essere tenuta indenne da ogni obbligo inerente il contratto di leasing sino all'effettivo subentro.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo in ragione dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria e quella decisoria liquidate nei minimi essendo la prima documentale e la seconda caratterizzata da un solo atto conclusivo per effetto della sommarietà
del rito – seguono la soccombenza e vanno rifuse dalla resistente in favore della terza intervenuta tenuto conto del tenore complessivo della cessione allegata. Nulla deve essere disposto in relazione alla resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina, così provvede:
1. dichiara l'estromissione dal giudizio della ricorrente;
2. accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione in data 27.1.2012 e, per l'effetto,
condanna la resistente a rilasciare in via immediata liberi da cose e persone in Controparte_1
favore dell'intervenuta gli immobili così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_4
pagina 5 di 6 Subiaco al: Foglio 30, Particella 1148, sub 502; Foglio 30, Particella 1363, sub 1; Foglio 30,
Particella 1364, sub 1; Foglio 30, Particella 1365, sub 1; Foglio 30, Particella 1366, sub 1; Foglio 30,
Particella 1367, sub 1; Foglio 30, Particella 1368, sub 1; Foglio 30, Particella 1369, sub 1; Foglio 30,
Particella 1370, sub 1; Foglio 30, Particella 1371, sub 1; Foglio 30, Particella 1492, sub 1; Foglio 30,
Particella 1494, sub 1; unitamente graffati Piazza Roma, 15, piano t, S1, S2, S3 1, Categoria D/7,
senza classe e consistenza, R.C. 79.199,40;
3. condanna la resistente a versare all'intervenuta a titolo di penale l'importo di € 330,00 per ogni giorno di ritardo:
4. accerta il diritto della ricorrente a trattenere quanto sino ad oggi percepito a titolo di penale;
5. condanna la resistente a versare alla concedente quanto dovuto a Controparte_2
titolo di canoni della locazione finanziaria sino all'effettiva riconsegna dei beni;
6. condanna la resistente al pagamento in favore dell'intervenuta Controparte_1 [...]
delle spese del presente procedimento liquidate in Controparte_4
€ 18420 per compensi ed € 1515 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%
nonché Iva e Cpa.
Milano, 7 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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