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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1676/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4835/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. RA Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 P.IVA_1 & C. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024005822966 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il 27/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di EN EL RA (DE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Società_1Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado dell'appellata S.a.s. di Resistente_1 & C.; non costituita l'altra parte pubblica intimata EN EL RA IO (DE) Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria dell'appellata contribuente depositata il 12 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli da controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1972 da liquidazione automatica della dichiarazione IVA 2020 per il 2019, perche' << L' atto impugnato risulta, quindi, emesso dopo la scadenza del termine triennale previsto dall' art. 25 DEL D.P.R. 602/73 >> ;
-che la sentenza ha cosi' giustificato il suo deciso: << Quanto alla proroga di un anno prevista dell' art. 1, comma 158 della L. 197/2022, si deve osservare che la disposizione puo' essere applicata solo per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 >>, mentre nel caso mancherebbe la richiesta atteso che << ne' ad avviso di questo giudice, la notifica puo' essere sostituita dalla messa a disposizione dell' intermediario della comunicazione di irregolarita' mediante inserimento sulla piattaforma RA (circostanza documentata dalla parte resistente) in quanto, ai sensi dell' art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro sono considerati soggetti incaricati della trasmissione EL dichiarazioni ai soli fini della presentazione EL dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico RAl, e non anche ai fini della ricezione EL comunicazioni di irregolarita' attraverso detto servizio. >> ;
-che l'DE ha proposto appello, ribadendo che a monte, atteso che si trattava di somme dichiarate e non versate, non sarebbe occorsa la comunicazione preventiva e che comunque nel caso la avvenuta certa comunicazione all'intermediario sufficiente ed equivalente alla richiesta poichè: << Dalla dichiarazione Iva anno 2019, agli atti, si evince l'espressa manifestazione di volontà del contribuente di far arrivare le comunicazioni a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all'intermediario, volontà esercitata mediante la barratura della casella di opzione "ricezione avvio telematico controllo automatizzato dichiarazione" nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” >>;
-che l'appellata contribuente, costituitasi prima formalmente, con memoria depositata ritualmente e tempestivamente il 12 gennaio 2026 ha resistito, eccependo che alcun documento probatorio sarebbe stato presentato in primo grado e invocando sotto vari aspetti il principio di non costatazione dei fatti dedotti con il ricorso introduttivo, che rendevano pertanto inammissibile o comunque infondato l'appello, nonchè riproponendo alcune questioni rimaste assorbite in primo grado;
-che DE, benché ritualmente intimata, è rimasta assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che non è vero che in primo grado non sia stata depositata documentazione probatoria riguardo in particolare la preventiva comunicazione, posto che dalla produzione di primo grado risulta -come già accertato dal Giudice di primo grado- la esistenza e la trasmissione (id est consegna) della comunicazione preventiva all'intermediario nonché la dichiarazione IVA relativa (modello 2020 per il 2019), da cui risulta la espressa opzione del contribuente a ricevere le comunicazioni inerenti le liquidazioni automatiche presso l'intermediario incaricato per la presentazione;
-che dunque trattasi di una espressa elezione di domicilio, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la comunicazione preventiva di richiesta è stata ritualmente comunicata nel domicilio appositamente eletto;
-che tanto basta a ritenere fondato l'appello atteso che la notificazione della cartella è tempestiva nel temine di proroga stabilito dall'art. 1 co. 158 L. 197/2022 (anche nella interpretazione fornita dalla sentenza appellata che richiede quale presupposto la richiesta mediante comunicazione), che veniva a scadere il 31 dicembre 2024 (la cartella impugnata è stata notificata il 1 aprile 2024);
-che riguardo alle difese contribuenti di appello non si comprende che rilevanza abbia in fattispecie all'esame il principio di non contestazione (che riguarda solo fatti, neppure precisati dall'appellante) né in ipotesi potrebbe ipotizzarsi vietato nova di appello nella deduzione di opzione di domiciliazione, sia perchè la circostanza è stata opposta espressamente ed integralmente documentata in primo grado dall'DE (v. pag. 4 memoria di costituzione di primo grado e documenti depositati: comunicazione preventiva e prova sua trasmissione all' intermediario e dichiarazione IVA liquidata), sia perchè in ogni caso è ammissibile eccezione in senso lato, proponibile per la prima volta anche in appello;
-che invece la riproposte questione sono infondate:
• quanto al difetto di contraddittorio preventivo, al di la' della infondatezza in diritto della tesi contribuente riguardo al caso specifico (come correttamente osservato da DE, trattandosi di imposte dichiarate e non pagate), rimane infondata in fatto, attesa la richiesta preventiva equivalente a atto di partecipazione e innesco contraddittorio endoprocedimentale;
• quanto alla tardivita' della formazione del ruolo, perche' avvenuta nel 2024 e non entro il 31 dicembre 2023, va ricordato che cio' che rileva per la decadenza e' la notificazione della cartella e non la formazione del ruolo notificato;
• quanto al difetto di motivazione del calcolo degli interessi, premesso la infondatezza in diritto, la cartella contiene alla pag. 4 dettagliata indicazione dei tassi, EL decorrenze e EL modalita' di applicazione;
-che dunque l'appello va accolto;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella stratificazione successiva della normativa emergenziale COVID in tema di sospensione e proroghe;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4835/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. RA Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 P.IVA_1 & C. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024005822966 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il 27/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di EN EL RA (DE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Società_1Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado dell'appellata S.a.s. di Resistente_1 & C.; non costituita l'altra parte pubblica intimata EN EL RA IO (DE) Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria dell'appellata contribuente depositata il 12 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli da controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1972 da liquidazione automatica della dichiarazione IVA 2020 per il 2019, perche' << L' atto impugnato risulta, quindi, emesso dopo la scadenza del termine triennale previsto dall' art. 25 DEL D.P.R. 602/73 >> ;
-che la sentenza ha cosi' giustificato il suo deciso: << Quanto alla proroga di un anno prevista dell' art. 1, comma 158 della L. 197/2022, si deve osservare che la disposizione puo' essere applicata solo per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 >>, mentre nel caso mancherebbe la richiesta atteso che << ne' ad avviso di questo giudice, la notifica puo' essere sostituita dalla messa a disposizione dell' intermediario della comunicazione di irregolarita' mediante inserimento sulla piattaforma RA (circostanza documentata dalla parte resistente) in quanto, ai sensi dell' art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro sono considerati soggetti incaricati della trasmissione EL dichiarazioni ai soli fini della presentazione EL dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico RAl, e non anche ai fini della ricezione EL comunicazioni di irregolarita' attraverso detto servizio. >> ;
-che l'DE ha proposto appello, ribadendo che a monte, atteso che si trattava di somme dichiarate e non versate, non sarebbe occorsa la comunicazione preventiva e che comunque nel caso la avvenuta certa comunicazione all'intermediario sufficiente ed equivalente alla richiesta poichè: << Dalla dichiarazione Iva anno 2019, agli atti, si evince l'espressa manifestazione di volontà del contribuente di far arrivare le comunicazioni a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all'intermediario, volontà esercitata mediante la barratura della casella di opzione "ricezione avvio telematico controllo automatizzato dichiarazione" nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” >>;
-che l'appellata contribuente, costituitasi prima formalmente, con memoria depositata ritualmente e tempestivamente il 12 gennaio 2026 ha resistito, eccependo che alcun documento probatorio sarebbe stato presentato in primo grado e invocando sotto vari aspetti il principio di non costatazione dei fatti dedotti con il ricorso introduttivo, che rendevano pertanto inammissibile o comunque infondato l'appello, nonchè riproponendo alcune questioni rimaste assorbite in primo grado;
-che DE, benché ritualmente intimata, è rimasta assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che non è vero che in primo grado non sia stata depositata documentazione probatoria riguardo in particolare la preventiva comunicazione, posto che dalla produzione di primo grado risulta -come già accertato dal Giudice di primo grado- la esistenza e la trasmissione (id est consegna) della comunicazione preventiva all'intermediario nonché la dichiarazione IVA relativa (modello 2020 per il 2019), da cui risulta la espressa opzione del contribuente a ricevere le comunicazioni inerenti le liquidazioni automatiche presso l'intermediario incaricato per la presentazione;
-che dunque trattasi di una espressa elezione di domicilio, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la comunicazione preventiva di richiesta è stata ritualmente comunicata nel domicilio appositamente eletto;
-che tanto basta a ritenere fondato l'appello atteso che la notificazione della cartella è tempestiva nel temine di proroga stabilito dall'art. 1 co. 158 L. 197/2022 (anche nella interpretazione fornita dalla sentenza appellata che richiede quale presupposto la richiesta mediante comunicazione), che veniva a scadere il 31 dicembre 2024 (la cartella impugnata è stata notificata il 1 aprile 2024);
-che riguardo alle difese contribuenti di appello non si comprende che rilevanza abbia in fattispecie all'esame il principio di non contestazione (che riguarda solo fatti, neppure precisati dall'appellante) né in ipotesi potrebbe ipotizzarsi vietato nova di appello nella deduzione di opzione di domiciliazione, sia perchè la circostanza è stata opposta espressamente ed integralmente documentata in primo grado dall'DE (v. pag. 4 memoria di costituzione di primo grado e documenti depositati: comunicazione preventiva e prova sua trasmissione all' intermediario e dichiarazione IVA liquidata), sia perchè in ogni caso è ammissibile eccezione in senso lato, proponibile per la prima volta anche in appello;
-che invece la riproposte questione sono infondate:
• quanto al difetto di contraddittorio preventivo, al di la' della infondatezza in diritto della tesi contribuente riguardo al caso specifico (come correttamente osservato da DE, trattandosi di imposte dichiarate e non pagate), rimane infondata in fatto, attesa la richiesta preventiva equivalente a atto di partecipazione e innesco contraddittorio endoprocedimentale;
• quanto alla tardivita' della formazione del ruolo, perche' avvenuta nel 2024 e non entro il 31 dicembre 2023, va ricordato che cio' che rileva per la decadenza e' la notificazione della cartella e non la formazione del ruolo notificato;
• quanto al difetto di motivazione del calcolo degli interessi, premesso la infondatezza in diritto, la cartella contiene alla pag. 4 dettagliata indicazione dei tassi, EL decorrenze e EL modalita' di applicazione;
-che dunque l'appello va accolto;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella stratificazione successiva della normativa emergenziale COVID in tema di sospensione e proroghe;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.