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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 31/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1250 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
DE BENEDITTIS CARMINE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
CAMPOBASSO, VIA MAZZINI n. 40/B, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to PORRETTI GAETANO MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, Via Pretoria n. 188, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI. Come richiamate nel corpo della motivazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la premettendo di Parte_1 Controparte_1 intrattenere con la convenuta, ex banca filiale di Termoli, un rapporto di conto CP_2 corrente ordinario n. 12394, a far data dal 10.3.1998 e tutt'ora in essere;
che tale conto pagina 1 di 14 corrente n.12394 è stato aperto con contratto del 9.3.1998 e risulta affidato per l'importo di
Lire 40.000.000 mediante lettera di apertura di credito in c/c del 15.5.1998; che nel suddetto contratto di conto corrente non risulta pattuita alcuna condizione contrattuale (difatti mancano il tasso di interesse creditore, il tasso debitore, il tasso di apertura di credito, il tasso di scoperto di conto e non risulta pattuita la Commissione di massimo scoperto così come non risultano pattuite le spese di chiusura e le valute), risultando invece pattuito il criterio di capitalizzazione, ovvero annuale per i conti creditori e trimestrale per i conti debitori. Tanto premesso, l'attore ha dedotto: a) nullità della clausola anatocistica del contratto di apertura di credito che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e illegittimità di altre forme di capitalizzazione sostitutive a quella trimestrale;
b) illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute;
c) applicazione di interessi usurari, rilevati per numerosi trimestri del c/c n. 12394.
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.1419 c.c., la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 12394 appartenente all'attore ed acceso presso l'istituto bancario (già AR [...]
,in persona del legale rappresentante p.t., filiale di Termoli, che Controparte_4 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché in contrasto con l'art.1283 del codice civile;
B) dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto di quanto stabilito dalla Sentenza SS.UU n.24418/2010 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
C) dichiarare non dovute le Commissioni di IM scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite;
D) dichiarare che la valuta va applicata dal giorno in cui la ha CP_1 acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
E) rideterminare e rettificare il saldo relativo al contratto di conto corrente n. 12394 intestato all'attore in essere presso l'istituto bancario AR
(già , in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante p.t., filiale di Termoli, sino all'ultimo saldo ricevuto sull'estratto conto del 31.12.2020, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione composta sostitutiva di quella trimestrale illegittima e comunque rientrante nello scaglione che va da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00 e, per l'effetto, F) condannare la in conseguenza della rettifica del saldo del conto corrente indicato al punto E) AR intestato all'attore ed in essere presso l'istituto bancario sino alla data del 31.12.2020, al recupero in termini di interessi commissioni e spese, previa rettifica sul conto corrente, della disponibilità in favore dell'attore della somma di Euro + 51.732,08, con riconoscimento del tasso di interesse ex art.117 T.U.B. 7° comma, lettera
a) o della somma maggiore o minore che risulterà da disposta C.T.U. contabile, e comunque rientrante nello scaglione che va da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00; G) accertare l'usura dei trimestri del conto pagina 2 di 14 corrente di cui è causa e, per gli effetti, H) condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 14.037,30 o della somma maggiore o minore individuata a seguito di espletanda
C.T.U. contabile, ai sensi dell'art.1815 c.c. , per gli interessi usurari accertati;
I) condannare l'istituto bancario alla corresponsione degli interessi legali sulle somme illegittimamente percepite almeno dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
J) condannare l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre IVA e C.a.p., come per legge”.
2. Si è costituita la la quale ha eccepito, in limine, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità dell'azione; nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto del correntista fatto valere, ferma, ad ogni modo, la legittimità delle pattuizioni negoziali, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Disposta ed espletata la mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. L'attore ha esperito un'azione di accertamento negativo e conseguente rettifica del saldo del conto corrente nonché una domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati in taluni trimestri nel corso del rapporto, chiedendo, per l'effetto, la condanna della alla restituzione del relativo indebito, oltre interessi. CP_1
In disparte, per il momento, la trattazione della domanda di ripetizione di indebito (su cui si tornerà in seguito, al punto 9), la domanda di accertamento negativo e conseguente rideterminazione del saldo è certamente ammissibile anche quando, com'è nel caso di specie, il conto sia ancora aperto, giacché il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali
(che prevedano, a titolo di esempio, diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione, spese) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere (cfr. recentemente in tal senso Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646). In questo caso, l'allegazione e la prova di rimesse solutorie non è dirimente ai fini della causa petendi dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto: infatti, l'azione di accertamento negativo e rettifica condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito pagina 3 di 14 in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l'onere di allegare e provare non soltanto l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.
Per contro, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto (Cass. sez. un.
2.12.2010 n. 24418; Cass. 15.1.2013 n. 798). Infatti, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli. Secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria, eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino il passaggio del c/c “in nero”, senza che all'effetto sia necessario al cliente individuare e provare pagamenti di sorta per legittimarsi ad agire (cfr. Trib. Torino, Sentenza n. 4789 del 02/07/2015).
5. Premesso l'inquadramento giuridico a cui ascriversi parte dell'azione spiegata dall'attore e partendo dalla prima eccezione sollevata in riferimento all'anatocismo trimestrale bancario, giova osservare che, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, modificando un orientamento consolidato che inquadrava le norme bancarie uniformi, predisposte dall'ABI e richiamate dalle clausole inserite nei contratti, nell'ambito degli usi normativi, ha chiarito che tali norme sono usi negoziali e, in quanto tali, insuscettibili di derogare a una norma imperativa quale quella di cui al 1283 c.c. (Cass. n. 12507/1999; Cass., n. 2374/1999; Cass., n. 3096/1999;
Cass., Sez. Un., n. 21095/2004). Ciò ha comportato come conseguenza l'inesorabile nullità della predetta clausola perché stipulata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283
c.c. e l'applicabilità della disciplina della nullità parziale determinata dall'art. 1418 c.c. in combinato disposto con l'art. 1419 c.c. Deve invece escludersi la possibilità della inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità poiché, nell'insussistenza delle condizioni di legge che consentano di applicare l'anatocismo ovvero di una valida pattuizione tra le parti in tal senso, nessuna capitalizzazione può essere applicata
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
Questa impostazione trova piena applicazione in riferimento ai contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000 (ovverosia in data antecedente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.02.2000), ove l'anatocismo potrà ritenersi valido a far data dal 1 luglio 2000
(termine previsto dalla delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) laddove sia stato effettuato l'adeguamento delle disposizioni al principio di reciprocità tra interessi debitori pagina 4 di 14 e creditori. In particolare, l'art. 7 della citata delibera CICR dispone che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il
30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nel caso in esame, il rapporto in essere tra le parti, concluso ben prima della delibera
CICR, prevede l'applicazione di interessi anatocistici, come riscontrato dal ctu, con la conseguenza che fino alla data del 30 giugno 2000, per quanto ora detto, nessuna capitalizzazione può essere riconosciuta e il saldo va ricostruito mediante la eliminazione della capitalizzazione.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo (a far data dal primo luglio 2000), sostiene la banca convenuta di aver correttamente adeguato le condizioni contrattuali applicate al rapporto secondo le disposizioni recate dalla delibera CIRC, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 22.6.2000 (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta di parte convenuta), nonché avviso al correntista in calce al conto scalare inviato in occasione della chiusura trimestrale del 30.06.2000.
Reputa il Tribunale che non sia sufficiente, ai fini della dimostrazione della pari periodicità della contabilizzazione degli interessi a debito e a credito la prova da parte della Banca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera, né il mero avviso in calce allo scalare, essendo invece necessaria la dimostrazione della specifica approvazione della suddetta clausola da parte del singolo cliente. Tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione presso la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 9140 del 19/05/2020 della Corte di
Cassazione, con la quale si è affrontata ex professo l'annosa problematica relativa alle modalità con cui le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti anteriori al 2000. Ripercorsi i termini del dibattito e in particolare l'orientamento giurisprudenziale che già prima concludeva nel senso della indispensabilità dell'accettazione del cliente per iscritto della clausola di pari periodicità della capitalizzazione (Cass. civ. Sez. I Ord., pagina 5 di 14 21/10/2019, n. 26769; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779), la Suprema Corte, pur giungendo alla medesima conclusione, ha tuttavia chiarito come l'art. 7, comma 2 delibera CICR, il cui presupposto di applicazione è che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, non possa applicarsi, dal momento che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000, l'operazione di raffronto imposta dalla Delibera si dimostra inattuabile: “poiché, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset. L'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione … la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente. […]. L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR.”. In conclusione, quindi, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.”.
A tali coordinate, del tutto condivisibili e più volte ribadite (da ultimo si veda Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n. 28215 e Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7377), questo
Giudice intende adeguarsi, con la conseguenza che, nel caso di specie, non avendo la CP_1 pagina 6 di 14 dato prova della pattuizione o dell'approvazione espressa da parte della correntista della clausola di capitalizzazione reciproca sino alla conclusione della nuova regolamentazione negoziale del 14.04.2006, deve essere dichiarata illegittima la capitalizzazione degli interessi e commissioni effettuata dalla convenuta sino ad allora, con azzeramento di qualsivoglia capitalizzazione. Non può ritenersi, come vorrebbe la convenuta, il carattere “confessorio” di quanto riportato a pag. 35 nella perizia di parte attrice, non solo poiché ad essa non può attribuirsi un siffatto effetto, ma soprattutto perché non è possibile individuare il documento o i documenti (nulla si dice invece nell'originario contratto) in cui sarebbe stata sottoscritta dal correntista la clausola di reciprocità nella capitalizzazione periodica degli interessi, non rinvenuta neppure dal ctu.
Per il periodo successivo, il ctu ha provveduto, conformemente al quesito del Giudice, ad eliminare la capitalizzazione a partire dall'1.1.2014 e sino all'entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Sul punto, infatti, deve rammentarsi che a decorrere dall'1.1.2014 il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto
Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Di fatto, quindi, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione pagina 7 di 14 della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, alcuni Tribunali (si vedano le pronunce del Tribunale di Roma e Milano) hanno ritenuto condivisibilmente che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, essa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (e dunque anche nel caso di specie), avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti, ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, è stato nuovamente modificato l'art. 120 TUB nei seguenti termini:: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli pagina 8 di 14 di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
In buona sostanza, si torna a prevedere la possibilità di derogare al divieto di anatocismo, purché vi sia l'autorizzazione preventiva del cliente, che diviene revocabile liberamente, e sempre con la clausola di pari periodicità. La norma non esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata anche al momento della costituzione del rapporto.
Secondo la tesi prevalente, nei contratti stipulati prima del 2014 - come quello in esame - le clausole anatocistiche conformi alla normativa all'epoca vigente sono divenute invalide a partire dal 1.1.14. Il DM n. 343/16 conferma tale impostazione, poiché prevede la possibilità di adeguamento di tutti i contratti in corso (e quindi anche di quelli stipulati prima del 2014), considerando questo adeguamento come una modifica peggiorativa.
In conclusione, per tutti i contratti stipulati prima del 2016 (sia prima che dopo il 2014) la capitalizzazione può essere reintrodotta solo con uno specifico adeguamento del contratto rispondente al testo del novellato art. 120 TUB.
Ed allora, nel caso in esame, posto quanto già detto in ordine al periodo dall'1.1.2014 sino alla delibera circ 2016 e, quanto a quest'ultima, non essendo stata dimostrato, da parte della l'adeguamento della clausola anatocistica prevista nell'originario contratto di apertura di CP_1 conto corrente e come appurato altresì dal ctu, a decorrere dall'1.1.2014 in poi risulta illegittima l'applicazione di interessi anatocistici.
Ne consegue che deve essere fatto proprio da questo Giudice il conteggio effettuato dal ctu nella seconda relazione richiesta a chiarimento e depositata in data 12 marzo 2024, con uno storno pari ad € 39.859,13.
6. Va invece rigettata la doglianza attorea relativa alla pretesa illegittimità delle valute applicate dalla banca.
La contestazione sul punto da parte dell'attrice si è palesata infondata e generica, in quanto dedotta sulla scorta di mere pronunce giurisprudenziali e prescindendo del tutto sia dalle pagina 9 di 14 disposizioni negoziali, di cui assume apoditticamente la nullità, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del primo luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
141, che non impone la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
7. Passando poi alla verifica della CMS, il ctu, in risposta ai quesiti formulati da questo
Giudice (“1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o mancanza di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”: ordinanza del 12.12.2022), ha correttamente tenuto conto del contratto prodotto da parte convenuta del 24/09/2012, sottoscritto dal cliente e contenente analitiche pattuizioni in ordine a tutte le competenze e spese applicate, in conformità con quanto pattuito dalla delibera CICR del 20 giugno 2012 n.
644. Diversamente, sino a quel momento, mancando ogni relativa pattuizione, correttamente il ctu ha conteggiato gli importi versati a titolo di Commissione di IM Scoperto,
Commissione di Disponibilità Fondi, Commissioni di Scoperto, Commissioni di nel Pt_2 periodo dal I trim 98 al II trim 2012 compreso, ammontanti ad € 12.384,78.
8. Deve ora essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo, deve subito rilevarsi l'ammissibilità – e così la non correttezza degli assunti attorei sul punto- della proposizione dell'eccezione di prescrizione in seno all'azione di (nullità delle clausole contrattuali e) accertamento negativo/rettifica del saldo. Infatti, che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo - e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. - non toglie che la banca abbia titolo e interesse ad eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate.
Infatti, in un rapporto di durata, qual è il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere, secondo la ormai pacifica ricostruzione operata da Cass. sez. un.
2.12.2010 n. 24418, pagamenti (rimesse) prescritti, che pagina 10 di 14 non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcalo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti (Tribunale Torino sez. I, 14/06/2019).
Osserva il giudicante che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito
è decennale e decorre dalle date delle singole rimesse solo se esse debbano essere qualificate come atti di “pagamento” imputabili ad estinzione del credito che si assume inesistente e non siano, invece, espressione di una finalità diversa, quale, ad esempio, l'estinzione di altri crediti o il ripristino della provvista disponibile sotto forma di apertura di credito. Tale rilievo deve essere ribadito non soltanto alla luce della declaratoria di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 2 del D.L. 29-12-2010 n. 225, convertito nella Legge 26-2-2011 n. 10, in base alla quale l'art. 2935 c. c. doveva essere interpretato nel senso che la prescrizione di un diritto nascente da un'annotazione in c/c iniziasse a decorrere dalla data dell'annotazione medesima, ma anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi (cfr., da ultimo, anche in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 30-11-2017, n. 28819). L'onere di allegazione gravante sulla banca è soddisfatto anche dal generico riferimento a tutte le rimesse eseguite su un conto con saldo passivo, senza che siano state individuate specificamente le singole rimesse solutorie, mentre grava sul correntista l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di affidamento fonte del carattere ripristinatorio delle rimesse operate dal cliente su un conto con saldo passivo non eccedente il limite dell'affidamento concessogli (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30-10-
2018, n. 27705; Cass. SS.UU. n. 15895 del 13/06/2019). Infatti, se il conto risulta affidato, è onere del cliente provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i versamenti effettuati dal correntista come mero ripristino della disponibilità accordata, e che possa dunque spostare il “dies a quo” del termine di prescrizione alla data di chiusura del conto. È noto, peraltro, che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie – affrontato dalla già citata Cass. SS.UU. n. 15895 del
13/06/2019- si è spostato dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice deve valutare la fondatezza delle contrapposte tesi in base al riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene l'onere della prova incomba sul correntista, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Così Cass. n. 31927 del 2019). Tanto è ancor più vero in casi come quello in esame in pagina 11 di 14 cui, se è vero che la mancata produzione del contratto scritto ne comporta la nullità per difetto di forma, detta nullità pregiudicherebbe sempre il cliente, perché l'istituto di credito si avvarrebbe della nullità del contratto per affermare la natura solutoria del versamento ed invece è noto che la nullità in parola rientra tra quelle di protezione, ex art. 127 co. 2 TUB, posta cioè a tutela del cliente.
A mente di tali coordinate e tornando al caso di specie, deve rilevarsi che le risultanze processuali conducono a ritenere senz'altro provata l'esistenza di un affidamento, sulla base delle varie lettere di apertura di credito sul conto corrente in esame depositate in atti, nonché dagli estratti conto e degli scalari prodotti dall'attrice, come anche accertato anche dal ctu.
Ciò posto, l'ausiliario ha osservato che con la verifica “verticale” tra il totale delle rimesse solutorie ed il totale delle competenze trimestralmente addebitate dalla banca, è risultato, per il biennio 1998-1999, che il totale delle rimesse solutorie copre totalmente le competenze addebitate dalla banca, compresi gli interessi passivi, con una eccedenza di ben € 86.761,37
(95.116,66 – 8.355,29), importo totalmente capiente rispetto a tutte le ulteriori competenze addebitate per l'intero periodo ante decennio dalla notifica dell'atto di citazione a prescindere se sia stato o meno praticato anatocismo. L'esito della verifica è stato confermato anche a seguito del ricalco demandato al ctu con ordinanza del 24.10.2024; potendosi condividere le risultanze della consulenza, non validamente superate dalla convenuta con le proprie argomentazioni, le quali non si sono confrontate con quanto specificatamente osservato dal consulente anche in sede di chiarimenti, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
9. Da ultimo, l'attore ha lamentato l'applicazione di tassi usurari da parte dell'Istituto di credito al rapporto per cui è causa, così chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.037,30.
La domanda, in tali termini proposta, è inammissibile.
Secondo quanto da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di pagina 12 di 14 indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n.13586).
Ad ogni modo, anche ove si volesse ritenere ricompresa la ripetizione dell'asserito indebito- come sembrerebbe fare nelle proprie difese finali l'attore, discorrendo di accertamento del saldo come comprensivo dell'indebito da usura indicato dal ctu- nell'ambito della rettifica del saldo, tale pretesa è comunque infondata.
Infatti, già nell'atto introduttivo e con il sostegno di propria perizia, l'attore ha allegato superamenti del cd. tasso soglia di usura in vari trimestri nel corso del rapporto;
non è stato dedotto alcun superamento al momento della conclusione del contratto, con conferma di ciò anche da parte del ctu, oltre che dello stesso perito di parte.
Posto che è ormai da tempo pacifica l'irrilevanza della cd. usurarietà sopravvenuta in quanto tale (cfr. il principio di diritto affermato da Cassazione, Sezioni Unite, n. 24675/2017 relativo ad una fattispecie di mutuo ma applicabile anche ai contratti di conto corrente), la stessa avrebbe potuto acquisire rilievo solo ove la parte attrice avesse allegato e dimostrato – per assolvere correttamente all'onere probatorio sulla stessa gravante- che il superamento della soglia stabilita dal decreto ministeriale fosse avvenuta per effetto di un mutamento ai sensi dell'art. 118 TUB. Stante l'evidenza della lacuna assertiva, prima ancora che probatoria, e con il conforto della consulenza, la domanda deve essere senz'altro respinta.
10. In definitiva, alla luce di quanto sinora osservato, la domanda dell'attore, limitatamente alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 12394, va accolta nei seguenti termini: appurata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per tutto il corso del rapporto
(storno di € 39.859,13) e l'illegittimità delle commissioni e spese dal I trimestre 1998 al II trimestre 2012 compreso (storno di € 12.384,78), tenuto conto che il saldo al 31.12.2020 era di -€ 861,05, oltre competenze per -€ 243,69 e un ulteriore debito per -€ 1.104,74 (voci tutte riscontrate dal ctu e non oggetto di rilievo), il saldo andrà rettificato in € 50.034,43 a favore del correntista.
Ogni ulteriore domanda (si veda domanda, non meglio specificata, di “condanna” della banca alla “disponibilità in favore dell'attore della somma di euro 51.732,08” alla lettera F nonché la domanda di condanna alla corresponsione degli interessi sulle somme illegittimamente percepite di cui alla lettera L), alla luce di quanto detto, si palesa inammissibile per quanto già indicato al punto motivazionale che precede.
11. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, infondata anche ove ricondotta alla domanda di rettifica, giustifica la pagina 13 di 14 compensazione proporzionale delle spese di lite, nella misura di 1/3, gravando nel resto a carico della convenuta soccombente. Dette spese si liquidano come in dispositivo, secondo il dm 55/2014, nei valori medi per tutte le fasi.
Le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico dell'attore nella misura di 1/3 e a carico della convenuta per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dall'Istituto di credito a far data dall'apertura del rapporto di conto corrente n. 12394 in poi, nonché l'illegittimità delle commissioni e spese applicate dalla dal I CP_1 trimestre 1998 al II trimestre 2012 e, per l'effetto, ridetermina, alla data del 31.12.2020, il saldo del conto corrente n. 12394 in € 50.034,43 in favore del correntista;
− dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda proposta dall'attore;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 524 (pari a 2/3 di € 786,00) per esborsi ed € 5.077,30 (pari a 2/3 di €
7.616) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
− pone le spese della CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore nella misura di 1/3 e a carico della convenuta per la restante parte.
Larino, 29 marzo 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1250 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
DE BENEDITTIS CARMINE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
CAMPOBASSO, VIA MAZZINI n. 40/B, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to PORRETTI GAETANO MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, Via Pretoria n. 188, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI. Come richiamate nel corpo della motivazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la premettendo di Parte_1 Controparte_1 intrattenere con la convenuta, ex banca filiale di Termoli, un rapporto di conto CP_2 corrente ordinario n. 12394, a far data dal 10.3.1998 e tutt'ora in essere;
che tale conto pagina 1 di 14 corrente n.12394 è stato aperto con contratto del 9.3.1998 e risulta affidato per l'importo di
Lire 40.000.000 mediante lettera di apertura di credito in c/c del 15.5.1998; che nel suddetto contratto di conto corrente non risulta pattuita alcuna condizione contrattuale (difatti mancano il tasso di interesse creditore, il tasso debitore, il tasso di apertura di credito, il tasso di scoperto di conto e non risulta pattuita la Commissione di massimo scoperto così come non risultano pattuite le spese di chiusura e le valute), risultando invece pattuito il criterio di capitalizzazione, ovvero annuale per i conti creditori e trimestrale per i conti debitori. Tanto premesso, l'attore ha dedotto: a) nullità della clausola anatocistica del contratto di apertura di credito che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e illegittimità di altre forme di capitalizzazione sostitutive a quella trimestrale;
b) illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute;
c) applicazione di interessi usurari, rilevati per numerosi trimestri del c/c n. 12394.
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.1419 c.c., la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 12394 appartenente all'attore ed acceso presso l'istituto bancario (già AR [...]
,in persona del legale rappresentante p.t., filiale di Termoli, che Controparte_4 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché in contrasto con l'art.1283 del codice civile;
B) dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto di quanto stabilito dalla Sentenza SS.UU n.24418/2010 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
C) dichiarare non dovute le Commissioni di IM scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite;
D) dichiarare che la valuta va applicata dal giorno in cui la ha CP_1 acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
E) rideterminare e rettificare il saldo relativo al contratto di conto corrente n. 12394 intestato all'attore in essere presso l'istituto bancario AR
(già , in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante p.t., filiale di Termoli, sino all'ultimo saldo ricevuto sull'estratto conto del 31.12.2020, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione composta sostitutiva di quella trimestrale illegittima e comunque rientrante nello scaglione che va da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00 e, per l'effetto, F) condannare la in conseguenza della rettifica del saldo del conto corrente indicato al punto E) AR intestato all'attore ed in essere presso l'istituto bancario sino alla data del 31.12.2020, al recupero in termini di interessi commissioni e spese, previa rettifica sul conto corrente, della disponibilità in favore dell'attore della somma di Euro + 51.732,08, con riconoscimento del tasso di interesse ex art.117 T.U.B. 7° comma, lettera
a) o della somma maggiore o minore che risulterà da disposta C.T.U. contabile, e comunque rientrante nello scaglione che va da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00; G) accertare l'usura dei trimestri del conto pagina 2 di 14 corrente di cui è causa e, per gli effetti, H) condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 14.037,30 o della somma maggiore o minore individuata a seguito di espletanda
C.T.U. contabile, ai sensi dell'art.1815 c.c. , per gli interessi usurari accertati;
I) condannare l'istituto bancario alla corresponsione degli interessi legali sulle somme illegittimamente percepite almeno dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
J) condannare l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre IVA e C.a.p., come per legge”.
2. Si è costituita la la quale ha eccepito, in limine, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità dell'azione; nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto del correntista fatto valere, ferma, ad ogni modo, la legittimità delle pattuizioni negoziali, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Disposta ed espletata la mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. L'attore ha esperito un'azione di accertamento negativo e conseguente rettifica del saldo del conto corrente nonché una domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati in taluni trimestri nel corso del rapporto, chiedendo, per l'effetto, la condanna della alla restituzione del relativo indebito, oltre interessi. CP_1
In disparte, per il momento, la trattazione della domanda di ripetizione di indebito (su cui si tornerà in seguito, al punto 9), la domanda di accertamento negativo e conseguente rideterminazione del saldo è certamente ammissibile anche quando, com'è nel caso di specie, il conto sia ancora aperto, giacché il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali
(che prevedano, a titolo di esempio, diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione, spese) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere (cfr. recentemente in tal senso Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646). In questo caso, l'allegazione e la prova di rimesse solutorie non è dirimente ai fini della causa petendi dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto: infatti, l'azione di accertamento negativo e rettifica condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito pagina 3 di 14 in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l'onere di allegare e provare non soltanto l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.
Per contro, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto (Cass. sez. un.
2.12.2010 n. 24418; Cass. 15.1.2013 n. 798). Infatti, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli. Secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria, eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino il passaggio del c/c “in nero”, senza che all'effetto sia necessario al cliente individuare e provare pagamenti di sorta per legittimarsi ad agire (cfr. Trib. Torino, Sentenza n. 4789 del 02/07/2015).
5. Premesso l'inquadramento giuridico a cui ascriversi parte dell'azione spiegata dall'attore e partendo dalla prima eccezione sollevata in riferimento all'anatocismo trimestrale bancario, giova osservare che, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, modificando un orientamento consolidato che inquadrava le norme bancarie uniformi, predisposte dall'ABI e richiamate dalle clausole inserite nei contratti, nell'ambito degli usi normativi, ha chiarito che tali norme sono usi negoziali e, in quanto tali, insuscettibili di derogare a una norma imperativa quale quella di cui al 1283 c.c. (Cass. n. 12507/1999; Cass., n. 2374/1999; Cass., n. 3096/1999;
Cass., Sez. Un., n. 21095/2004). Ciò ha comportato come conseguenza l'inesorabile nullità della predetta clausola perché stipulata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283
c.c. e l'applicabilità della disciplina della nullità parziale determinata dall'art. 1418 c.c. in combinato disposto con l'art. 1419 c.c. Deve invece escludersi la possibilità della inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità poiché, nell'insussistenza delle condizioni di legge che consentano di applicare l'anatocismo ovvero di una valida pattuizione tra le parti in tal senso, nessuna capitalizzazione può essere applicata
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
Questa impostazione trova piena applicazione in riferimento ai contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000 (ovverosia in data antecedente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.02.2000), ove l'anatocismo potrà ritenersi valido a far data dal 1 luglio 2000
(termine previsto dalla delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) laddove sia stato effettuato l'adeguamento delle disposizioni al principio di reciprocità tra interessi debitori pagina 4 di 14 e creditori. In particolare, l'art. 7 della citata delibera CICR dispone che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il
30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nel caso in esame, il rapporto in essere tra le parti, concluso ben prima della delibera
CICR, prevede l'applicazione di interessi anatocistici, come riscontrato dal ctu, con la conseguenza che fino alla data del 30 giugno 2000, per quanto ora detto, nessuna capitalizzazione può essere riconosciuta e il saldo va ricostruito mediante la eliminazione della capitalizzazione.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo (a far data dal primo luglio 2000), sostiene la banca convenuta di aver correttamente adeguato le condizioni contrattuali applicate al rapporto secondo le disposizioni recate dalla delibera CIRC, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 22.6.2000 (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta di parte convenuta), nonché avviso al correntista in calce al conto scalare inviato in occasione della chiusura trimestrale del 30.06.2000.
Reputa il Tribunale che non sia sufficiente, ai fini della dimostrazione della pari periodicità della contabilizzazione degli interessi a debito e a credito la prova da parte della Banca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera, né il mero avviso in calce allo scalare, essendo invece necessaria la dimostrazione della specifica approvazione della suddetta clausola da parte del singolo cliente. Tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione presso la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 9140 del 19/05/2020 della Corte di
Cassazione, con la quale si è affrontata ex professo l'annosa problematica relativa alle modalità con cui le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti anteriori al 2000. Ripercorsi i termini del dibattito e in particolare l'orientamento giurisprudenziale che già prima concludeva nel senso della indispensabilità dell'accettazione del cliente per iscritto della clausola di pari periodicità della capitalizzazione (Cass. civ. Sez. I Ord., pagina 5 di 14 21/10/2019, n. 26769; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779), la Suprema Corte, pur giungendo alla medesima conclusione, ha tuttavia chiarito come l'art. 7, comma 2 delibera CICR, il cui presupposto di applicazione è che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, non possa applicarsi, dal momento che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000, l'operazione di raffronto imposta dalla Delibera si dimostra inattuabile: “poiché, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset. L'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione … la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente. […]. L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della
Delib. CICR.”. In conclusione, quindi, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.”.
A tali coordinate, del tutto condivisibili e più volte ribadite (da ultimo si veda Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n. 28215 e Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7377), questo
Giudice intende adeguarsi, con la conseguenza che, nel caso di specie, non avendo la CP_1 pagina 6 di 14 dato prova della pattuizione o dell'approvazione espressa da parte della correntista della clausola di capitalizzazione reciproca sino alla conclusione della nuova regolamentazione negoziale del 14.04.2006, deve essere dichiarata illegittima la capitalizzazione degli interessi e commissioni effettuata dalla convenuta sino ad allora, con azzeramento di qualsivoglia capitalizzazione. Non può ritenersi, come vorrebbe la convenuta, il carattere “confessorio” di quanto riportato a pag. 35 nella perizia di parte attrice, non solo poiché ad essa non può attribuirsi un siffatto effetto, ma soprattutto perché non è possibile individuare il documento o i documenti (nulla si dice invece nell'originario contratto) in cui sarebbe stata sottoscritta dal correntista la clausola di reciprocità nella capitalizzazione periodica degli interessi, non rinvenuta neppure dal ctu.
Per il periodo successivo, il ctu ha provveduto, conformemente al quesito del Giudice, ad eliminare la capitalizzazione a partire dall'1.1.2014 e sino all'entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Sul punto, infatti, deve rammentarsi che a decorrere dall'1.1.2014 il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto
Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Di fatto, quindi, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione pagina 7 di 14 della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, alcuni Tribunali (si vedano le pronunce del Tribunale di Roma e Milano) hanno ritenuto condivisibilmente che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, essa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (e dunque anche nel caso di specie), avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti, ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, è stato nuovamente modificato l'art. 120 TUB nei seguenti termini:: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli pagina 8 di 14 di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
In buona sostanza, si torna a prevedere la possibilità di derogare al divieto di anatocismo, purché vi sia l'autorizzazione preventiva del cliente, che diviene revocabile liberamente, e sempre con la clausola di pari periodicità. La norma non esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata anche al momento della costituzione del rapporto.
Secondo la tesi prevalente, nei contratti stipulati prima del 2014 - come quello in esame - le clausole anatocistiche conformi alla normativa all'epoca vigente sono divenute invalide a partire dal 1.1.14. Il DM n. 343/16 conferma tale impostazione, poiché prevede la possibilità di adeguamento di tutti i contratti in corso (e quindi anche di quelli stipulati prima del 2014), considerando questo adeguamento come una modifica peggiorativa.
In conclusione, per tutti i contratti stipulati prima del 2016 (sia prima che dopo il 2014) la capitalizzazione può essere reintrodotta solo con uno specifico adeguamento del contratto rispondente al testo del novellato art. 120 TUB.
Ed allora, nel caso in esame, posto quanto già detto in ordine al periodo dall'1.1.2014 sino alla delibera circ 2016 e, quanto a quest'ultima, non essendo stata dimostrato, da parte della l'adeguamento della clausola anatocistica prevista nell'originario contratto di apertura di CP_1 conto corrente e come appurato altresì dal ctu, a decorrere dall'1.1.2014 in poi risulta illegittima l'applicazione di interessi anatocistici.
Ne consegue che deve essere fatto proprio da questo Giudice il conteggio effettuato dal ctu nella seconda relazione richiesta a chiarimento e depositata in data 12 marzo 2024, con uno storno pari ad € 39.859,13.
6. Va invece rigettata la doglianza attorea relativa alla pretesa illegittimità delle valute applicate dalla banca.
La contestazione sul punto da parte dell'attrice si è palesata infondata e generica, in quanto dedotta sulla scorta di mere pronunce giurisprudenziali e prescindendo del tutto sia dalle pagina 9 di 14 disposizioni negoziali, di cui assume apoditticamente la nullità, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del primo luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
141, che non impone la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
7. Passando poi alla verifica della CMS, il ctu, in risposta ai quesiti formulati da questo
Giudice (“1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o mancanza di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”: ordinanza del 12.12.2022), ha correttamente tenuto conto del contratto prodotto da parte convenuta del 24/09/2012, sottoscritto dal cliente e contenente analitiche pattuizioni in ordine a tutte le competenze e spese applicate, in conformità con quanto pattuito dalla delibera CICR del 20 giugno 2012 n.
644. Diversamente, sino a quel momento, mancando ogni relativa pattuizione, correttamente il ctu ha conteggiato gli importi versati a titolo di Commissione di IM Scoperto,
Commissione di Disponibilità Fondi, Commissioni di Scoperto, Commissioni di nel Pt_2 periodo dal I trim 98 al II trim 2012 compreso, ammontanti ad € 12.384,78.
8. Deve ora essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo, deve subito rilevarsi l'ammissibilità – e così la non correttezza degli assunti attorei sul punto- della proposizione dell'eccezione di prescrizione in seno all'azione di (nullità delle clausole contrattuali e) accertamento negativo/rettifica del saldo. Infatti, che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo - e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. - non toglie che la banca abbia titolo e interesse ad eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate.
Infatti, in un rapporto di durata, qual è il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere, secondo la ormai pacifica ricostruzione operata da Cass. sez. un.
2.12.2010 n. 24418, pagamenti (rimesse) prescritti, che pagina 10 di 14 non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcalo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti (Tribunale Torino sez. I, 14/06/2019).
Osserva il giudicante che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito
è decennale e decorre dalle date delle singole rimesse solo se esse debbano essere qualificate come atti di “pagamento” imputabili ad estinzione del credito che si assume inesistente e non siano, invece, espressione di una finalità diversa, quale, ad esempio, l'estinzione di altri crediti o il ripristino della provvista disponibile sotto forma di apertura di credito. Tale rilievo deve essere ribadito non soltanto alla luce della declaratoria di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 2 del D.L. 29-12-2010 n. 225, convertito nella Legge 26-2-2011 n. 10, in base alla quale l'art. 2935 c. c. doveva essere interpretato nel senso che la prescrizione di un diritto nascente da un'annotazione in c/c iniziasse a decorrere dalla data dell'annotazione medesima, ma anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi (cfr., da ultimo, anche in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 30-11-2017, n. 28819). L'onere di allegazione gravante sulla banca è soddisfatto anche dal generico riferimento a tutte le rimesse eseguite su un conto con saldo passivo, senza che siano state individuate specificamente le singole rimesse solutorie, mentre grava sul correntista l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di affidamento fonte del carattere ripristinatorio delle rimesse operate dal cliente su un conto con saldo passivo non eccedente il limite dell'affidamento concessogli (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30-10-
2018, n. 27705; Cass. SS.UU. n. 15895 del 13/06/2019). Infatti, se il conto risulta affidato, è onere del cliente provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i versamenti effettuati dal correntista come mero ripristino della disponibilità accordata, e che possa dunque spostare il “dies a quo” del termine di prescrizione alla data di chiusura del conto. È noto, peraltro, che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie – affrontato dalla già citata Cass. SS.UU. n. 15895 del
13/06/2019- si è spostato dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice deve valutare la fondatezza delle contrapposte tesi in base al riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene l'onere della prova incomba sul correntista, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Così Cass. n. 31927 del 2019). Tanto è ancor più vero in casi come quello in esame in pagina 11 di 14 cui, se è vero che la mancata produzione del contratto scritto ne comporta la nullità per difetto di forma, detta nullità pregiudicherebbe sempre il cliente, perché l'istituto di credito si avvarrebbe della nullità del contratto per affermare la natura solutoria del versamento ed invece è noto che la nullità in parola rientra tra quelle di protezione, ex art. 127 co. 2 TUB, posta cioè a tutela del cliente.
A mente di tali coordinate e tornando al caso di specie, deve rilevarsi che le risultanze processuali conducono a ritenere senz'altro provata l'esistenza di un affidamento, sulla base delle varie lettere di apertura di credito sul conto corrente in esame depositate in atti, nonché dagli estratti conto e degli scalari prodotti dall'attrice, come anche accertato anche dal ctu.
Ciò posto, l'ausiliario ha osservato che con la verifica “verticale” tra il totale delle rimesse solutorie ed il totale delle competenze trimestralmente addebitate dalla banca, è risultato, per il biennio 1998-1999, che il totale delle rimesse solutorie copre totalmente le competenze addebitate dalla banca, compresi gli interessi passivi, con una eccedenza di ben € 86.761,37
(95.116,66 – 8.355,29), importo totalmente capiente rispetto a tutte le ulteriori competenze addebitate per l'intero periodo ante decennio dalla notifica dell'atto di citazione a prescindere se sia stato o meno praticato anatocismo. L'esito della verifica è stato confermato anche a seguito del ricalco demandato al ctu con ordinanza del 24.10.2024; potendosi condividere le risultanze della consulenza, non validamente superate dalla convenuta con le proprie argomentazioni, le quali non si sono confrontate con quanto specificatamente osservato dal consulente anche in sede di chiarimenti, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
9. Da ultimo, l'attore ha lamentato l'applicazione di tassi usurari da parte dell'Istituto di credito al rapporto per cui è causa, così chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.037,30.
La domanda, in tali termini proposta, è inammissibile.
Secondo quanto da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di pagina 12 di 14 indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n.13586).
Ad ogni modo, anche ove si volesse ritenere ricompresa la ripetizione dell'asserito indebito- come sembrerebbe fare nelle proprie difese finali l'attore, discorrendo di accertamento del saldo come comprensivo dell'indebito da usura indicato dal ctu- nell'ambito della rettifica del saldo, tale pretesa è comunque infondata.
Infatti, già nell'atto introduttivo e con il sostegno di propria perizia, l'attore ha allegato superamenti del cd. tasso soglia di usura in vari trimestri nel corso del rapporto;
non è stato dedotto alcun superamento al momento della conclusione del contratto, con conferma di ciò anche da parte del ctu, oltre che dello stesso perito di parte.
Posto che è ormai da tempo pacifica l'irrilevanza della cd. usurarietà sopravvenuta in quanto tale (cfr. il principio di diritto affermato da Cassazione, Sezioni Unite, n. 24675/2017 relativo ad una fattispecie di mutuo ma applicabile anche ai contratti di conto corrente), la stessa avrebbe potuto acquisire rilievo solo ove la parte attrice avesse allegato e dimostrato – per assolvere correttamente all'onere probatorio sulla stessa gravante- che il superamento della soglia stabilita dal decreto ministeriale fosse avvenuta per effetto di un mutamento ai sensi dell'art. 118 TUB. Stante l'evidenza della lacuna assertiva, prima ancora che probatoria, e con il conforto della consulenza, la domanda deve essere senz'altro respinta.
10. In definitiva, alla luce di quanto sinora osservato, la domanda dell'attore, limitatamente alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 12394, va accolta nei seguenti termini: appurata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per tutto il corso del rapporto
(storno di € 39.859,13) e l'illegittimità delle commissioni e spese dal I trimestre 1998 al II trimestre 2012 compreso (storno di € 12.384,78), tenuto conto che il saldo al 31.12.2020 era di -€ 861,05, oltre competenze per -€ 243,69 e un ulteriore debito per -€ 1.104,74 (voci tutte riscontrate dal ctu e non oggetto di rilievo), il saldo andrà rettificato in € 50.034,43 a favore del correntista.
Ogni ulteriore domanda (si veda domanda, non meglio specificata, di “condanna” della banca alla “disponibilità in favore dell'attore della somma di euro 51.732,08” alla lettera F nonché la domanda di condanna alla corresponsione degli interessi sulle somme illegittimamente percepite di cui alla lettera L), alla luce di quanto detto, si palesa inammissibile per quanto già indicato al punto motivazionale che precede.
11. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, infondata anche ove ricondotta alla domanda di rettifica, giustifica la pagina 13 di 14 compensazione proporzionale delle spese di lite, nella misura di 1/3, gravando nel resto a carico della convenuta soccombente. Dette spese si liquidano come in dispositivo, secondo il dm 55/2014, nei valori medi per tutte le fasi.
Le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico dell'attore nella misura di 1/3 e a carico della convenuta per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dall'Istituto di credito a far data dall'apertura del rapporto di conto corrente n. 12394 in poi, nonché l'illegittimità delle commissioni e spese applicate dalla dal I CP_1 trimestre 1998 al II trimestre 2012 e, per l'effetto, ridetermina, alla data del 31.12.2020, il saldo del conto corrente n. 12394 in € 50.034,43 in favore del correntista;
− dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda proposta dall'attore;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 524 (pari a 2/3 di € 786,00) per esborsi ed € 5.077,30 (pari a 2/3 di €
7.616) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
− pone le spese della CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore nella misura di 1/3 e a carico della convenuta per la restante parte.
Larino, 29 marzo 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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