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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2656/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TEODORI ROBERTA Avv. Sciuto in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VIZZONE DOMENICO Avv. Vecchiarelli in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2656 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Parte_1 C.F._1
Francesco Buonamici 71 presso lo studio De Luca Srl - Avv. Roberta Teodori (C.F.
– PEC: che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P.I. e C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Corso Como 17, in seguito al trasferimento – con effetto dal 1° ottobre 2019 – del portafoglio assicurativo danni da TR
dell'omonima Compagnia spagnola a ( ”), Società
[...] Controparte_1 CP_1 di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo , in persona del procuratore CP_2 speciale Dott.ssa , giusta procura a rogito notaio dott.ssa di Milano Controparte_3 Persona_1 del 12/09/2019 n. rep. 43161, atto registrato presso Agenzia delle Entrate di Milano in data
26/09/2019 con n. 26615), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone (C.F. C.F._3
– PEC ), ed elettivamente domiciliata presso il
[...] Email_2 suo studio in Roma alla Via Cratilo di Atene n. 31, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29/05/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 361/2020, pubblicata in data 17/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8014/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di TR
, a seguito di fusione per incorporazione di a far data dal 01.01.2014.
[...] CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 ora (da ora Controparte_1 TR
Cont solo ), per ivi sentirla condannare al pagamento di euro 24.720,00, a seguito del furto del veicolo
Chevrolet HHr tg. FG 092HP di sua proprietà. Si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata TR in fatto e in diritto. Eccepiva che alcuna pretesa poteva essere avanzata da parte attrice atteso il mancato invio della documentazione necessaria per l'avvio della pratica di risarcimento;
che la necessità dell'invio de quo emerge “ictu oculi” non solo dalla mera lettura delle condizioni di polizza ma anche dalla richiesta inoltrata da parte della stessa compagnia assicuratrice. Rilevava, inoltre, che il contratto di assicurazione doveva essere annullato in applicazione del disposto di cui all'art.
1892 c.c. non risultando conferenti i dati forniti dal in sede di sottoscrizione di polizza Pt_1 rispetto a quelli effettivi e relativi all'autovettura assicurata. La causa, istruita con prove documentali ed interrogatorio libero del , veniva trattenuta in decisione in data 13/09/2019”. Pt_1
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda;
-
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali TR
oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “ Controparte_4 condannare la stessa al pagamento di € 24.720,00 quale indennizzo spettante al Sig. Parte_1
a seguito del furto del veicolo subito in data 27.05.2017 o alla somma che il Giudice riterrà
[...] più opportuno oltre agli interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in data 02/10/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale, alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, dichiarare, con ordinanza, l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, con condanna alle spese e competenze di lite anche di questo grado di giudizio;
- in via preliminare, rigettare l'appello perché inammissibile, in quanto
i motivi di impugnazione, come formulati, non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione di cui all'art 342 c.p.c., con condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio;
in via principale, rigettare l'appello per essersi formato il giudicato in ordine alla mancanza di prova dell'evento furto e di un danno indennizzabile e nel merito perché infondato con conferma della sentenza di primo grado e con condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, Controparte_1
è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in un due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotto il “1) Mancato accoglimento della domanda attorea per violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art.
7.3.6. condizioni generali polizza in oggetto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La domanda non è fondata. Dall'esame di tutta la documentazione prodotta in atti emerge che l'unica documentazione prodotta dall'attore è la denuncia di furto dell'autovettura Chevrolet modello HR targato FG 092 HP, immatricolata nel giugno 2009 ed acquistata dal medesimo nel 2016. In realtà avrebbe dovuto, Parte_1
Con altresì, produrre alla ulteriore documentazione;
ciò ai sensi dell'articolo 7.3.6 sei delle condizioni generali di assicurazione”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva considerato la documentazione prodotta con le memorie ex articolo 183, n. 6 cpc.
Il motivo non coglie nel segno.
Evidentemente la pronunzia del Tribunale riguarda la legittimità del diniego operata dalla compagnia al momento della denunzia del sinistro Di contro lo stesso non ha fornito alcuna prova ulteriore rispetto alla documentazione in atti (come già detto carente rispetto a quanto previsto quale condizione di operatività della polizza) - sentenza impugnata>. L'assicurato, in base all'articolo 7.3.7. delle condizioni generali di assicurazione era tenuto, per ottenere il risarcimento dei danni, alla produzione di alcuni documenti che, pacificamente, non sono stati prodotti e ciò ha giustificato il mancato pagamento dell'indennizzo.
Quindi era onere dell'assicurato di depositare la documentazione richiesta dall'art.
7.3.7. delle condizioni generali di assicurazione.
Nessun addebito sul punto può essere mosso alla compagnia perché i documenti necessari per la richiesta di rimborso erano chiaramente indicati nella suddetta polizza (denuncia di sinistro;
in caso di furto parziale e qualora richiesto fattura attestante la riparazione del veicolo;
in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza fattura di acquisto del veicolo;
originale o copia autentica della denuncia inoltrata alle autorità competenti;
il certificato di proprietà ed estratto giuridico in originale rilasciati dal PRA con annotata la perdita di possesso;
libretto di circolazione se disponibile;
tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato comprese quelle di eventuali antifurto;
una procura notarile a vendere intestata a per agevolare in caso di ritrovamento del CP_1 veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta- a.
7.3.7. condizioni generali).
Inoltre la compagnia non rimaneva inerte, come dedotto dall'appellante, ma apriva una pratica
(n. AU20173025948) e chiedeva al danneggiato il deposito dell'ulteriore documentazione necessaria alla liquidazione del sinistro (cfr. mail del 30/05/2017 – “Per procedere con la liquidazione, le chiediamo di inviare ad in Via Angelo Rizzoli, 4 - Ed. A - 20132, Controparte_5
Milano, i seguenti documenti:
- l'originale della denuncia di furto del veicolo fatta alle Autorita'*.
- l'originale dell'estratto giuridico (ex estratto cronologico generale), da richiedere al P.R.A., con l'indicazione della cancellazione di eventuali ipoteche e la nota della perdita di possesso per furto.
- l'originale del Libretto di Circolazione (sempre se rimasto in suo possesso).
- l'originale della Procura notarile a vendere a favore di
[...]
, con sede in Via Angelo Rizzoli, 4 - Ed. A - 20132, Controparte_6
Milano.
- tutte le chiavi del veicolo, compresi gli eventuali antifurti.
- copia del Certificato di proprietà digitale, da richiedere al P.R.A., con la nota della perdita di possesso per furto.
- copia del modulo "Delega per il trattamento del certificato di proprietà digitale", allegato alla presente.
- copia della fattura di acquisto del veicolo. - nel caso in cui il veicolo sia stato oggetto di sinistro negli ultimi 6 mesi, una copia della fattura di riparazione del veicolo.
- nel caso in cui il veicolo fosse in leasing, copia dell'autorizzazione alla liquidazione in Suo favore rilasciata dalla Società proprietaria del veicolo.
- nel caso in cui il veicolo fosse dotato di antifurto satellitare, la documentazione rilasciata dalla centrale di telesorveglianza.
- copia di un documento di identità del proprietario del veicolo, in corso di validità.
- l'IBAN del proprietario del veicolo, così da velocizzare il rimborso)”.
Tale documentazione, nonostante il chiaro tenore della missiva, non veniva prodotta.
Inoltre il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda : “Secondo il principio dell'onere della prova, quindi, l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve dunque provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato”; inoltre, come correttamente sottolineato dalla convenuta la semplice denuncia di furto, non costituisce prova di per sé stessa idonea e sufficiente (in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata all'ottenimento dell'indennizzo) della materiale verificazione del fatto, atteso che il verbale di denuncia fa piena prova sino a querela di falso solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, non già della veridicità intrinseca ed oggettiva delle dichiarazioni del soggetto”.
Non vi è stata prova, dunque, né della preesistenza dell'autovettura e nemmeno dell'avvenuto furto.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotto il “2. Mancato accoglimento della domanda attorea per violazione dell'art. 1892 cc”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “dall'esame della documentazione è emerso che il veicolo oggetto di causa è stato immatricolato in Italia al PRA di Latina in data 21.12.2016 su istanza del 16.12.2016 dell'acquirente sig. che ha dichiarato di averlo acquistato Parte_1 per € 8.990.00.
Di contro, nella la polizza assicurativa lo stesso richiedeva e otteneva una garanzia per la somma di € 24.720,00, eccedente di molto il valore reale del mezzo assicurato ed acquistato usato per € 8.990,00. Né l'attore ha provato (contra il disposto di cui all'art. 2697 c.c.) che il valore dell'autovettura era effettivamente pari alla somma di 24.720,00 e che, pertanto, non poteva considerarsi o ipotizzarsi alcuna omissione o reticenza.
Inesatta è anche l'indicazione dell'anno di prima immatricolazione, indicato in contratto nel giugno 2009, mentre in realtà lo stesso è stato immatricolato per la prima volta in Germania in data
31.07.2008.
Tali inesatte informazioni devono essere considerate quale colpa grave e peraltro decisive per la determinazione dell'assicuratore a contrarre, in quanto influiscono sul rischio assicurato”.
Deduce l'appellante che “il valore del veicolo (su cui non viene consentita alcuna valutazione
o interferenza da parte del contraente assicurato, è stato stabilito e quantificato esclusivamente dalla stessa compagnia assicurativa al momento dell'emissione della polizza assicurativa, sulla scorta dei dati veritieri del veicolo che sono stati indicati dalla parte attrice e che emergono dallo stesso contratto di polizza)”.
Deve innanzitutto rilevarsi che i dati del veicolo, come rilevato nella sentenza impugnata, sono inesatti.
Inoltre, la compagnia ha contestato di aver determinato unilateralmente il valore del veicolo e l'appellante non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha ritenuto applicabile l'articolo 1892 cc ed ha respinto la domanda di indennizzo.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 361/2020 emessa dal Tribunale Controparte_1 ordinario di Velletri, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 2656/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TEODORI ROBERTA Avv. Sciuto in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VIZZONE DOMENICO Avv. Vecchiarelli in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2656 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Parte_1 C.F._1
Francesco Buonamici 71 presso lo studio De Luca Srl - Avv. Roberta Teodori (C.F.
– PEC: che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P.I. e C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Corso Como 17, in seguito al trasferimento – con effetto dal 1° ottobre 2019 – del portafoglio assicurativo danni da TR
dell'omonima Compagnia spagnola a ( ”), Società
[...] Controparte_1 CP_1 di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo , in persona del procuratore CP_2 speciale Dott.ssa , giusta procura a rogito notaio dott.ssa di Milano Controparte_3 Persona_1 del 12/09/2019 n. rep. 43161, atto registrato presso Agenzia delle Entrate di Milano in data
26/09/2019 con n. 26615), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone (C.F. C.F._3
– PEC ), ed elettivamente domiciliata presso il
[...] Email_2 suo studio in Roma alla Via Cratilo di Atene n. 31, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29/05/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 361/2020, pubblicata in data 17/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8014/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di TR
, a seguito di fusione per incorporazione di a far data dal 01.01.2014.
[...] CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 ora (da ora Controparte_1 TR
Cont solo ), per ivi sentirla condannare al pagamento di euro 24.720,00, a seguito del furto del veicolo
Chevrolet HHr tg. FG 092HP di sua proprietà. Si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata TR in fatto e in diritto. Eccepiva che alcuna pretesa poteva essere avanzata da parte attrice atteso il mancato invio della documentazione necessaria per l'avvio della pratica di risarcimento;
che la necessità dell'invio de quo emerge “ictu oculi” non solo dalla mera lettura delle condizioni di polizza ma anche dalla richiesta inoltrata da parte della stessa compagnia assicuratrice. Rilevava, inoltre, che il contratto di assicurazione doveva essere annullato in applicazione del disposto di cui all'art.
1892 c.c. non risultando conferenti i dati forniti dal in sede di sottoscrizione di polizza Pt_1 rispetto a quelli effettivi e relativi all'autovettura assicurata. La causa, istruita con prove documentali ed interrogatorio libero del , veniva trattenuta in decisione in data 13/09/2019”. Pt_1
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda;
-
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali TR
oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “ Controparte_4 condannare la stessa al pagamento di € 24.720,00 quale indennizzo spettante al Sig. Parte_1
a seguito del furto del veicolo subito in data 27.05.2017 o alla somma che il Giudice riterrà
[...] più opportuno oltre agli interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in data 02/10/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale, alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, dichiarare, con ordinanza, l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, con condanna alle spese e competenze di lite anche di questo grado di giudizio;
- in via preliminare, rigettare l'appello perché inammissibile, in quanto
i motivi di impugnazione, come formulati, non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione di cui all'art 342 c.p.c., con condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio;
in via principale, rigettare l'appello per essersi formato il giudicato in ordine alla mancanza di prova dell'evento furto e di un danno indennizzabile e nel merito perché infondato con conferma della sentenza di primo grado e con condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, Controparte_1
è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in un due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotto il “1) Mancato accoglimento della domanda attorea per violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art.
7.3.6. condizioni generali polizza in oggetto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La domanda non è fondata. Dall'esame di tutta la documentazione prodotta in atti emerge che l'unica documentazione prodotta dall'attore è la denuncia di furto dell'autovettura Chevrolet modello HR targato FG 092 HP, immatricolata nel giugno 2009 ed acquistata dal medesimo nel 2016. In realtà avrebbe dovuto, Parte_1
Con altresì, produrre alla ulteriore documentazione;
ciò ai sensi dell'articolo 7.3.6 sei delle condizioni generali di assicurazione”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva considerato la documentazione prodotta con le memorie ex articolo 183, n. 6 cpc.
Il motivo non coglie nel segno.
Evidentemente la pronunzia del Tribunale riguarda la legittimità del diniego operata dalla compagnia al momento della denunzia del sinistro Di contro lo stesso non ha fornito alcuna prova ulteriore rispetto alla documentazione in atti (come già detto carente rispetto a quanto previsto quale condizione di operatività della polizza) - sentenza impugnata>. L'assicurato, in base all'articolo 7.3.7. delle condizioni generali di assicurazione era tenuto, per ottenere il risarcimento dei danni, alla produzione di alcuni documenti che, pacificamente, non sono stati prodotti e ciò ha giustificato il mancato pagamento dell'indennizzo.
Quindi era onere dell'assicurato di depositare la documentazione richiesta dall'art.
7.3.7. delle condizioni generali di assicurazione.
Nessun addebito sul punto può essere mosso alla compagnia perché i documenti necessari per la richiesta di rimborso erano chiaramente indicati nella suddetta polizza (denuncia di sinistro;
in caso di furto parziale e qualora richiesto fattura attestante la riparazione del veicolo;
in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza fattura di acquisto del veicolo;
originale o copia autentica della denuncia inoltrata alle autorità competenti;
il certificato di proprietà ed estratto giuridico in originale rilasciati dal PRA con annotata la perdita di possesso;
libretto di circolazione se disponibile;
tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato comprese quelle di eventuali antifurto;
una procura notarile a vendere intestata a per agevolare in caso di ritrovamento del CP_1 veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta- a.
7.3.7. condizioni generali).
Inoltre la compagnia non rimaneva inerte, come dedotto dall'appellante, ma apriva una pratica
(n. AU20173025948) e chiedeva al danneggiato il deposito dell'ulteriore documentazione necessaria alla liquidazione del sinistro (cfr. mail del 30/05/2017 – “Per procedere con la liquidazione, le chiediamo di inviare ad in Via Angelo Rizzoli, 4 - Ed. A - 20132, Controparte_5
Milano, i seguenti documenti:
- l'originale della denuncia di furto del veicolo fatta alle Autorita'*.
- l'originale dell'estratto giuridico (ex estratto cronologico generale), da richiedere al P.R.A., con l'indicazione della cancellazione di eventuali ipoteche e la nota della perdita di possesso per furto.
- l'originale del Libretto di Circolazione (sempre se rimasto in suo possesso).
- l'originale della Procura notarile a vendere a favore di
[...]
, con sede in Via Angelo Rizzoli, 4 - Ed. A - 20132, Controparte_6
Milano.
- tutte le chiavi del veicolo, compresi gli eventuali antifurti.
- copia del Certificato di proprietà digitale, da richiedere al P.R.A., con la nota della perdita di possesso per furto.
- copia del modulo "Delega per il trattamento del certificato di proprietà digitale", allegato alla presente.
- copia della fattura di acquisto del veicolo. - nel caso in cui il veicolo sia stato oggetto di sinistro negli ultimi 6 mesi, una copia della fattura di riparazione del veicolo.
- nel caso in cui il veicolo fosse in leasing, copia dell'autorizzazione alla liquidazione in Suo favore rilasciata dalla Società proprietaria del veicolo.
- nel caso in cui il veicolo fosse dotato di antifurto satellitare, la documentazione rilasciata dalla centrale di telesorveglianza.
- copia di un documento di identità del proprietario del veicolo, in corso di validità.
- l'IBAN del proprietario del veicolo, così da velocizzare il rimborso)”.
Tale documentazione, nonostante il chiaro tenore della missiva, non veniva prodotta.
Inoltre il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda : “Secondo il principio dell'onere della prova, quindi, l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve dunque provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato”; inoltre, come correttamente sottolineato dalla convenuta la semplice denuncia di furto, non costituisce prova di per sé stessa idonea e sufficiente (in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata all'ottenimento dell'indennizzo) della materiale verificazione del fatto, atteso che il verbale di denuncia fa piena prova sino a querela di falso solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, non già della veridicità intrinseca ed oggettiva delle dichiarazioni del soggetto”.
Non vi è stata prova, dunque, né della preesistenza dell'autovettura e nemmeno dell'avvenuto furto.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotto il “2. Mancato accoglimento della domanda attorea per violazione dell'art. 1892 cc”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “dall'esame della documentazione è emerso che il veicolo oggetto di causa è stato immatricolato in Italia al PRA di Latina in data 21.12.2016 su istanza del 16.12.2016 dell'acquirente sig. che ha dichiarato di averlo acquistato Parte_1 per € 8.990.00.
Di contro, nella la polizza assicurativa lo stesso richiedeva e otteneva una garanzia per la somma di € 24.720,00, eccedente di molto il valore reale del mezzo assicurato ed acquistato usato per € 8.990,00. Né l'attore ha provato (contra il disposto di cui all'art. 2697 c.c.) che il valore dell'autovettura era effettivamente pari alla somma di 24.720,00 e che, pertanto, non poteva considerarsi o ipotizzarsi alcuna omissione o reticenza.
Inesatta è anche l'indicazione dell'anno di prima immatricolazione, indicato in contratto nel giugno 2009, mentre in realtà lo stesso è stato immatricolato per la prima volta in Germania in data
31.07.2008.
Tali inesatte informazioni devono essere considerate quale colpa grave e peraltro decisive per la determinazione dell'assicuratore a contrarre, in quanto influiscono sul rischio assicurato”.
Deduce l'appellante che “il valore del veicolo (su cui non viene consentita alcuna valutazione
o interferenza da parte del contraente assicurato, è stato stabilito e quantificato esclusivamente dalla stessa compagnia assicurativa al momento dell'emissione della polizza assicurativa, sulla scorta dei dati veritieri del veicolo che sono stati indicati dalla parte attrice e che emergono dallo stesso contratto di polizza)”.
Deve innanzitutto rilevarsi che i dati del veicolo, come rilevato nella sentenza impugnata, sono inesatti.
Inoltre, la compagnia ha contestato di aver determinato unilateralmente il valore del veicolo e l'appellante non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha ritenuto applicabile l'articolo 1892 cc ed ha respinto la domanda di indennizzo.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 361/2020 emessa dal Tribunale Controparte_1 ordinario di Velletri, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli