CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4125 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], e C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Adriana Coltrioli (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Roma Lungotevere dei Mellini n.12, come da mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado del giudizio;
l'Avv.to Coltrioli dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento a mezzo fax al n.
06/37352858 oppure a mezzo PEC;
il Email_1
difeso anche dall'Avv. Matteo Mormino ( ) Pt_1 CodiceFiscale_4
con studio in Civitavecchia alla Via Nino Bixio n. 7b, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione di nuovo difensore;
il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n.0766/030561, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente r.g. n. 1 indirizzo: Email_2
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI CONDIZIONATI
E
in persona del curatore Controparte_1
fallimentare avv. Vanessa Marzetti, C.F. e P.IVA con sede in P.IVA_1
Viterbo, via V.Cardarelli 47, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed appello incidentale, dall'avv. Guglielmo Ascenzi del
Foro di Viterbo (C.F. , pec: C.F._5 [...]
fax: 0761.328336) ed elettivamente domiciliata ai Email_3
fini del presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale
Parioli 73 (c/o Studio Moretti)
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATA
E
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Magliano Sabina (RI),
Piazza Garibaldi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Saul Todini (C.F.
), indirizzo di posta elettronica certificata PEC C.F._6
Fax 0744.921097, che la rappresenta e Email_4
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose immobili - Appello avverso la sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma n. 9182/2019, pubblicata in data 02/05/2019
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma sez. X civile così provvedeva:
r.g. n. 2 Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello, in parziale riforma della sentenza n. 9182/2019 resa dal Tribunale di Roma sez. X nel procedimento n.r.g.
54154/2015, dichiarata l'avvenuta interposizione reale nel contratto di compravendita fra e il (interposto , Pt_2 CP_3 Parte_1
atto a rogito del Notaio di Roma in data 28 settembre 2005, Persona_1
Rep. N. 78266 racc. n. 17558,
- accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita fra e la soc. dell'immobile sito in Parte_2 Controparte_2
Roma Corso Del Rinascimento n.81 e per l'effetto dichiarare nullo e di r.g. n. 3 nessuno effetto detto atto (atto a rogito del Notaio di Roma rep. Persona_2
13819 racc. 10182);
- Accertare e dichiarare la simulazione del conferimento della al patrimonio della Controparte_4 Parte_3
limitatamente all'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81 (atto a rogito del Notaio di Rep. n. 811 Rac. n. 539); Persona_3 Per_4
- In adempimento dell'accordo simulatorio condannare la CP_4
e la (attuale intestataria del bene) alla
[...] CP_5
reintestazione dell'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento n.81 in favore del Signor Parte_1
- Confermare il capo della sentenza impugnata riguardante il rigetto della querela di falso.”
Si costituiva il per rassegnare le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per mancanza di Pt_1 Pt_2
ragionevole probabilità di essere accolto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 9182/2019 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma - Sezione Decima Civile - nell'ambito del procedimento RG 54154/2015; subordinatamente, rigettare nel merito r.g. n. 4 l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte;
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dei motivi preliminari di gravame, per l'ipotesi di esame nel merito della vicenda e di attribuzione di valore al disconoscimento effettuato da controparte,
accogliere l'istanza di verificazione già proposta in primo grado da sui documenti disconosciuti da controparte, intendendo CP_1 CP_1
avvalersi di essi;
per l'effetto, quindi, rigettare nel merito tutte le
[...]
domande degli appellanti.
- in via condizionata, per la sola ipotesi di accoglimento dei motivi di appello dei sig.ri e relativamente alla prova Pt_1 Pt_2
dell'interposizione reale, alla legittimazione del lla proposizione Pt_1
della domanda di reintestazione dell'immobile e alla validità ed efficacia del presunto accordo simulatorio del 19.06.2008 ancorché
sottoscritto dal e non dal accogliere l'appello incidentale e Pt_1 Pt_2
la relativa querela di falso proposta avverso il suddetto accordo liberatorio per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si costituiva la per rassegnare le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'impugnazione dei Sig.
e ex art. 348 bis c.p.c. in quanto priva della Parte_2 Parte_1
r.g. n. 5 ragionevole probabilità di essere accolta, e quindi confermare la sentenza n.
9182/2019 del Tribunale di Roma;
- rigettare nel merito l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, e quindi confermare la sentenza n.
9182/2019 del Tribunale di Roma;
- in via subordinata, in caso di approfondimento del merito e necessità di verifica istruttoria, accogliere l'istanza di verificazione già avanzata in primo grado sui documenti disconosciuti dalle controparti di cui Controparte_2
si intende valere;
in ogni caso, rigettare nel merito le domande
[...]
degli appellanti.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
Con ordinanza in data 16. 12. 2019 il giudizio veniva interrotto per l'intervenuto fallimento della . Controparte_6
All'udienza del 20. 10. 2020 veniva respinta l'eccezione ex art. 348 bis c. p. c.
In data 4. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza in data 19. 11. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo hanno formulato plurime critiche volte a censurare la
r.g. n. 6 sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova
scritta dell'interposizione reale.
Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che ““posto che gli attori
e (rispettivamente interponente e interposto) pongono a Pt_1 Pt_2
fondamento delle azionate pretese l'interposizione reale di persona
nell'acquisto dell'immobile, la domanda avrebbe dovuto essere proposta da
nei confronti di e doveva essere diretta ad accertare, in primo Pt_1 Pt_2
luogo, che l'immobile era stato acquistato da quest'ultimo in proprio ma per
conto di . Pt_1
La domanda di mero accertamento dell'avvenuta interposizione reale fra gli attori costituiva nel giudizio la premessa storico – giuridica per l'effettivo
petitum costituito dalla dedotta simulazione dei due atti successivi del 2008:
la compravendita fra e la Soc. Immobiliare ON Sabini ed il Pt_2
conferimento del bene da quest'ultima al patrimonio della fin. CP_1
Si trattava di un fatto pacifico, tanto che anche le convenute non avevano contestato i rapporti intercorsi fra gli attori, ed anzi la stessa CP_1
aveva dichiarato nel proprio atto: “Quantunque vi sia manifestata concordia,
tra il ed il circa la c.d. interposizione reale che il primo avrebbe Pt_2 Pt_1
compiuto, quale fiduciario del secondo, nell'acquisto dell'immobile in parola,
non pare assolutamente ammissibile che gli stessi possano formulare una
domanda giudiziale - seppur in via incidentale (ma che, come formulata,
incidentale non è) - tesa ad un accertamento da parte del giudice su tale
r.g. n. 7 preteso patto fiduciario senza che sussista – né ovviamente qui potrebbe
sussistere - un corrispondente rapporto processuale tra il e (il Pt_1 Pt_2
che implicherebbe, peraltro, il rifiuto del di restituire l'immobile al Pt_2
(cfr. comparsa di costituzione pag. 5). Pt_1 CP_1
Nel caso di specie l'interposizione reale fra gli attori non sarebbe stato un fatto contestato, avendo essi agito insieme nel giudizio proprio sul presupposto dell'esistenza di quell'accordo in forza del quale il aveva Pt_2
acquistato l'immobile per conto del Pt_1
Gli attori avrebbero quindi chiesto una pronuncia meramente dichiarativa circa i loro rapporti in virtù della funzione che essi avevano svolto di antecedenti logici per i negozi giuridici successivi e di cui chiedevano l'annullamento per simulazione.
Il Tribunale, investito dalla domanda di accertamento, ha affermato che:
“in primo luogo, anche ove si volesse prescindere dal fatto che Pt_1 Pt_2
hanno agito unitamente in qualità di attori nei confronti del terzo acquirente
e del terzo subacquirente, il contratto di compravendita del 28.09.2005 tra il
Comune di Roma e il che è proprio il contratto in relazione al quale si Pt_2
assume l'interposizione reale, non è stato prodotto”.
Ma tale contratto non era stato prodotto dagli attori perché non era in discussione il titolo di provenienza dell'immobile al infatti, ove Pt_2
quest'ultimo non fosse stato il proprietario dell'immobile non avrebbe potuto cederlo alla Gli attori avrebbero dovuto semmai Controparte_2
r.g. n. 8 produrre l'accordo tra interponente ed interposto, avente ad oggetto l'obbligo di ritrasferimento, e tale onere sarebbe stato assolto.
Sul punto il Tribunale ha affermato: “inoltre l'interposizione reale di
persona ove riguardi il trasferimento di beni immobili deve risultare a pena
di nullità da atto scritto a norma dell'art. 1351 cod. civ. in relazione all'art.
1350 n. 1 stesso codice, pertanto la prova di detto rapporto non può essere
fornita che mediante esibizione dell'atto scritto (Cass. n. 4118/1990)”.
La sentenza della Suprema Corte citata nella motivazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 4118/1990) dovrebbe essere letta per intero, posto che essa riguarda un giudizio che vede interposto ed interponente nelle vesti di attore e convenuto e, quindi, in sostanziale e formale contrapposizione delle rispettive domande.
Ove si controverta del trasferimento di diritti immobiliari questi devono essere provati per iscritto, ma nel presente giudizio non si discuterebbe del trasferimento fra e ma di quello fra e la Pt_1 Pt_2 Pt_2 Controparte_2
e del successivo conferimento in;
situazione in cui interposto
[...] CP_1
ed interponente non hanno pretese contrapposte ma convergenti. In ogni caso il mandato all'acquisto tra e era stato concluso Parte_1 Parte_2
in forma scritta in ossequio al disposto degli artt. 1350, 1351, 1392 e 1706
c.c., e quindi sarebbe errata l'affermazione della mancata prova dell'interposizione reale fra gli stessi ed il conseguente rigetto della domanda per la mancanza di legittimazione ad agire di in ordine alle Parte_1
r.g. n. 9 successive domande.
Infatti, sul punto il Tribunale ha affermato che: “ in secondo luogo non è
stata prodotta con riguardo a tale contratto (quello fra e il di Pt_2 CP_3
Roma n.d.r) la controdichiarazione, né, come si è visto, alla carenza di tale
atto può sopperirsi tramite la produzione di assegni bancari datati
20.03.2004 e 19.5.2005 sottoscritti da in favore di in epoca Pt_1 Pt_2
precedente al suddetto contratto (all.5), del contratto di locazione con patto
di futura vendita tra e datato 9.5.2005 sempre in epoca Pt_2 Pt_1
precedente all'acquisto dell'immobile (all.6), della procura rilasciata da
a datata 28.9.2005, con cui il primo conferiva al secondo il Pt_2 Pt_1
potere di vendere la piena proprietà del suddetto immobile (all.7), degli
estratti conto del da cui risultano dei versamenti da parte del Pt_2 Pt_1
(all.8) e dell'accredito di € 120.000,00 da a in data 27.8.2010 Pt_1 Pt_2
(all.9) data di estinzione del mutuo”. Da tutto quanto sin qui detto discende
che la domanda sub n.1 di parte attrice (accertamento dell'interposizione
reale) deve essere respinta”.
Ma pur avendoli inseriti nella motivazione, detti documenti non sarebbero stati letti dal giudice di prime cure;
in particolare, l'all. n.6 è un contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita tra e Pt_2
datato 9.5.2005, ossia 4 mesi prima che acquistasse l'immobile Pt_1 Pt_2
dal Comune di Roma ove si legge: “le parti intendono far conseguire la disponibilità materiale dell'alloggio a ed all'uopo hanno Parte_1
r.g. n. 10 concordato che lo acquisti e poi lo conceda in locazione con le Parte_2
modalità sopra descritte e, successivamente, ne trasferisca a Parte_1
la proprietà, non appena ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Tale atto non è denominato “controdichiarazione” solo perché si verte in tema di interposizione reale e non fittizia;
ma il testo sottoscritto non si presterebbe ad interpretazioni, avendo le parti concordato che il Pt_2
acquistasse l'immobile e poi ne trasferisse al a proprietà. Pt_1
Non sarebbe dato comprendere cosa avrebbero dovuto scrivere gli attori in ossequio al disposto degli artt. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c. per soddisfare l'onere probatorio che il Tribunale ha ritenuto inevaso dagli appellanti,
ammesso e non concesso che l'interposizione reale, fatto storico comunque non contestato, dovrebbe essere provato dalle parti che lo deducono.
Non vi sarebbe stata alcuna simulazione fra gli attori, avendo il Pt_2
effettivamente comprato l'immobile dal Comune di Roma, salvo impegnarsi a rivenderlo successivamente a Parte_1
La sentenza impugnata dovrebbe essere quindi riformata nel punto in cui si legge: “al rigetto della domanda diretta ad accertare la interposizione
reale di persona consegue il difetto di legittimazione attiva di
[...]
con riguardo alle domande sub. nn.2, 3 e 4 dirette ad accertare la Parte_1
simulazione dell'atto del 19.06.2008 con cui ha trasferito la proprietà Pt_2
del bene ad e la simulazione del conferimento del Controparte_2
r.g. n. 11 bene da quest'ultima a fin nonché ad ottenere che il bene fosse CP_1
reintestato al stesso, con conseguente rigetto delle relative domande Pt_1
dal predetto proposte”.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che l'accertamento circa l'interposizione reale non possa essere considerata quale premessa storico-giuridica, ma sia una domanda che era stata sottoposta allo scrutinio del Tribunale, che del tutto condivisibilmente ha interpretato in tal modo il petitum ad esso sottoposto.
Infatti, nell'interposizione reale l'interposto contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo poi l'obbligo - derivante dai rapporti interni - di ritrasferire i diritti acquistati all'interponente (v. Cass. civ. n. 5457/2006). Ne consegue che sul piano dei rapporti esterni con i terzi l'interponente non ha alcun ruolo, tanto che la giurisprudenza non riconosce azione diretta in suo favore nei confronti dei terzi, e da tale premessa discende l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda con la quale il ha chiesto al Pt_1 Controparte_1
la reintestazione dell'immobile in proprio favore, dal momento
[...]
che sia la che il Controparte_4 Controparte_1
, avevano avuto contatti e stipulato atti di alienazione (in maniera
[...]
non simulata) con il solo e non con il Pt_2 Pt_1
Nè può ritenersi pacifico il fatto che vi fosse un'interposizione reale, dal momento che negli scritti processuali di primo grado aveva CP_1
r.g. n. 12 eccepito l'inammissibilità della domanda attorea in ragione del fatto che, per come erano articolati i rapporti tra le parti, sotto il profilo dei rapporti esterni l'unico legittimato ad agire fosse il e che il rapporto tra il e il Pt_2 Pt_2
atteneva ad altro profilo, quello dei rapporti interni, in relazione al Pt_1
quale le società convenute erano del tutto estranee.
E' pur vero che (v. Cass. S.U. 6459/2020; Cass. 153856/2020) la
Suprema Corte ha ricondotto il patto fiduciario alla figura del mandato senza rappresentanza, negozio che non necessita della forma scritta ai fini della validità, e del quale può essere provata l'esistenza anche tramite una dichiarazione unilaterale scritta proveniente dal mandatario, e che allo stesso modo, il pactum fiduciae, che ha un contenuto esclusivamente obbligatorio,
non richiede la forma scritta ad substantiam anche quando ha ad oggetto l'obbligo di trasferire un bene immobile;
tuttavia, nel caso di specie deve condividersi la valutazione effettuata dal Tribunale laddove ha ritenuto che non era stato prodotto il contratto di compravendita del 28. 9. 2005 tra il di Roma ed il e che al riguardo non poteva sopperirsi tramite CP_3 Pt_2
“la produzione di assegni bancari datati 20.03.2004 e 19.5.2005 sottoscritti
da in favore di in epoca precedente al suddetto contratto (all.5), Pt_1 Pt_2
del contratto di locazione con patto di futura vendita tra e atato Pt_2 Pt_1
9.5.2005 sempre in epoca precedente all'acquisto dell'immobile (all.6), della
procura rilasciata da a datata 28.9.2005, con cui il primo Pt_2 Pt_1
conferiva al secondo il potere di vendere la piena proprietà del suddetto
r.g. n. 13 immobile (all.7), degli estratti conto del da cui risultano dei versamenti Pt_2
da parte del (all.8) e dell'accredito di € 120.000,00 da a Pt_1 Pt_1 Pt_2
in data 27.8.2010 (all.9) data di estinzione del mutuo”.
Rispetto al rilievo degli appellanti, che hanno sostenuto che il contratto di compravendita del 2005 tra il e il di Roma "..non è stato Pt_2 CP_3
prodotto dagli attori perché non era in discussione il titolo di provenienza
dell'immobile al Era un fatto pacifico perché, se non fosse stato Pt_2
proprietario dell'immobile, non avrebbe potuto cederlo alla CP_2
(pag. 6 atto di appello), deve rilevarsi che: - la circostanza che
[...]
il abbia successivamente trasferito l'immobile a terzi non assicura, di Pt_2
per sé, che egli fosse realmente proprietario dell'immobile (si pensi, ad esempio, alle frequenti ipotesi di vendita a non domino); - la sentenza di primo grado ha ritenuto necessaria la produzione in atti del contratto di compravendita immobiliare del 2005 non per provare che il fosse Pt_2
legittimato alla successiva alienazione immobiliare, ma per poter verificare quanto asserito dagli appellanti, dal momento che "..nel processo de quo
agitur non si discute del trasferimento fra e ma di quello fra Pt_1 Pt_2
e la e del successivo conferimento in Pt_2 Controparte_2 CP_1
.
[...]
Ed anche a voler ritenere che gli appellanti abbiano agito congiuntamente per ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, lo scopo di tale pronuncia è comunque quello di eliminare "dal mondo giuridico" una r.g. n. 14 situazione di incertezza, con la conseguenza che per eliminare detta situazione di incertezza il giudice deve necessariamente prendere visione dell'atto di trasferimento rispetto al quale si assume che vi sia stata l'interposizione reale;
inoltre, l'assunto degli appellanti secondo cui "..nel
processo de quo agitur non si discute del trasferimento fra e ma Pt_1 Pt_2
di quello fra e la e del successivo Pt_2 Controparte_2
conferimento in contrasta con le conclusioni da loro stessi CP_1
formulate, nelle quali alla fine si chiede la reintestazione dell'immobile in favore del Pt_1
Da tali premesse discende che o in giudizio avrebbe dovuto agire il solo che aveva firmato gli atti di trasferimento immobiliari che si assumono Pt_2
simulati, chiedendo la restituzione in proprio favore (salvo poi, nei rapporti interni con il procedere al ritrasferimento in favore di quest'ultimo); Pt_1
oppure, se il ed il hanno agito congiuntamente per ottenere la Pt_1 Pt_2
reintestazione dell'immobile in favore del sul presupposto dell'asserita Pt_1
interposizione reale), di detta interposizione essi dovevano fornire prove convincenti, producendo sia il contratto in relazione al quale vi sarebbe stata interposizione reale, sia la controdichiarazione, non essendo sufficiente che essi abbiano agito congiuntamente in giudizio, non essendo tale circostanza,
da sola, sufficiente ad eliminare l'incertezza che una pronuncia meramente dichiarativa deve invece rimuovere.
Poiché ad avviso della Corte nel caso di specie gli appellanti agendo r.g. n. 15 congiuntamente dovevano provare l'interposizione reale, non avendolo fatto deve ritenersi che non sussista titolo per il nel chiedere la Pt_1
reintestazione dell'immobile, né interesse, per il di agire in favore del Pt_2
Pt_1
Infine, rispetto alle deduzioni degli appellanti secondo cui,
contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, sarebbe stata prodotta in atti la controdichiarazione relativa al contratto di compravendita immobiliare del
2005, che dovrebbe identificarsi con il contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita (v. all.6 fascicolo di primo grado di controparte), deve rilevarsi che nel maggio 2005 il ed il avevano stipulato il Pt_2 Pt_1
contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita, ed in tale accordo le parti si erano date atto che il doveva acquistare l'immobile Pt_2
dal Comune di Roma, per poi metterlo immediatamente a disposizione del con un contratto di locazione, e che durante la vigenza di detto Pt_1
contratto l'immobile sarebbe stato trasferito al conduttore a sua cura e spese.
La tesi secondo cui tale parte dell'accordo costituirebbe la controdichiarazione dell'interposizione reale (cioè la dimostrazione del fatto che il acquistava l'immobile dal assumendosi Pt_2 CP_3
l'obbligo - poi - di ritrasferire la proprietà al , non è condivisibile, Pt_1
posto che tale controdichiarazione contrasta - e deve ritenersi superata - dalla procura successivamente rilasciata dal al (nel settembre 2005), Pt_2 Pt_1
nella quale il anziché ritrasferire l'immobile al lo aveva Pt_2 Pt_1
r.g. n. 16 nominato suo procuratore speciale affinché "..in nome, conto e
rappresentanza del mandante medesimo, venda e trasferisca a chi crederà e
per il prezzo che riterrà più opportuno, il diritto di piena proprietà sulla
seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di
Roma, Corso del Rinascimento n.81..".
Posto che nel maggio 2005 il si era impegnato a ritrasferire Pt_2
l'immobile che doveva acquistare al deve rilevarsi che, poi, nel Pt_1
settembre 2005, lo stesso aveva nominato il quale procuratore Pt_2 Pt_1
speciale per vendere "a chi crederà e per il prezzo che riterrà opportuno" il medesimo immobile, con la conseguenza che l'impegno al ritrasferimento era stato volontariamente e congiuntamente superato dalle parti, laddove era stato previsto che il doveva partecipare al procedimento di vendita dello Pt_1
stesso immobile che - in origine - avrebbe dovuto essere a lui ritrasferito.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non provata la controdichiarazione: ed essa (ammesso che potesse ritenersi tale il contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita) era stata in ogni caso superata, per concorde volontà delle parti, dalla successiva procura a vendere a terzi.
E, quindi, come correttamente statuito dal Tribunale, l'assenza di prova della controdichiarazione rendeva il privo di legittimazione attiva nel Pt_1
chiedere l'accertamento della simulazione degli atti di trasferimento immobiliare e la reintestazione dell'immobile in proprio favore.
r.g. n. 17 Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto in ordine alla
posizione del Pt_2
Partendo dalla premessa che in atti vi sarebbe la prova dell'interposizione reale, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado laddove, nell'analizzare la posizione dell'attore ha affermato che: Pt_2
“non essendo stata fornita la prova dell'interposizione reale di persona egli
non ha interesse a far valere la simulazione della compravendita a
e la simulazione del successivo conferimento a Controparte_2
fin allo scopo di far rientrare il bene nel patrimonio di CP_1 [...]
”. Parte_1
Facendo nuovamente riferimento al contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita, dove gli attori avevano sottoscritto il mandato al di acquistare l'immobile ed il suo impegno a rivenderlo, oltre a tutte le Pt_2
condizioni economiche per la piena realizzazione dell'affare, gli appellanti hanno anche criticato la sentenza impugnata per aver affermato che: “difetta
ab origine la controdichiarazione dal momento che impregiudicata ogni
valutazione circa la falsità o meno della scrittura privata del 19.06.2008 (su
cui si tornerà appresso) questa non è firmata da ma da che si Pt_2 Pt_1
qualifica anche quale procuratore di L'unica procura in Parte_4
atti e quella sub doc. 7 di parte attrice, con cui però costituisce suo Pt_2
r.g. n. 18 procuratore speciale , affinché venda in suo nome, conto e Parte_1
rappresentanza l'immobile in questione, di talché non si ritiene che detta
procura possa anche legittimare la sottoscrizione della c.d.
controdichiarazione”.
Il rilascio della procura sarebbe stata una delle pattuizioni intercorse fra gli attori;
e la procura (v. all. n.7) era stata rilasciata dal nel settembre Pt_2
2005, conferendo al non solo il potere di vendere, acquistare Pt_1
l'immobile, ma anche quello di stipulare ogni patto e condizione inerente alla vendita.
Tale documento confermerebbe pienamente i poteri di Parte_1
di stipulare l'accordo simulatorio con la e la Controparte_2 CP_1
per conto di ed il rilascio di detta procura da parte del
[...] Parte_2 Pt_2
avvenuta in data 28 settembre 2005, contestualmente all'acquisto dell'immobile dal Comune di Roma, in adempimento degli accordi di cui al contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita (all.n.6 citato)
del 9 maggio 2005, confermerebbe sia la sussistenza di un accordo di interposizione reale, cioè di un mandato all'acquisto in nome proprio ed al ritrasferimento al dominus, conclusi entrambi in forma scritta in ottemperanza al disposto degli artt. 1350, 1351, 1392 e 1706 c. c., sia il potere di Parte_1
i stipulare ogni patto e condizione inerente alla vendita.
[...]
E, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, Parte_2
sarebbe stato titolare dell'interesse ad agire e le sue domande – coincidenti r.g. n. 19 con quelle di – dovrebbero essere accolte, avendo il Tribunale rigettato Pt_1
la querela di falso avverso l'accordo simulatorio che dovrebbe essere considerato vero, valido ed efficace.
Il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte, qui richiamate le considerazioni svolte nell'ambito dell'esame del primo motivo di gravame, osserva quanto segue.
La procura citata dagli appellanti non legittima il potere del di Pt_1
stipulare il presunto accordo simulatorio.
Infatti, mentre la procura conferiva al il potere di vendere Pt_1
l'immobile, la stipula del presunto accordo simulatorio era volta a produrre esattamente l'effetto opposto, quello cioè di non vendere l'immobile
(simulando soltanto la vendita), dovendosi rilevare al riguardo una evidente incompatibilità logica, oltre che giuridica, tra il potere di vendere ed il potere di simulare la vendita, laddove con il primo potere si realizza un effetto modificatorio della sfera giuridica altrui, volto a trasferire realmente la proprietà del bene, mentre con il secondo potere si realizza l'effetto opposto,
quello cioè di simulare un effetto giuridico ma di non produrne nessuno nella realtà, non producendo nessuna modificazione nella sfera giuridica altrui.
Al riguardo va condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale laddove ha affermato che: ...L'unica procura in atti è quella sub. doc. 7 di parte
attrice, con cui però costituisce suo procuratore speciale Pt_2 [...]
affinché venda in suo nome, conto e rappresentanza, l'immobile in Parte_1
r.g. n. 20 questione, di talché non si ritiene che detta procura possa anche legittimare
la sottoscrizione della c.d. controdichiarazione" (v. pag. 6 sentenza di primo grado).
Rispetto a tale affermazione gli appellanti si sono limitati a sostenere che la procura citata fosse idonea a legittimare la stipula della presunta controdichiarazione, ma senza fornire elementi concreti idonei ad inficiare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale, non avendo in sostanza indicato le ragioni per le quali la statuizione in esame sarebbe erronea.
Peraltro, la procura in esame fa riferimento al potere del di Pt_1
"..convenire patti e condizioni..", trattandosi di una procura a vendere;
tuttavia, è evidente che i patti e le condizioni citati riguardino la vendita, non la "non vendita"; ed è comunque singolare che, nella stipulazione del presunto accordo simulatorio, il non abbia mai fatto riferimento alla Pt_1
circostanza di agire in nome e per conto del in forza della procura in Pt_2
esame, essendosi il limitato ad affermare di agire "in proprio e quale Pt_1
procuratore di ", senza mai specificare in forza di quale procura Parte_2
egli agisse. Infatti, nel presunto accordo simulatorio l'unico aspetto evidenziato dal era il fatto che il aveva acquistato l'immobile, Pt_1 Pt_2
ponendo in essere un'interposizione reale in favore del come se tale Pt_1
circostanza, da sola, legittimasse il a stipulare l'accordo simulatorio, Pt_1
ritenendosi egli il reale proprietario dell'immobile.
In tal modo gli appellanti hanno sovrapposto i due piani dei rapporti r.g. n. 21 (interni, tra interponente ed interposto, ed esterni, tra interposto e terzi),
tralasciando che nell'interposizione reale colui che acquista e che ha rapporti con i terzi è solo l'interposto, e che l'obbligo di ritrasferimento su di esso gravante verso l'interponente non ha alcun effetto nei confronti dei terzi
(estranei a tale accordo).
Conseguentemente, l'unico legittimato alla sottoscrizione del presunto accordo simulatorio era - semmai - il e non il e non avendo il Pt_2 Pt_1
sottoscritto il presunto accordo simulatorio del 19 giugno 2008, lo Pt_2
stesso deve ritenersi inefficace. Né appare fondato il rilievo degli appellanti secondo cui la procura di cui trattasi era stata rilasciata "..in adempimento
degli accordi di cui al contratto preliminare di locazione con patto di futura
vendita.." (v.pag. 11 atto di appello).
Infatti, l'art. 5 di detto preliminare prevedeva che: "..Nel corso della
durata del contratto l'immobile verrà trasferito al conduttore a sue cure e
spese. All'uopo , per agevolare il trasferimento, si impegna a Parte_2
rilasciare a una procura irrevocabile all'acquisto, prima di Parte_1
sottoscrivere il contratto definitivo con il ..". CP_3
La procura di cui parla il preliminare di locazione è una procura all'acquisto, non alla vendita e, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, in nessun modo la procura alla vendita era già stata prospettata nel contratto preliminare.
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve
r.g. n. 22 ritenersi infondato e deve essere respinto;
essendo i profili motivazionali
sinora trattati assorbenti rispetto agli altri motivi di gravame ed alle altre
questioni prospettate dagli appellanti, il terzo ed il quarto motivo, con i
quali rispettivamente gli appellanti hanno dedotto sulla querela di falso e
sulla ricostruzione dei fatti, devono ritenersi assorbiti.
Alla stregua di quanto evidenziato l'appello proposto deve ritenersi
infondato e deve essere respinto;
l'appello incidentale condizionato deve
ritenersi assorbito;
tutte le altre questioni sono assorbite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma sez. X civile n. 9182/2019, pubblicata in data 02/05/2019, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Dichiara assorbito l'appello incidentale;
r.g. n. 23 C) Condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di ciascuna parte costituita delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 10.100,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 24