TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 466 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Avezzano, alla via San Francesco n. 260, presso lo studio dell'Avv.
Gianni Paris (c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura posta in atti C.F._2
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Teramo, alla via De Albentiis n. 12/A, presso lo studio dell'Avv.
Silvia Orlandi (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
- CONVENUTO -
Conclusioni: per l'attore come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
20.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 14.5.2025; per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 18.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 26.5.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.3.2019 , premesso di essere Parte_1
proprietario dei beni immobili siti in Cese di Avezzano, via Pietro Marso, identificati al catasto di tale Comune al foglio 19, particella 820, subalterni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, ha convenuto in giudizio
1 chiedendo, previo accertamento del suindicato diritto di proprietà, di Controparte_1
condannare alla restituzione del bene distinto al subalterno n. 2 nonché al Controparte_1
risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di € 1.000,00.
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto: che, in qualità di proprietario dei suindicati beni, aveva concesso all'odierno convenuto un'autorizzazione temporanea all'utilizzo di una porzione del bene individuato con il subalterno n. 2 al fine di consentirgli l'accesso ad altra particella confinante che il medesimo convenuto aveva dichiarato di aver acquistato;
che tale acquisto non è tuttavia intervenuto, con conseguente diritto ad ottenere il ripristino del possesso pieno ed esclusivo anche di tale bene.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito CP_1
chiedendo il rigetto delle domande con condanna dell'attore anche ex art. 96 c.p.c. e
[...]
deducendo: che difetta, da parte sua, qualsivoglia rivendicazione del diritto di proprietà e/o contestazione del possesso con riguardo ai beni distinti ai subalterni nn. 1, 3, 4 e 5; che invece, quanto al bene distinto al subalterno n. 2, egli esercita una servitù perenne di transito e di parcheggio in forza dell'accordo transattivo del 17.1.2001 intercorso proprio con l'attore e la di lui coniuge , oltre che in forza di esercizio incontestato da oltre cinquant'anni ed Controparte_2
in forza della scrittura privata del 8.4.1990 a lui rilasciata dalla precedente proprietaria ER
.
[...]
3. Ammessi i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con ordinanza del
28.5.2025, resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
4. Le domande formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Per quanto concerne le domande svolte con riferimento ai beni distinti ai subalterni nn. 1, 3,
4 e 5 si ritiene che le stesse debbano essere qualificate unicamente come domande di accertamento, atteso che con riguardo a tali beni le conclusioni dell'attore si esauriscono nella dichiarazione di appartenenza del diritto e non sono volte a conseguire anche il possesso dei beni.
Ciò posto risulta dirimente evidenziare che, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto sulla proprietà dei beni in esame, difetta in capo all'attore l'interesse ad agire.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce con l'azione di accertamento deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa
(cfr., Cass., sent. 16162/15, Cass., sent. n. 24434/07).
2 In altri termini deve escludersi che il giudizio possa essere strumentale alla soluzione di questioni teoriche o, comunque, meramente ipotetiche, come anche ad evitare possibili futuri effetti pregiudizievoli senza che ricorra, all'attualità, un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esclusa dunque la possibilità di ravvisare in re ipsa l'interesse ad agire, deve rilevarsi che l'odierno attore avrebbe dovuto puntualmente dedurre ed allegare il risultato utile perseguito mediante l'introduzione del presente giudizio, ossia il risultato concreto, attuale, giuridicamente apprezzabile e conseguibile solo per effetto dell'accertamento del diritto di proprietà sui beni distinti con i sopra menzionati subalterni.
Tale onere non è stato tuttavia assolto, anche successivamente alla costituzione del convenuto che ha specificamente dedotto di non aver mai utilizzato detti beni e di non aver in alcun modo contestato il diritto di proprietà dell'attore sugli stessi.
Deve peraltro sottolinearsi che da alcuno degli elementi acquisiti può desumersi la contestazione di tale diritto da parte del convenuto ovvero l'utilizzazione, sempre da parte del convenuto, dei beni in questione, quali circostanze che, in effetti, non sono state neanche allegate dall'attore.
L'attore ha infatti posto a fondamento delle proprie domande unicamente i presupposti
(insussistenti secondo la sua prospettazione) per l'utilizzazione da parte del convenuto del solo bene distinto al subalterno n. 2 e da tanto consegue la declaratoria di inammissibilità, per difetto dell'interesse ad agire, delle domande di accertamento formulate con riferimento ai beni distinti con subalterni nn. 1, 3, 4 e 5.
4.2 Venendo quindi ad esaminare le domande proposte con riferimento al bene distinto con il subalterno n. 2 giova in primo luogo evidenziare che la controversia, vertendo sulla sussistenza o non di un diritto di passaggio e di parcheggio in favore del convenuto, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c. (cfr., Cass., sent. n. 12233/02, con cui è stato chiarito che il presupposto della differente azione di rivendica è un conflitto tra titoli, nella specie non ricorrente per come si dirà).
Così inquadrata l'azione proposta deve sottolinearsi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà (che è dunque dimostrabile con ogni mezzo ed anche in via presuntiva), mentre il convenuto deve dimostrare il titolo, di natura obbligatoria o reale, in forza del quale compie l'attività che l'attore lamentata come lesiva del proprio diritto (cfr., Cass., ord. n. 6806/25,
Cass., ord. n. 1905/23).
3 Ebbene nella specie la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore, oltre a non essere stata contestata dal convenuto, può desumersi dalle visure catastali prodotte e dallo stesso accordo transattivo del 17.1.2001 posto a base delle difese del convenuto medesimo e postulante, all'evidenza, la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore.
Ritenuto quindi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, deve evidenziarsi come altrettanto abbia fatto il convenuto mediante la produzione dell'accordo transattivo del 17.1.2001 stipulato tra il medesimo convenuto (e la di lui coniuge) e l'attore (e la di lui coniuge) al fine di comporre altra controversia in allora pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano e, segnatamente, la controversia promossa dall'odierno convenuto al fine di ottenere la rimozione di un manufatto che, per come dedotto dal convenuto e non contestato dall'attore, era stato realizzato dall'attore proprio sull'area oggetto del presente giudizio.
Ed infatti dalla scrittura privata prodotta, recante la sottoscrizione non disconosciuta dell'attore, emerge:
- al punto n. 1, che “il signor , nel riconoscere che sul terreno di sua proprietà sito Parte_1
in Cese di Avezzano, Via Pietro Marso su cui lo stesso ha realizzato il manufatto in contestazione, il sig. esercita il possesso della servitù di transito e di parcheggio del proprio Controparte_1 autoveicolo, si obbliga a ripristinare la situazione dei luoghi”;
-al punto n. 4, che “i signori dichiarano di consentire in via permanente e definitiva Pt_1 all'asservimento dell'area risultante dalla demolizione e arretramento del manufatto in favore dei coniugi e della loro proprietà, in via esclusiva”; CP_1
-al punto n. 5, che “al sig. è concessa la facoltà di apporre all'ingresso dell'area CP_1
asservita un paletto con chiave di apertura, di cui si obbliga a consegnare copia ai signori
, onde impedire a terzi di farne uso”. Pt_1
Il convenuto ha altresì prodotto la missiva A/R inviatagli dall'odierno attore nell'ottobre del 2001 con cui questi e la coniuge lamentano il fatto che terzi estranei “parcheggiano un veicolo nella zona di terreno di nostra proprietà sulla quale è stata concessa la servitù di passaggio e di parcheggio con la nota scrittura transattiva del 17 gennaio 2001, a vostro favore”, sollecitando dunque l'apposizione di un paletto con chiave di apertura ed avvisando il convenuto che, in difetto, avrebbero direttamente provveduto a porre tale paletto “rimettendovi ovviamente una copia della relativa chiave”.
Ed ancora il convenuto ha prodotto la ricevuta dell'avvenuta consegna all'attore della copia delle chiavi del lucchetto apposto al passo carrabile “ad uso” del convenuto medesimo.
Da tali elementi consegue che possono certamente ritenersi dimostrate tanto la sussistenza del diritto del convenuto tanto l'insussistenza di qualsivoglia limitazione o condizione posta
4 all'esercizio di tale diritto, il cui contenuto risulta idoneamente precisato nel citato accordo (ai punti nn. 1, 2 e 4) sia in termini di individuazione del vantaggio ottenuto tramite il transito ed il parcheggio sia in termini di individuazione dell'area su cui vengono esercitati il transito ed il parcheggio.
Né in senso contrario può assumere rilievo la mancata trascrizione dell'accordo del 2001, in questa sede non documentata.
Nella specie non viene infatti in rilievo il profilo dell'opponibilità di tale accordo ad eventuali ulteriori aventi causa, risultando, come detto, sufficiente a far ritenere assolto l'onere gravante sul convenuto anche un titolo di natura obbligatoria se, come l'accordo sopra riportato, sia idoneo a giustificare l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Né, ancora, a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando da quanto dedotto dall'attore in ordine al fatto che l'autorizzazione all'utilizzazione del bene sarebbe stata concessa sul presupposto, rivelatosi infondato, della necessità del convenuto di accedere ad una particella confinante che il medesimo convenuto aveva dichiarato di aver acquistato.
Al riguardo risulta infatti dirimente sottolineare: i) che non è dato univocamente evincere da tale prospettazione se l'attore abbia inteso lamentare il mancato acquisto, da parte del convenuto, di una non meglio identificata particella confinante ovvero se abbia inteso contestare la stessa titolarità in capo al convenuto di un fondo qualificabile come dominante;
ii) che quanto al primo profilo difetta nell'accordo transattivo del 17.1.2001 qualsiasi riferimento ad acquisti od altri oneri da adempiere a cura del convenuto;
iii) che quanto al secondo profilo il titolo idoneo a giustificare il rigetto dell'azione svolta ex art. 949 c.c. può avere, come detto, natura anche obbligatoria (cfr.
Cass., sent. n. 2651/10 in ordine alla possibilità delle parti di costituire anche rapporti obbligatori pattuendo obblighi di natura personale, a vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo); iv) che non consta peraltro la formulazione di domande volte a fare valere l'invalidità dell'accordo transattivo del 17.1.2001.
Da quanto precede consegue il rigetto della domanda ex art. 949 c.c. svolta con riferimento al bene distinto al subalterno n. 2, nonché delle ulteriori domande di condanna alla restituzione di tale bene e di risarcimento del danno, con conseguente superfluità della prova orale richiesta dall'attore e non ammessa.
5. Dalla soccombenza della parte attrice non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere
5 applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr.,
Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18, Cass., ord. n. 19948/23).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'attore; tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) e secondo i parametri minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 466 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
con riguardo ai beni distinti al catasto del Comune di Avezzano al f. 19, p. 820, s. 1, 3,
[...]
4 e 5;
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
riguardo al bene distinto al catasto del Comune di Avezzano al f. 19, p. 820, s. 2;
- alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 466 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Avezzano, alla via San Francesco n. 260, presso lo studio dell'Avv.
Gianni Paris (c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura posta in atti C.F._2
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Teramo, alla via De Albentiis n. 12/A, presso lo studio dell'Avv.
Silvia Orlandi (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
- CONVENUTO -
Conclusioni: per l'attore come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
20.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 14.5.2025; per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 18.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 26.5.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.3.2019 , premesso di essere Parte_1
proprietario dei beni immobili siti in Cese di Avezzano, via Pietro Marso, identificati al catasto di tale Comune al foglio 19, particella 820, subalterni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, ha convenuto in giudizio
1 chiedendo, previo accertamento del suindicato diritto di proprietà, di Controparte_1
condannare alla restituzione del bene distinto al subalterno n. 2 nonché al Controparte_1
risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di € 1.000,00.
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto: che, in qualità di proprietario dei suindicati beni, aveva concesso all'odierno convenuto un'autorizzazione temporanea all'utilizzo di una porzione del bene individuato con il subalterno n. 2 al fine di consentirgli l'accesso ad altra particella confinante che il medesimo convenuto aveva dichiarato di aver acquistato;
che tale acquisto non è tuttavia intervenuto, con conseguente diritto ad ottenere il ripristino del possesso pieno ed esclusivo anche di tale bene.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito CP_1
chiedendo il rigetto delle domande con condanna dell'attore anche ex art. 96 c.p.c. e
[...]
deducendo: che difetta, da parte sua, qualsivoglia rivendicazione del diritto di proprietà e/o contestazione del possesso con riguardo ai beni distinti ai subalterni nn. 1, 3, 4 e 5; che invece, quanto al bene distinto al subalterno n. 2, egli esercita una servitù perenne di transito e di parcheggio in forza dell'accordo transattivo del 17.1.2001 intercorso proprio con l'attore e la di lui coniuge , oltre che in forza di esercizio incontestato da oltre cinquant'anni ed Controparte_2
in forza della scrittura privata del 8.4.1990 a lui rilasciata dalla precedente proprietaria ER
.
[...]
3. Ammessi i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con ordinanza del
28.5.2025, resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
4. Le domande formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Per quanto concerne le domande svolte con riferimento ai beni distinti ai subalterni nn. 1, 3,
4 e 5 si ritiene che le stesse debbano essere qualificate unicamente come domande di accertamento, atteso che con riguardo a tali beni le conclusioni dell'attore si esauriscono nella dichiarazione di appartenenza del diritto e non sono volte a conseguire anche il possesso dei beni.
Ciò posto risulta dirimente evidenziare che, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto sulla proprietà dei beni in esame, difetta in capo all'attore l'interesse ad agire.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce con l'azione di accertamento deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa
(cfr., Cass., sent. 16162/15, Cass., sent. n. 24434/07).
2 In altri termini deve escludersi che il giudizio possa essere strumentale alla soluzione di questioni teoriche o, comunque, meramente ipotetiche, come anche ad evitare possibili futuri effetti pregiudizievoli senza che ricorra, all'attualità, un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esclusa dunque la possibilità di ravvisare in re ipsa l'interesse ad agire, deve rilevarsi che l'odierno attore avrebbe dovuto puntualmente dedurre ed allegare il risultato utile perseguito mediante l'introduzione del presente giudizio, ossia il risultato concreto, attuale, giuridicamente apprezzabile e conseguibile solo per effetto dell'accertamento del diritto di proprietà sui beni distinti con i sopra menzionati subalterni.
Tale onere non è stato tuttavia assolto, anche successivamente alla costituzione del convenuto che ha specificamente dedotto di non aver mai utilizzato detti beni e di non aver in alcun modo contestato il diritto di proprietà dell'attore sugli stessi.
Deve peraltro sottolinearsi che da alcuno degli elementi acquisiti può desumersi la contestazione di tale diritto da parte del convenuto ovvero l'utilizzazione, sempre da parte del convenuto, dei beni in questione, quali circostanze che, in effetti, non sono state neanche allegate dall'attore.
L'attore ha infatti posto a fondamento delle proprie domande unicamente i presupposti
(insussistenti secondo la sua prospettazione) per l'utilizzazione da parte del convenuto del solo bene distinto al subalterno n. 2 e da tanto consegue la declaratoria di inammissibilità, per difetto dell'interesse ad agire, delle domande di accertamento formulate con riferimento ai beni distinti con subalterni nn. 1, 3, 4 e 5.
4.2 Venendo quindi ad esaminare le domande proposte con riferimento al bene distinto con il subalterno n. 2 giova in primo luogo evidenziare che la controversia, vertendo sulla sussistenza o non di un diritto di passaggio e di parcheggio in favore del convenuto, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c. (cfr., Cass., sent. n. 12233/02, con cui è stato chiarito che il presupposto della differente azione di rivendica è un conflitto tra titoli, nella specie non ricorrente per come si dirà).
Così inquadrata l'azione proposta deve sottolinearsi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà (che è dunque dimostrabile con ogni mezzo ed anche in via presuntiva), mentre il convenuto deve dimostrare il titolo, di natura obbligatoria o reale, in forza del quale compie l'attività che l'attore lamentata come lesiva del proprio diritto (cfr., Cass., ord. n. 6806/25,
Cass., ord. n. 1905/23).
3 Ebbene nella specie la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore, oltre a non essere stata contestata dal convenuto, può desumersi dalle visure catastali prodotte e dallo stesso accordo transattivo del 17.1.2001 posto a base delle difese del convenuto medesimo e postulante, all'evidenza, la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore.
Ritenuto quindi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, deve evidenziarsi come altrettanto abbia fatto il convenuto mediante la produzione dell'accordo transattivo del 17.1.2001 stipulato tra il medesimo convenuto (e la di lui coniuge) e l'attore (e la di lui coniuge) al fine di comporre altra controversia in allora pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano e, segnatamente, la controversia promossa dall'odierno convenuto al fine di ottenere la rimozione di un manufatto che, per come dedotto dal convenuto e non contestato dall'attore, era stato realizzato dall'attore proprio sull'area oggetto del presente giudizio.
Ed infatti dalla scrittura privata prodotta, recante la sottoscrizione non disconosciuta dell'attore, emerge:
- al punto n. 1, che “il signor , nel riconoscere che sul terreno di sua proprietà sito Parte_1
in Cese di Avezzano, Via Pietro Marso su cui lo stesso ha realizzato il manufatto in contestazione, il sig. esercita il possesso della servitù di transito e di parcheggio del proprio Controparte_1 autoveicolo, si obbliga a ripristinare la situazione dei luoghi”;
-al punto n. 4, che “i signori dichiarano di consentire in via permanente e definitiva Pt_1 all'asservimento dell'area risultante dalla demolizione e arretramento del manufatto in favore dei coniugi e della loro proprietà, in via esclusiva”; CP_1
-al punto n. 5, che “al sig. è concessa la facoltà di apporre all'ingresso dell'area CP_1
asservita un paletto con chiave di apertura, di cui si obbliga a consegnare copia ai signori
, onde impedire a terzi di farne uso”. Pt_1
Il convenuto ha altresì prodotto la missiva A/R inviatagli dall'odierno attore nell'ottobre del 2001 con cui questi e la coniuge lamentano il fatto che terzi estranei “parcheggiano un veicolo nella zona di terreno di nostra proprietà sulla quale è stata concessa la servitù di passaggio e di parcheggio con la nota scrittura transattiva del 17 gennaio 2001, a vostro favore”, sollecitando dunque l'apposizione di un paletto con chiave di apertura ed avvisando il convenuto che, in difetto, avrebbero direttamente provveduto a porre tale paletto “rimettendovi ovviamente una copia della relativa chiave”.
Ed ancora il convenuto ha prodotto la ricevuta dell'avvenuta consegna all'attore della copia delle chiavi del lucchetto apposto al passo carrabile “ad uso” del convenuto medesimo.
Da tali elementi consegue che possono certamente ritenersi dimostrate tanto la sussistenza del diritto del convenuto tanto l'insussistenza di qualsivoglia limitazione o condizione posta
4 all'esercizio di tale diritto, il cui contenuto risulta idoneamente precisato nel citato accordo (ai punti nn. 1, 2 e 4) sia in termini di individuazione del vantaggio ottenuto tramite il transito ed il parcheggio sia in termini di individuazione dell'area su cui vengono esercitati il transito ed il parcheggio.
Né in senso contrario può assumere rilievo la mancata trascrizione dell'accordo del 2001, in questa sede non documentata.
Nella specie non viene infatti in rilievo il profilo dell'opponibilità di tale accordo ad eventuali ulteriori aventi causa, risultando, come detto, sufficiente a far ritenere assolto l'onere gravante sul convenuto anche un titolo di natura obbligatoria se, come l'accordo sopra riportato, sia idoneo a giustificare l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Né, ancora, a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando da quanto dedotto dall'attore in ordine al fatto che l'autorizzazione all'utilizzazione del bene sarebbe stata concessa sul presupposto, rivelatosi infondato, della necessità del convenuto di accedere ad una particella confinante che il medesimo convenuto aveva dichiarato di aver acquistato.
Al riguardo risulta infatti dirimente sottolineare: i) che non è dato univocamente evincere da tale prospettazione se l'attore abbia inteso lamentare il mancato acquisto, da parte del convenuto, di una non meglio identificata particella confinante ovvero se abbia inteso contestare la stessa titolarità in capo al convenuto di un fondo qualificabile come dominante;
ii) che quanto al primo profilo difetta nell'accordo transattivo del 17.1.2001 qualsiasi riferimento ad acquisti od altri oneri da adempiere a cura del convenuto;
iii) che quanto al secondo profilo il titolo idoneo a giustificare il rigetto dell'azione svolta ex art. 949 c.c. può avere, come detto, natura anche obbligatoria (cfr.
Cass., sent. n. 2651/10 in ordine alla possibilità delle parti di costituire anche rapporti obbligatori pattuendo obblighi di natura personale, a vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo); iv) che non consta peraltro la formulazione di domande volte a fare valere l'invalidità dell'accordo transattivo del 17.1.2001.
Da quanto precede consegue il rigetto della domanda ex art. 949 c.c. svolta con riferimento al bene distinto al subalterno n. 2, nonché delle ulteriori domande di condanna alla restituzione di tale bene e di risarcimento del danno, con conseguente superfluità della prova orale richiesta dall'attore e non ammessa.
5. Dalla soccombenza della parte attrice non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere
5 applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr.,
Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18, Cass., ord. n. 19948/23).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'attore; tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) e secondo i parametri minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 466 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
con riguardo ai beni distinti al catasto del Comune di Avezzano al f. 19, p. 820, s. 1, 3,
[...]
4 e 5;
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
riguardo al bene distinto al catasto del Comune di Avezzano al f. 19, p. 820, s. 2;
- alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
6