CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5450/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5596/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230163505355 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.5596/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso presentato dalla signora Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720230163505355, emessa a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2018 che aveva evidenziato l'indebita detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva non spettante la detrazione, in quanto, da un lato, la detrazione spettava all'erede della signora Nominativo_1, proprietaria dei 4/6 dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero;
dall'altro, era stato rigettato il ricorso presentato dalla signora Ricorrente_1 avverso l'avviso di rettifica prodromico all'emissione della cartella esattoriale.
2. Avverso tale sentenza propone appello la signora Ricorrente_1, osservando, da un lato, di essere proprietaria di un sesto dell'appartamento a cui si riferiscono le spese di ristrutturazione portate in detrazione e, dall'altro, di avere portato in detrazione le spese straordinarie versate al condominio.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, che ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto le detrazioni non sarebbero congruenti con la posizione della contribuente, proprietaria solo di un sesto dell'appartamento.
5. All'udienza del 20.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, non essendo stati portati all'attenzione del collegio elementi tali da superare le conclusioni del giudice di primo grado.
È, infatti, incontestato tra le parti che il ricorso avverso l'avviso di rettifica sia stato respinto e che, in ogni caso, l'erede alla signora Nominativo_1 non sia la signora Ricorrente_1.
Quanto alla documentazione emessa dall'amministrazione del condominio ed esibita dalla ricorrente in primo grado, si tratta di un prospetto ricognitivo degli avvisi di pagamento emessi e da emettere per le spese di ristrutturazione;
nel prospetto si fa riferimento alla signora “Nominativo_1” e manca la prova che i versamenti siano stati effettuati da parte della signora Ricorrente_1. Pertanto, tale documentazione nulla prova ai fini del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra osservato, l'appello è respinto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate nella misura complessiva di euro 600,00
(seicento/00).
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5450/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5596/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230163505355 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.5596/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso presentato dalla signora Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720230163505355, emessa a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2018 che aveva evidenziato l'indebita detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva non spettante la detrazione, in quanto, da un lato, la detrazione spettava all'erede della signora Nominativo_1, proprietaria dei 4/6 dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero;
dall'altro, era stato rigettato il ricorso presentato dalla signora Ricorrente_1 avverso l'avviso di rettifica prodromico all'emissione della cartella esattoriale.
2. Avverso tale sentenza propone appello la signora Ricorrente_1, osservando, da un lato, di essere proprietaria di un sesto dell'appartamento a cui si riferiscono le spese di ristrutturazione portate in detrazione e, dall'altro, di avere portato in detrazione le spese straordinarie versate al condominio.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, che ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto le detrazioni non sarebbero congruenti con la posizione della contribuente, proprietaria solo di un sesto dell'appartamento.
5. All'udienza del 20.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, non essendo stati portati all'attenzione del collegio elementi tali da superare le conclusioni del giudice di primo grado.
È, infatti, incontestato tra le parti che il ricorso avverso l'avviso di rettifica sia stato respinto e che, in ogni caso, l'erede alla signora Nominativo_1 non sia la signora Ricorrente_1.
Quanto alla documentazione emessa dall'amministrazione del condominio ed esibita dalla ricorrente in primo grado, si tratta di un prospetto ricognitivo degli avvisi di pagamento emessi e da emettere per le spese di ristrutturazione;
nel prospetto si fa riferimento alla signora “Nominativo_1” e manca la prova che i versamenti siano stati effettuati da parte della signora Ricorrente_1. Pertanto, tale documentazione nulla prova ai fini del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra osservato, l'appello è respinto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate nella misura complessiva di euro 600,00
(seicento/00).