TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1874/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1874/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TUDISCO MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/10/1950, rappresentata e difesa dall'Avv. TUDISCO MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione consensuale
FATTO E DIRITTO letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c., la modifica delle condizioni di separazione, come adottate dalle parti con accordo di separazione personale dei coniugi sottoscritto in data 30/01/2025 davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Terni, confermato con dichiarazione resa dai coniugi dinanzi al medesimo
Pubblico Ufficiale in data 06/03/2025; nell'accordo di separazione le parti hanno dato atto di aver contratto matrimonio in data
24/09/1972 in Narni (TR) e di non essere genitori di figli minorenni o maggiorenni incapaci;
ritualmente acquisito il parere del Pubblico Ministero in sede;
rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta in data 01/10/2025 le stesse hanno confermato la domanda, chiedendo di modificare parzialmente le condizioni di separazione di cui al predetto accordo disponendo che: ad integrazione ed in revisione dell'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile il 30 gennaio 2025, confermato il 6 marzo 2025, ed atteso che il Decreto Legge n.
132/2014 esclude patti di trasferimento patrimoniale, le parti si danno reciprocamente atto tra loro che non ha una propria capacità patrimoniale, atteso che non Controparte_1 svolge attività lavorativa e non ha diritto alla rendita pensionistica non avendo maturato i requisiti contributivi;
pertanto, le parti prevedono che l'accordo di separazione sia integrato nel modo che segue:
si obbliga a corrispondere alla coniuge Parte_1 Parte_2 durante un contributo di mantenimento mensile di € 200,00 (duecento,00) rivalutabile annualmente ex indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal corrente mese di agosto 2025”; restano ferme le altre condizioni dell'accordo di separazione. rilevato che le modifiche richieste sono pacifiche tra le parti e consentono l'accoglimento della domanda nei termini in cui è stata formulata;
ritenute le condizioni di modifica delle condizioni di separazione, sopra riportate, congrue;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda di modifica congiunta delle condizioni di separazione, che nel resto si confermano, prende atto ed omologa gli accordi raggiunti in punto di modifica, e per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui all'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile il 30 gennaio 2025, confermato il 6 marzo 2025, con le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva, con conferma di tutte le altre disposizioni non modificate.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.10.2025
Il Presidente est.
LI FA