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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3574/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- Società_1 RIMBORSO Società_2 DI IMPOSTA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza n. 397/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma depositata il 10 gennaio 2024, non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 8765/2023 R. G., che ha rigettato il ricorso e condannato il Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00, oltre 15 % per spese generali. L'appello riguarda il solo calcolo delle spese
Infatti, Successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ma prima di ricorrere in appello il Ricorrente_1 provvedeva a saldare tutti i carichi pendenti ad essa imputabili.
L'appello viene comunque coltivato dal contribuente per dimostrare la non correttezza della condanna alle spese
Si è costituito l'Ufficio che nel confermare l'avvenuto saldo di tutte le pendenze. Contesta inoltre l'erroneità della sentenza di primo grado e chiede il rigetto dell'appello
La parte appellante è presente a distanza. Nel merito si riporta e insiste sulle proprie motivazioni.
L'ufficio si riporta agli atti di causa e insiste che la sospensione del rimborso era legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione attiene all'impugnato diniego di sospensiva della riscossione che ad avviso del contribuente sarebbe illegittimo. Tuttavia, la sentenza appare correttamente e approfonditamente motivata e il successivo saldo delle cartelle sospese non incide sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio che ha sospeso il rimborso nelle more del pagamento di altre cartelle pendenti.
La condanna alle spese appare perciò giustificata, correttamente calcolata e non censurabile
In ragione delle motivazioni addotte dalle parti si reputa necessario compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3574/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- Società_1 RIMBORSO Società_2 DI IMPOSTA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza n. 397/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma depositata il 10 gennaio 2024, non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 8765/2023 R. G., che ha rigettato il ricorso e condannato il Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00, oltre 15 % per spese generali. L'appello riguarda il solo calcolo delle spese
Infatti, Successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ma prima di ricorrere in appello il Ricorrente_1 provvedeva a saldare tutti i carichi pendenti ad essa imputabili.
L'appello viene comunque coltivato dal contribuente per dimostrare la non correttezza della condanna alle spese
Si è costituito l'Ufficio che nel confermare l'avvenuto saldo di tutte le pendenze. Contesta inoltre l'erroneità della sentenza di primo grado e chiede il rigetto dell'appello
La parte appellante è presente a distanza. Nel merito si riporta e insiste sulle proprie motivazioni.
L'ufficio si riporta agli atti di causa e insiste che la sospensione del rimborso era legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione attiene all'impugnato diniego di sospensiva della riscossione che ad avviso del contribuente sarebbe illegittimo. Tuttavia, la sentenza appare correttamente e approfonditamente motivata e il successivo saldo delle cartelle sospese non incide sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio che ha sospeso il rimborso nelle more del pagamento di altre cartelle pendenti.
La condanna alle spese appare perciò giustificata, correttamente calcolata e non censurabile
In ragione delle motivazioni addotte dalle parti si reputa necessario compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.