Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Gianluca Gelso Presidente e relatore
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
43/2025 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione promosso da:
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.09.1975 ed ivi residente;
E
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 16.09.1975 ed ivi residente;
Entrambi elettivamente domiciliati in Civitavecchia (RM) Via S. Di Giacomo n.
12, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Bisozzi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2
con cui gli stessi, premesso che con sentenza n. 627/2016 il Tribunale di
Civitavecchia (RM) ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e iscritto al n. 43/2025 Parte_1 Parte_2
R.G.V.G., così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
di cui alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 627/2016, negli Parte_2
esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che:
“Revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio a Persona_1
far data dalla presentazione del ricorso, fermo restando l'obbligo a carico del
Sig. di continuare a pagare la metà della rata del mutuo gravante Parte_1
sulla ex casa coniugale, mentre le condizioni circa la frequentazione del figlio sono ormai superate dall'età del predetto”
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il. 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso