Art. 502. Pagamento dell'indennita' di requisizione 1. In caso di requisizione in proprieta', l'indennita' non puo' essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione. 2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all'indennita', e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennita' e' depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorita' giudiziaria, su istanza della parte piu' diligente. 3. Il pagamento dell'indennita' di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate. 4. L'amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione e' autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennita' di requisizione gia' maturate. 5. La determinazione delle suddette indennita', agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, e' fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione. 6. Per il pagamento delle indennita' per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennita' stesse siano dovute ai sensi dell'articolo 501 sia che esse siano dovute ai sensi dell'articolo 516, e per il pagamento delle indennita' di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Bolzano, sentenza 16/03/2023, n. 42Provvedimento: N. R.G. 41/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO Sezione Lavoro nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile sub n. 41/2020 R.G.L. vertente tra Parte_1 nata il [...] a [...], residente a [...], C.F. C.F._1 , con l'Avv. Daniele Simonato, con domicilio eletto presso lo studio legale di 39100 LZ (BZ), Corso della Libertà 30, ricorrente e Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100 LZ (BZ), Via Thomas Alva Edison 10/D, C.F. P.IVA_1 , con CP_2 Avv. Alfredo Ludovico Ernesto, CP_3 Avv. Sonia, CP_4 Avv. Julia, Venturino Avv. …Leggi di più...
- normativa statale·
- normativa provinciale·
- valutazione meritocratica·
- art. 15 d.lgs. 502/1992·
- discrezionalità amministrativa·
- composizione commissione esaminatrice·
- giurisdizione giudice ordinario·
- illegittimità procedura selettiva·
- risarcimento danno da perdita di chance·
- principio di imparzialità