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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6888/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6888/2020 avente ad oggetto: Opposizione
a decreto ingiuntivo – vertente
tra
(P.IVA Parte_1
Cod. Fisc. , in persona del Presidente p.t. P.IVA_1 Parte_2
(Cod. Fisc. nonché fideiussore, entrambi
[...] C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Petrella (Cod. Fisc.
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._2
in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Vittorio Emanuele II° n. 53, in virtù di procura allegata in atti
Attrice/Opponente
e
Controparte_1
(Cod. Fisc./P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., dott. CP_2
(Cod. Fisc. ), con sede in alla via Gallicola C.F._3 CP_1
n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Arena (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._4 Aversa (CE) alla Strada San Giovanni n. 14/16, giusta procura in atti
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Per l'associazione attrice: come da atto di opposizione a D.I., note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l' unitamente Parte_1
al suo Presidente ha proposto opposizione al d.i. n. Parte_3
604/2020 emesso in data 09 marzo 2020 dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (R.G. n. 10680/2019 - G.I. dott.ssa Giovanna CASO), con il quale le si ingiungeva di pagare all'opposta la somma CP_1 complessiva di € 5.230,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in €. 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oneri di legge, a titolo di corrispettivo quale canone di utilizzo dell'impianto sportivo del Liceo Garofalo sito in Capua (CE).
La società istante, nel formulare l'opposizione ha contestato, in via principale, la pretesa creditoria azionata dalla convenuta/opposta col procedimento monitorio in ordine all' an debeatur.
L'opponente, difatti, ha premesso di aver convenuto con l'opposta
- 2 - l' la concessione dell'utilizzo dell'impianto sportivo del Liceo CP_1
Garofalo sito in Capua (CE) a far data dal 01.09.2018 per due stagioni sportive pattuendo un canone fisso mensile pari ad € 523,00, giusta convenzione n. 6/P del 30 luglio 2018.
L ha, Parte_1 Parte_1 dunque, precisato che la predetta convenzione prevedeva l'utilizzo degli spazi adibiti allo svolgimento di attività sportive e, in particolare, l'utilizzo del campo di calcio e degli spogliatoi maschili dal lunedì al venerdì dalle ore 19:30 alle ore 20:00 per gli allenamenti, nonché nella giornata di sabato dalle ore 15:00 alle ore 16:00, in forza del versamento del canone mensile pari ad € 523,00.
Senonché, a dire dell'opponente, nel prendere possesso dell'impianto la stessa era costretta a rappresentare all'opposta una serie di criticità consistenti nel mancato rilascio del nulla-osta propedeutico all'esecuzione della menzionata convenzione da parte del dirigente scolastico, nonché nella necessità di eseguire le opere di messa in sicurezza ed igienico- sanitarie all'interno dell'impianto sportivo, in particolare, per lo svolgimento delle gare del Campionato regionale di Calcio a 5 serie C2.
Così, l'opponente ha dedotto di aver chiesto, con comunicazione del 21 ottobre 2018, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori necessari all'utilizzo del campo sportivo per lo svolgimento del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2 cui faceva seguito, con protocollo n. 0053036 del
25.10.2018, l'approvazione dell' ai detti interventi, con oneri CP_1 interamente a carico dell'associazione sportiva opponente.
L'opponente ha, dunque, dedotto di aver subito provveduto, in vista delle gare di campionato previste, all'esecuzione degli interventi urgenti sostenendo dei costi pari a circa € 2.500,00 e di aver richiesto all'opposta di provvedere ai lavori necessari per la messa in sicurezza dell'impianto.
Tuttavia, a dire dell'opponente, l' non riscontrava la predetta CP_1 richiesta per cui l'associazione sportiva già nel dicembre 2018 dismetteva
- 3 - l'utilizzo dell'impianto sportivo giacché inidonea allo svolgimento delle gare di campionato previste.
Dunque, l'associazione sportiva opponente, muovendo da un'originaria impossibilità dell'oggetto del contratto, ha reclamato la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione giacché, nonostante lo sforzo della medesima attivatasi per gli interventi urgenti, non le sarebbe stato possibile superare la situazione di impedimento oggettivo allo svolgimento delle gare di campionato.
L ha Parte_1 concluso deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con il d.i. opposto e, perciò, per l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta spiegando, altresì, domanda riconvenzionale onde ottenere la refusione delle spese sostenute per gli interventi urgenti eseguiti sull'impianto sportivo de quo.
Si è costituita l'opposta la quale ha contestato tutto quanto CP_1 dedotto dall'associazione sportiva e, in particolare, l'assoluta pretestuosità delle contestazioni mosse dall'opponente al solo fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto nonché assoluta inammissibilità e infondatezza dei motivi di opposizione e di quelli posti a supporto della domanda riconvenzionale.
In aggiunta, l' ha dedotto che proprio il mancato pagamento da CP_1 parte dell'associazione sportiva del canone mensile pattuito in convenzione comportava l'adozione da parte della stessa della
Determinazione n. 123 del 26.07.2019 con la quale procedeva alla revoca, con effetto immediato, della convenzione per l'utilizzo del campo sportivo e annessi spogliatoi del Liceo “Garofalo” di Capua nei confronti dell' . Parte_1
L'opposta ha concluso, pertanto, previa richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, per il rigetto nel merito con conferma del d.i.
n. 604/2020.
- 4 - Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 13.05.2021 veniva rigettata l'istanza d provvisoria esecutorietà del d.i. in ragione di un necessario approfondimento istruttorio e venivano, altresì', concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Inoltre, all'esito della riserva assunta all'udienza del 16.06.2022, il giudice, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini:
“l'opponente verserà all'opposta l'importo di € 3.200,00, già valutato all'attualità e comprensivo degli interessi legali maturati fino a questo momento, a tacitazione di ogni pretesa relativa alla domanda azionata nel presente giudizio;
l'opposta, accettando la predetta somma, rinuncerà ad ogni domanda azionata nel presente giudizio l'opponente verserà, a titolo di spese di lite, in favore dell'opponente, la somma di € 1.215,00 per compensi e di € 150,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Tuttavia, tra le parti non si è pervenuto ad alcun accordo in ragione dell'indisponibilità a transigere la lite manifestata, in particolare, dall'associazione opponente.
All'udienza cartolare del 17.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata riservata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione risulta tempestiva, in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Infatti, la notifica dell'opposizione risulta partita in data 10.09.2020 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 01.07.2020.
Ciò premesso, occorre evidenziare che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908),
l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo
- 5 - giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere/dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, va evidenziato, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre
2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Le considerazioni che precedono si pongono nel solco interpretativo già tracciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21840/2013 con cui ha precisato che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti
- 6 - presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.” (Cass. civ. Sez. III, 24.09.2013, n. 21840).
Ciò posto, in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da
Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di
Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n.
5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante
- 7 - ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n.
5191/08).
Inoltre, la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione:
“L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n.
22837/10).
Ciò chiarito in punto di diritto, va considerato che l'opposizione si è rivelata infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato per quanto di seguito si osserva.
Anzitutto, va osservato che parte opponente ha allegato la convenzione n.6/P del 30.07.2018 con cui l' ha concesso l'utilizzo del “campo CP_1 di calcetto + spogliatoi” del Liceo “Garofalo” di Capua in favore della
, iscritta Parte_1
FIGC, con le modalità indicate come da accluso allegato alla convenzione.
Dunque, la sussistenza di un contratto di concessione è risultata allegata dalle parti oltreché incontestata dalle stesse e, dunque, pacifica.
Tuttavia, a fronte di quanto allegato documentalmente, l'opponente associazione ha specificatamente contestato il mancato rilascio del nulla osta del dirigente scolastico ma, soprattutto, l'inidoneità del campo sportivo per lo svolgimento del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie
C2.
In buona sostanza, l'opponente ha eccepito una vera e propria originaria impossibilità giuridica dell'oggetto della convenzione reclamandone la risoluzione per impossibilità sopravvenuta deducendo, a comprova di ciò,
- 8 - che nonostante si fosse adoperato per superare gli impedimenti di cui si è detto anche attraverso lavori urgenti a proprie spese, di fatto, non gli era stato possibile l'utilizzo del campo di calcetto per la partecipazione alle gare di Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2.
Ciò posto, va detto però che dalla lettura della convenzione n. 6/P allegata non emerge una specifica obbligazione dell' - opposta - a CP_1
concedere un campo di calcio idoneo allo svolgimento del Campionato
FIGC di Calcio a 5 di serie C2, bensì un campo di calcetto per manifestazioni culturali e sportive e, dunque, senza alcuna distinta relativa ad eventi sportivi agonistici di tale tipo.
Difatti, nella Premessa della Convenzione n. 6/P è precisato che “Lo
Statuto dell' nell'individuare quali impianti sportivi sono CP_1 assegnati alla gestione dell' statuisce che “I complessi, o parte CP_1
degli stessi, possono essere concessi in uso per manifestazioni culturali e ricreative di vario tipo, sempre però nel rispetto delle norme di sicurezza igienico sanitarie, che regolano gli impianti sportivi (…) dovendosi procedere a un disciplinare di affidamento delle palestre annesse agli
Istituti di Istruzione Secondaria della Provincia di , tra le parti CP_1 convenute, si addiviene alla stipula del presente atto di convenzione (…)
Art.
1. L'Associazione dichiara di essere affiliato FIGC dal 2017 (…) Art.
2. La domanda di utilizzo delle Palestre (rectius campo di calcetto e spogliatoi) è stata presentata all' (…) Art.
3. Gli spazi e i tempi a CP_1 disposizione dell' , a seguito della suddetta richiesta, sono Parte_1 determinati come da Allegato N.1 (…) Art. 13. Con la presente convenzione si stabilisce un fisso mensile, calcolato in base alle richieste effettuate, come da Allegato N.2, pari ad € 523,00 (…) Art. 14. La presente convenzione avrà durata fino al 30.06.2020, e non sarà tacitamente rinnovata. La stessa riguarda solo l'uso del campo di calcetto più spogliatoi. Per ogni altra manifestazione, che esuli da quanto sopra, il gruppo sportivo è tenuto a presentare, nei tempi e modi determinati dal
- 9 - Regolamento, preventiva richiesta all' CP_1
Dunque, non viene in rilievo alcuna ipotesi di impossibilità originaria dell'oggetto della prestazione sollevata dall'opponente a supporto della propria richiesta di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta, giacché l'oggetto viene individuato in maniera chiara nella concessione del semplice utilizzo del campo di calcetto e annessi spogliatoi del Liceo “Garofalo”, senza alcuna ulteriore specifica della finalità relativa allo svolgimento della gare di Campionato FIGC di Calcio
a 5 di serie C2 con necessità di adeguamento degli spazi sportivi, di talché alcuna obbligazione in tal senso può gravare sull'opposta CP_1
Ciò trova, peraltro, conferma nell'ulteriore circostanza per cui l'opponente ha provveduto solo successivamente a richiedere formalmente all' CP_1
l'autorizzazione a procedere all' “installazione di n. 3 container presso il suddetto campo sportivo per lo svolgimento Campionato FIGC di Calcio
a 5 di serie C2 (…) ulteriori container adibiti a spogliatoi con wc e bagni
(…) ampliamento delle panchine interne (…) spostamento di alcuni fari per migliorare l'illuminazione del campo nelle ore serali” cui faceva seguito nota di prot. n. 0053036 del 25.10.2018 con la quale l' CP_1 autorizzava l'opponente agli interventi di ottimizzazione del campo di calcetto così come richiesto, onerando la stessa a farsi carico dei relativi costi.
Per completezza, va anche osservato che, nel caso di specie, emerge un'autorizzazione a lavori di ottimizzazione del campo annesso al Liceo
“Garofalo” in vista del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2, per cui non viene in rilievo un' assoluta inidoneità del campo di calcetto allo scopo del contratto di convenzione che coincide con l'utilizzo dello stesso per attività sportiva generica. Né alcuna prova circa la denunciata inidoneità è stata fornita nel corso del giudizio.
In buona sostanza, il mancato utilizzo del campo di calcetto per disputare le gare del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2 denunciato
- 10 - dall'associazione sportiva non è imputabile all'opposta che in tal senso, come da contratto di convenzione, non ha assunto alcun tipo di obbligazione ovvero non si è obbligata alla concessione di un campo sportivo con specifiche idonee allo svolgimento della competizione agonistica de qua.
Di conseguenza, anche l'“abbandono” da parte dell'associazione sportiva del campo di calcetto annesso al Liceo “Garofalo” a partire dal mese di dicembre 2018, in quanto non fruibile per le gare di Campionato FIGC di
Calcio a 5 di serie C2, non può essere addebitato all'opposta la quale, invece, ha dimostrato l'adempimento degli obblighi assunti convenzionalmente attraverso la concessione dell'utilizzo del campetto di calcio liceale per attività sportive rispetto ai quali, invece, è emerso l'inadempimento dell'opponente alla propria obbligazione di pagamento del canone mensile pattuito.
In conclusione, considerato che sull'opponente grava l'onere probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., circa le specifiche contestazioni formulate dallo stesso e poiché, alla luce di quanto appena rilevato le stesse sono rimaste prive di riscontro concreto e, in ogni caso, riconducibili ad una scelta propria di voler utilizzare il campo di calcetto per attività agonistiche richiedenti specifiche tecniche della struttura,
l'opposizione va rigettata.
Al rigetto dell'opposizione spiegata, segue anche il rigetto della domanda riconvenzionale per la refusione dei costi sostenuti per l'ottimizzazione del campo di calcetto liceale in quanto, se per un verso, come emerso documentalmente, le dette attività sono risultate autorizzate dall' CP_1
con costi a carico esclusivo della richiedente associazione sportiva, per altro verso, l'opponente non ha dato prova del pagamento delle fatture relative agli asseriti lavori di ottimizzazione de quibus.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
- 11 - dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 604/2020, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 2.540,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6888/2020 avente ad oggetto: Opposizione
a decreto ingiuntivo – vertente
tra
(P.IVA Parte_1
Cod. Fisc. , in persona del Presidente p.t. P.IVA_1 Parte_2
(Cod. Fisc. nonché fideiussore, entrambi
[...] C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Petrella (Cod. Fisc.
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._2
in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Vittorio Emanuele II° n. 53, in virtù di procura allegata in atti
Attrice/Opponente
e
Controparte_1
(Cod. Fisc./P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., dott. CP_2
(Cod. Fisc. ), con sede in alla via Gallicola C.F._3 CP_1
n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Arena (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._4 Aversa (CE) alla Strada San Giovanni n. 14/16, giusta procura in atti
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Per l'associazione attrice: come da atto di opposizione a D.I., note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l' unitamente Parte_1
al suo Presidente ha proposto opposizione al d.i. n. Parte_3
604/2020 emesso in data 09 marzo 2020 dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (R.G. n. 10680/2019 - G.I. dott.ssa Giovanna CASO), con il quale le si ingiungeva di pagare all'opposta la somma CP_1 complessiva di € 5.230,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in €. 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oneri di legge, a titolo di corrispettivo quale canone di utilizzo dell'impianto sportivo del Liceo Garofalo sito in Capua (CE).
La società istante, nel formulare l'opposizione ha contestato, in via principale, la pretesa creditoria azionata dalla convenuta/opposta col procedimento monitorio in ordine all' an debeatur.
L'opponente, difatti, ha premesso di aver convenuto con l'opposta
- 2 - l' la concessione dell'utilizzo dell'impianto sportivo del Liceo CP_1
Garofalo sito in Capua (CE) a far data dal 01.09.2018 per due stagioni sportive pattuendo un canone fisso mensile pari ad € 523,00, giusta convenzione n. 6/P del 30 luglio 2018.
L ha, Parte_1 Parte_1 dunque, precisato che la predetta convenzione prevedeva l'utilizzo degli spazi adibiti allo svolgimento di attività sportive e, in particolare, l'utilizzo del campo di calcio e degli spogliatoi maschili dal lunedì al venerdì dalle ore 19:30 alle ore 20:00 per gli allenamenti, nonché nella giornata di sabato dalle ore 15:00 alle ore 16:00, in forza del versamento del canone mensile pari ad € 523,00.
Senonché, a dire dell'opponente, nel prendere possesso dell'impianto la stessa era costretta a rappresentare all'opposta una serie di criticità consistenti nel mancato rilascio del nulla-osta propedeutico all'esecuzione della menzionata convenzione da parte del dirigente scolastico, nonché nella necessità di eseguire le opere di messa in sicurezza ed igienico- sanitarie all'interno dell'impianto sportivo, in particolare, per lo svolgimento delle gare del Campionato regionale di Calcio a 5 serie C2.
Così, l'opponente ha dedotto di aver chiesto, con comunicazione del 21 ottobre 2018, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori necessari all'utilizzo del campo sportivo per lo svolgimento del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2 cui faceva seguito, con protocollo n. 0053036 del
25.10.2018, l'approvazione dell' ai detti interventi, con oneri CP_1 interamente a carico dell'associazione sportiva opponente.
L'opponente ha, dunque, dedotto di aver subito provveduto, in vista delle gare di campionato previste, all'esecuzione degli interventi urgenti sostenendo dei costi pari a circa € 2.500,00 e di aver richiesto all'opposta di provvedere ai lavori necessari per la messa in sicurezza dell'impianto.
Tuttavia, a dire dell'opponente, l' non riscontrava la predetta CP_1 richiesta per cui l'associazione sportiva già nel dicembre 2018 dismetteva
- 3 - l'utilizzo dell'impianto sportivo giacché inidonea allo svolgimento delle gare di campionato previste.
Dunque, l'associazione sportiva opponente, muovendo da un'originaria impossibilità dell'oggetto del contratto, ha reclamato la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione giacché, nonostante lo sforzo della medesima attivatasi per gli interventi urgenti, non le sarebbe stato possibile superare la situazione di impedimento oggettivo allo svolgimento delle gare di campionato.
L ha Parte_1 concluso deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con il d.i. opposto e, perciò, per l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta spiegando, altresì, domanda riconvenzionale onde ottenere la refusione delle spese sostenute per gli interventi urgenti eseguiti sull'impianto sportivo de quo.
Si è costituita l'opposta la quale ha contestato tutto quanto CP_1 dedotto dall'associazione sportiva e, in particolare, l'assoluta pretestuosità delle contestazioni mosse dall'opponente al solo fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto nonché assoluta inammissibilità e infondatezza dei motivi di opposizione e di quelli posti a supporto della domanda riconvenzionale.
In aggiunta, l' ha dedotto che proprio il mancato pagamento da CP_1 parte dell'associazione sportiva del canone mensile pattuito in convenzione comportava l'adozione da parte della stessa della
Determinazione n. 123 del 26.07.2019 con la quale procedeva alla revoca, con effetto immediato, della convenzione per l'utilizzo del campo sportivo e annessi spogliatoi del Liceo “Garofalo” di Capua nei confronti dell' . Parte_1
L'opposta ha concluso, pertanto, previa richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, per il rigetto nel merito con conferma del d.i.
n. 604/2020.
- 4 - Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 13.05.2021 veniva rigettata l'istanza d provvisoria esecutorietà del d.i. in ragione di un necessario approfondimento istruttorio e venivano, altresì', concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Inoltre, all'esito della riserva assunta all'udienza del 16.06.2022, il giudice, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini:
“l'opponente verserà all'opposta l'importo di € 3.200,00, già valutato all'attualità e comprensivo degli interessi legali maturati fino a questo momento, a tacitazione di ogni pretesa relativa alla domanda azionata nel presente giudizio;
l'opposta, accettando la predetta somma, rinuncerà ad ogni domanda azionata nel presente giudizio l'opponente verserà, a titolo di spese di lite, in favore dell'opponente, la somma di € 1.215,00 per compensi e di € 150,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Tuttavia, tra le parti non si è pervenuto ad alcun accordo in ragione dell'indisponibilità a transigere la lite manifestata, in particolare, dall'associazione opponente.
All'udienza cartolare del 17.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata riservata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione risulta tempestiva, in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Infatti, la notifica dell'opposizione risulta partita in data 10.09.2020 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 01.07.2020.
Ciò premesso, occorre evidenziare che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908),
l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo
- 5 - giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere/dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, va evidenziato, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre
2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Le considerazioni che precedono si pongono nel solco interpretativo già tracciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21840/2013 con cui ha precisato che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti
- 6 - presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.” (Cass. civ. Sez. III, 24.09.2013, n. 21840).
Ciò posto, in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da
Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di
Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n.
5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante
- 7 - ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n.
5191/08).
Inoltre, la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione:
“L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n.
22837/10).
Ciò chiarito in punto di diritto, va considerato che l'opposizione si è rivelata infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato per quanto di seguito si osserva.
Anzitutto, va osservato che parte opponente ha allegato la convenzione n.6/P del 30.07.2018 con cui l' ha concesso l'utilizzo del “campo CP_1 di calcetto + spogliatoi” del Liceo “Garofalo” di Capua in favore della
, iscritta Parte_1
FIGC, con le modalità indicate come da accluso allegato alla convenzione.
Dunque, la sussistenza di un contratto di concessione è risultata allegata dalle parti oltreché incontestata dalle stesse e, dunque, pacifica.
Tuttavia, a fronte di quanto allegato documentalmente, l'opponente associazione ha specificatamente contestato il mancato rilascio del nulla osta del dirigente scolastico ma, soprattutto, l'inidoneità del campo sportivo per lo svolgimento del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie
C2.
In buona sostanza, l'opponente ha eccepito una vera e propria originaria impossibilità giuridica dell'oggetto della convenzione reclamandone la risoluzione per impossibilità sopravvenuta deducendo, a comprova di ciò,
- 8 - che nonostante si fosse adoperato per superare gli impedimenti di cui si è detto anche attraverso lavori urgenti a proprie spese, di fatto, non gli era stato possibile l'utilizzo del campo di calcetto per la partecipazione alle gare di Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2.
Ciò posto, va detto però che dalla lettura della convenzione n. 6/P allegata non emerge una specifica obbligazione dell' - opposta - a CP_1
concedere un campo di calcio idoneo allo svolgimento del Campionato
FIGC di Calcio a 5 di serie C2, bensì un campo di calcetto per manifestazioni culturali e sportive e, dunque, senza alcuna distinta relativa ad eventi sportivi agonistici di tale tipo.
Difatti, nella Premessa della Convenzione n. 6/P è precisato che “Lo
Statuto dell' nell'individuare quali impianti sportivi sono CP_1 assegnati alla gestione dell' statuisce che “I complessi, o parte CP_1
degli stessi, possono essere concessi in uso per manifestazioni culturali e ricreative di vario tipo, sempre però nel rispetto delle norme di sicurezza igienico sanitarie, che regolano gli impianti sportivi (…) dovendosi procedere a un disciplinare di affidamento delle palestre annesse agli
Istituti di Istruzione Secondaria della Provincia di , tra le parti CP_1 convenute, si addiviene alla stipula del presente atto di convenzione (…)
Art.
1. L'Associazione dichiara di essere affiliato FIGC dal 2017 (…) Art.
2. La domanda di utilizzo delle Palestre (rectius campo di calcetto e spogliatoi) è stata presentata all' (…) Art.
3. Gli spazi e i tempi a CP_1 disposizione dell' , a seguito della suddetta richiesta, sono Parte_1 determinati come da Allegato N.1 (…) Art. 13. Con la presente convenzione si stabilisce un fisso mensile, calcolato in base alle richieste effettuate, come da Allegato N.2, pari ad € 523,00 (…) Art. 14. La presente convenzione avrà durata fino al 30.06.2020, e non sarà tacitamente rinnovata. La stessa riguarda solo l'uso del campo di calcetto più spogliatoi. Per ogni altra manifestazione, che esuli da quanto sopra, il gruppo sportivo è tenuto a presentare, nei tempi e modi determinati dal
- 9 - Regolamento, preventiva richiesta all' CP_1
Dunque, non viene in rilievo alcuna ipotesi di impossibilità originaria dell'oggetto della prestazione sollevata dall'opponente a supporto della propria richiesta di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta, giacché l'oggetto viene individuato in maniera chiara nella concessione del semplice utilizzo del campo di calcetto e annessi spogliatoi del Liceo “Garofalo”, senza alcuna ulteriore specifica della finalità relativa allo svolgimento della gare di Campionato FIGC di Calcio
a 5 di serie C2 con necessità di adeguamento degli spazi sportivi, di talché alcuna obbligazione in tal senso può gravare sull'opposta CP_1
Ciò trova, peraltro, conferma nell'ulteriore circostanza per cui l'opponente ha provveduto solo successivamente a richiedere formalmente all' CP_1
l'autorizzazione a procedere all' “installazione di n. 3 container presso il suddetto campo sportivo per lo svolgimento Campionato FIGC di Calcio
a 5 di serie C2 (…) ulteriori container adibiti a spogliatoi con wc e bagni
(…) ampliamento delle panchine interne (…) spostamento di alcuni fari per migliorare l'illuminazione del campo nelle ore serali” cui faceva seguito nota di prot. n. 0053036 del 25.10.2018 con la quale l' CP_1 autorizzava l'opponente agli interventi di ottimizzazione del campo di calcetto così come richiesto, onerando la stessa a farsi carico dei relativi costi.
Per completezza, va anche osservato che, nel caso di specie, emerge un'autorizzazione a lavori di ottimizzazione del campo annesso al Liceo
“Garofalo” in vista del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2, per cui non viene in rilievo un' assoluta inidoneità del campo di calcetto allo scopo del contratto di convenzione che coincide con l'utilizzo dello stesso per attività sportiva generica. Né alcuna prova circa la denunciata inidoneità è stata fornita nel corso del giudizio.
In buona sostanza, il mancato utilizzo del campo di calcetto per disputare le gare del Campionato FIGC di Calcio a 5 di serie C2 denunciato
- 10 - dall'associazione sportiva non è imputabile all'opposta che in tal senso, come da contratto di convenzione, non ha assunto alcun tipo di obbligazione ovvero non si è obbligata alla concessione di un campo sportivo con specifiche idonee allo svolgimento della competizione agonistica de qua.
Di conseguenza, anche l'“abbandono” da parte dell'associazione sportiva del campo di calcetto annesso al Liceo “Garofalo” a partire dal mese di dicembre 2018, in quanto non fruibile per le gare di Campionato FIGC di
Calcio a 5 di serie C2, non può essere addebitato all'opposta la quale, invece, ha dimostrato l'adempimento degli obblighi assunti convenzionalmente attraverso la concessione dell'utilizzo del campetto di calcio liceale per attività sportive rispetto ai quali, invece, è emerso l'inadempimento dell'opponente alla propria obbligazione di pagamento del canone mensile pattuito.
In conclusione, considerato che sull'opponente grava l'onere probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., circa le specifiche contestazioni formulate dallo stesso e poiché, alla luce di quanto appena rilevato le stesse sono rimaste prive di riscontro concreto e, in ogni caso, riconducibili ad una scelta propria di voler utilizzare il campo di calcetto per attività agonistiche richiedenti specifiche tecniche della struttura,
l'opposizione va rigettata.
Al rigetto dell'opposizione spiegata, segue anche il rigetto della domanda riconvenzionale per la refusione dei costi sostenuti per l'ottimizzazione del campo di calcetto liceale in quanto, se per un verso, come emerso documentalmente, le dette attività sono risultate autorizzate dall' CP_1
con costi a carico esclusivo della richiedente associazione sportiva, per altro verso, l'opponente non ha dato prova del pagamento delle fatture relative agli asseriti lavori di ottimizzazione de quibus.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
- 11 - dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 604/2020, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 2.540,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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